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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Aliquote IRPEF art. 11 TUIR: scaglioni 23%, 35% e 43%

L'art. 11 del TUIR determina l'imposta lorda con le aliquote per scaglioni di reddito, poi l'imposta netta dopo detrazioni e crediti d'imposta

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Dall'imposta lorda per scaglioni all'imposta netta: come l'art. 11 del TUIR struttura il calcolo dell'IRPEF dovuta dalle persone fisiche.

In sintesi

L'art. 11 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: l'imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, aliquote crescenti per scaglioni di reddito. La norma struttura l'IRPEF su tre scaglioni; le aliquote vigenti per i periodi d'imposta 2024 e 2025, a seguito della revisione che ha reso strutturali i tre scaglioni, sono il 23%, il 35% e il 43%. Sull'imposta lorda si operano poi le detrazioni d'imposta (art. 12, 13, 15, 16 e 16-bis) per ottenere l'imposta netta, dalla quale si scomputano i crediti d'imposta dell'art. 165.

Quando si applica

  • A tutte le persone fisiche residenti e non residenti soggette all'IRPEF, per la liquidazione dell'imposta sul reddito complessivo (art. 11, comma 1, TUIR).
  • Il punto di partenza è il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (oneri deducibili): è su questa base imponibile che si applicano le aliquote per scaglioni.
  • Opera una "no tax area" per i soli pensionati: se al reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro goduti per l'intero anno, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale con pertinenze, l'imposta non è dovuta (art. 11, comma 2, TUIR).
  • Opera inoltre l'esenzione per i redditi fondiari di modesto importo: se concorrono soltanto redditi fondiari dell'art. 25 del TUIR di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta (art. 11, comma 2-bis, TUIR).
  • Riguarda la fase di passaggio da imposta lorda a imposta netta tramite detrazioni (art. 11, comma 3) e lo scomputo dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 11, comma 4, che richiama l'art. 165 TUIR).

Come si applica nella pratica

Il calcolo dell'IRPEF segue una sequenza precisa. Si parte dal reddito complessivo, si sottraggono gli oneri deducibili dell'art. 10 ottenendo il reddito imponibile, si applicano le aliquote per scaglioni per arrivare all'imposta lorda, quindi si scalano detrazioni e crediti d'imposta.

Scaglioni e aliquote IRPEF vigenti (periodi d'imposta 2024-2025):

Scaglione di reddito imponibileAliquotaImposta sullo scaglione
Fino a 28.000 €23%23% del reddito
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €35%6.440 € + 35% della parte oltre 28.000 €
Oltre 50.000 €43%14.140 € + 43% della parte oltre 50.000 €

L'aliquota di ciascuno scaglione si applica solo alla quota di reddito che ricade in quello scaglione (progressività per scaglioni), non all'intero reddito. Gli importi cumulati nella terza colonna (6.440 € e 14.140 €) rappresentano l'imposta dovuta sugli scaglioni inferiori già "saturati".

Dall'imposta lorda così determinata si passa all'imposta netta operando, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del TUIR nonché in altre disposizioni di legge (art. 11, comma 3). Le principali categorie:

DetrazioneRiferimentoOggetto
Carichi di famigliaart. 12 TUIRfamiliari fiscalmente a carico
Lavoro e pensioneart. 13 TUIRlavoro dipendente, pensione, autonomo e assimilati
Oneri (19%, ecc.)art. 15 TUIRspese sanitarie, interessi mutuo, istruzione e altri oneri
Canoni di locazioneart. 16 TUIRinquilini con determinati requisiti
Recupero edilizioart. 16-bis TUIRinterventi di recupero del patrimonio edilizio

Le detrazioni abbattono l'imposta lorda solo fino al suo azzeramento: l'imposta netta non può scendere sotto zero per effetto delle detrazioni (capienza). Dall'imposta netta si detrae infine l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a norma dell'art. 165 del TUIR per i redditi prodotti all'estero (art. 11, comma 4); se i crediti eccedono l'imposta netta, il contribuente può, a sua scelta, riportare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo successivo o chiederne il rimborso in dichiarazione.

