Beni relativi all'impresa art. 65 TUIR: individuale e società
L'art. 65 del TUIR individua i beni relativi all'impresa: per le ditte individuali rileva l'inventario, per le società di persone tutti i beni sociali
02/06/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 65 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) individua quali beni si considerano relativi all'impresa ai fini delle imposte sui redditi, distinguendo a seconda della forma giuridica. Per le imprese individuali si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni-merce, ai beni strumentali e ai crediti acquisiti nell'esercizio, i beni appartenenti all'imprenditore indicati tra le attività dell'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'art. 2217 del codice civile; gli immobili strumentali per natura (art. 43, comma 2) rilevano solo se indicati nell'inventario (comma 1). Per le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti (comma 2). Per le società di fatto rilevano i beni-merce, i crediti e i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ma usati esclusivamente come strumentali (comma 3).
Quando si applica
La qualificazione di un bene come "relativo all'impresa" è decisiva perché determina quali beni generano componenti del reddito d'impresa (ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze). L'art. 65 si applica per:
- distinguere, nell'impresa individuale, i beni dell'impresa da quelli della sfera personale dell'imprenditore;
- stabilire che, nelle società di persone, l'intero patrimonio è per definizione relativo all'impresa;
- inquadrare i beni delle società di fatto;
- verificare il ruolo dell'inventario e del registro dei beni ammortizzabili nell'attribuzione del bene all'impresa.
Come si applica nella pratica
Imprese individuali: il ruolo dell'inventario (comma 1)
Per l'imprenditore individuale sono relativi all'impresa per natura:
- i beni-merce (art. 85, comma 1, lett. a e b);
- i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- i crediti acquisiti nell'esercizio.
Gli altri beni dell'imprenditore (e in particolare gli immobili strumentali per natura dell'art. 43, comma 2) diventano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario (art. 2217 c.c.). Per le imprese minori in contabilità semplificata (art. 66) l'indicazione può avvenire nel registro dei beni ammortizzabili o secondo le modalità semplificate previste dai DPR n. 435/2001 e n. 695/1996.
Società di persone: tutti i beni (comma 2)
Per le s.n.c. e le s.a.s. tutti i beni appartenenti alla società si considerano relativi all'impresa, senza necessità di annotazione selettiva: la natura commerciale della società attrae l'intero patrimonio nel regime del reddito d'impresa.
Società di fatto (comma 3)
Per le società di fatto rilevano i beni-merce, i crediti dell'esercizio e i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci se utilizzati esclusivamente come strumentali per l'impresa.
Esempi pratici
Esempio 1 — Immobile dell'imprenditore individuale
Un imprenditore individuale possiede un capannone strumentale per natura. Il bene è relativo all'impresa — e quindi ammortizzabile, con plus/minusvalenze rilevanti — solo se indicato nell'inventario ex art. 2217 c.c. (comma 1). In mancanza, resta nella sfera personale.
Esempio 2 — s.n.c. proprietaria di un macchinario e di un terreno
Una s.n.c. possiede un macchinario e un terreno. Entrambi sono relativi all'impresa per il solo fatto di appartenere alla società (comma 2): tutti i beni sociali concorrono al reddito d'impresa.
Esempio 3 — Impresa minore in contabilità semplificata
Una ditta individuale in regime semplificato (art. 66) vuole attrarre all'impresa un bene strumentale. Non tenendo l'inventario, effettua l'indicazione nel registro dei beni ammortizzabili (comma 1): da quel momento il bene è relativo all'impresa.
Errori comuni e come evitarli
- Considerare automaticamente d'impresa gli immobili dell'imprenditore individuale: gli immobili strumentali per natura rilevano solo se indicati nell'inventario (comma 1).
- Dimenticare l'indicazione nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese minori: senza annotazione il bene non è relativo all'impresa (comma 1).
- Applicare alle società di persone la selezione prevista per le ditte individuali: nelle s.n.c./s.a.s. tutti i beni sono d'impresa (comma 2).
- Trascurare le conseguenze sulle plusvalenze: solo i beni relativi all'impresa generano plusvalenze e minusvalenze d'impresa; i beni personali seguono altre categorie reddituali.
- Ignorare i beni intestati ai soci nelle società di fatto: i beni strumentali iscritti a nome dei soci ma usati esclusivamente nell'impresa sono relativi all'impresa (comma 3).
Riferimenti normativi
- Art. 65, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — beni relativi all'impresa per imprese individuali, società di persone e società di fatto
- Art. 65, comma 1, TUIR — imprese individuali: rilevanza dell'inventario e del registro dei beni ammortizzabili
- Art. 65, comma 2, TUIR — società di persone: tutti i beni si considerano relativi all'impresa
- Art. 2217 del codice civile — redazione dell'inventario
- Art. 43, comma 2, TUIR — immobili strumentali per natura
- Art. 66 TUIR — imprese minori in contabilità semplificata
Risorse correlate
- Libro giornale e libro degli inventari art. 2216-2217 c.c.: l'inventario rilevante per l'attribuzione dei beni all'impresa individuale.
- Imprese minori e contabilità semplificata art. 66 TUIR: le modalità semplificate di annotazione dei beni.
- Registro dei beni ammortizzabili art. 16 DPR 600/1973: lo strumento alternativo all'inventario per le imprese minori.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 giugno 2026.
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