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IRESUltimo aggiornamento: 10/06/2026

Spese di vitto e alloggio: deducibilità 75% (art. 109 TUIR)

Come si deducono al 75% le spese alberghiere e di somministrazione nel reddito d'impresa, il rapporto con rappresentanza e trasferte e la tracciabilità 2025

Ultimo aggiornamento

10/06/2026

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In sintesi

L'art. 109, comma 5, del TUIR stabilisce che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dall'impresa sono deducibili dal reddito nella misura del 75 per cento, salvo le spese di trasferta dei dipendenti disciplinate dall'art. 95, comma 3, che restano deducibili integralmente entro i limiti giornalieri. La riduzione al 75% riguarda dunque ristoranti, bar, hotel e catering ogni volta che la spesa è inerente all'attività. Quando la stessa spesa ha natura di rappresentanza, al 75% si aggiunge il limite di congruità dell'art. 108, comma 2; per le trasferte e i rimborsi a piè di lista dal 2025 occorre inoltre il pagamento tracciabile. L'IVA segue regole proprie: è detraibile solo se la spesa è inerente e non di rappresentanza.

Quando si applica

La deducibilità limitata al 75% opera per i titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, società di persone e di capitali in contabilità ordinaria o semplificata) su ogni spesa documentata da fattura per:

  • prestazioni alberghiere (pernottamenti in hotel, residence, B&B con partita IVA);
  • somministrazioni di alimenti e bevande (ristoranti, bar, mense esterne, servizi di catering e banqueting).

Il limite del 75% si applica a prescindere dalla finalità della spesa (purché inerente). Restano fuori dal taglio solo le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori fuori dal territorio comunale, che l'art. 95, comma 3, rende deducibili per intero entro 180,76 euro al giorno in Italia e 258,23 euro all'estero. Sono inoltre da valutare a parte i casi in cui la somministrazione costituisce spesa di rappresentanza (cene con clienti per finalità di immagine), perché in tal caso intervengono due limiti in sequenza.

Come si applica nella pratica

La regola operativa è applicare prima il 75% e poi, se la spesa è di rappresentanza, il plafond di congruità.

Tipologia di spesaLimite di deducibilità sul reddito
Ristorante/hotel inerente, non di rappresentanza75% del costo
Vitto e alloggio in trasferta del dipendente (fuori Comune)100% entro 180,76 €/giorno (Italia) o 258,23 €/giorno (estero)
Cena di rappresentanza con clienti75% del costo, poi entro il plafond rappresentanza (art. 108, c. 2)

Il plafond di rappresentanza dell'art. 108, comma 2, è pari all'1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, allo 0,6% sulla parte da 10 a 50 milioni e allo 0,4% sulla parte eccedente. Dal periodo d'imposta 2025 le spese di rappresentanza sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte e altri strumenti dell'art. 23 del D.Lgs. 241/1997); per le trasferte e i rimborsi analitici la tracciabilità è richiesta dalle modifiche introdotte dalla L. 207/2024 (art. 1, comma 81). Sul fronte IVA, l'imposta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile se la spesa è inerente all'attività (art. 19 del DPR 633/1972) e indetraibile quando la spesa è di rappresentanza o priva di inerenza.

Esempi pratici

Esempio 1 — Pranzo di lavoro con un fornitore

Una S.r.l. paga un pranzo di lavoro con un fornitore: fattura di 120,00 € + IVA 22,00 €. La spesa è inerente ma non è una trasferta né rappresentanza. Sul reddito è deducibile il 75% di 120,00 €, cioè 90,00 €; i restanti 30,00 € sono indeducibili. L'IVA di 22,00 €, se il pranzo è inerente e tracciato, è detraibile.

Esempio 2 — Trasferta del dipendente con pernottamento

Un dipendente in trasferta a Milano (fuori dal Comune della sede) sostiene 90,00 € di hotel e 45,00 € di ristorante, rimborsati a piè di lista con bonifico. Trattandosi di trasferta ex art. 95, comma 3, le spese sono deducibili al 100% entro il limite di 180,76 €/giorno: i 135,00 € complessivi sono interamente deducibili, a condizione che il pagamento sia tracciabile.

Esempio 3 — Cena di rappresentanza con clienti

Una ditta con ricavi di 2.000.000 € organizza una cena con clienti potenziali: costo 1.000,00 € + IVA. La finalità è di immagine, quindi è spesa di rappresentanza. Si applica prima il 75% (750,00 €), poi si verifica il plafond: 1,5% di 2.000.000 € = 30.000 € di rappresentanza deducibile nell'anno. Se le altre spese di rappresentanza non hanno saturato il plafond, i 750,00 € sono deducibili; l'IVA è invece indetraibile perché di rappresentanza.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre il 100% della cena con il cliente: la somministrazione sconta sempre il 75%, e se è di rappresentanza occorre anche rispettare il plafond di congruità. Applicare un solo limite per volta è l'errore più frequente.
  • Confondere trasferta e rappresentanza: solo le spese di vitto e alloggio per trasferte del dipendente fuori Comune (art. 95, c. 3) sono deducibili al 100%; la cena con il cliente non lo è mai.
  • Detrarre l'IVA delle spese di rappresentanza: l'IVA su alberghi e ristoranti è detraibile solo se la spesa è inerente e non di rappresentanza; sull'omaggio enogastronomico o sulla cena di immagine resta indetraibile.
  • Pagare in contanti dal 2025: senza pagamento tracciabile la rappresentanza e i rimborsi di trasferta diventano indeducibili; conservare evidenza di bonifico o carta.
  • Applicare il 75% anche alle mense aziendali interne: i servizi sostitutivi di mensa e i buoni pasto seguono regole proprie e non rientrano nel taglio dell'art. 109, comma 5.

Riferimenti normativi

  • Art. 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità al 75% di prestazioni alberghiere e somministrazioni.
  • Art. 108, comma 2, del TUIR — spese di rappresentanza e plafond di congruità (1,5% / 0,6% / 0,4%).
  • Art. 95, comma 3, del TUIR — trasferte dei dipendenti e limiti giornalieri (180,76 € Italia, 258,23 € estero).
  • Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — indetraibilità oggettiva dell'IVA.
  • Art. 1, comma 81, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 — obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

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