Detrazioni IRPEF lavoro e pensione: il calcolo dell'art. 13 TUIR
Gli importi per fascia, le formule decrescenti che si azzerano a 50.000 euro e le due misure del 2025 che si affiancano alla detrazione di categoria
05/09/2026
6 min lettura
In sintesi
L'art. 13 del TUIR attribuisce una detrazione dall'imposta lorda che dipende dal tipo di reddito percepito, non dalla situazione familiare: lavoro dipendente e alcuni assimilati (comma 1), pensione (comma 3), altri redditi assimilati e lavoro autonomo minore (comma 5), assegni periodici dall'ex coniuge (comma 5-bis). Le tre detrazioni principali sono espressamente non cumulabili fra loro, decrescono al crescere del reddito complessivo e si azzerano a 50.000 € — tutte e tre, comma 5 compreso. Il reddito complessivo che entra nelle formule è assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze (comma 6-bis), e il rapporto decrescente si prende alle prime quattro cifre decimali (comma 6). Sopra l'art. 13 operano poi due misure introdotte dalla legge di bilancio 2025 e riservate al solo lavoro dipendente: una somma che non concorre al reddito fino a 20.000 € e un'ulteriore detrazione fino a 40.000 €.
Tre detrazioni che non si sommano, e come si sceglie quella giusta
La non cumulabilità è scritta nella norma: il comma 3 dice che la detrazione per redditi di pensione «non è cumulabile con quella prevista al comma 1», e il comma 5 la esclude rispetto ai commi 1, 2, 3 e 4. Non è quindi una questione di prassi: chi percepisce redditi di natura diversa non somma le detrazioni di categoria.
La domanda difficile viene prima: in quale comma cade il reddito. Il punto di attrito frequente è il trattamento pensionistico integrativo, che a seconda della sua origine finisce in due caselle diverse. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella risposta a interpello n. 169 del 2025: le prestazioni di previdenza complementare rientrano fra i redditi assimilati dell'art. 50, comma 1, lettera h-bis) e su di esse «spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, del Tuir», mentre le pensioni e gli assegni equiparati dell'art. 49, comma 2, lettera a) danno diritto alla detrazione del comma 3. Nel caso esaminato, un trattamento pensionistico integrativo erogato da un ente ai propri ex dipendenti — alimentato da un contributo personale del 2,70% ma non da una forma pensionistica complementare — è stato qualificato come reddito dell'art. 49, comma 2, lettera a), con detrazione del comma 3.
La differenza non è nominalistica: sotto gli 8.500 € di reddito complessivo le due detrazioni valgono lo stesso importo, ma nella fascia intermedia la formula del comma 1 parte da 1.910 € e quella del comma 3 da 700 €.
- Domanda: Il reddito è un trattamento pensionistico?
- sì, è una pensione o un trattamento integrativo → È una prestazione di una forma pensionistica complementare, cioè un reddito assimilato dell'art. 50, comma 1, lettera h-bis)?
- no → È un reddito di lavoro dipendente dell'art. 49 o uno degli assimilati richiamati dal comma 1 dell'art. 13?
- Domanda: È una prestazione di una forma pensionistica complementare, cioè un reddito assimilato dell'art. 50, comma 1, lettera h-bis)?
- sì: previdenza complementare, vale il comma 1 → Detrazione del comma 1: 1.955 € fino a 15.000 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €
- no: pensione dell'art. 49, vale il comma 3 → Detrazione del comma 3: 1.955 € fino a 8.500 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €
- Domanda: È un reddito di lavoro dipendente dell'art. 49 o uno degli assimilati richiamati dal comma 1 dell'art. 13?
- sì → Detrazione del comma 1: 1.955 € fino a 15.000 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €
- no: assimilati e lavoro autonomo minore → Detrazione del comma 5: 1.265 € fino a 5.500 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €
- Esito: Detrazione del comma 3: 1.955 € fino a 8.500 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €
- Esito: Detrazione del comma 1: 1.955 € fino a 15.000 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €
- Esito: Detrazione del comma 5: 1.265 € fino a 5.500 € di reddito complessivo, poi decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €
Sul tipo di reddito che apre la porta al comma 1 e al comma 3 si veda la scheda sui redditi di lavoro dipendente.
