Reddito d'impresa IRPEF: regole delle società e deroghe proprie
Il rinvio alle norme sul reddito delle società di capitali, le quattro deroghe del capo VI e il calcolo della perdita che i proventi esenti riducono
08/09/2026
08/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Il reddito d'impresa di un imprenditore individuale, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita semplice non ha un corpo di regole proprio: si determina con le stesse disposizioni che valgono per le società di capitali, salvo quanto stabilito nel capo dedicato ai redditi d'impresa delle persone fisiche. L'articolo 56 ne contiene quattro: il trattamento della perdita in presenza di proventi esenti, l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, i redditi soggetti a tassazione separata e l'allevamento oltre il limite del reddito agrario. Altre, non meno pesanti per una piccola impresa, stanno negli altri articoli dello stesso capo. Restano fuori dall'articolo 56 le imprese minori in contabilità semplificata, che seguono l'articolo 66, e le attività che rientrano nei limiti del reddito agrario.
Le stesse regole delle società di capitali, e le quattro deroghe dell'articolo 56
Il rinvio del comma 1 è doppio. Per tutti i soggetti IRPEF che esercitano un'impresa commerciale valgono le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, cioè le norme sulla determinazione del reddito delle società di capitali: ricavi, plusvalenze, ammortamenti, competenza e inerenza si applicano allo stesso modo. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il rinvio si estende anche al capo VI del titolo II. La clausola di apertura, però, fa salvo «quanto stabilito nel presente capo»: è la porta da cui entrano le deroghe. Quelle dell'articolo 56 sono quattro, ma il capo VI del titolo I ne contiene altre che pesano su una piccola impresa: il pro rata generale degli interessi passivi dell'articolo 61, che sostituisce il limite del risultato operativo lordo, l'indeducibilità dei compensi per il lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari (articolo 60) e l'individuazione dei beni relativi all'impresa individuale, che passa dall'inventario (articolo 65).
| Voce | Regola richiamata dal c. 1 | Deroga per le imprese soggette a IRPEF |
|---|---|---|
| Perdita d'esercizio | La perdita si computa secondo le regole generali | Va ridotta dei proventi esenti per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti (c. 2) |
| Indennità per cessazione del rapporto di agenzia | Concorre a formare il reddito d'impresa | Non concorre, per le persone fisiche e le società di persone (c. 3, lett. a) |
| Redditi a tassazione separata dell'art. 17, c. 1, lett. da g) a n) | Concorrono a formare il reddito d'impresa | Non concorrono, se ne è chiesta la tassazione separata (c. 3, lett. b) |
| Allevamento oltre il limite del reddito agrario | Reddito determinato analiticamente su ricavi e costi | Reddito forfetario per capo, con spese e altri componenti negativi indeducibili (c. 5) |
L'Agenzia delle entrate usa lo stesso schema quando deve individuare il reddito d'impresa rilevante ai fini di un istituto diverso: nella circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 sul concordato preventivo biennale il reddito «è calcolato applicando l'articolo 56 del TUIR e, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, l'articolo 66 del medesimo TUIR».
Dalla perdita d'impresa al reddito complessivo: il conto che i proventi esenti riducono
Quando dall'applicazione delle regole ordinarie esce una perdita, questa non si porta in diminuzione per intero. Il comma 2 impone di ridurla dei proventi esenti, ma solo per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5. Un esercizio con 40.000 € di perdita, 15.000 € di proventi esenti e 9.000 € di componenti negativi non dedotti si legge così: l'eccedenza dei proventi esenti è di 6.000 €, e la perdita che resta utilizzabile è 34.000 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Perdita determinata secondo le regole richiamate dal c. 1 | 40.000,00 € |
| Proventi esenti dell'esercizio, che abbattono la perdita | -15.000,00 € |
| Componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 61 e 109, c. 5, che riducono l'abbattimento | 9.000,00 € |
| Perdita computabile in diminuzione a norma dell'art. 8 | 34.000,00 € |
Da qui il percorso prosegue nell'articolo 8: la perdita così determinata si computa in diminuzione del reddito secondo quelle regole, mentre le perdite che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice seguono il comma 2 dello stesso articolo 8 e si attribuiscono ai soci nella proporzione con cui è imputato il reddito. Ai fini del calcolo della perdita non rileva la quota esente delle plusvalenze che rispettano i requisiti dell'articolo 87 (comma 4).
Il comma 3 va letto insieme all'articolo 91: oltre ai proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione e a quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, già esclusi dalle lettere a) e b) di quell'articolo, non concorrono al reddito d'impresa l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone e i redditi per i quali è stata chiesta la tassazione separata.
Chi non passa dall'articolo 56: imprese minori e reddito su base catastale
- Domanda: Il soggetto è una società di capitali o un ente commerciale dell'art. 73, c. 1, lett. a) e b)?
- sì → Reddito determinato direttamente con la sezione I del capo II del titolo II: l'art. 56 non entra in gioco
- no, è impresa soggetta a IRPEF → L'attività rientra nei limiti del reddito agrario dell'art. 32?
- Esito: Reddito determinato direttamente con la sezione I del capo II del titolo II: l'art. 56 non entra in gioco
- Domanda: L'attività rientra nei limiti del reddito agrario dell'art. 32?
- sì, resta nei limiti → Reddito agrario su base catastale, senza determinazione analitica
- no, o li supera → L'impresa applica il regime di contabilità semplificata?
- Esito: Reddito agrario su base catastale, senza determinazione analitica
- Domanda: L'impresa applica il regime di contabilità semplificata?
