Stato patrimoniale art. 2424: attivo, passivo e patrimonio netto
Perché l'attivo si classifica per destinazione e il passivo per natura della fonte, quali voci chiedono due numeri e come si legge il patrimonio netto
05/09/2026
6 min lettura
In sintesi
L'art. 2424, comma 1, del codice civile impone allo stato patrimoniale uno schema a sezioni contrapposte con quattro classi nell'attivo — A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B) immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria, C) attivo circolante, D) ratei e risconti — e cinque nel passivo: A) patrimonio netto, B) fondi per rischi e oneri, C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, D) debiti, E) ratei e risconti. Le classi B e C dell'attivo si articolano in sottoclassi con numeri romani, quelle del passivo in voci con numeri romani per il patrimonio netto e con numeri arabi per fondi e debiti (OIC 12, §§ 26 e 27).
Sotto lo schema non c'è una sola logica ma due, e conoscerle risolve la maggior parte dei dubbi di classificazione. «La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione» (OIC 12, § 31), mentre «la classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri» (§ 33). Il comma 2 dell'art. 2424 aggiunge la valvola per i casi di confine: se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, la nota integrativa annota l'appartenenza anche a voci diverse da quella in cui è iscritto, quando serve alla comprensione del bilancio.
Attivo per destinazione, passivo per natura della fonte
La conseguenza della prima logica è che lo stesso bene finisce in classi diverse a seconda dell'uso che se ne farà, e non della sua natura fisica o giuridica. L'art. 2424-bis, comma 1, lo dice in una riga: «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni».
| Voce | Destinato a essere utilizzato durevolmente | Destinato alla vendita, al consumo o alla negoziazione |
|---|---|---|
| Un immobile | B II 1) Terreni e fabbricati, fra le immobilizzazioni materiali | Non è un'immobilizzazione: l'art. 2424-bis, comma 1, riserva quella classe agli elementi destinati a uso durevole, quindi il bene resta nell'attivo circolante |
| Una partecipazione | B III 1) Partecipazioni; se raggiunge le misure del terzo comma dell'art. 2359 si presume immobilizzazione (art. 2424-bis, comma 2) | C III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, voci 1)-4) a seconda del rapporto partecipativo |
| Un titolo di debito | B III 3) Altri titoli, fra le immobilizzazioni finanziarie | C III 6) Altri titoli, fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |
| Effetto sui criteri di valutazione | Costo di acquisto o di produzione, con i criteri dell'art. 2426, comma 1, n. 1 | Minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, comma 1, n. 9) |
| Informazione aggiuntiva chiesta dallo schema sui crediti | Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |
Il caso su cui il codice sceglie di non lasciare la decisione all'interprete è quello delle partecipazioni: il comma 2 dell'art. 2424-bis stabilisce che quelle «in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni». È una presunzione, quindi superabile, ma sposta l'onere della motivazione su chi vuole classificare la partecipazione nell'attivo circolante.
Nel passivo il criterio cambia e diventa la provenienza della risorsa. Da qui la sequenza patrimonio netto, fondi, trattamento di fine rapporto, debiti: si va dai mezzi propri ai mezzi di terzi, e le distinzioni interne servono a qualificare il vincolo. I fondi per rischi e oneri della classe B, in particolare, sono destinati «soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza» (art. 2424-bis, comma 3): se ammontare e scadenza sono entrambi certi non è un fondo, è un debito. Le classi D dell'attivo ed E del passivo, infine, accolgono soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi «l'entità dei quali vari in ragione del tempo» (art. 2424-bis, comma 6), il che esclude dai risconti tutto ciò che non si ripartisce con il calendario.
Le voci che chiedono due numeri invece di uno
Lo schema non chiede soltanto quanto vale una voce: per alcune chiede anche quanta parte di quel valore si trasformerà in denaro oltre l'esercizio successivo. E lo chiede in modo speculare fra le due sezioni, dettaglio che si perde facilmente leggendo lo schema in verticale.
| Voce dello schema civilistico | Importo al 31 dicembre |
|---|---|
| C II 1) Crediti verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo | 412.000,00 € |
| C II 1) Crediti verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo | 68.000,00 € |
| C II 5-bis) Crediti tributari | 23.500,00 € |
| C II 5-ter) Imposte anticipate | 9.200,00 € |
| Totale voce C II — Crediti dell'attivo circolante | 512.700,00 € |
Nella classe C II dell'attivo circolante lo schema impone la «separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo»: nell'esempio la voce C II 1) espone 480.000,00 € di crediti verso clienti, di cui 68.000,00 € esigibili oltre l'esercizio successivo, e il totale della classe arriva a 512.700,00 € con i crediti tributari e le imposte anticipate. Nelle immobilizzazioni finanziarie della classe B III, invece, la separata indicazione riguarda gli importi esigibili entro l'esercizio successivo. L'inversione non è un refuso: come spiega l'OIC 12 (§ 32), in entrambi i casi lo schema chiede di evidenziare l'anomalia rispetto alla classe di appartenenza — il credito immobilizzato che scade presto e il credito circolante che scade tardi. Per i debiti della classe D del passivo la richiesta è la stessa dell'attivo circolante, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (OIC 12, § 33).
