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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Reddito lavoro autonomo art. 54 TUIR: compensi e principio cassa

Come si determina il reddito di arti e professioni ex art. 54 TUIR: principio di cassa, onnicomprensività dei compensi e nuovo regime dei rimborsi spese

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Determinazione del reddito di arti e professioni dopo la riforma IRPEF del lavoro autonomo: cosa concorre, cosa è escluso e con quale criterio temporale

In sintesi

L'art. 54 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo: il reddito è dato dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività e l'ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo. La norma fissa due cardini: il principio di cassa (rilevano incassi e pagamenti effettivi, non la competenza) e il principio di onnicomprensività dei compensi (concorrono tutte le somme e i valori percepiti). La riforma operata dall'art. 5 del D.Lgs. 192/2024 ha riscritto la struttura dell'articolo, ridefinendo in particolare il trattamento dei rimborsi e del riaddebito delle spese.

Quando si applica

  • A tutti i soggetti che producono redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, cioè da attività di lavoro autonomo svolte per professione abituale (art. 53 TUIR per la qualificazione del reddito; art. 54 TUIR per la sua quantificazione).
  • Ai professionisti in contabilità ordinaria o semplificata che applicano la tassazione analitica IRPEF, e non a chi aderisce a regimi sostitutivi forfetari, che determinano il reddito su base presuntiva.
  • Sui compensi percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività professionale, comprese le somme e i valori in genere a qualunque titolo incassati (comma 1, art. 54 TUIR).
  • Sulle spese sostenute nel periodo d'imposta nell'esercizio dell'attività, deducibili salvo quanto diversamente stabilito dallo stesso articolo e dagli altri articoli del capo V del TUIR (comma 1, art. 54 TUIR).

Come si applica nella pratica

Il reddito imponibile si ottiene contrapponendo i componenti positivi (compensi percepiti) ai componenti negativi (spese sostenute), entrambi rilevati per cassa nello stesso periodo d'imposta. Il comma 1 dell'art. 54 TUIR detta la regola base e una deroga temporale: le somme percepite nel periodo successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d'imposta si imputano al periodo in cui sorge per il sostituto l'obbligo di effettuare la ritenuta.

VoceConcorre al reddito?Riferimento
Compensi e valori a qualunque titolo percepiti per l'attivitàSì, componente positivoart. 54, comma 1
Spese sostenute nell'esercizio dell'attivitàSì, componente negativo (deducibile)art. 54, comma 1
Contributi previdenziali e assistenziali di legge a carico di chi li corrispondeNoart. 54, comma 2, lett. a)
Rimborso di spese sostenute per un incarico e addebitate analiticamente al committenteNoart. 54, comma 2, lett. b)
Riaddebito ad altri delle spese per uso comune degli immobili e servizi connessiNoart. 54, comma 2, lett. c)
Rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto pagati senza tracciabilitàart. 54, comma 2-bis
Spese dell'incarico sostenute direttamente dal committenteNo (non sono compensi in natura)art. 54, comma 3
Interessi e altri proventi finanziari del capo III percepiti nell'attivitàNo, sono redditi di capitaleart. 54, comma 3-bis
Plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni e società professionaliNo, sono redditi diversiart. 54, comma 3-ter

Il punto qualificante della riforma è l'esclusione dal reddito del riaddebito analitico delle spese: il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (comma 2, lett. b) non concorre più alla formazione del reddito e, in parallelo, le relative spese non sono deducibili. Si supera così il meccanismo che imponeva di far transitare a compenso il rimborso per poi dedurre la spesa. Il comma 2-bis introduce però un'eccezione: i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrono al reddito se i pagamenti non sono eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale o altri sistemi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241). Per inquadrare correttamente la categoria reddituale a monte si veda anche la disciplina dell'esercizio di arti e professioni ai fini IVA.

Esempi pratici

Esempio 1 — Principio di cassa su una fattura a cavallo d'anno

Un architetto emette fattura per 5.000,00 € il 20/12/2025, ma il committente paga il 15/01/2026. Per il principio di cassa il compenso concorre al reddito del 2026, anno di incasso effettivo, e non del 2025. Se il committente è un sostituto d'imposta, opera la regola di imputazione del comma 1: la somma percepita nel periodo successivo a quello in cui è corrisposta dal sostituto si imputa al periodo in cui sorge per il sostituto l'obbligo di ritenuta.

Esempio 2 — Riaddebito analitico delle spese al committente

Un consulente anticipa una visura camerale di 80,00 € per conto del cliente e la riaddebita analiticamente in fattura. In base al comma 2, lett. b) dell'art. 54 TUIR, gli 80,00 € rimborsati non concorrono al reddito del professionista; specularmente, la spesa di 80,00 € non è deducibile. Il riaddebito è fiscalmente neutro: non gonfia i compensi né le spese.

Esempio 3 — Rimborso di trasferta e tracciabilità del pagamento

Un avvocato sostiene 300,00 € di vitto e alloggio in trasferta, addebitati al cliente. Se il professionista paga albergo e ristorante con bonifico o carta (strumenti tracciabili ex art. 23 D.Lgs. 241/1997), il rimborso non concorre al reddito (comma 2-bis). Se invece paga in contanti, i 300,00 € rimborsati concorrono a formare il reddito imponibile dell'avvocato.

Errori comuni e come evitarli

  • Tassare i compensi per competenza anziché per cassa: il reddito di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR segue il principio di cassa, non quello di competenza tipico del reddito d'impresa. Imputare un compenso all'anno della fattura invece che a quello dell'incasso falsa il reddito; verificare sempre la data del pagamento.
  • Far transitare a compenso il riaddebito analitico delle spese: dopo la riforma, il rimborso di spese addebitate analiticamente al committente (comma 2, lett. b) non è compenso e non concorre al reddito; tenerlo fuori dal calcolo evita di duplicare base imponibile e deduzioni.
  • Dedurre le spese riaddebitate analiticamente: alla neutralità del rimborso corrisponde l'indeducibilità della spesa correlata; portare in deduzione una spesa il cui rimborso è escluso dal reddito è un errore speculare al precedente.
  • Pagare in contanti le spese di trasferta poi rimborsate: con il comma 2-bis i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non tracciati concorrono al reddito; usare sempre strumenti di pagamento tracciabili per mantenere il rimborso fuori dall'imponibile.
  • Classificare come compenso interessi e proventi finanziari: gli interessi e gli altri proventi finanziari del capo III percepiti nell'attività sono redditi di capitale (comma 3-bis), non compensi professionali; vanno qualificati nella categoria corretta.
  • Confondere i commi dell'art. 54 con gli articoli 54-bis e seguenti: gli articoli 54-bis, 54-ter e successivi sono norme autonome che disciplinano spese specifiche e plusvalenze; non sono commi dell'art. 54 e hanno regole proprie.

Riferimenti normativi

  • Art. 54, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — determinazione del reddito di lavoro autonomo (commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter).
  • Art. 53, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — qualificazione dei redditi di lavoro autonomo.
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5 — revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo (riscrittura dell'art. 54 TUIR).
  • Art. 23, D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 — sistemi di pagamento tracciabili.
  • Art. 1, legge 15 gennaio 1992 n. 21 — autoservizi pubblici non di linea.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.