Rilevazione iniziale dei crediti e costo ammortizzato
Quando il costo ammortizzato si applica davvero, quando si attualizza un credito e quali semplificazioni spettano al bilancio abbreviato e alle micro-imprese
06/08/2026
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In sintesi
Un credito entra in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo: lo prescrive l'art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile. In concreto il valore di prima iscrizione non coincide sempre con l'importo scritto in fattura. Se il credito porta con sé costi sostenuti per generarlo, oppure una dilazione lunga concessa senza interessi allineati al mercato, il valore iniziale si ricalcola e la differenza torna a conto economico negli anni successivi come componente finanziaria.
Due vie rendono la regola meno pesante di quanto appaia. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo (art. 2435-bis, comma 8), e la stessa facoltà raggiunge le micro-imprese attraverso il rinvio dell'art. 2435-ter, comma 2. Chi redige il bilancio ordinario può comunque non applicare il criterio quando gli effetti sono irrilevanti (art. 2423, comma 4): è il caso ordinario dei crediti commerciali incassati entro dodici mesi, che restano al loro valore nominale.
Quando si applica
- Società che redigono il bilancio in forma ordinaria: il costo ammortizzato è la regola per tutti i crediti, commerciali e finanziari, senza distinzione di origine (art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile).
- Società che restano sotto due dei tre limiti dell'art. 2435-bis, comma 1 — attivo 5.500.000 €, ricavi 11.000.000 €, 50 dipendenti in media — possono redigere il bilancio abbreviato e avvalersi della semplificazione del comma 8.
- Micro-imprese, cioè società sotto due dei tre limiti dell'art. 2435-ter, comma 1 (attivo 220.000 €, ricavi 440.000 €, 5 dipendenti): il comma 2 rinvia ai criteri di valutazione dell'art. 2435-bis, quindi la stessa facoltà si applica.
- Crediti a breve termine: quando l'incasso è atteso entro dodici mesi gli effetti del criterio sono normalmente irrilevanti e si può restare al valore nominale, dandone conto in nota integrativa ai sensi dell'art. 2423, comma 4.
- Attualizzazione: si aggiunge al costo ammortizzato solo quando il tasso ricavabile dalle condizioni contrattuali è significativamente distante dal tasso di mercato. Se i due tassi sono allineati, non c'è nulla da attualizzare.
Come si applica nella pratica
Il codice civile impone il criterio ma non lo definisce: l'art. 2426, comma 2, rinvia per la nozione di costo ammortizzato, come per quelle di attività finanziaria e di fair value, ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. È da lì che arrivano il criterio dell'interesse effettivo e la nozione di costo di transazione usati qui di seguito.
Il valore di prima iscrizione. Si parte dal valore nominale, si tolgono premi, sconti e abbuoni pattuiti e si aggiungono i costi sostenuti specificamente per quell'operazione: onorari e commissioni a terzi come consulenti, mediatori o notai, contributi ad autorità di vigilanza, imposte e oneri sul trasferimento. Sono costi che l'impresa non avrebbe sostenuto senza quell'operazione. Restano fuori i costi che si prevede di sostenere in futuro per cedere il credito, e restano fuori premi e sconti sul valore nominale già considerati altrove.
Il tasso di interesse effettivo. Serve un tasso interno di rendimento: quello che, applicato ai flussi futuri attesi, ne riporta il valore attuale esattamente sul valore di prima iscrizione. Si calcola una volta sola, all'inizio, e resta quello per tutta la vita del credito: se i tassi di mercato poi si muovono, il tasso effettivo non si aggiorna. L'unica eccezione riguarda i crediti a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, per i quali il tasso effettivo si ricalcola quando l'indice cambia. Un aumento predeterminato dal contratto — 3% il primo anno, 4% il secondo — non è indicizzazione e non fa scattare alcun ricalcolo.