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata espongono solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, possono comprendere le voci A e D dell'attivo nella voce C II e la voce E del passivo nella voce D, e devono comunque indicare separatamente in C II dell'attivo e in D del passivo i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo (art. 2435-bis, comma 2). Le condizioni per accedere a quello schema sono nella scheda sul bilancio abbreviato e delle micro-imprese
Il patrimonio netto in dieci voci, e quelle che non sono positive
La classe A del passivo è l'unica del prospetto con dieci voci fisse in numeri romani: I Capitale, II Riserva da soprapprezzo delle azioni, III Riserve di rivalutazione, IV Riserva legale, V Riserve statutarie, VI Altre riserve distintamente indicate, VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, VIII Utili (perdite) portati a nuovo, IX Utile (perdita) dell'esercizio, X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (art. 2424, comma 1; OIC 28, § 8).
Non tutte hanno segno positivo, ed è la parte che si legge peggio. La voce VIII accoglie «i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate» (OIC 28, § 16), quindi può essere negativa; la voce IX lo è ogni volta che l'esercizio chiude in perdita; la voce X è negativa per costruzione, perché «le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter» (art. 2424-bis, comma 7) invece di comparire fra le attività con una riserva indisponibile a fronte. Un patrimonio netto letto sommando le voci senza guardarne il segno restituisce un numero che non esiste.
Due precisazioni che completano il quadro dello schema. La voce VI, «altre riserve, distintamente indicate», non è un contenitore indistinto: l'aggettivo è nel testo di legge, e l'OIC 28 (§ 14) vi colloca fra l'altro la «Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile», non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato. E l'art. 2424, comma 3, fa salvo quanto dispone l'art. 2447-septies per i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati a uno specifico affare: sono ricchezza segregata, e lo schema ordinario non basta a rappresentarla. I criteri con cui si determinano gli importi che finiscono in queste voci sono nella scheda sull'art. 2426 c.c.; il prospetto speculare dei componenti di reddito in quella sul conto economico
Riferimenti normativi
- Art. 2424, comma 1, Codice Civile — schema dello stato patrimoniale: quattro classi dell'attivo, cinque del passivo, sottoclassi in numeri romani e voci in numeri arabi, dieci voci del patrimonio netto.
- Art. 2424, comma 2, Codice Civile — annotazione in nota integrativa dell'elemento che ricade sotto più voci dello schema.
- Art. 2424, comma 3, Codice Civile — salvezza dell'art. 2447-septies per i patrimoni destinati a uno specifico affare.
- Art. 2424-bis, commi 1, 2, 3, 6 e 7, Codice Civile — iscrizione fra le immobilizzazioni degli elementi destinati a uso durevole; presunzione di immobilizzazione per le partecipazioni che raggiungono le misure dell'art. 2359, comma 3; definizione dei fondi per rischi e oneri; contenuto di ratei e risconti; azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto.
- Art. 2423-ter, comma 1, Codice Civile — iscrizione separata e nell'ordine indicato delle voci previste dagli artt. 2424 e 2425.
- Art. 2426, comma 1, Codice Civile — criteri di valutazione, fra cui il costo per le immobilizzazioni (n. 1) e il minore fra costo e valore di realizzazione per rimanenze, titoli e attività finanziarie non immobilizzate (n. 9).
- Art. 2435-bis, comma 2, Codice Civile — stato patrimoniale in forma abbreviata: sole voci in lettere maiuscole e numeri romani, accorpamenti ammessi, separata indicazione di crediti e debiti oltre l'esercizio successivo.
- OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio», §§ 26, 27, 31, 32 e 33 — articolazione delle due sezioni, criterio della destinazione per l'attivo, informazione finanziaria speculare su crediti immobilizzati e circolanti, criterio della natura delle fonti per il passivo.
- OIC 28 «Patrimonio netto», §§ 8, 14 e 16 — classificazione delle dieci voci del patrimonio netto, contenuto della voce «altre riserve», contenuto della voce «Utili (perdite) portati a nuovo».
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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