Approfondimenti sulle singole voci: Detrazioni IRPEF per oneri art. 15 TUIR e Detrazioni IRPEF carichi di famiglia art. 12 TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Reddito nel primo scaglione

Un contribuente ha un reddito complessivo di 24.000,00 €, senza oneri deducibili. L'intero reddito ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 €): imposta lorda = 23% × 24.000,00 € = 5.520,00 €. Ipotizzando detrazioni da lavoro dipendente (art. 13 TUIR) pari a 1.880,00 €, l'imposta netta è 5.520,00 € − 1.880,00 € = 3.640,00 €.

Esempio 2 — Reddito a cavallo di due scaglioni

Un contribuente ha un reddito imponibile di 40.000,00 €. La quota fino a 28.000 € sconta il 23% (6.440,00 €); la quota da 28.000 € a 40.000 €, pari a 12.000,00 €, sconta il 35% (4.200,00 €). Imposta lorda = 6.440,00 € + 4.200,00 € = 10.640,00 €. Con detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e oneri (art. 15 TUIR) per complessivi 1.500,00 €, l'imposta netta è 10.640,00 € − 1.500,00 € = 9.140,00 €.

Esempio 3 — Reddito nel terzo scaglione con credito estero

Un contribuente ha un reddito imponibile di 70.000,00 €. Scaglione 1: 23% × 28.000,00 € = 6.440,00 €; scaglione 2: 35% × 22.000,00 € = 7.700,00 €; scaglione 3: 43% × 20.000,00 € = 8.600,00 €. Imposta lorda = 6.440,00 € + 7.700,00 € + 8.600,00 € = 22.740,00 €. Dopo detrazioni per 2.000,00 € l'imposta netta è 20.740,00 €; avendo subito all'estero imposte per 1.200,00 € accreditabili a norma dell'art. 165 TUIR, l'IRPEF effettivamente dovuta scende a 20.740,00 € − 1.200,00 € = 19.540,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare un'unica aliquota a tutto il reddito. È l'errore più frequente: superata una soglia non si tassa l'intero reddito con l'aliquota più alta. L'aliquota maggiore colpisce solo la quota di reddito eccedente la soglia dello scaglione precedente. Calcolare l'imposta scaglione per scaglione.
  • Usare ancora il quarto scaglione o l'aliquota intermedia del 33%. Per i periodi d'imposta 2024-2025 gli scaglioni sono tre e l'aliquota intermedia è il 35% (oltre 28.000 € e fino a 50.000 €). Riferimenti che indicano 33% o quattro scaglioni non sono aggiornati alla revisione vigente.
  • Applicare le aliquote sul reddito complessivo lordo. Le aliquote vanno applicate al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili dell'art. 10 TUIR, non al reddito ante deduzioni: confondere reddito complessivo e reddito imponibile gonfia l'imposta.
  • Confondere oneri deducibili e detrazioni d'imposta. Gli oneri deducibili (art. 10) riducono la base imponibile prima del calcolo dell'imposta; le detrazioni (art. 12, 13, 15, 16, 16-bis) riducono l'imposta lorda già calcolata. Hanno effetti e tempistiche diversi.
  • Dimenticare il limite di capienza delle detrazioni. Le detrazioni abbattono l'imposta lorda solo fino al suo ammontare: l'imposta netta non diventa negativa né genera, di regola, un rimborso per la parte di detrazione non capiente.
  • Trattare la no tax area come una regola generale. L'esenzione del comma 2 vale solo se concorrono esclusivamente i redditi indicati (pensione fino a 7.500 €, terreni fino a 185,92 €, abitazione principale): la presenza di altri redditi fa decadere l'esenzione.

Riferimenti normativi

  • Art. 11, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione dell'imposta (commi 1, 2, 2-bis, 3, 4)
  • Art. 10, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Oneri deducibili
  • Art. 12, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Detrazioni per carichi di famiglia
  • Art. 13, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Altre detrazioni
  • Art. 15, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Detrazioni per oneri
  • Art. 16, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Detrazioni per canoni di locazione
  • Art. 16-bis, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • Art. 25, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Redditi fondiari
  • Art. 165, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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