Cessione dei crediti: pro-soluto, pro-solvendo e factoring
Quando la cessione porta il credito fuori dal bilancio e quando resta iscritto: il criterio del trasferimento dei rischi, le scritture e la perdita deducibile
06/08/2026
8 min lettura
In sintesi
Un credito esce dal bilancio in due soli casi: quando il diritto a incassarlo si estingue — per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia o rettifica della fattura — oppure quando viene ceduto e con esso passano al cessionario sostanzialmente tutti i rischi. Non conta la formula usata nel contratto, conta chi resta esposto se il debitore non paga. Una cessione pro-soluto priva di garanzie del cedente porta il credito fuori dal bilancio; una cessione pro-solvendo, uno sconto di effetti, un anticipo su fatture o un mandato all'incasso lo lasciano dov'è, e la somma anticipata dalla banca o dal factor si iscrive come debito di natura finanziaria.
La distinzione ha un effetto fiscale diretto: l'art. 101, comma 5, del TUIR riconosce gli elementi certi e precisi che rendono deducibile la perdita su crediti anche quando la cancellazione dal bilancio è operata in applicazione dei principi contabili. Se il credito resta iscritto perché i rischi non sono passati, quella deduzione non c'è.
Quando si applica
- Cessione pro-soluto senza garanzie di solvenza: l'art. 1267, comma 1, del codice civile stabilisce che il cedente non risponde della solvenza del debitore salvo che ne abbia assunto la garanzia. Se non l'ha assunta e non ci sono altre clausole che lo riespongono, il credito si cancella.
- Cessione pro-solvendo: il cedente garantisce la solvenza e risponde nei limiti di quanto ha ricevuto (art. 1267, comma 1). Il credito resta iscritto.
- Anticipo su fatture, sconto di effetti, ricevute bancarie salvo buon fine, mandato all'incasso anche a una società di factoring, cessione a scopo di garanzia, pegno di crediti: sono operazioni di smobilizzo finanziario, non trasferimenti del rischio. Il credito resta iscritto.
- Cessioni formalmente pro-soluto ma con obblighi di riacquisto, franchigie o penali a carico del cedente: le clausole vanno lette tutte insieme; se il cedente resta esposto in misura non marginale, il credito non si cancella.
- Il credito si cancella anche quando la cessione non c'è affatto ma il diritto si estingue: incasso, prescrizione, rinuncia, transazione con il debitore, nota di variazione che annulla la fattura.
Come si applica nella pratica
La cessione di per sé non richiede il consenso del debitore, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato dalla legge (art. 1260, comma 1, del codice civile); un patto che ne escluda la cedibilità non è opponibile al cessionario se non si prova che lo conosceva al tempo della cessione (comma 2). In ogni cessione a titolo oneroso il cedente garantisce comunque che il credito esiste (art. 1266, comma 1): è una garanzia diversa da quella di solvenza e, da sola, non impedisce la cancellazione dal bilancio.
Il primo passo è quindi leggere il contratto e censire ogni clausola che riporti il rischio di mancato incasso in capo al cedente: obblighi di riacquisto al verificarsi di eventi, franchigie sulla parte non incassata, penali per il mancato pagamento del debitore, commissioni dovute in caso di insoluto. Sono tutte forme di garanzia sostanziale, equivalenti a quella tipica del pro-solvendo, e la loro presenza impedisce la cancellazione: è l'applicazione diretta del principio, posto dall'art. 2423-bis, comma 1, per cui la rilevazione e la presentazione delle voci si fanno tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Il criterio guarda ai rischi, non ai benefici: una clausola che priva il cedente di un eventuale maggior incasso non è di per sé sufficiente a mantenere il credito in bilancio.