L'attualizzazione. Quando il tasso contrattuale è significativamente più basso di quello di mercato, i flussi futuri si scontano al tasso di mercato e il credito nasce a quel valore attuale, aumentato dei costi di transazione. Su un credito commerciale la differenza riduce il ricavo, che si iscrive già decurtato, e rientra negli esercizi successivi come provento finanziario. Su un credito da finanziamento la differenza tra le somme erogate e il valore attuale va invece subito a conto economico fra gli oneri o i proventi finanziari — a meno che la sostanza dell'operazione suggerisca altro: un finanziamento infruttifero dalla controllante alla controllata che serve a rafforzarne il patrimonio si tratta come maggior valore della partecipazione, un prestito agevolato a un dipendente come costo del personale.
Il quadro seguente riassume la registrazione di una vendita con incasso differito oltre l'anno e senza interessi, quando il tasso contrattuale (pari a zero) è lontano da quello di mercato.
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 66.394,56 € | |
| Interessi e altri oneri finanziari (C.17) | 1.227,21 € | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) | 54.421,77 € | |
| Debiti tributari per IVA (D.12) | 13.200,00 € |
L'IVA resta dovuta per intero al momento dell'operazione: solo la quota di credito che la rappresenta subisce l'effetto del tempo, e la differenza è un onere finanziario immediato.
Chi si avvale della semplificazione. Nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese il credito si iscrive al valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni; gli interessi di mora dovuti per legge sui ritardi di pagamento si rilevano fra gli altri proventi finanziari della voce C.16 dello schema dell'art. 2425, comma 1, e se il loro incasso è dubbio si accantonano al fondo svalutazione, come descritto nella scheda sul fondo svalutazione crediti. I costi di transazione iniziali non entrano nel valore del credito: si iscrivono fra i risconti attivi e si ripartiscono a quote costanti lungo la durata, a rettifica degli interessi attivi nominali.
Nota integrativa. Chi decide di non applicare il costo ammortizzato ai crediti sotto i dodici mesi, o di non attualizzare perché i tassi sono vicini, sta applicando il principio di rilevanza e deve dichiararlo (art. 2423, comma 4). Il criterio di valutazione adottato va comunque indicato ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1, sia che si applichi il costo ammortizzato sia che si eserciti la facoltà di non applicarlo.
Esempi pratici
Esempio 1 — SRL ordinaria che concede 24 mesi di dilazione senza interessi
Una SRL vende un macchinario per 60.000,00 € più IVA al 22% (13.200,00 €) e concede l'incasso in unica soluzione dopo 24 mesi, senza interessi. Il tasso di mercato per un'operazione comparabile è il 5% annuo: il tasso contrattuale, pari a zero, ne è significativamente distante.
Il credito ha valore nominale 73.200,00 €. Attualizzato a due anni al 5% vale 73.200,00 / 1,05² = 66.394,56 €. Di questi, 54.421,77 € sono la componente ricavo (66.394,56 / 1,22) e 11.972,79 € la componente IVA. Il ricavo si iscrive quindi a 54.421,77 € invece di 60.000,00 €, mentre l'IVA da versare resta 13.200,00 €: la differenza di 1.227,21 € è un onere finanziario immediato. Negli esercizi successivi il credito matura proventi finanziari per 3.319,73 € il primo anno (66.394,56 × 5%) e 3.485,71 € il secondo, fino a tornare a 73.200,00 € alla scadenza.
Esempio 2 — Finanziamento a terzi con costi di transazione
La stessa società eroga un finanziamento di 100.000,00 € a cinque anni, con interessi nominali del 3% annuo posticipati e rimborso del capitale a scadenza, sostenendo 1.500,00 € di spese di perizia e notarili. Il tasso contrattuale è allineato al mercato, quindi non c'è attualizzazione: il credito nasce a 101.500,00 €, iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie.
