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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Detrazioni IRPEF per oneri art. 15 TUIR: oneri detraibili

Aliquota del 19%, principali oneri detraibili, decalage in base al reddito complessivo e regole di detrazione per i familiari a carico

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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In sintesi

L'art. 15 TUIR disciplina le detrazioni IRPEF del 19% (aliquota standard) su un elenco tassativo di oneri sostenuti dal contribuente nell'anno d'imposta: interessi passivi su mutui per abitazione principale, spese sanitarie, premi assicurativi vita e infortuni, spese di istruzione, erogazioni liberali, canoni di locazione per studenti fuori sede, spese veterinarie e altri oneri sociali. La detrazione si applica all'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, e per molti oneri opera entro soglie e franchigie specifiche. Dal 2020 (L. 160/2019, c.d. "Legge di Bilancio 2020") la detrazione è soggetta a un decalage per redditi complessivi tra 120.000 € e 240.000 €, oltre i quali si azzera — con eccezione di interessi mutui prima casa e spese sanitarie, sempre integralmente detraibili.

Quando si applica

Soggetti: persone fisiche residenti soggette a IRPEF (lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, imprenditori individuali in contabilità semplificata) che sostengano gli oneri elencati al comma 1, da soli o per i familiari a carico ex art. 12 TUIR.

Condizioni generali:

  • L'onere deve essere effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente nell'anno d'imposta (principio di cassa per la maggior parte degli oneri; eccezione: spese sanitarie con rateizzazione quadriennale opzionale per importi superiori a 15.493,71 €).
  • Pagamento tracciabile obbligatorio dal 2020 (L. 160/2019 art. 1 c. 679): bonifico, carta di credito o di debito, assegno bancario. Le spese sanitarie pagate in contanti non sono detraibili, salvo medicinali e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
  • L'onere non deve essere già stato dedotto dal reddito complessivo o dai redditi che lo compongono.

Oneri detraibili principali (comma 1):

  • Lettera a) — interessi passivi mutui prima casa: detrazione 19% su massimo 4.000 € di interessi annui.
  • Lettera b) — interessi passivi mutui agrari: 19% nei limiti del reddito dei terreni dichiarato.
  • Lettera c) — spese sanitarie: 19% sull'importo che eccede la franchigia di 129,11 €.
  • Lettera c-bis) — spese veterinarie: 19% fino a 550 €, parte eccedente 129,11 €.
  • Lettera e), e-bis), e-ter) — spese di istruzione scolastica e universitaria.
  • Lettera f) — premi assicurativi vita e infortuni: 19% fino a 530 € (760 € per assicurazioni con rischio invalidità permanente).
  • Lettera f-bis) — premi assicurativi calamità naturali su abitazioni: 19% senza tetto.
  • Lettera i-octies) — erogazioni liberali a scuole statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione.
  • Lettera i-septies) — assistenza personale per non autosufficienti: 19% fino a 2.100 €, con reddito complessivo entro 40.000 €.

Non si applica ai titolari di soli redditi soggetti a regime sostitutivo o cedolare secca (es. forfettari ex L. 190/2014, locazioni a cedolare secca) per la parte di reddito che non concorre all'imposta lorda IRPEF.

Come si applica nella pratica

Aliquota e meccanismo di calcolo

La detrazione si calcola applicando il 19% all'onere sostenuto (al netto della franchigia, dove prevista) e si sottrae dall'imposta lorda IRPEF. Se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza non genera credito né riporto a periodi successivi: si perde.

Formula generale:

Detrazione = (Onere sostenuto - franchigia eventuale) × 19%
Imposta netta = max(0; Imposta lorda - Detrazioni art. 15 - altre detrazioni)

Decalage del reddito complessivo (commi 3-bis, 3-ter, 3-quater)

Dal 2020 la detrazione è modulata in base al reddito complessivo:

Reddito complessivoDetrazione spettante
≤ 120.000 €100% dell'importo calcolato al 19%
da 120.000 € a 240.000 €quota proporzionale: (240.000 - reddito) / 120.000
> 240.000 €0% (detrazione azzerata)

Il reddito complessivo ai fini del decalage si assume al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 3-ter).

