Interessi passivi delle imprese IRPEF: il calcolo del pro rata
Il rapporto fra ricavi imponibili e ricavi complessivi decide la quota deducibile, e la parte esclusa non torna come detrazione del 19 per cento
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa non sono automaticamente deducibili per intero. Per le imprese soggette a IRPEF in contabilità ordinaria, cioè imprenditori individuali e società di persone commerciali, la quota deducibile si ottiene applicando agli interessi del periodo un rapporto: al numeratore i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono perché esclusi, al denominatore tutti i ricavi e proventi. È il cosiddetto pro rata generale. La differenza fra numeratore e denominatore è costituita dai proventi esenti: se non ce ne sono, il rapporto vale uno e gli interessi si deducono integralmente. La parte indeducibile è persa in via definitiva e non dà diritto alla detrazione d'imposta prevista per gli interessi dall'articolo 15.
Il rapporto che decide la quota deducibile, e cosa sta al denominatore
Il numeratore raccoglie due categorie: i ricavi e proventi imponibili e quelli che non concorrono al reddito perché esclusi. Il denominatore è l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, quindi comprende anche quelli esenti. Da qui la conseguenza pratica che vale per la maggior parte delle imprese: senza proventi esenti in conto economico numeratore e denominatore coincidono, il rapporto vale uno e la limitazione non produce alcun effetto. Il calcolo va comunque impostato, perché basta una quota esente di plusvalenza su partecipazioni con i requisiti dell'articolo 87 per far scendere il rapporto sotto l'unità.
La collocazione della norma spiega perché a un'impresa individuale non si applica il limite del risultato operativo lordo. L'articolo 61 sta nel capo VI del titolo I, quello dei redditi d'impresa delle persone fisiche e delle società di persone, ed è proprio una delle disposizioni che l'articolo 56 fa salve quando rinvia alle regole delle società di capitali. Che l'articolo 61 operi nel calcolo del reddito d'impresa IRPEF lo conferma il comma 2 dello stesso articolo 56, che nomina gli articoli 61 e 109, comma 5, come le norme da cui derivano componenti negativi non dedotti. Il limite del 30 per cento del risultato operativo lordo vive invece nel titolo II, dedicato all'IRES.
Le imprese minori restano fuori. L'articolo 66, comma 3, elenca in modo tassativo le disposizioni che si applicano a chi determina il reddito in contabilità semplificata, e l'articolo 61 non compare in quell'elenco.
Un anno con proventi esenti: 25.000 € di interessi, 20.000 deducibili
Una società in nome collettivo in contabilità ordinaria chiude l'esercizio con 480.000 € di ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e con 120.000 € di proventi esenti. Gli interessi passivi di competenza sono 25.000 €.
| Componente | Importo |
|---|---|
| Ricavi e altri proventi che concorrono al reddito d'impresa o che non vi concorrono perché esclusi (numeratore) | 480.000,00 € |
| Proventi esenti, che stanno solo al denominatore | 120.000,00 € |
| Ammontare complessivo dei ricavi e proventi (denominatore) | 600.000,00 € |
Il rapporto fra numeratore e denominatore vale 480.000 diviso 600.000, cioè 0,80: l'80 per cento degli interessi passivi è deducibile, quindi 20.000 € su 25.000 €, e la quota che resta fuori è 5.000 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Quota deducibile: 25.000 € x 0,80, cioè il rapporto del pro rata generale | 20.000,00 € |
| Quota indeducibile in via definitiva, non riportabile agli esercizi successivi | 5.000,00 € |
| Interessi passivi di competenza dell'esercizio | 25.000,00 € |
Quei 5.000 € indeducibili non si riportano al periodo d'imposta successivo e non rientrano da nessuna altra porta: sono un costo che resta a carico del risultato civilistico senza rilevanza fiscale. Vanno però tenuti a mente quando si calcola la perdita d'impresa, perché il comma 2 dell'articolo 56 li sottrae dall'abbattimento che i proventi esenti imporrebbero alla perdita stessa.