| Operazione | Il credito esce dal bilancio? | Cosa si iscrive |
|---|---|---|
| Cessione o factoring pro-soluto senza garanzie del cedente | Sì | Differenza fra corrispettivo e valore contabile come perdita su crediti in B.14 |
| Forfaiting, datio in solutum, conferimento del credito | Sì | Come sopra, salvo componenti di natura diversa individuabili dal contratto |
| Cessione pro-solvendo, sconto, anticipo su fatture | No | Debito finanziario per l'anticipo ricevuto; il credito resta al valore di realizzo |
| Ricevute bancarie e cambiali girate all'incasso, mandato all'incasso | No | Debito verso la banca per l'accredito salvo buon fine |
| Cessione a scopo di garanzia, pegno di crediti | No | Nessun ricavo, il credito resta con l'indicazione del vincolo in nota integrativa |
| Cessione "pro-soluto" con franchigia, penali od obblighi di riacquisto | No | Debito finanziario, come una cessione pro-solvendo |
Se il credito si cancella. La differenza fra corrispettivo e valore contabile alla data della cessione è una perdita su crediti, classificata nella voce B.14 del conto economico per i crediti dell'attivo circolante e nella voce C.17 per quelli iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie. Il contratto può però contenere componenti di natura diversa — per esempio una remunerazione finanziaria per la dilazione — che vanno separate e classificate secondo la loro natura. Se al cedente restano rischi minimali, non tali da impedire la cancellazione, e diventa probabile doverne rispondere, si stanzia un fondo per rischi e oneri per l'importo che si ritiene di dover rifondere.
Se il credito resta. Il credito continua a essere valutato con le regole ordinarie, quindi anche svalutato se il debitore peggiora, come illustrato nella scheda sul fondo svalutazione crediti. L'anticipo ricevuto è un debito verso banche (voce D.4 dello schema dell'art. 2424, comma 1) o verso altri finanziatori (voce D.5). Gli oneri dell'operazione si rilevano secondo la loro natura: gli interessi e le commissioni che remunerano l'anticipazione fra gli oneri finanziari (voce C.17), le commissioni che pagano un servizio di gestione e incasso fra i costi per servizi (voce B.7).
Il piano fiscale. L'ultimo periodo dell'art. 101, comma 5, del TUIR considera integrati gli elementi certi e precisi in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili: una cessione pro-soluto correttamente contabilizzata rende quindi deducibile la perdita. La deduzione opera però solo per la parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti già dedotti nei precedenti esercizi (art. 106, comma 2, del TUIR). L'art. 101, comma 5-bis, aggiunge una tutela temporale per i crediti di modesta entità e per quelli verso debitori in procedura: la deduzione spetta nel periodo di imputazione a bilancio, purché non successivo a quello in cui la cancellazione andava fatta.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cessione pro-soluto a un factor, con cancellazione
Una SRL ha in bilancio un credito verso cliente di 50.000,00 €, già svalutato per 2.000,00 €, quindi con valore contabile netto di 48.000,00 €. Lo cede pro-soluto a una società di factoring per 46.500,00 €, senza garanzie di solvenza né obblighi di riacquisto. Il credito si cancella e la differenza di 1.500,00 € è una perdita su crediti.
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Banca c/c | 46.500,00 € | |
| Fondo svalutazione crediti | 2.000,00 € | |
| Perdite su crediti (B.14) | 1.500,00 € | |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 50.000,00 € |
Se la svalutazione di 2.000,00 € era già stata dedotta negli esercizi precedenti entro il limite dell'art. 106 del TUIR, la perdita fiscalmente deducibile è la sola quota eccedente, cioè 1.500,00 €.
Esempio 2 — Anticipo su fatture pro-solvendo, senza cancellazione
La stessa società presenta alla banca un portafoglio di fatture per 80.000,00 € e ottiene un anticipo dell'80%, pari a 64.000,00 €, con commissioni di gestione di 400,00 € e interessi al 3% annuo per 90 giorni, pari a 473,42 €. Il credito resta in bilancio.