Eccezione (comma 3-quater): la detrazione spetta per l'intero importo, a prescindere dal reddito, per:

  • Interessi passivi mutui prima casa (comma 1, lett. a)
  • Interessi passivi mutui agrari (comma 1, lett. b)
  • Interessi passivi mutui per costruzione abitazione principale (comma 1-ter)
  • Spese sanitarie (comma 1, lett. c)

Nuovo tetto complessivo per redditi oltre 75.000 € (art. 16-ter TUIR, dal 2025)

Dal periodo d'imposta 2025 al decalage dell'art. 15 si sovrappone il nuovo art. 16-ter TUIR — "Riordino delle detrazioni", introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 art. 1 c. 10) — che diventa il tetto complessivo dominante per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €. Mentre il decalage dell'art. 15 modula la singola detrazione in funzione del solo reddito, l'art. 16-ter fissa un plafond unico che cumula tutti gli oneri e le spese detraibili dall'imposta lorda (TUIR e altre leggi), fermi restando i limiti specifici di ciascuna agevolazione.

L'ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione si ottiene moltiplicando un importo base (parametrato al reddito) per un coefficiente (parametrato al numero di figli a carico ex art. 12, c. 2):

Reddito complessivoImporto base (c. 2)
da 75.000 € a 100.000 €14.000 €
oltre 100.000 €8.000 €
Figli a carico nel nucleo (art. 12, c. 2)Coefficiente (c. 3)
nessun figlio0,50
1 figlio0,70
2 figli0,85
più di 2 figli, o almeno 1 figlio con disabilità (L. 104/1992)1

Il plafond è quindi importo base × coefficiente: ad esempio un contribuente con reddito complessivo di 90.000 € e un figlio a carico ha un tetto di 14.000 × 0,70 = 9.800 € di oneri detraibili complessivi; con reddito di 130.000 € e nessun figlio il tetto scende a 8.000 × 0,50 = 4.000 €.

Sono esclusi dal computo del plafond (comma 4): le spese sanitarie detraibili ex art. 15, c. 1, lett. c); gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative. Restano fuori dal tetto, in coerenza con il regime di favore già previsto dall'art. 15, c. 3-quater. I due meccanismi convivono: prima si applicano i limiti e il decalage propri di ciascun onere ex art. 15, poi gli importi residui (al netto delle voci escluse dal c. 4) concorrono al plafond unico dell'art. 16-ter.

Oneri per familiari a carico

Il comma 2 estende la detrazione agli oneri sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico ex art. 12 TUIR (reddito personale del familiare ≤ 2.840,51 € — 4.000 € per figli fino a 24 anni), per:

  • Spese sanitarie (lett. c)
  • Spese di istruzione (lett. e, e-bis, e-ter, e-quater)
  • Premi assicurativi vita/infortuni (lett. f)
  • Assistenza per non autosufficienti (lett. i-septies)
  • Spese sportive minori (lett. i-quinquies)

Per le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti dal SSN, la detrazione spetta entro il limite di 6.197,48 € (comma 2, ultimo periodo).

Schema di indicazione in dichiarazione (Modello 730 o Redditi PF)

Gli oneri detraibili vanno indicati nel quadro E (Modello 730) o quadro RP (Modello Redditi PF), suddivisi per tipologia con i relativi codici onere. Esempio:

  • Codice 7 — interessi mutuo prima casa
  • Codice 1 — spese sanitarie (con o senza franchigia gestita dal software)
  • Codice 36 — premi assicurativi vita/infortuni
  • Codice 31 — erogazioni scuole

Esempi pratici

Esempio 1 — Spese sanitarie con franchigia

Un lavoratore dipendente con reddito complessivo di 35.000 € sostiene nel 2025 spese sanitarie documentate per 2.500,00 € (visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci da banco con scontrino parlante). Calcolo:

  • Spese sostenute: 2.500,00 €
  • Franchigia non detraibile: 129,11 €
  • Importo detraibile: 2.500 − 129,11 = 2.370,89 €
  • Detrazione 19%: 2.370,89 × 19% = 450,47 €

L'importo va indicato nel quadro E rigo E1 del Modello 730 senza sottrarre la franchigia (il software la calcola). Le spese pagate in contanti per farmaci con scontrino parlante restano detraibili anche dopo l'obbligo di tracciabilità del 2020.

Esempio 2 — Interessi passivi mutuo prima casa

Una coppia coniugata cointestataria di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale ha pagato nel 2025 6.800,00 € di interessi passivi complessivi. Il tetto di 4.000 € si riferisce all'ammontare complessivo (comma 1 lett. b, ult. periodo): non raddoppia per cointestazione. La detrazione spettante è quindi:

  • Interessi complessivi: 6.800,00 € → cap a 4.000,00 €
  • Detrazione complessiva 19%: 4.000 × 19% = 760,00 €
  • Ripartizione 50% a ciascun coniuge cointestatario: 380,00 € per ciascun dichiarante

Questa detrazione spetta integralmente anche per redditi sopra 120.000 € (comma 3-quater) ed è esclusa dal plafond dell'art. 16-ter quanto alle spese sanitarie correlate; gli interessi mutuo, pur soggetti al tetto unico, mantengono il proprio cap di 4.000 €.

