Art. 54 TUIR: cassa, rimborsi analitici e spese deducibili
Il principio di cassa, i rimborsi che dal 2025 non sono più compenso e la mappa delle spese fra gli articoli da 54-bis a 54-octies
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è la differenza fra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività e l'ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo, salvo quanto stabilito dallo stesso articolo e dagli altri articoli del capo V (articolo 54, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917). Vale il principio di cassa: rilevano incassi e pagamenti effettivi, non la competenza economica. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha riscritto l'articolo e ha spostato la disciplina delle singole voci negli articoli da 54-bis a 54-octies. La novità che cambia la fattura è il comma 2, lettera b): il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorre più al reddito e, specularmente, quelle spese non sono più deducibili.
Dove è finita la vecchia regola: la mappa dopo il D.Lgs. 192/2024
L'articolo 54 conserva oggi solo la regola generale e le esclusioni: contributi previdenziali e assistenziali a carico di chi li corrisponde, rimborsi analitici, riaddebiti per l'uso comune degli immobili (comma 2), spese dell'incarico sostenute direttamente dal committente (comma 3), interessi e altri proventi finanziari che restano redditi di capitale (comma 3-bis), plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni in società fra professionisti che sono redditi diversi (comma 3-ter). Tutto il resto è migrato: plusvalenze nell'articolo 54-bis, rimborsi e riaddebiti non pagati nell'articolo 54-ter, minusvalenze nell'articolo 54-quater, beni mobili e immobili nell'articolo 54-quinquies, beni immateriali nell'articolo 54-sexies, altre spese nell'articolo 54-septies, redditi assimilati nell'articolo 54-octies.
- 31 dicembre 2024: Entra in vigore il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 — l'articolo 54 è riscritto e nascono gli articoli da 54-bis a 54-octies; le nuove disposizioni si applicano ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso a quella data (art. 6, comma 1)
- 1° gennaio 2025: Parte il nuovo regime dei rimborsi analitici — fino al 31 dicembre 2024 le spese addebitate analiticamente al committente restano deducibili e i relativi rimborsi restano compenso, secondo il testo previgente dell'articolo 54 (art. 6, comma 2, D.Lgs. 192/2024)
- 18 giugno 2025: Il DL 17 giugno 2025 n. 84 riscrive la tracciabilità — è abrogato il comma 6-ter dell'articolo 54 introdotto dalla legge di bilancio 2025 e il requisito si sposta nel comma 2-bis dell'articolo 54, nel comma 5-bis dell'articolo 54-ter e nel comma 6-bis dell'articolo 54-septies; il decreto è convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025 n. 108
- 22 dicembre 2025: L'Agenzia delle entrate pubblica la circolare n. 15/E — chiarisce le decorrenze differenziate delle regole sulla tracciabilità per il reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa, per ragioni di tutela dell'affidamento del contribuente
Le decorrenze non coincidono, e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025 spiega perché: la decorrenza differenziata delle regole sulla tracciabilità si giustifica per ragioni di tutela dell'affidamento del contribuente, dato che un requisito analogo era già stato introdotto dalla legge di bilancio 2025 nel comma 6-ter dell'articolo 54, poi abrogato a decorrere dal 18 giugno 2025.
Il rimborso analitico non è più compenso, e la spesa non è più deducibile
Prima della riforma il professionista faceva transitare a compenso il rimborso ricevuto dal committente e poi deduceva la spesa corrispondente: due poste che si annullavano, ma che gonfiavano il volume dei compensi e, con esso, la base della ritenuta d'acconto. Il comma 2, lettera b), rende oggi il riaddebito fiscalmente neutro: il rimborso non concorre al reddito e la spesa, per effetto dell'articolo 54-ter, comma 1, non è deducibile da chi la sostiene. Una visura camerale di 80,00 € anticipata per il cliente e riaddebitata in fattura non entra né fra i compensi né fra i costi.
La neutralità ha due contrappesi. Il primo è la tracciabilità, introdotta nella forma attuale dal DL 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025 n. 108: il comma 2-bis dispone che i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrano comunque al reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Il secondo è il recupero delle spese che il committente non rimborsa mai: l'articolo 54-ter le rende deducibili quando il committente è assoggettato a una procedura di regolazione della crisi, quando l'esecuzione individuale è rimasta infruttuosa o quando il credito si è prescritto, e in ogni caso — per gli importi non superiori a 2.500,00 € comprensivi del relativo compenso — dal periodo d'imposta in cui scade l'anno dalla fatturazione.
