Detrazione del 19% sugli oneri: franchigie, limiti e tetto annuo
Franchigia di 129,11 € sulle spese sanitarie, limite di 4.000 € sugli interessi del mutuo, riduzione oltre 120.000 € e tetto complessivo dal 2025
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
Una parte delle spese di famiglia torna indietro come detrazione del 19 per cento dall'imposta lorda IRPEF: interessi sul mutuo della prima casa, spese sanitarie, istruzione, spese funebri, premi assicurativi, erogazioni liberali, canoni di locazione degli studenti fuori sede, abbonamenti al trasporto pubblico. L'elenco sta nel comma 1 dell'articolo 15 del TUIR ed è tassativo. La detrazione non si calcola quasi mai sull'importo speso: quasi ogni lettera porta una franchigia, un tetto di spesa o una condizione sul mezzo di pagamento. Sopra 120.000 € di reddito complessivo la detrazione si riduce e a 240.000 € si azzera, salvo le eccezioni del comma 3-quater. Dal 2025 si aggiunge un secondo filtro: chi supera 75.000 € di reddito ha un tetto complessivo sugli oneri detraibili, graduato in base al numero di figli a carico.
Il 19 per cento non si calcola sulla spesa piena
Le franchigie e i massimali variano lettera per lettera, ed è la prima cosa da guardare prima di fare qualsiasi conto. Le spese sanitarie si detraggono per la parte che eccede 129,11 €, cioè le 250.000 lire ancora scritte nel testo dell'articolo. Le spese veterinarie hanno la stessa franchigia ma anche un tetto: 550 € di spesa massima. Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale si fermano a 4.000 € complessivi, riferiti a tutti gli intestatari e a tutti i mutui. Le spese funebri valgono fino a 1.550 € per ciascun defunto. Il canone dello studente fuori sede si detrae fino a 2.633 € e solo se l'università si trova in un comune distante almeno 100 chilometri e in una provincia diversa da quella di residenza. Le spese per gli addetti all'assistenza personale in caso di non autosufficienza si fermano a 2.100 € e spettano solo se il reddito complessivo non supera 40.000 €. La legge di bilancio 2025 ha alzato a 1.000 € per alunno il limite delle spese per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione e ha sostituito con una detrazione forfetaria di 1.100 € quella per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.
| Voce | Spese sanitarie (lett. c) | Interessi su mutuo prima casa (lett. b) | Spese veterinarie (lett. c-bis) |
|---|---|---|---|
| Base su cui si applica il 19% | La parte che eccede la franchigia di 129,11 €, senza tetto massimo | Gli interessi e gli oneri accessori pagati nell'anno, entro 4.000 € complessivi | La parte che eccede 129,11 €, su una spesa considerata fino a 550 € |
| Riduzione oltre 120.000 € di reddito complessivo (c. 3-bis) | Non si applica: la detrazione spetta intera (c. 3-quater) | Non si applica: la detrazione spetta intera (c. 3-quater) | Si applica: la detrazione cala da 120.000 € e si azzera a 240.000 € |
| Tetto complessivo dell'art. 16-ter sopra 75.000 € di reddito | Escluse dal computo in ogni caso | Escluse solo se il mutuo è stato contratto fino al 31 dicembre 2024 | Comprese nel computo |
Sopra il livello della singola lettera opera la riduzione del comma 3-bis: la detrazione spetta per intero fino a 120.000 € di reddito complessivo, poi si moltiplica per il rapporto fra 240.000 € diminuiti del reddito e 120.000 €, fino ad annullarsi. Restano fuori da questa riduzione, e quindi spettano sempre per intero, gli interessi delle lettere a) e b), quelli del comma 1-ter e le spese sanitarie della lettera c) (comma 3-quater). Anche qui il reddito complessivo si assume al netto della rendita dell'abitazione principale e delle pertinenze (comma 3-ter), come per le detrazioni per carichi di famiglia. La riduzione forfetaria di 260 € introdotta per i redditi oltre 50.000 € riguardava il solo anno 2024 e non si applica più.
Il testo consolidato dell'articolo 15 pubblicato su Normattiva riporta nell'incipit del comma 1 la misura del 22 per cento, senza che alcuna nota di aggiornamento dia conto di una modifica. La percentuale da applicare resta il 19 per cento, come confermano la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 29 maggio 2025, che riproduce il comma nel testo vigente, e l'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, che trasfonde la norma nel testo unico delle imposte sui redditi in vigore dal 1° gennaio 2027.