Esempio 3 — Decalage su reddito alto con spesa di istruzione

Un professionista con reddito complessivo di 180.000 € sostiene per il figlio universitario fuori sede spese di canone di locazione per 3.500,00 € (lett. i-sexies, importo massimo annuo 2.633 €). Calcolo:

  • Importo massimo detraibile (cap normativo): 2.633,00 €
  • Detrazione teorica 19%: 2.633 × 19% = 500,27 €
  • Coefficiente decalage: (240.000 − 180.000) / 120.000 = 0,50
  • Detrazione spettante: 500,27 × 0,50 = 250,13 €

La metà della detrazione teorica si perde a causa del decalage (comma 3-bis). La detrazione per canone studenti non rientra tra le eccezioni del comma 3-quater, quindi è soggetta al taglio progressivo. Dal 2025, inoltre, il professionista (reddito > 75.000 €) deve verificare che l'onere ricada nel plafond complessivo dell'art. 16-ter (per un reddito di 180.000 € e un figlio a carico: 8.000 × 0,70 = 5.600 € di oneri ammessi complessivamente).

Errori comuni e come evitarli

  • Pagare le spese sanitarie in contanti (eccetto medicinali e strutture pubbliche/SSN): l'obbligo di tracciabilità dal 2020 (L. 160/2019 art. 1 c. 679) rende indetraibili le prestazioni sanitarie private pagate in contanti. Correzione: utilizzare sempre bancomat, carta di credito o bonifico anche per piccole visite specialistiche.

  • Dedurre interessi mutuo già detratti dai redditi che li hanno generati: gli interessi passivi su mutui agrari (lett. b) sono detraibili solo nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; se eccedenti, vanno trattati con regole specifiche e non sommati alla detrazione standard. Correzione: verificare la natura del mutuo e applicare la lettera corretta del comma 1.

  • Sommare la franchigia di 129,11 € per ogni componente del nucleo familiare: la franchigia sulle spese sanitarie è unica per il contribuente e si applica al totale di tutte le spese (proprie e dei familiari a carico). Correzione: sommare prima tutte le spese e poi sottrarre la franchigia una sola volta.

  • Ignorare il decalage o il nuovo tetto art. 16-ter per redditi alti: per redditi tra 120.000 € e 240.000 € molti software 730 non avvisano del taglio del decalage; dal 2025 si aggiunge il plafond complessivo dell'art. 16-ter per i redditi oltre 75.000 €. Correzione: per redditi sopra 75.000 € verificare il plafond importo base × coefficiente figli (escluse spese sanitarie e investimenti start-up/PMI innovative); per redditi sopra 120.000 € ricalcolare il decalage del comma 3-bis tenendo le spese sanitarie e gli interessi mutuo prima casa al 100% (c. 3-quater).

  • Detrarre erogazioni liberali senza ricevuta o tracciamento: per le erogazioni a scuole, ONLUS, partiti politici, enti culturali, è obbligatorio il pagamento tracciato e la ricevuta intestata al contribuente. Correzione: conservare quietanza bancaria e ricevuta dell'ente beneficiario per almeno 5 anni (termine accertamento).

  • Cumulare detrazione art. 15 e deduzione art. 10 per lo stesso onere: gli oneri deducibili (art. 10 TUIR — contributi previdenziali, assegno coniuge, ecc.) e gli oneri detraibili (art. 15) sono alternativi, non cumulativi. Lo stesso onere non può essere sia dedotto sia detratto. Correzione: verificare la categoria di onere e applicare il trattamento esclusivo previsto dalla norma.

Riferimenti normativi

  • TUIR art. 15 — Detrazioni per oneri (testo unico imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986 n. 917)
  • TUIR art. 16-ter — Riordino delle detrazioni (tetto complessivo per redditi oltre 75.000 €, dal 2025)
  • TUIR art. 12 — Detrazioni per carichi di famiglia (definizione familiari a carico)
  • TUIR art. 10 — Oneri deducibili (alternativi alle detrazioni art. 15)
  • L. 160/2019 art. 1 commi 629 e 679 — Obbligo di pagamento tracciabile + introduzione decalage reddito
  • L. 207/2024 (Bilancio 2025) art. 1 c. 10 — Inserimento dell'art. 16-ter TUIR: tetto detrazioni per redditi oltre 75.000 € (importo base 14.000/8.000 € × coefficiente figli 0,50/0,70/0,85/1)
  • L. 197/2022 — Legge di Bilancio 2023 (interventi su soglie e aliquote)

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-27.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.