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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/07/2026

Auto e telefonia del professionista: deducibilità 20% e 80%

Un solo veicolo al 20% con tetto di 18.075,99 euro, telefonia all'80%, IVA al 40% e perché il 50% dei beni promiscui non vale per l'automobile

Ultimo aggiornamento

30/07/2026

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In sintesi

Per il professionista valgono due regole che il reddito d'impresa non conosce: la deduzione dell'autovettura al 20% spetta limitatamente a un solo veicolo se esercita in forma individuale, o a un veicolo per ciascun socio o associato in società semplice e associazione professionale (art. 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917); e la deduzione al 50% dei beni promiscui non si applica all'auto, perché l'art. 54-quinquies, comma 3, esclude espressamente i veicoli. Il tetto sul costo fiscalmente rilevante (18.075,99 € per le autovetture) e quello sui canoni ragguagliato ad anno (3.615,20 €) operano prima della percentuale: la tabella è più sotto.

La telefonia è il capitolo con più impatto pratico e vive in una norma diversa: l'art. 54-quinquies, comma 4, ammette in deduzione l'80% delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. La percentuale copre l'intero pacchetto — apparato, abbonamento, traffico, manutenzione — e vale anche per il terminale di costo unitario non superiore a 516,40 € deducibile integralmente nell'anno. Sul piano IVA nulla è automatico: il 40% dei veicoli e l'inerenza della telefonia seguono regole proprie, indipendenti dalle percentuali di deduzione dal reddito.

Quando si applica

  • Esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 917/1986 (TUIR), in forma individuale o associata.
  • Studi associati e società semplici di cui all'art. 5 TUIR: il limite numerico si conta per socio o associato.
  • Apparecchi e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera fff), del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259: telefonia fissa e mobile, connettività, apparati terminali.
  • Periodi d'imposta dal 2024 per la disciplina della telefonia nel nuovo art. 54-quinquies, comma 4, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192: il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e si applica ai redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso a quella data, quindi già dal 2024 (art. 6, comma 1). L'art. 164 TUIR, che governa i veicoli, non è stato toccato dalla riforma del capo V.
  • Non si applica ai contribuenti forfettari (L. 27 dicembre 2014 n. 190): auto e telefono non generano deduzioni analitiche.

Come si applica nella pratica

1. Le due regole che valgono solo per il professionista

Sono due, e sono quelle che un lettore abituato al reddito d'impresa sbaglia.

La prima è il limite numerico: chi esercita in forma individuale deduce i costi di un solo veicolo; negli studi associati e nelle società semplici dell'art. 5 TUIR il conteggio è di un veicolo per ciascun socio o associato. I costi del veicolo eccedente sono interamente indeducibili, non ridotti.

La seconda è l'esclusione della regola del 50%. L'art. 54-quinquies, comma 3, ammette la deduzione al 50% dei beni mobili adibiti promiscuamente all'attività e all'uso personale, ma esclude espressamente i beni "diversi da quelli indicati nell'articolo 164, comma 1, lettera b)". Per l'autovettura, quindi, non si applica il 50% ma il 20% dell'art. 164: la promiscuità è già forfetizzata nella percentuale ridotta e non va misurata né documentata con registri di percorrenza.

ElementoRegola per il professionistaRiferimento
Percentuale di deduzione20% dei costi del veicoloart. 164, c. 1, lett. b)
Numero di veicoliUno solo, se l'attività è esercitata in forma individuale; uno per socio o associato in società semplici e associazioni dell'art. 5art. 164, c. 1, lett. b)
Tetto sul costo di acquisizione — autovetture e autocaravan35 milioni di lire, pari a 18.075,99 €art. 164, c. 1, lett. b)
Tetto su canoni di locazione e noleggio — autovetture e autocaravan7 milioni di lire, pari a 3.615,20 €, ragguagliati ad annoart. 164, c. 1, lett. b)

La quota di costo che eccede il tetto è indeducibile in via definitiva, prima ancora di applicare il 20%. I tetti per motocicli e ciclomotori, quelli elevati per agenti e rappresentanti e le altre percentuali del comma 1 non sono riportati qui: la tabella completa è in Deducibilità auto aziendale art. 164 TUIR. Sul carburante — deducibile nella stessa misura del veicolo solo se pagato con carte di credito, di debito o prepagate (art. 164, comma 1-bis) — vedi la scheda dedicata.