Il tasso di interesse effettivo che pareggia i flussi con quel valore iniziale è circa il 2,68% annuo, inferiore al 3% nominale perché i costi iniziali riducono il rendimento reale dell'operazione. Nel primo esercizio si rilevano proventi finanziari per 2.720,20 € (101.500,00 × 2,68%) a fronte di 3.000,00 € incassati: il valore contabile scende a 101.220,20 € e continuerà a scendere fino a 100.000,00 € alla scadenza.
Esempio 3 — La stessa vendita in una micro-impresa
Una micro-impresa realizza l'operazione dell'esempio 1 e si avvale della facoltà dell'art. 2435-bis, comma 8, richiamata dall'art. 2435-ter, comma 2. Iscrive il credito a 73.200,00 € e il ricavo a 60.000,00 €, senza oneri finanziari iniziali e senza proventi finanziari negli anni successivi. Se è esonerata dalla nota integrativa perché espone in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste, non deve nemmeno dichiarare il criterio.
Il conto finale è identico: nel percorso completo il conto economico accoglie 54.421,77 € di ricavo, meno 1.227,21 € di onere finanziario iniziale, più 6.805,44 € di proventi nei due anni, cioè esattamente 60.000,00 €. Cambia solo la distribuzione fra gli esercizi e fra le aree del conto economico.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: attualizzare ogni credito con scadenza oltre l'anno. Si evita confrontando prima il tasso ricavabile dal contratto con quello di mercato: se sono vicini non si attualizza nulla, qualunque sia la scadenza.
- Errore: ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando i tassi di mercato si muovono. Si evita ricordando che il tasso si determina alla prima iscrizione e resta fisso; solo l'indicizzazione contrattuale a un parametro di mercato ne impone l'aggiornamento.
- Errore: confondere l'attualizzazione con la svalutazione. Si evita tenendo distinti i due momenti: l'attualizzazione riguarda il tempo e si applica all'inizio, la svalutazione riguarda il rischio di mancato incasso e usa sempre il tasso effettivo originario.
- Errore: capitalizzare nel credito i costi che si prevede di sostenere per cederlo in futuro. Si evita includendo solo i costi già sostenuti per generare quel credito, non quelli ipotetici di una cessione successiva.
- Errore: usare la semplificazione senza averne i requisiti. Si evita verificando ogni anno i limiti dimensionali degli artt. 2435-bis e 2435-ter, perché il superamento per due esercizi consecutivi riporta la società al bilancio ordinario e con esso al costo ammortizzato.
- Errore: applicare la semplificazione e non scriverlo da nessuna parte. Si evita dichiarando in nota integrativa il criterio adottato e le scelte fatte in nome della rilevanza, come richiedono l'art. 2423, comma 4, e l'art. 2427, comma 1, n. 1.
Riferimenti normativi
- Art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile — rilevazione dei crediti al costo ammortizzato, fattore temporale e valore di presumibile realizzo.
- Art. 2426, comma 2, del codice civile — rinvio ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea per la definizione di costo ammortizzato.
- Art. 2423, comma 4, del codice civile — principio di rilevanza e obbligo di illustrarne l'applicazione in nota integrativa.
- Art. 2435-bis, commi 1 e 8, del codice civile — limiti per il bilancio abbreviato e facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo.
- Art. 2435-ter, commi 1 e 2, del codice civile — limiti delle micro-imprese e rinvio ai criteri di valutazione del bilancio abbreviato.
- Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci A1, C16 e C17 del conto economico interessate dalla rilevazione.
- Art. 2427, comma 1, del codice civile — indicazione in nota integrativa dei criteri di valutazione dei crediti.
- Principio contabile nazionale OIC 15 — Crediti.
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- Fondo svalutazione crediti: stima e contabilizzazione
- Criteri di valutazione del bilancio (art. 2426 c.c.)
- Bilancio abbreviato e micro-imprese (art. 2435-bis c.c.)
- OIC 19 — Debiti: costo ammortizzato e fattore temporale
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-06.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 06/08/2026.
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