Perché il pro rata dell'impresa IRPEF non somiglia al limite delle società
| Voce | Impresa soggetta a IRPEF (art. 61) | Soggetto IRES (art. 96) |
|---|---|---|
| Che cosa limita la deduzione | Il rapporto fra ricavi e proventi imponibili o esclusi e il totale dei ricavi e proventi | Gli interessi attivi del periodo e il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica |
| Quando il limite non produce effetti | Quando non ci sono proventi esenti: il rapporto vale uno e la deduzione è integrale | Quando gli interessi passivi non superano gli interessi attivi e proventi finanziari assimilati |
| Sorte della quota indeducibile | Persa in via definitiva e senza diritto alla detrazione dell'art. 15, c. 1, lett. a) e b) | Deducibile nei periodi d'imposta successivi, nei limiti del c. 5 dell'art. 96 |
La riga che pesa di più nel tempo è quella sulla sorte della quota indeducibile. Nell'IRES l'indeducibilità è in larga parte un rinvio: gli interessi non dedotti tornano utilizzabili negli esercizi in cui l'impresa produce capienza. Nel pro rata generale dell'articolo 61 non esiste alcun meccanismo di riporto, quindi l'anno in cui si realizza un provento esente rilevante costa una deduzione che non si recupera. Il confronto completo sul versante IRES è nella scheda sugli interessi passivi delle società.
Il comma 2 chiude una seconda strada. Chi esercita un'impresa e paga interessi su un mutuo agrario o su un mutuo ipotecario per l'abitazione principale potrebbe pensare di recuperare in detrazione la quota che non ha dedotto: la norma lo esclude espressamente per le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15, di cui parla la scheda sulle detrazioni per oneri.
Le domande di chi ci arriva
Come calcolo la quota di interessi passivi che posso dedurre dal reddito d'impresa?
Si moltiplicano gli interessi passivi di competenza per il rapporto fra i ricavi e proventi che concorrono al reddito, o che ne sono esclusi, e il totale dei ricavi e proventi. Con 480.000 € al numeratore e 600.000 al denominatore il rapporto è 0,80, quindi su 25.000 € di interessi se ne deducono 20.000.
La mia impresa non ha proventi esenti: devo fare comunque il calcolo?
Il calcolo si imposta, ma non toglie nulla. Senza proventi esenti numeratore e denominatore coincidono, il rapporto vale uno e gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per intero. È la situazione ordinaria della maggior parte delle piccole imprese.
Gli interessi passivi che non posso dedurre mi danno diritto a qualche detrazione?
No. Il comma 2 dell'articolo 61 esclude espressamente che la parte indeducibile dia diritto alla detrazione d'imposta prevista dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15, cioè quelle sugli interessi dei mutui agrari e del mutuo per l'abitazione principale.
Sono in contabilità semplificata: si applica anche a me il pro rata generale?
No. L'articolo 66, comma 3, elenca le disposizioni che si applicano alle imprese minori e l'articolo 61 non è fra queste. Il reddito si determina con le regole proprie dell'articolo 66, per cassa e con le semplificazioni ivi previste.
Riferimenti normativi
- Articolo 61, c. 1, TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) — pro rata generale: rapporto fra ricavi e proventi rilevanti e ammontare complessivo dei ricavi e proventi
- Articolo 61, c. 2, TUIR — la quota indeducibile non dà diritto alla detrazione delle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 15
- Articolo 56, c. 1, TUIR — rinvio alle regole delle società di capitali, salvo quanto stabilito nel capo VI del titolo I
- Articolo 56, c. 2, TUIR — componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, nel calcolo della perdita d'impresa
- Articolo 66, c. 3, TUIR — disposizioni applicabili alle imprese minori, fra le quali l'art. 61 non compare
- Articolo 96, c. 1 e 5, TUIR — deduzione degli interessi passivi dei soggetti IRES nel limite degli interessi attivi e del 30% del risultato operativo lordo, con riporto ai periodi successivi
- Articolo 15, c. 1, TUIR — detrazione d'imposta per gli interessi dei mutui agrari (lett. a) e del mutuo per l'abitazione principale (lett. b)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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