I limiti su canoni di locazione e noleggio si ragguagliano ad anno: un noleggio di sei mesi ha come tetto 1.807,60 €.

2. Telefonia: 80% sul reddito, inerenza sull'IVA

L'art. 54-quinquies, comma 4, ammette in deduzione l'80% delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. La percentuale copre l'intero pacchetto: apparato, abbonamento, traffico, manutenzione.

La disposizione gemella per il reddito d'impresa è l'art. 102, comma 9, TUIR, con la stessa misura dell'80% e con l'elevazione al 100% per gli impianti di telefonia dei veicoli delle imprese di autotrasporto merci, che non riguarda il lavoro autonomo.

Un telefono di costo unitario non superiore a 516,40 € resta soggetto al comma 1 dell'art. 54-quinquies per la deduzione integrale, ma la quota deducibile è comunque l'80% dell'importo.

3. IVA su veicoli e telefonia

AcquistoDetrazione IVARiferimento
Veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per l'attività40%art. 19-bis1, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972
Veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'arte o professioneDetrazione piena secondo la regola generale dell'art. 19art. 19-bis1, c. 1, lett. c)
Componenti, ricambi, carburanti e manutenzioni dei veicoliStessa misura del veicoloart. 19-bis1, c. 1, lett. c)
Aeromobili, navi e imbarcazioni da diportoDetrazione in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioniart. 19-bis1, c. 1, lett. a) e b)
TelefoniaDetrazione per inerenza secondo l'art. 19: quota di uso professionale, da documentareart. 19 D.P.R. 633/1972

La percentuale IVA e la percentuale di deduzione dal reddito sono indipendenti: il 40% dell'IVA non implica il 40% dei costi, e l'80% della telefonia sul reddito non fissa la quota di IVA detraibile.

4. Ordine delle operazioni

Auto:    costo fiscale = MIN(costo effettivo; tetto art. 164)
         quota deducibile = (costo fiscale x coefficiente ammortamento) x 20%
Canoni:  canone rilevante = MIN(canone annuo; 3.615,20 € ragguagliato ad anno)
         quota deducibile = canone rilevante x 20%
Telefono: quota deducibile = costo o canone x 80%

Esempi pratici

Esempio 1 — Consulente individuale, autovettura da 32.000,00 €

Un consulente acquista nel 2026 un'autovettura a 32.000,00 € + IVA 22% (7.040,00 €). È il suo unico veicolo destinato all'attività.

  • Tetto fiscale: 18.075,99 €; l'eccedenza di 13.924,01 € è indeducibile in via definitiva.
  • Ipotizzando per l'esempio un coefficiente di ammortamento del 25% e la riduzione a metà del primo periodo d'imposta: quota 2026 = 18.075,99 × 25% × 50% = 2.259,50 €.
  • Deduzione 2026: 2.259,50 × 20% = 451,90 €.
  • IVA detraibile: 40% di 7.040,00 € = 2.816,00 €; il residuo 4.224,00 € è IVA indetraibile che, in quanto onere afferente il bene, segue il costo.
  • Se acquistasse una seconda auto, i relativi costi sarebbero integralmente indeducibili: il limite è di un solo veicolo.

Esempio 2 — Studio associato con tre associati e noleggio a lungo termine

Uno studio associato con tre associati stipula nel 2026 due contratti di noleggio a lungo termine da 6.000,00 € annui ciascuno, decorrenti dal 1° luglio.