Il perimetro del riaddebito «analitico» va inteso in senso stretto. Con la risposta a interpello n. 270 del 23 ottobre 2025 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che un rimborso spese chilometriche commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e a una tariffa pattuita non è un rimborso di spese addebitate analiticamente: concorre alla formazione del reddito ai sensi del comma 1 e va assoggettato alla ritenuta d'acconto dell'articolo 25 del DPR 600/1973, con deduzione delle spese effettivamente sostenute. Il trattamento della ritenuta è approfondito nella scheda sulla ritenuta d'acconto.
Un anno di studio professionale: dai compensi incassati al reddito imponibile
Uno studio incassa 90.000,00 € di compensi nell'anno. Sostiene 1.800,00 € di spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, deducibili al 75% e comunque entro il 2% dei compensi percepiti (articolo 54-septies, comma 1): il 75% vale 1.350,00 € e il tetto del 2% vale 1.800,00 €, quindi la deduzione ammessa è di 1.350,00 €. Sostiene inoltre 900,00 € di spese di rappresentanza, esattamente pari all'1% dei compensi ammesso dal comma 2 dello stesso articolo, e deduce 18.000,00 € fra ammortamenti e altre spese inerenti. Il reddito imponibile è di 69.750,00 €: è su questa grandezza, e non sui 90.000,00 € incassati, che si calcolano l'IRPEF a saldo e gli acconti dell'anno successivo, al netto delle ritenute d'acconto già subite sui compensi.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Compensi incassati nell'anno (art. 54, c. 1) | 90.000,00 € |
| Spese alberghiere e di somministrazione: 1.800 € sostenute, deducibili al 75% (art. 54-septies, c. 1) | -1.350,00 € |
| Spese di rappresentanza, entro l'1% dei compensi (art. 54-septies, c. 2) | -900,00 € |
| Ammortamenti e altre spese inerenti dedotti nell'anno | -18.000,00 € |
| Reddito di lavoro autonomo imponibile | 69.750,00 € |
Le spese di rappresentanza sono deducibili a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi dell'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997. Restano integralmente deducibili, entro 10.000,00 € l'anno, le spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, ed entro 5.000,00 € l'anno le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati (articolo 54-septies, comma 3).
Le domande di chi ci arriva
Ho fatturato a dicembre ma incasso a gennaio: in quale anno dichiaro?
Nell'anno di incasso, per il principio di cassa dell'articolo 54, comma 1. Fa eccezione il secondo periodo dello stesso comma: le somme percepite nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d'imposta si imputano al periodo in cui sussiste per il sostituto l'obbligo di effettuare la ritenuta.
Il rimborso spese che addebito in fattura è un compenso?
Non se si tratta di spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente: il comma 2, lettera b), le esclude dal reddito, e per contro l'articolo 54-ter, comma 1, rende quelle spese indeducibili. Il riaddebito è fiscalmente neutro: non aumenta i compensi e non aumenta i costi.
Il rimborso chilometrico al professionista segue la stessa regola?
No. Con la risposta a interpello n. 270 del 23 ottobre 2025 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che un rimborso commisurato ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita non è un rimborso di spese addebitate analiticamente: concorre al reddito ai sensi del comma 1, va assoggettato a ritenuta d'acconto, e restano deducibili le spese effettivamente sostenute per l'incarico.
Se pago in contanti l'albergo di una trasferta poi rimborsata, che succede?
Il rimborso concorre a formare il reddito. Il comma 2-bis subordina l'esclusione dal reddito dei rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e noleggio con conducente, sostenuti nel territorio dello Stato, alla condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997.
Il cliente non mi ha mai rimborsato le spese anticipate: posso dedurle?
Sì, ma solo al ricorrere delle condizioni dell'articolo 54-ter: dalla data in cui il committente è assoggettato a un istituto di regolazione della crisi, dalla data in cui l'esecuzione individuale è rimasta infruttuosa o da quella di prescrizione del credito. Per le spese di importo non superiore a 2.500,00 € comprensivo del compenso la deduzione spetta comunque dal periodo d'imposta in cui scade l'anno dalla fatturazione.
Riferimenti normativi
- Art. 54, commi 1, 2 e 2-bis, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR): principio di cassa, somme che non concorrono al reddito e tracciabilità dei rimborsi.
- Art. 54-ter, comma 5, TUIR: deducibilità delle spese non rimborsate di importo non superiore a 2.500 €.
- Art. 54-septies, commi 1, 2 e 3, TUIR: prestazioni alberghiere e somministrazioni, spese di rappresentanza, formazione e certificazione delle competenze.
- Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192: regime transitorio dei rimborsi analitici fino al 31 dicembre 2024.
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025: tracciabilità delle spese per trasferte e delle spese di rappresentanza e relative decorrenze.
- Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 270 del 23 ottobre 2025: rimborso di spese chilometriche addebitate al committente.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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