Le formule per fascia, e perché a 28.000 euro la parte variabile sparisce
Ogni comma ha tre fasce: un importo pieno sotto una soglia bassa, una formula lineare decrescente nella fascia centrale, un abbattimento proporzionale fino a 50.000 €.
| Comma | Reddito complessivo | Detrazione |
|---|---|---|
| 1 — lavoro dipendente | fino a 15.000 € | 1.955 €, con un minimo effettivo di 690 € (1.380 € per i rapporti a tempo determinato) |
| 1 — lavoro dipendente | oltre 15.000 € e fino a 28.000 € | 1.910 € + 1.190 × (28.000 − RC) / 13.000 |
| 1 — lavoro dipendente | oltre 28.000 € e fino a 50.000 € | 1.910 × (50.000 − RC) / 22.000 |
| 3 — pensione | fino a 8.500 € | 1.955 €, con un minimo effettivo di 713 € |
| 3 — pensione | oltre 8.500 € e fino a 28.000 € | 700 € + 1.255 × (28.000 − RC) / 19.500 |
| 3 — pensione | oltre 28.000 € e fino a 50.000 € | 700 × (50.000 − RC) / 22.000 |
| 5 — altri assimilati e lavoro autonomo minore | fino a 5.500 € | 1.265 € |
| 5 — altri assimilati e lavoro autonomo minore | oltre 5.500 € e fino a 28.000 € | 500 € + 765 × (28.000 − RC) / 22.500 |
| 5 — altri assimilati e lavoro autonomo minore | oltre 28.000 € e fino a 50.000 € | 500 × (50.000 − RC) / 22.000 |
A queste si aggiungono tre maggiorazioni fisse, ciascuna con la sua finestra di reddito: 65 € per il comma 1 se il reddito complessivo è superiore a 25.000 € ma non a 35.000 € (comma 1.1), 50 € per il comma 3 nella fascia 25.000-29.000 € (comma 3-bis), 50 € per il comma 5 nella fascia 11.000-17.000 € (comma 5-ter). Sono importi fissi, non ricalcolati: un euro di reddito in più oltre il limite superiore li fa sparire per intero.
Il punto di giunzione fra la seconda e la terza fascia merita attenzione. A 28.000 € esatti di reddito complessivo si applica ancora la lettera b), ma il numeratore del rapporto (28.000 − 28.000) è zero: la parte variabile si annulla e resta solo la quota fissa di 1.910 €. È lo stesso valore da cui parte la lettera c), che da lì in poi lo abbatte in proporzione. Il conto completo per un dipendente a tempo indeterminato occupato tutto l'anno, senza altri redditi:
| Voce del calcolo | Importo |
|---|---|
| Imposta lorda: 23% su 28.000 € di reddito complessivo (art. 11, comma 1, lettera a) | 6.440,00 € |
| Detrazione art. 13, comma 1, lettera b): 1.910 € + 1.190 × (28.000 − 28.000) / 13.000 | -1.910,00 € |
| Maggiorazione art. 13, comma 1.1: reddito superiore a 25.000 € ma non a 35.000 € | -65,00 € |
| Ulteriore detrazione art. 1, comma 6, legge 207/2024: reddito fra 20.000 € e 32.000 € | -1.000,00 € |
| Imposta netta dovuta | 3.465,00 € |
Per capire la pendenza della curva bastano tre punti sulla stessa detrazione del comma 1: con 24.000 € di reddito complessivo il rapporto vale 0,3077 e la detrazione arriva a 2.276,16 €; a 28.000 € scende a 1.910,00 €; a 35.000 € il rapporto della lettera c) vale 0,6818 e la detrazione è di 1.302,24 €, cui si aggiungono ancora i 65 € del comma 1.1 perché il limite di 35.000 € è compreso. Con 35.001 € quei 65 € non spettano più.
Sopra l'art. 13: la somma fino a 20.000 euro e l'ulteriore detrazione fino a 40.000
Due misure della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si affiancano all'art. 13 per i soli titolari di reddito di lavoro dipendente dell'art. 49, esclusi i pensionati della lettera a) del comma 2. Non sono detrazioni dell'art. 13 e non ne modificano le formule, ma sono ciò che il lavoratore vede in busta paga.
- La somma che non concorre al reddito (art. 1, comma 4) spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 € e si calcola applicando al reddito di lavoro dipendente il 7,1% fino a 8.500 €, il 5,3% oltre 8.500 € e fino a 15.000 €, il 4,8% oltre 15.000 €. La percentuale si sceglie guardando il reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno (comma 5), mentre la somma si calcola sul reddito effettivo: chi ha lavorato sei mesi non scivola in una fascia più alta solo perché ha guadagnato meno. Con un reddito di lavoro dipendente di 18.000 € su dodici mesi la percentuale è il 4,8% e la somma vale 864,00 €.
- L'ulteriore detrazione (art. 1, comma 6) riguarda invece chi supera i 20.000 €: vale 1.000 € pieni fino a 32.000 € di reddito complessivo e poi decresce con il rapporto (40.000 − RC) / 8.000, azzerandosi a 40.000 €.