- sì → Reddito determinato con l'art. 66, per cassa, con l'elenco tassativo di norme del c. 3
- no, contabilità ordinaria → Reddito determinato con l'art. 56: regole richiamate dal c. 1 più le deroghe dei c. 2, 3, 4 e 5
- Esito: Reddito determinato con l'art. 66, per cassa, con l'elenco tassativo di norme del c. 3
- Esito: Reddito determinato con l'art. 56: regole richiamate dal c. 1 più le deroghe dei c. 2, 3, 4 e 5
Le due uscite dal percorso hanno cause diverse. Le imprese minori applicano l'articolo 66, che determina il reddito per cassa ed elenca in modo tassativo, al comma 3, le altre disposizioni applicabili: fra queste compare il comma 5 dell'articolo 56, cioè proprio la regola sull'allevamento, mentre non compare l'articolo 61.
L'altra uscita riguarda l'attività agricola. Finché l'attività resta nei limiti dell'articolo 32 il reddito è agrario e si determina su base catastale; quando li supera si torna al reddito d'impresa. Per l'allevamento il comma 5 dell'articolo 56 prevede un criterio forfetario per la sola parte eccedente: a ciascun capo si attribuisce un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite, moltiplicato per un coefficiente che tiene conto delle diverse incidenze dei costi. Valore medio e coefficiente sono fissati ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le spese relative non sono deducibili e il contribuente può scegliere in dichiarazione di non avvalersi del criterio. Il coefficiente moltiplicatore non si applica a chi si avvale esclusivamente dell'opera di propri familiari senza che si configuri l'impresa familiare.
Sul confine fra le due discipline l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la risposta a interpello n. 134 del 2024: la rivendita di animali acquistati da terzi, senza alcuna attività di manipolazione o trasformazione, non rientra nel reddito agrario e produce reddito d'impresa da determinare analiticamente secondo l'articolo 56.
Le domande di chi ci arriva
Ho una snc: devo calcolare il reddito come una srl o ci sono differenze?
Le regole di base sono le stesse, perché il comma 1 rinvia alla sezione I del capo II del titolo II e, per le società di persone commerciali, anche al capo VI dello stesso titolo. Le differenze stanno nelle deroghe del capo VI del titolo I: perdita da ridurre dei proventi esenti, indennità di agenzia, redditi a tassazione separata, allevamento oltre il limite agrario e pro rata degli interessi passivi.
Se la mia impresa chiude in perdita, come la calcolo esattamente?
Si parte dalla perdita che esce dall'applicazione delle regole ordinarie e la si riduce dei proventi esenti, ma solo per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5. Il conto sull'esercizio con 40.000 € di perdita è nella sezione dedicata.
Ho incassato l'indennità per la cessazione di un rapporto di agenzia: entra nel reddito d'impresa?
No, se a percepirla è una persona fisica o una società di persone: il comma 3, lettera a), la esclude espressamente dalla formazione del reddito d'impresa. La stessa esclusione vale per le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi delle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17 quando ne è chiesta la tassazione separata.
Ho un allevamento che supera i limiti dell'articolo 32: come calcolo la parte eccedente?
Con il criterio forfetario del comma 5: a ciascun capo si attribuisce il valore medio del reddito agrario riferibile ai capi allevati entro il limite, moltiplicato per un coefficiente fissato ogni due anni con decreto ministeriale. Le spese relative non sono deducibili e si può scegliere in dichiarazione di non applicare questo criterio.
Sono in contabilità semplificata: si applica anche a me l'articolo 56?
Solo in parte. Il reddito si determina con l'articolo 66, per cassa, e il comma 3 di quell'articolo elenca le disposizioni che restano applicabili: fra queste c'è il comma 5 dell'articolo 56 sull'allevamento, ma non il resto della disciplina né l'articolo 61.
Riferimenti normativi
- Articolo 56, c. 1, TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) — rinvio alla sezione I del capo II del titolo II e, per snc e sas, al capo VI del titolo II, salvo il capo VI del titolo I
- Articolo 56, c. 2, TUIR — perdita al netto dei proventi esenti eccedenti i componenti negativi non dedotti ex artt. 61 e 109, comma 5, e computo a norma dell'art. 8
- Articolo 56, c. 3, TUIR — indennità per cessazione dei rapporti di agenzia e redditi a tassazione separata che non concorrono al reddito
- Articolo 56, c. 4, TUIR — irrilevanza della quota esente delle plusvalenze dell'art. 87 nel calcolo della perdita
- Articolo 56, c. 5, TUIR — allevamento oltre il limite dell'art. 32, c. 2, lett. b): reddito forfetario per capo e indeducibilità delle spese
- Articolo 8, c. 1 e 2, TUIR — computo delle perdite nel reddito complessivo e attribuzione ai soci di snc e sas
- Articolo 66, c. 1 e 3, TUIR — determinazione del reddito delle imprese minori e elenco tassativo delle disposizioni applicabili
- Articolo 32, c. 2, TUIR — attività agricole produttive di reddito agrario
- Articolo 87 TUIR — plusvalenze esenti
- Articolo 91, c. 1, lett. a) e b), TUIR — proventi esenti e proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, richiamati dal comma 3 dell'art. 56
- Articolo 60 TUIR — indeducibilità dei compensi per il lavoro dell'imprenditore e dei familiari
- Articolo 65, c. 1, TUIR — beni relativi all'impresa individuale
- Circolare Agenzia delle entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 — concordato preventivo biennale, individuazione del reddito d'impresa rilevante
- Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 134 del 2024 — soccida, confine fra reddito agrario e reddito d'impresa dell'art. 56
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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