Beni a uso promiscuo art. 64 TUIR: deducibilità al 50%
L'art. 64 del TUIR ammette al 50% la deduzione di beni mobili e immobili a uso promiscuo dell'imprenditore, tra impresa e uso personale o familiare
13/06/2026
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In sintesi
L'art. 64 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al comma 2, disciplina la deducibilità dei beni a uso promiscuo dell'imprenditore individuale, cioè utilizzati sia nell'esercizio dell'impresa sia per finalità personali o familiari. Le spese di acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente sono ammortizzabili — o deducibili nell'ipotesi dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 € (art. 102, comma 5) — nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, di noleggio e le spese di impiego. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Quando si applica
La regola dell'art. 64, comma 2, si applica all'imprenditore individuale che utilizza un bene contemporaneamente per l'attività d'impresa e per scopi personali o familiari. Casistiche tipiche:
- beni mobili (computer, arredi, attrezzature) usati sia in azienda sia in casa;
- canoni di locazione, leasing, noleggio e spese d'impiego di tali beni mobili;
- immobile in cui l'imprenditore svolge l'attività e che è anche abitazione o uso personale, sempre che non possieda un altro immobile destinato esclusivamente all'impresa.
Per le autovetture la deducibilità segue la disciplina speciale dell'art. 164, non l'art. 64.
Come si applica nella pratica
In sintesi, le misure di deducibilita dei beni a uso promiscuo dell'imprenditore individuale sono le seguenti:
| Tipo di bene o spesa (uso promiscuo) | Deducibilità | Riferimento |
|---|---|---|
| Beni mobili — quote di ammortamento | 50% | comma 2 |
| Canoni di locazione, leasing, noleggio (beni mobili) | 50% | comma 2 |
| Spese di impiego e manutenzione (beni mobili) | 50% | comma 2 |
| Beni mobili di costo unitario fino a 516,46 € | 50% (100% se a uso esclusivo) | art. 102, comma 5 |
| Immobile — rendita catastale o canone | 50% | comma 2, se non si ha altro immobile esclusivamente strumentale |
| Autovetture | regime proprio (percentuali e tetti) | art. 164 |
Beni mobili promiscui: deduzione al 50%
Per i beni mobili a uso promiscuo l'imprenditore deduce il 50%:
- delle quote di ammortamento (o della deduzione integrale per i beni fino a 516,46 €, art. 102, comma 5);
- dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio;
- delle spese di impiego e manutenzione relative al bene.
Immobili promiscui: 50% della rendita o del canone
Per l'immobile a uso promiscuo è deducibile il 50% della rendita catastale (se di proprietà) o del canone di locazione anche finanziaria. La deduzione è subordinata alla condizione che l'imprenditore non disponga di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa: se esiste un immobile dedicato, l'uso promiscuo non è deducibile.
Coordinamento con l'ammortamento e con le auto
Il richiamo all'art. 102 chiarisce che la limitazione al 50% incide sul meccanismo ordinario di ammortamento dei beni strumentali. Per i veicoli a motore la deducibilità (percentuali e tetti di costo) è invece regolata dall'art. 164.
Esempi pratici
Esempio 1 — Computer a uso promiscuo
Un imprenditore individuale acquista un computer per 1.200,00 € usato sia in azienda sia per scopi personali. La quota di ammortamento annua è deducibile al 50% (comma 2); nella stessa misura sono deducibili gli eventuali canoni di noleggio e le spese d'impiego del bene.
Esempio 2 — Immobile abitazione/studio senza altra sede
Un imprenditore individuale usa parte dell'abitazione come studio e non possiede altri immobili adibiti esclusivamente all'impresa. Può dedurre il 50% della rendita catastale dell'immobile (o del canone, se in affitto), oltre alle relative spese nella stessa misura (comma 2).
Esempio 3 — Immobile promiscuo con sede dedicata esistente
Lo stesso imprenditore possiede anche un capannone usato solo per l'attività. In questo caso l'immobile a uso promiscuo non è deducibile, perché viene meno la condizione prevista dal comma 2 (assenza di altro immobile esclusivamente strumentale).
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre al 100% i beni a uso promiscuo: la deducibilità è limitata al 50% per mobili, canoni e spese d'impiego (comma 2).
- Dedurre l'immobile promiscuo pur avendo una sede dedicata: la deduzione del 50% spetta solo se non si dispone di altro immobile esclusivamente strumentale (comma 2).
- Applicare l'art. 64 alle auto aziendali: i veicoli seguono il regime speciale dell'art. 164 (percentuali e tetti propri).
- Confondere rendita e costo per gli immobili promiscui: la deduzione è parametrata al 50% della rendita catastale o del canone, non al costo storico.
- Trascurare il limite per i beni minori: anche i beni fino a 516,46 € a uso promiscuo si deducono al 50%, pur potendo essere dedotti integralmente se a uso esclusivo d'impresa.
Riferimenti normativi
- Art. 64, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità al 50% dei beni mobili e immobili a uso promiscuo dell'imprenditore
- Art. 102, comma 5, TUIR — deduzione integrale dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 €
- Art. 102 TUIR — ammortamento dei beni materiali strumentali
- Art. 164 TUIR — regime speciale di deducibilità dei veicoli a motore
Risorse correlate
- Ammortamento dei beni materiali art. 102 TUIR: le regole generali di ammortamento, ridotte al 50% per i beni a uso promiscuo.
- Deducibilità dell'auto aziendale art. 164 TUIR: il regime specifico dei veicoli, distinto dall'art. 64.
- Determinazione del reddito d'impresa art. 56 TUIR: l'inquadramento dei componenti negativi del reddito d'impresa IRPEF.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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