Buoni pasto: esenti 4 € al giorno, 10 € se elettronici
Mensa senza limite di importo, 4 € sui buoni cartacei, 10 € su quelli elettronici dal 2026, 5,29 € sull'indennità di cantiere, con il conto di un anno
06/09/2026
06/09/2026
6 min lettura
In sintesi
L'articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 tiene fuori dal reddito di lavoro dipendente il vitto somministrato dal datore di lavoro e quello reso in mense organizzate direttamente o gestite da terzi, senza alcun limite di importo. Le prestazioni sostitutive, cioè i buoni pasto, non concorrono al reddito fino a 4,00 € giornalieri, elevati a 10,00 € se rese in forma elettronica: il limite dei buoni elettronici è 10,00 € dal 1° gennaio 2026, mentre fino al periodo d'imposta 2025 era di 8,00 €. L'indennità sostitutiva in denaro è esente fino a 5,29 € al giorno, ma solo per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione. A differenza della franchigia dei beni e servizi del comma 3, qui il superamento del limite porta a tassazione la sola eccedenza.
Quattro modi di dare il pasto, quattro regimi fiscali
La forma scelta cambia la soglia, il presupposto soggettivo e la documentazione da conservare. Il limite più alto dei buoni elettronici risponde alla tracciabilità del titolo: lo stesso valore facciale, su carta, si ferma a 4,00 €.
| Voce | Mensa aziendale o gestita da terzi | Buono pasto cartaceo | Buono pasto elettronico | Indennità sostitutiva in denaro |
|---|---|---|---|---|
| Limite giornaliero esente | Nessun limite di importo | 4,00 € | 10,00 € dal 1° gennaio 2026 (8,00 € fino al 2025) | 5,29 € |
| Effetto del superamento del limite | Non si pone | Concorre al reddito la sola eccedenza | Concorre al reddito la sola eccedenza | Concorre al reddito la sola eccedenza |
| A chi può essere riconosciuta | A tutti i dipendenti ammessi al servizio | A tutti i dipendenti, qualunque sia l'articolazione dell'orario di lavoro | A tutti i dipendenti, qualunque sia l'articolazione dell'orario di lavoro | Solo agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione |
| Forma dell'erogazione | Somministrazione diretta del pasto | Documento di legittimazione cartaceo | Documento di legittimazione elettronico | Somma in denaro |
Il limite dei buoni elettronici è cambiato di recente, e la data conta per le buste paga a cavallo d'anno. L'articolo 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha sostituito le parole «euro 8» con «euro 10» nella lettera c) del comma 2: il testo dell'articolo 51 vigente al 31 dicembre 2025 riporta ancora 8,00 €, quello vigente nel 2026 riporta 10,00 €. Su un buono elettronico da 9,00 € il 2025 si chiude con 1,00 € al giorno imponibile e il 2026 si apre con l'intero valore esente.
L'indennità sostitutiva è l'unica forma in denaro ammessa, e proprio per questo è la più circoscritta: fuori dalle tre situazioni nominate dalla norma un rimborso monetario del pasto è retribuzione a tutti gli effetti, e concorre per intero al reddito.
Sopra il limite si tassa solo l'eccedenza: un anno di buoni da 6 euro
Un'azienda eroga buoni pasto cartacei da 6,00 € per 220 giornate lavorate nell'anno, per un valore complessivo di 1.320,00 €. Il limite esente è 4,00 € al giorno: restano fuori dal reddito 880,00 € ed entrano in busta paga 440,00 €, pari ai 2,00 € eccedenti moltiplicati per le 220 giornate. Lo stesso buono da 6,00 € in formato elettronico sarebbe interamente esente, perché sotto il limite di 10,00 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Quota esente: 4,00 € al giorno per 220 giornate lavorate | 880,00 € |
| Quota imponibile: 2,00 € al giorno per 220 giornate lavorate | 440,00 € |
| Valore annuo dello stesso buono in formato elettronico, interamente esente nel 2026 | 1.320,00 € |
| Valore annuo dei buoni pasto cartacei erogati | 1.320,00 € |
Per l'impresa il costo dei buoni pasto rientra fra le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del TUIR. Sulla mensa l'Agenzia delle entrate è stata esplicita nella risposta a interpello n. 301 del 21 aprile 2023: i costi relativi alla gestione, anche in appalto, di una mensa aziendale a favore dei dipendenti sono interamente deducibili ai fini IRES e IRAP, anche quando il servizio è reso mediante convenzione con un esercizio pubblico. La regola generale di deducibilità al 75% delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande, che l'articolo 109, comma 5 pone per il reddito d'impresa, riguarda una fattispecie diversa da quella del servizio di mensa reso ai dipendenti.
Lavoro agile e cantieri: due situazioni che la soglia da sola non risolve
La prima domanda che arriva da chi ha dipendenti in lavoro agile è se il buono pasto resti esente quando il pranzo si consuma a casa. La risposta è affermativa e viene dall'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 123 del 22 febbraio 2021: in assenza di disposizioni che limitino l'erogazione dei buoni pasto, il regime di parziale imponibilità della lettera c) del comma 2 si applica indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il buono riconosciuto al lavoratore agile segue quindi le stesse soglie di quello riconosciuto in sede.
La seconda riguarda i cantieri. L'indennità sostitutiva di 5,29 € al giorno non è una terza opzione a disposizione di tutti: la norma la riserva agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e alle unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Su un cantiere in zona isolata un'indennità di 7,00 € al giorno resta esente per 5,29 € e porta a tassazione 1,71 € al giorno; la stessa indennità corrisposta agli impiegati della sede centrale è imponibile per intero.
