Stato patrimoniale: struttura e contenuto art. 2424 c.c.
Lo schema obbligatorio dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale civilistico ex art. 2424, con la classificazione delle voci per natura e destinazione
01/06/2026
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Lo schema obbligatorio dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale civilistico, con la classificazione delle voci per natura e destinazione.
In sintesi
L'art. 2424 del Codice Civile fissa lo schema obbligatorio dello stato patrimoniale, redatto a sezioni contrapposte (attivo e passivo) secondo un ordine rigido di voci. L'attivo è classificato in quattro macroclassi: A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B) immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), C) attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate, disponibilità liquide) e D) ratei e risconti.
Il passivo comprende A) patrimonio netto, B) fondi per rischi e oneri, C) trattamento di fine rapporto, D) debiti ed E) ratei e risconti. Il criterio distintivo tra immobilizzazioni e circolante è la destinazione durevole all'attività, non la natura del bene. Le voci seguono la gerarchia (lettere maiuscole, numeri romani, numeri arabi) prevista dall'art. 2423-ter.
Quando si applica
Lo schema dell'art. 2424 si applica a tutte le società di capitali tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e le micro-imprese (art. 2435-ter) espongono uno stato patrimoniale semplificato, comprendente solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani, ma la struttura di base resta quella dell'art. 2424.
Lo schema è inderogabile nell'ordine e nella denominazione delle voci: le voci precedute da numeri arabi possono essere suddivise o, in casi limitati, raggruppate; nuove voci vanno aggiunte se il contenuto non rientra in alcuna di quelle previste, e le voci vanno adattate quando lo esige la natura dell'attività.
Come si applica nella pratica
La classificazione si fonda sulla destinazione del bene: durevole (immobilizzazioni) o legata al ciclo operativo (circolante).
| Sezione | Macroclassi principali (art. 2424, c. 1) |
|---|---|
| Attivo A | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti |
| Attivo B | Immobilizzazioni: I immateriali, II materiali, III finanziarie |
| Attivo C | Attivo circolante: I rimanenze, II crediti, III attività finanziarie non immobilizzate, IV disponibilità liquide |
| Attivo D | Ratei e risconti attivi |
| Passivo A | Patrimonio netto (capitale, riserve, utile/perdita dell'esercizio) |
| Passivo B | Fondi per rischi e oneri |
| Passivo C | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
| Passivo D | Debiti |
| Passivo E | Ratei e risconti passivi |
Per crediti e debiti va indicata separatamente la quota esigibile oltre l'esercizio successivo. Se un elemento ricade sotto più voci, la nota integrativa ne annota l'appartenenza alle altre voci quando ciò è necessario alla comprensione del bilancio.
Esempi pratici
Esempio 1 — Classificazione di un macchinario
Una S.r.l. acquista un impianto di produzione per 80.000,00 €, destinato a essere utilizzato durevolmente. Il bene va iscritto nell'attivo immobilizzato, voce B.II.2 "Impianti e macchinario", e non nell'attivo circolante: ciò che rileva è la destinazione durevole all'attività, non la natura del bene.
Esempio 2 — Crediti verso clienti a breve e a lungo
La società vanta crediti verso clienti per 120.000,00 €, di cui 30.000,00 € esigibili oltre 12 mesi. Nell'attivo circolante, voce C.II.1 "Crediti verso clienti", va indicato l'importo complessivo con separata evidenza della quota di 30.000,00 € esigibile oltre l'esercizio successivo.
Esempio 3 — Debito di finanziamento a medio termine
Un mutuo bancario residuo di 200.000,00 €, di cui 160.000,00 € in scadenza oltre l'anno, si iscrive nel passivo alla voce D.4 "Debiti verso banche", indicando separatamente la quota di 160.000,00 € esigibile oltre l'esercizio successivo.
Errori comuni e come evitarli
- Classificare per natura anziché per destinazione: collocare tra le immobilizzazioni un bene destinato alla vendita, o viceversa. Il discrimine è l'uso durevole nell'attività.
- Omettere la separazione breve/lungo termine: non indicare la quota di crediti e debiti esigibile oltre l'esercizio successivo, informazione obbligatoria voce per voce.
- Alterare l'ordine o le denominazioni: modificare la sequenza o i nomi delle voci previste. Lo schema dell'art. 2424 è vincolante nell'ordine.
- Compensare partite attive e passive: compensare crediti e debiti verso lo stesso soggetto. La compensazione di partite è vietata dall'art. 2423-ter, salvo i casi ammessi dalla legge.
- Non aggiungere voci necessarie: forzare un elemento in una voce non pertinente invece di aggiungere una voce nuova quando il contenuto non rientra in quelle previste.
Riferimenti normativi
- Codice Civile, art. 2424, comma 1 — Contenuto dello stato patrimoniale (schema obbligatorio attivo e passivo).
- Codice Civile, art. 2423-ter, comma 1 — Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; gerarchia e adattamento delle voci.
- Codice Civile, art. 2424-bis — Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale.
Risorse correlate
- OIC 12 — Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- Conto economico: struttura e contenuto (art. 2425 c.c.)
- Bilancio d'esercizio: clausola generale e finalità (art. 2423 c.c.)
- OIC 16 — Immobilizzazioni materiali
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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