Quanto resta con 90.000 € di reddito e due figli a carico
Un contribuente con 90.000 € di reddito complessivo e due figli fiscalmente a carico sostiene nell'anno le spese elencate qui sotto. Due superano il limite della propria lettera e concorrono solo per la parte ammessa: gli interessi pagati sono 5.200 € ma se ne considerano 4.000, le spese funebri sono 2.400 € ma se ne considerano 1.550. Tutte e sei danno diritto alla detrazione del 19 per cento.
| Onere sostenuto | Importo |
|---|---|
| Interessi su mutuo ipotecario per l'abitazione principale, stipulato nel 2025: 5.200 € pagati, ammessi entro il limite di 4.000 € | 4.000,00 € |
| Tasse universitarie del figlio presso un ateneo statale (c. 1, lett. e) | 2.900,00 € |
| Canone di locazione dello studente fuori sede (c. 1, lett. i-sexies, limite 2.633 €) | 2.633,00 € |
| Spese funebri per un genitore: 2.400 € sostenute, ammesse entro il limite di 1.550 € per defunto | 1.550,00 € |
| Erogazione liberale a una società sportiva dilettantistica (c. 1, lett. i-ter, limite 1.500 €) | 1.500,00 € |
| Premio di polizza vita stipulata nel 2025 (c. 1, lett. f, limite 530 €) | 530,00 € |
| Oneri che concorrono al tetto (ammessi fino a 11.900 €) | 13.113,00 € |
Il totale di 13.113,00 € non è però l'importo su cui si applica il 19 per cento. L'articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla legge di bilancio 2025, fissa per chi supera 75.000 € di reddito un importo base di 14.000 € fino a 100.000 € di reddito e di 8.000 € oltre (comma 2), da moltiplicare per un coefficiente legato ai figli a carico (comma 3): 0,50 senza figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità. Con due figli a carico il tetto vale quindi 11.900 €.
Poiché tutti e sei gli oneri dell'esempio si detraggono al 19 per cento, la detrazione effettiva è il 19 per cento di 11.900 €, cioè 2.261,00 €. Senza il tetto sarebbe stata il 19 per cento di 13.113,00 €, cioè 2.491,47 €: la differenza è di 230,47 €. Se lo stesso contribuente avesse sostenuto anche 3.000 € di spese sanitarie, quelle resterebbero fuori dal computo del tetto e darebbero comunque diritto al 19 per cento sulla parte che eccede 129,11 €. Sono fuori dal computo, per la stessa norma, anche le somme investite in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative (comma 4, lettere b e c).
Il comma 5 esclude dal tetto tre voci che guardano al passato, e vanno controllate documento per documento: gli interessi delle lettere a) e b) e del comma 1-ter su prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi delle lettere f) e f-bis) su contratti stipulati fino alla stessa data, e le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis sostenute fino al 31 dicembre 2024. Nell'esempio il mutuo è stato acceso nel 2025 e la polizza vita stipulata nello stesso anno: entrambi entrano nel conto.
Le spese pagate per un familiare: quando la detrazione spetta lo stesso
Il comma 2 estende la detrazione alle spese sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 12, ma non a tutte le lettere: valgono le spese sanitarie, le spese di istruzione universitaria e scolastica, quelle per i disturbi specifici dell'apprendimento, i corsi di musica, i premi assicurativi, le attività sportive dei ragazzi, i canoni degli studenti fuori sede e gli abbonamenti al trasporto pubblico. Per i premi assicurativi e per gli abbonamenti restano fermi i limiti complessivi previsti dalle rispettive lettere: il familiare non raddoppia il massimale.
Due deroghe estendono la detrazione oltre il perimetro dei familiari fiscalmente a carico. Le spese sanitarie sostenute per un familiare non a carico affetto da patologia che dà diritto all'esenzione dal ticket si detraggono per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare, entro un limite annuo di 12.000.000 di lire, cioè 6.197,48 €. Le spese per gli addetti all'assistenza personale spettano anche se sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 che non sono a carico. Chi rientri fra quelle persone dipende dal comma 4-ter dell'articolo 12, riscritto dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148: poiché il richiamo generico alle persone dell'articolo 12 non porta più con sé il requisito della convivenza, le due deroghe si applicano oggi anche agli altri familiari dell'articolo 433 del codice civile che non convivono con il contribuente. La scheda sulle detrazioni per carichi di famiglia ricostruisce la nuova formulazione.
