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IRPEFUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Detrazione IRPEF familiari a carico: chi rientra e quanto vale

Soglia di 2.840,51 €, 4.000 € per i figli fino a 24 anni, importi che calano al crescere del reddito e le tre esclusioni entrate in vigore nel 2025

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

Le detrazioni per carichi di famiglia abbattono l'imposta lorda IRPEF di chi mantiene un coniuge, un figlio o un ascendente privo di redditi propri significativi. Un familiare si considera a carico quando il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 €, elevati a 4.000 € per i figli fino a 24 anni (articolo 12, comma 2, del TUIR). Gli importi di partenza sono tre: fino a 800 € per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, 950 € per ciascun figlio dai 21 ai 30 anni non compiuti, 750 € per ciascun ascendente che convive con il contribuente. Nessuno dei tre spetta per intero. Le detrazioni per i figli e per gli ascendenti calano in modo continuo al crescere del reddito complessivo di chi le chiede, fino ad azzerarsi; quella per il coniuge segue tre fasce, resta ferma a 690 € fra 15.000 € e 40.000 € e fra 29.000 € e 35.200 € si alza di una maggiorazione fino a 30 €. Dal 1° gennaio 2025 il perimetro si è ristretto in tre punti, per effetto della legge di bilancio 2025.

La soglia che decide chi è a carico, e il reddito che non conta

Il primo controllo riguarda il familiare, non il contribuente. Il reddito complessivo del coniuge, del figlio o dell'ascendente deve restare entro 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili, e nel conteggio entrano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e dalla Santa Sede, che pure sono esenti da IRPEF. Per i figli fino a 24 anni il tetto sale a 4.000 €, e il requisito anagrafico si considera rispettato se sussiste anche per una sola parte dell'anno: chi compie 24 anni in corso d'anno conserva la soglia più alta per l'intero periodo d'imposta, mentre per chi ne compie 25 il limite torna a 2.840,51 € (circolare n. 14/E del 19 giugno 2023).

Il secondo controllo riguarda chi chiede la detrazione. Il reddito complessivo su cui si misura la spettanza va assunto al netto della rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (articolo 12, comma 4-bis): la stessa regola vale per le detrazioni da lavoro e da pensione dell'articolo 13 e, con un rinvio esplicito, per il tetto complessivo sugli oneri detraibili di cui parla la scheda sulle detrazioni per oneri. Su come si compone il reddito complessivo si veda la scheda sulla base imponibile IRPEF.

Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni a quello in cui cessano (articolo 12, comma 3). La mensilizzazione riguarda però lo stato del familiare, cioè il vincolo matrimoniale, la nascita o la convivenza dell'ascendente, non il suo reddito: il limite del comma 2 si misura sul reddito complessivo dell'intero periodo d'imposta. In base al principio dell'unitarietà del periodo d'imposta la condizione di familiare a carico va verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno (circolare n. 23/E del 1° agosto 2023), quindi un reddito annuo sopra soglia toglie la detrazione per tutti i mesi, non per una parte.

  • Domanda: Il familiare ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 € (4.000 € se è un figlio fino a 24 anni)?
    • no, supera la soglia → Nessuna detrazione: il familiare non è fiscalmente a carico (c. 2)
    • sì, resta entro la soglia → Il contribuente è cittadino italiano, UE o SEE, oppure il familiare risiede in Italia?
  • Esito: Nessuna detrazione: il familiare non è fiscalmente a carico (c. 2)
  • Domanda: Il contribuente è cittadino italiano, UE o SEE, oppure il familiare risiede in Italia?
    • no → Nessuna detrazione: contribuente extra-UE con familiare residente all'estero (c. 2-bis)
    • sì → Di quale familiare si tratta?
  • Esito: Nessuna detrazione: contribuente extra-UE con familiare residente all'estero (c. 2-bis)
  • Domanda: Di quale familiare si tratta?
    • coniuge → Coniuge non legalmente ed effettivamente separato: fino a 800 €, più la maggiorazione fra 29.000 € e 35.200 € di reddito
    • figlio → Figlio da 21 a 30 anni non compiuti, o con disabilità accertata senza limite massimo di età: 950 €, ridotti in proporzione al reddito
    • ascendente convivente → Ascendente convivente: 750 €, da ripartire pro quota fra i conviventi che hanno diritto alla detrazione
  • Esito: Coniuge non legalmente ed effettivamente separato: fino a 800 €, più la maggiorazione fra 29.000 € e 35.200 € di reddito
  • Esito: Figlio da 21 a 30 anni non compiuti, o con disabilità accertata senza limite massimo di età: 950 €, ridotti in proporzione al reddito
  • Esito: Ascendente convivente: 750 €, da ripartire pro quota fra i conviventi che hanno diritto alla detrazione
Come si stabilisce se un familiare dà diritto alla detrazioneFonte: Elaborazione SamBooks su art. 12, c. 1, 2 e 2-bis, TUIR

Quanto spetta con 30.000 € di reddito: coniuge, figlio di 23 anni e madre convivente

Un lavoratore dipendente con 30.000 € di reddito complessivo ha il coniuge a carico, un figlio di 23 anni che studia e guadagna 2.100 € l'anno, e la madre convivente con la sola pensione sociale. Tutti e tre restano sotto le rispettive soglie, quindi le tre detrazioni si sommano.