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Banca c/c | 64.000,00 € | |
| Debiti verso banche per anticipi (D.4) | 64.000,00 € | |
| Interessi e altri oneri finanziari (C.17) | 473,42 € | |
| Costi per servizi (B.7) | 400,00 € | |
| Banca c/c | 873,42 € |
All'incasso da parte della banca il debito si estingue e il credito si cancella per avvenuto pagamento: 64.000,00 € girano dal debito e i restanti 16.000,00 € vengono accreditati sul conto.
Esempio 3 — Il pro-soluto che non trasferisce i rischi
Un'impresa cede un credito di 30.000,00 € con un contratto denominato pro-soluto, che però pone a carico del cedente una franchigia del 10% — 3.000,00 € — sull'importo non incassato dal cessionario. Il corrispettivo è 28.500,00 €.
La denominazione non basta: la franchigia lascia il cedente esposto al rischio di insolvenza per una quota non marginale, quindi il credito non si cancella. L'incasso di 28.500,00 € si iscrive come debito verso altri finanziatori e la differenza di 1.500,00 € rispetto al valore contabile si rileva come onere finanziario lungo la durata dell'operazione. In nota integrativa va data evidenza dell'esistenza di crediti ceduti che restano iscritti.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: cancellare il credito perché il contratto si chiama pro-soluto. Si evita leggendo le clausole di riacquisto, franchigia e penale prima di decidere: se il rischio di insolvenza torna in misura non marginale al cedente, il credito resta iscritto.
- Errore: girare a conto economico l'intero incasso di un anticipo su fatture come se fosse una vendita del credito. Si evita iscrivendo l'anticipo fra i debiti finanziari e lasciando il credito nell'attivo circolante fino all'incasso effettivo.
- Errore: classificare tutti gli oneri di factoring fra gli oneri finanziari. Si evita distinguendo per natura: interessi e commissioni sull'anticipazione in C.17, corrispettivi per la gestione e l'incasso in B.7.
- Errore: dedurre l'intera perdita da cessione senza considerare le svalutazioni già dedotte. Si evita applicando l'art. 106, comma 2, del TUIR, che ammette la deduzione della sola parte eccedente svalutazioni e accantonamenti già dedotti.
- Errore: smettere di svalutare un credito ceduto pro-solvendo perché "ormai è della banca". Si evita ricordando che finché il credito è iscritto va valutato con le regole ordinarie, compresa la stima del rischio di inesigibilità.
- Errore: ignorare i rischi residui su una cessione che ha comportato la cancellazione. Si evita valutando se sia probabile doverne rispondere e, in tal caso, stanziando un fondo per rischi e oneri.
Riferimenti normativi
- Art. 1260, commi 1 e 2, del codice civile — cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore e patto di incedibilità.
- Art. 1266, comma 1, del codice civile — garanzia dell'esistenza del credito a carico del cedente nella cessione a titolo oneroso.
- Art. 1267, comma 1, del codice civile — il cedente non risponde della solvenza del debitore salvo che ne abbia assunto la garanzia.
- Art. 2423-bis, comma 1, del codice civile — rilevazione e presentazione delle voci secondo la sostanza dell'operazione o del contratto.
- Art. 2424, comma 1, del codice civile — voci D.4 debiti verso banche e D.5 debiti verso altri finanziatori dello schema di stato patrimoniale.
- Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci B.7, B.14 e C.17 del conto economico interessate dalle operazioni di cessione e smobilizzo.
- Art. 101, commi 5 e 5-bis, del TUIR — deducibilità delle perdite su crediti, elementi certi e precisi in caso di cancellazione dal bilancio e periodo di imputazione.
- Art. 106, comma 2, del TUIR — deducibilità della perdita per la sola parte eccedente svalutazioni e accantonamenti già dedotti.
- Principio contabile nazionale OIC 15 — Crediti.
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- Imposta di registro sulle cessioni di crediti
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-06.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 06/08/2026.
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