Perché un onere sia detraibile non basta che qualcuno lo abbia pagato: deve essere sostenuto dal contribuente ed essere effettivamente rimasto a suo carico. L'Agenzia delle entrate lo ha applicato ai premi assicurativi nella risposta a interpello n. 218 del 2024: i premi versati dal datore di lavoro si detraggono ai sensi della lettera f) solo se hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1; se restano entro la soglia di non concorrenza del comma 3 dello stesso articolo 51 non danno diritto ad alcuna detrazione.
Quando gli oneri delle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) sono sostenuti da una società semplice, la detrazione spetta ai soci nella stessa proporzione con cui è imputato il reddito (comma 3).
Le domande di chi ci arriva
Ho un mutuo intestato a me e a mia moglie: quanto ci possiamo detrarre in tutto?
Il limite di 4.000 € è unico e riferito all'ammontare complessivo degli interessi, non a ciascun intestatario. Ognuno detrae il 19 per cento sulla propria quota di interessi; se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo detrae entrambe le quote.
Ho speso 300 € dal veterinario per il mio cane: quanto mi spetta di detrazione?
Si applica il 19 per cento sulla parte che eccede 129,11 €, quindi su 170,89 €: la detrazione è di 32,47 €. Il tetto massimo di spesa considerabile resta 550 €, e le tipologie di animali ammesse sono individuate con decreto ministeriale.
Mio figlio studia a 40 chilometri da casa: posso detrarre il canone di affitto?
No. La lettera i-sexies) chiede che l'università si trovi in un comune distante almeno 100 chilometri dalla residenza e comunque in una provincia diversa. A 120 chilometri e in altra provincia la detrazione spetta, sul canone e sugli oneri accessori, entro 2.633 €.
Con 90.000 € di reddito perdo tutte le detrazioni per oneri?
No. La riduzione del comma 3-bis parte da 120.000 €, quindi non si applica; opera invece il tetto complessivo dell'articolo 16-ter, che con due figli a carico ferma a 11.900 € gli oneri ammessi in detrazione. Il conto completo è nella sezione sul caso da 90.000 €.
Le spese sanitarie rientrano nel tetto complessivo?
No. Le spese sanitarie della lettera c) sono escluse sia dal computo del tetto dell'articolo 16-ter sia dalla riduzione del comma 3-bis: si detraggono al 19 per cento sulla parte eccedente 129,11 € qualunque sia il reddito complessivo.
Riferimenti normativi
- Articolo 15, c. 1, TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) — elenco degli oneri detraibili al 19% e relativi limiti per lettera
- Articolo 15, c. 2, TUIR — oneri sostenuti nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 e deroghe per spese sanitarie e assistenza personale
- Articolo 15, c. 3, TUIR — oneri delle società semplici imputati ai soci
- Articolo 15, c. 3-bis, TUIR — detrazione intera fino a 120.000 € di reddito complessivo e riduzione fino a 240.000 €
- Articolo 15, c. 3-ter, TUIR — reddito complessivo al netto dell'abitazione principale
- Articolo 15, c. 3-quater, TUIR — oneri esclusi dalla riduzione: interessi lett. a) e b), comma 1-ter e spese sanitarie lett. c)
- Articolo 16-ter, c. 1, 2, 3, 4 e 5, TUIR — tetto complessivo agli oneri detraibili oltre 75.000 € di reddito, importi base, coefficiente per figli a carico, spese escluse dal computo e voci sostenute fino al 31 dicembre 2024
- L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, c. 10 — inserimento dell'art. 16-ter nel TUIR
- L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, c. 13 — limite di 1.000 € per le spese di frequenza scolastica
- L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, c. 229 — detrazione forfetaria di 1.100 € per il mantenimento dei cani guida
- D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, art. 14 — detrazione per oneri nel testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027
- Circolare Agenzia delle entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 — riordino delle detrazioni della legge di bilancio 2025
- Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 218 del 2024 — premi delle polizze a tutela del rischio morte, artt. 15, comma 1, lett. f), e 51 del TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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