DetrazioneImporto
Coniuge a carico: 690 € della fascia 15.000-40.000 € più 20 € di maggiorazione (c. 1, lett. a e b)710,00 €
Figlio di 23 anni: 950 € x 0,6842, cioè (95.000 - 30.000) / 95.000 (c. 1, lett. c)649,99 €
Madre convivente: 750 € x 0,6250, cioè (80.000 - 30.000) / 80.000 (c. 1, lett. d)468,75 €
Detrazioni per carichi di famiglia sull'imposta lorda1.828,74 €
Tre familiari a carico con 30.000 € di reddito complessivoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 12, c. 1 e 4, TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

I conti che portano ai tre importi sono questi. Per il coniuge il reddito di 30.000 € cade nella fascia fra 15.000 € e 40.000 €, dove la detrazione è fissa a 690 €; la maggiorazione prevista per i redditi fra 29.200 € e 34.700 € aggiunge 20 €, per un totale di 710,00 €. Per il figlio la detrazione di 950 € va moltiplicata per il rapporto fra 95.000 € diminuiti del reddito complessivo e 95.000 €: 65.000 diviso 95.000 fa 0,6842 e la detrazione scende a 649,99 €. Per la madre la detrazione di 750 € si moltiplica per il rapporto fra 80.000 € diminuiti del reddito e 80.000 €: 50.000 diviso 80.000 fa 0,6250, cioè 468,75 €. In totale 1.828,74 € di imposta lorda in meno.

Il comma 4 fissa due regole di calcolo. Il risultato dei rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali, e le detrazioni per figli e ascendenti non competono quando i rispettivi rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno. Il troncamento costa qualche centesimo: su un reddito complessivo di 33.000 € il rapporto per il figlio vale 62.000 diviso 95.000, cioè 0,65263157, che troncato a 0,6526 porta la detrazione da 620,00 € a 619,97 €.

Se in famiglia lavorano entrambi i genitori la detrazione per il figlio si divide al 50 per cento, salvo accordo per attribuirla per intero a chi ha il reddito più alto. Quando invece un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per i figli compete per intero al coniuge capiente: è il caso dell'esempio, e vale anche in presenza di più figli.

Le tre porte che si sono chiuse dal 2025

La legge di bilancio 2025 ha riscritto due lettere dell'articolo 12 e ne ha aggiunto un comma. Dal 1° gennaio 2025 la detrazione per i figli spetta solo dai 21 anni compiuti fino ai 30 non compiuti, senza limite massimo di età se il figlio ha una disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104: anche in questo caso, però, sotto i 21 anni la detrazione non spetta. Per i figli più piccoli il sostegno passa dall'assegno unico e universale, istituito con decorrenza 1° marzo 2022 dal decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, ed è la ragione per cui i periodi dell'articolo 12 dedicati ai figli minori risultano soppressi.

La detrazione per gli ascendenti, prima riconosciuta a tutti gli altri familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile, oggi spetta solo per l'ascendente che convive con il contribuente, ed è da ripartire pro quota fra coloro che ne hanno diritto, cioè fra i soli conviventi: se la madre vive con uno solo di tre fratelli, i 750 € spettano per intero a lui; se vive con due di loro, si dividono fra i due.

La terza restrizione è il comma 2-bis: nessuna detrazione per carichi di famiglia spetta al contribuente che non sia cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero. Un dipendente con cittadinanza extra-UE e figli rimasti nel Paese d'origine non ha più diritto alle detrazioni, mentre le conserva se i familiari risiedono in Italia. L'Agenzia delle entrate ha commentato l'intero pacchetto nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025.

Il comma 4-ter definisce chi sono i familiari anche quando nessuna detrazione spetta, e a questa definizione rinviano molte altre norme fiscali, a cominciare da quelle sul welfare aziendale. Il decreto legislativo 18 dicembre 2025 n. 192 vi aveva spostato il requisito della convivenza o degli assegni alimentari, con l'effetto di escludere a posteriori dai piani welfare del 2025 gli altri familiari non conviventi; il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 ha ripristinato l'assetto precedente e ha riportato quel requisito nel solo secondo periodo, dove serve ad accertare se le persone dell'articolo 433 del codice civile sono fiscalmente a carico. Quando una norma richiama genericamente le persone indicate nell'articolo 12, quelle persone si considerano senza ulteriori condizioni. La modifica si applica dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025, quindi già dal 2025 (articolo 1, commi 1 e 3, del D.Lgs. 148/2026), e il comma 2 dello stesso articolo riporta la stessa modifica nel testo unico. L'Agenzia delle entrate ne ha tratto le conseguenze nella risposta a interpello n. 163 del 2026, riconoscendo il rimborso welfare delle spese di ricovero in RSA sostenute per la madre non convivente.