Entrambe le misure sono riconosciute in via automatica dal sostituto d'imposta, che ne verifica la spettanza in sede di conguaglio; se all'esito il beneficio risulta non spettante e l'importo da recuperare supera 60 €, il recupero avviene in dieci rate di pari ammontare (art. 1, comma 7).
Resta poi il trattamento integrativo dell'art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, pari a 1.200 € annui dal 2021, che spetta in via ordinaria fino a 15.000 € di reddito complessivo. Fra 15.000 € e 28.000 € non è affatto automatico: serve che la somma delle detrazioni elencate dalla norma — carichi di famiglia, art. 13 comma 1, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, spese sanitarie e rate delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 — superi l'imposta lorda, e in quel caso il trattamento spetta solo per la differenza, comunque non oltre 1.200 €. Nell'esempio sopra, con 6.440,00 € di imposta lorda e 1.975,00 € di detrazioni di categoria, la condizione non è soddisfatta.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 13 — detrazioni per tipologia di reddito: lavoro dipendente e assimilati (comma 1 e maggiorazione del comma 1.1), pensione (commi 3 e 3-bis), altri assimilati e lavoro autonomo minore (commi 5 e 5-ter), assegni periodici dall'ex coniuge (comma 5-bis), arrotondamento a quattro decimali (comma 6), reddito complessivo al netto dell'abitazione principale (comma 6-bis)
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 11, comma 1 — aliquote IRPEF per scaglioni, da cui si ricava l'imposta lorda su cui la detrazione opera
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 — somma che non concorre al reddito fino a 20.000 €, ulteriore detrazione fino a 40.000 €, riconoscimento automatico e recupero in sede di conguaglio
- D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, art. 1 — trattamento integrativo di 1.200 € dal 2021 e condizione di incapienza per la fascia 15.000-28.000 €
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 169 del 2025 — previdenza complementare e pensioni: quale comma dell'art. 13 si applica a ciascuna
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
Risorse correlate
Detrazioni IRPEF per oneri — TUIR art. 15: guida operativa
Franchigia di 129,11 € sulle spese sanitarie, limite di 4.000 € sugli interessi del mutuo, riduzione oltre 120.000 € e tetto complessivo dal 2025
Leggi la schedaArt. 16-bis TUIR — detrazione per il recupero del patrimonio edilizio
Chi ottiene l'aliquota maggiorata sull'abitazione principale, in quale momento si verificano i requisiti e come il massimale dell'art. 16-ter limita le rate
Leggi la schedaTassazione separata art. 17 TUIR: TFR, arretrati, indennità
Redditi a tassazione separata ex art. 17 TUIR: TFR, arretrati, indennità di fine rapporto e plusvalenze pluriennali, con opzione per la tassazione ordinaria
Leggi la schedaTrattamento di fine rapporto (TFR) — TUIR art. 19: tassazione separata e aliquota media
Tassazione del TFR ex art. 19 TUIR: regime di tassazione separata, aliquota media sul reddito di riferimento e riliquidazione dell'Agenzia
Leggi la schedaAltre schede su IRPEF
- Aliquote IRPEF art. 11 TUIR: scaglioni 23%, 33% e 43%L'art. 11 del TUIR determina l'imposta lorda con le aliquote per scaglioni: dal 2026 il secondo scaglione scende dal 35% al 33%, poi l'imposta netta
- Art. 49 TUIR — redditi di lavoro dipendenteChe cosa entra nella categoria, il principio di cassa allargato al 12 gennaio e quando un emolumento tardivo è davvero un arretrato da tassare a parte
- Auto e telefonia del professionista: deducibilità al 20% e all'80%Un solo veicolo al 20% con tetto di 18.075,99 euro, telefonia all'80%, IVA al 40% e perché il 50% dei beni promiscui non vale per l'automobile
- Base imponibile IRPEF: reddito complessivo, oneri deducibili e redditi esclusi (art. 3 TUIR)Che cosa entra nel reddito complessivo e che cosa ne resta fuori, il ruolo degli oneri deducibili e i redditi esclusi che contano lo stesso per l'ISEE
- Beni a uso promiscuo dell'imprenditore: deducibilità al 50% (art. 64 TUIR)L'art. 64 del TUIR ammette al 50% la deduzione di beni mobili e immobili a uso promiscuo dell'imprenditore, tra impresa e uso personale o familiare
- Beni relativi all'impresa (art. 65 TUIR)L'art. 65 del TUIR individua i beni relativi all'impresa: per le ditte individuali rileva l'inventario, per le società di persone tutti i beni sociali