  • Veicoli ammessi: tre (uno per associato); i due contratti rientrano nel limite numerico.
  • Tetto sui canoni: 3.615,20 € annui, ragguagliato ad anno → per sei mesi 1.807,60 € per veicolo.
  • Canone di competenza del 2026: 3.000,00 € per veicolo, ridotto al tetto ragguagliato di 1.807,60 €.
  • Deduzione 2026: (1.807,60 × 2) × 20% = 723,04 €.
  • L'IVA sui canoni è detraibile al 40% se i veicoli non sono a uso esclusivo dell'attività.

Esempio 3 — Smartphone, abbonamento e connettività dello studio

Una traduttrice acquista nel 2026 uno smartphone a 480,00 € + IVA e sostiene 1.200,00 € di abbonamenti telefonici e connettività, oltre a 90,00 € di riparazione del terminale.

  • Smartphone: costo unitario 480,00 €, inferiore a 516,40 € → deduzione integrale nell'anno, ma nella misura dell'80% → 384,00 €.
  • Abbonamenti e connettività: 80% di 1.200,00 € = 960,00 €.
  • Riparazione: 80% di 90,00 € = 72,00 €.
  • Totale deduzione 2026: 1.416,00 €.
  • L'IVA su tutti e tre gli elementi è detraibile per la quota di uso professionale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972, quota che va motivata e documentata: la percentuale dell'80% vale sul reddito, non sull'IVA.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre i costi di più autovetture — per il professionista individuale l'art. 164, comma 1, lettera b), ammette la deduzione al 20% per un solo veicolo; negli studi associati il conteggio è per socio o associato. I costi del veicolo eccedente sono interamente indeducibili.
  • Applicare il 50% dei beni promiscui all'auto — l'art. 54-quinquies, comma 3, esclude espressamente i veicoli dell'art. 164, comma 1, lettera b): la percentuale corretta è il 20%.
  • Dimenticare il tetto di costo prima della percentuale — il limite di 18.075,99 € opera sul costo di acquisizione e la parte eccedente è persa; applicare il 20% al costo pieno sovrastima la deduzione.
  • Non ragguagliare ad anno i canoni di noleggio e leasing — il tetto di 3.615,20 € è annuale: su contratti infrannuali va proporzionato ai giorni o ai mesi di durata.
  • Confondere l'80% della telefonia con la quota di IVA detraibile — la misura dell'art. 54-quinquies, comma 4, riguarda solo il reddito; l'IVA si detrae per inerenza effettiva ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972.

Confini con la scheda sul reddito d'impresa

Il quadro generale dell'art. 164 — le altre percentuali del comma 1 e la tabella completa dei tetti di costo per motocicli, ciclomotori, agenti e rappresentanti — non è riportato qui: sta in Deducibilità auto aziendale art. 164 TUIR.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164, comma 1, lettera b) — Deduzione al 20% dei veicoli, limite a un solo veicolo per il professionista individuale e a uno per socio o associato, tetti di costo e di canone.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, comma 4 — Deduzione all'80% di ammortamenti, canoni e spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, comma 3 — Deduzione al 50% dei beni mobili promiscui, con esclusione dei veicoli dell'art. 164, comma 1, lettera b).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, comma 1 — Ammortamento dei beni strumentali e deduzione integrale fino a 516,40 euro.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102, comma 9 — Deduzione all'80% della telefonia nel reddito d'impresa (confronto).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lettera c) — Detrazione IVA al 40% sui veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per l'attività.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lettere a) e b) — Esclusione in ogni caso della detrazione IVA su aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto per gli esercenti arti e professioni.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19 — Detrazione dell'IVA per inerenza all'attività.
  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 54, comma 1, lettere a) e m) — Definizione di autovettura e autocaravan.
  • D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 2, comma 1, lettera fff) — Definizione delle apparecchiature terminali richiamate dall'art. 54-quinquies, comma 4.
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, artt. 5 e 6, comma 1 — Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo e relativa decorrenza.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.