Dal 1° gennaio 2027 la materia si sposta nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, che all'articolo 377 fissa la propria decorrenza e all'articolo 376, comma 1, lettera e), abroga gli articoli da 1 a 191 del TUIR: la definizione dei familiari passa nell'articolo 12, comma 7, del nuovo testo, con lo stesso contenuto.

Le domande di chi ci arriva

Se mio figlio ha 25 anni e guadagna 2.500 € l'anno, posso comunque chiedere la detrazione?

Sì. Il tetto di 4.000 € vale solo fino a 24 anni: dal compimento dei 25 la soglia torna a 2.840,51 € di reddito complessivo, che 2.500 € non superano. La detrazione spetta quindi per 950 €, ridotti in proporzione al reddito di chi la chiede. Il calcolo è nella sezione sul caso da 30.000 €.

Se ho un dipendente extra-UE con familiari all'estero, posso applicare le detrazioni per carichi di famiglia?

No, dal 1° gennaio 2025. Il comma 2-bis dell'articolo 12 le esclude per i contribuenti che non sono cittadini italiani, di uno Stato UE o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, quando i familiari risiedono all'estero. Se invece la famiglia risiede in Italia le detrazioni spettano normalmente.

Mio marito è fiscalmente a carico mio: posso prendere io tutta la detrazione per i figli?

Sì. Quando un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per i figli compete per intero al coniuge capiente, senza bisogno di accordi. La regola del 50 per cento fra i genitori vale solo quando entrambi hanno redditi propri.

Mio marito ha perso il lavoro a novembre: ho la detrazione per coniuge a carico?

Dipende dal reddito dell'intero anno, non dal mese. Il limite di 2.840,51 € si misura sul reddito complessivo del periodo d'imposta e la condizione si verifica al 31 dicembre: se la retribuzione percepita fino a novembre lo supera, il coniuge non è a carico per nessun mese; se resta sotto, la detrazione spetta per i mesi in cui è esistito il vincolo matrimoniale.

Se tre fratelli mantengono la stessa madre, quanto spetta a ciascuno?

I 750 € si ripartiscono pro quota fra chi ha diritto alla detrazione, e il diritto lo ha solo chi convive con l'ascendente. Se la madre convive con uno solo dei tre, la detrazione spetta per intero a lui; se convivono in due, si divide a metà.

Riferimenti normativi

  • Articolo 12, c. 1, TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) — importi delle detrazioni per coniuge (lett. a), maggiorazioni (lett. b), figli da 21 a 30 anni (lett. c) e ascendenti conviventi (lett. d)
  • Articolo 12, c. 2, TUIR — limite di reddito complessivo del familiare a carico: 2.840,51 €, elevato a 4.000 € per i figli fino a 24 anni
  • Articolo 12, c. 2-bis, TUIR — esclusione per i contribuenti non italiani, non UE e non SEE in relazione ai familiari residenti all'estero
  • Articolo 12, c. 3, TUIR — detrazioni rapportate a mese
  • Articolo 12, c. 4, TUIR — rapporti assunti nelle prime quattro cifre decimali e casi di azzeramento
  • Articolo 12, c. 4-bis, TUIR — reddito complessivo al netto dell'abitazione principale
  • Articolo 12, c. 4-ter, TUIR — definizione dei familiari, come riscritta dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148
  • L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, c. 11 — restrizioni su figli e ascendenti e inserimento del comma 2-bis
  • D.Lgs. 230/2021, art. 1, c. 1 — assegno unico e universale per i figli a carico dal 1° marzo 2022
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, artt. 376, c. 1, lett. e), e 377 — abrogazione degli articoli da 1 a 191 del TUIR e decorrenza del testo unico dal 1° gennaio 2027
  • Circolare Agenzia delle entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 — riordino delle detrazioni nella legge di bilancio 2025
  • Circolare Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 — unitarietà del periodo d'imposta: la condizione di familiare a carico si verifica al 31 dicembre
  • Circolare Agenzia delle entrate n. 14/E del 19 giugno 2023 — requisito anagrafico rispettato se sussiste anche per una sola parte dell'anno
  • Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 163 del 2026 — effetti della riscrittura del comma 4-ter sui piani di welfare per i familiari non conviventi

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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