Le domande di chi ci arriva
Il mio buono pasto elettronico da 12 euro come viene tassato?
Il limite giornaliero di esenzione dei buoni in forma elettronica è 10,00 €. Su un buono da 12,00 € concorrono al reddito di lavoro dipendente i 2,00 € eccedenti, non l'intero valore: la lettera c) del comma 2 tassa la sola eccedenza, a differenza della franchigia dei beni e servizi del comma 3, dove il superamento rende imponibile tutto.
I buoni cartacei sono davvero trattati in modo diverso da quelli elettronici?
Sì. L'articolo 51, comma 2, lettera c), fissa il limite di esenzione a 4,00 € giornalieri per le prestazioni sostitutive di vitto e lo aumenta a 10,00 € quando le stesse sono rese in forma elettronica. È lo stesso buono, con lo stesso valore facciale: cambia solo il supporto, e cambiano 6,00 € al giorno di franchigia.
Da quando il buono elettronico è esente fino a 10 euro?
Dal 1° gennaio 2026. Il limite precedente era di 8,00 € ed è stato elevato dall'articolo 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, la legge di bilancio 2026, che ha sostituito le parole «euro 8» con «euro 10» nella lettera c) del comma 2. Per i periodi d'imposta fino al 2025 resta applicabile il limite di 8,00 €.
Posso dare i buoni pasto anche a chi lavora da casa?
Sì. Con la risposta a interpello n. 123 del 22 febbraio 2021 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime di parziale imponibilità dei buoni pasto si applica indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività, quindi anche ai lavoratori in modalità agile, entro gli stessi limiti giornalieri.
Posso rimborsare il pasto in denaro invece di dare i buoni?
Solo in tre situazioni, e fino a 5,29 € al giorno: agli addetti ai cantieri edili, a chi lavora in altre strutture lavorative a carattere temporaneo e a chi opera in unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Fuori da questi casi il rimborso in denaro del pasto è retribuzione e concorre interamente al reddito.
Il costo della mensa aziendale è deducibile per intero?
Sì. Nella risposta a interpello n. 301 del 21 aprile 2023 l'Agenzia delle entrate ha confermato che i costi relativi alla gestione, anche in appalto, di una mensa aziendale a favore dei dipendenti sono interamente deducibili ai fini IRES e IRAP, anche quando il servizio è organizzato mediante convenzione con un esercizio pubblico.
Riferimenti normativi
- Art. 51, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR): somministrazioni di vitto, mense, prestazioni sostitutive e indennità sostitutive.
- Art. 95, comma 1, TUIR: deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
- Art. 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026): sostituzione di «euro 8» con «euro 10» per i buoni pasto in forma elettronica.
- Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 123 del 22 febbraio 2021: buoni pasto ai lavoratori in modalità agile.
- Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 301 del 21 aprile 2023: servizi sostitutivi di mensa aziendale e deducibilità del costo.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
Risorse correlate
Cedolare secca sugli affitti: perimetro dell'opzione e aliquote 21%, 10% e 26%
Il perimetro dell'opzione, le quattro aliquote in vigore e il conto su un canone di 12.000 euro, con i vincoli che la scelta porta con sé
Leggi la schedaCedolare secca: versamento, acconti, effetti sul canone e uscita dal regime
Il calendario dei versamenti con l'acconto al 100% in due rate, la rinuncia all'aggiornamento del canone e come si esce dal regime con la remissione in bonis
Leggi la schedaLe sei categorie di reddito e il periodo d'imposta IRPEF (art. 6-7 TUIR)
Le sei categorie di reddito IRPEF (art. 6 TUIR) e il principio di autonomia annuale del periodo d'imposta (art. 7): mappa, redditi sostitutivi e indennita
Leggi la schedaCancellazione del credito dal bilancio: cessione pro-soluto, pro-solvendo e factoring
Quando la cessione porta il credito fuori dal bilancio e quando resta iscritto: il criterio del trasferimento dei rischi, le scritture e la perdita deducibile
Leggi la schedaAltre schede su IRPEF
- Aliquote IRPEF art. 11 TUIR: scaglioni 23%, 33% e 43%L'art. 11 del TUIR determina l'imposta lorda con le aliquote per scaglioni: dal 2026 il secondo scaglione scende dal 35% al 33%, poi l'imposta netta
- Art. 13 TUIR — detrazioni per tipologia di redditoGli importi per fascia, le formule decrescenti che si azzerano a 50.000 euro e le due misure del 2025 che si affiancano alla detrazione di categoria
- Art. 16-bis TUIR — detrazione per il recupero del patrimonio edilizioChi ottiene l'aliquota maggiorata sull'abitazione principale, in quale momento si verificano i requisiti e come il massimale dell'art. 16-ter limita le rate
- Art. 49 TUIR — redditi di lavoro dipendenteChe cosa entra nella categoria, il principio di cassa allargato al 12 gennaio e quando un emolumento tardivo è davvero un arretrato da tassare a parte
- Auto e telefonia del professionista: deducibilità al 20% e all'80%Un solo veicolo al 20% con tetto di 18.075,99 euro, telefonia all'80%, IVA al 40% e perché il 50% dei beni promiscui non vale per l'automobile
- Base imponibile IRPEF: reddito complessivo, oneri deducibili e redditi esclusi (art. 3 TUIR)Che cosa entra nel reddito complessivo e che cosa ne resta fuori, il ruolo degli oneri deducibili e i redditi esclusi che contano lo stesso per l'ISEE