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BilancioUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Conto economico civilistico: schema, aree e risultati intermedi

Le quattro classi dell'art. 2425 c.c., i risultati intermedi che le separano e dove finiscono i componenti straordinari dopo la riforma del 2015

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 2425 del Codice Civile impone al conto economico una forma scalare e un ordine che non si può cambiare: quattro classi contrassegnate da lettere maiuscole — A) valore della produzione, B) costi della produzione, C) proventi e oneri finanziari, D) rettifiche di valore di attività e passività finanziarie — e, fra l'una e l'altra, quattro risultati intermedi che il lettore trova già calcolati. Il primo è la differenza tra valore e costi della produzione (A − B), il secondo il totale dei proventi e oneri finanziari, il terzo il totale delle rettifiche, il quarto il risultato prima delle imposte (A − B ± C ± D); sotto restano solo la voce 20, imposte sul reddito dell'esercizio, e la voce 21, utile o perdita dell'esercizio.

L'ordine è vincolante per legge, non è una convenzione editoriale: l'art. 2423-ter, comma 1, c.c. prescrive che le voci siano iscritte separatamente «e nell'ordine indicato», e l'OIC 12 (§ 13) ne spiega la ragione — una sequenza diversa renderebbe incomparabili due bilanci successivi della stessa società. Le regole di iscrizione dei singoli componenti stanno invece nell'art. 2425-bis c.c.: importo netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse alla vendita (comma 1), cambio corrente alla data dell'operazione per le partite in valuta (comma 2), ripartizione per competenza dei proventi e oneri delle compravendite con obbligo di retrocessione a termine (comma 3).

Le quattro classi e i quattro risultati intermedi

Il conto economico si legge dall'alto verso il basso, e ogni risultato intermedio risponde a una domanda diversa. La differenza A − B dice se l'attività caratteristica produce margine prima di qualunque considerazione finanziaria; il totale dell'area C misura il costo del denaro; il totale dell'area D isola le rettifiche su partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, titoli e strumenti derivati, che non sono flussi ma variazioni di valore; il risultato prima delle imposte è l'ultimo dato confrontabile fra società con carichi fiscali diversi.

Voce dello schema civilisticoImporto
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni820.000,00 €
A5) Altri ricavi e proventi (inclusa una plusvalenza da alienazione di cespite)18.500,00 €
Totale A) Valore della produzione (raffronto, non sommato)838.500,00 €
B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci-310.000,00 €
B7) Costi per servizi-196.000,00 €
B9) Costi per il personale-248.000,00 €
B10) Ammortamenti e svalutazioni-41.000,00 €
B14) Oneri diversi di gestione-9.500,00 €
Totale B) Costi della produzione (raffronto, non sommato)-804.500,00 €
Differenza tra valore e costi della produzione, A − B (raffronto, non sommato)34.000,00 €
C17) Interessi e altri oneri finanziari-7.200,00 €
D19a) Svalutazioni di partecipazioni-2.800,00 €
Risultato prima delle imposte, A − B ± C ± D (raffronto, non sommato)24.000,00 €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate-6.900,00 €
21) Utile dell'esercizio17.100,00 €
Conto economico scalare: dalle vendite all'utile passando per i quattro risultati intermediFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2425, comma 1, Codice Civile (importi di esempio, non dati reali)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Nell'esempio la gestione caratteristica produce 34.000 € di margine, ma gli oneri finanziari per 7.200 € e le svalutazioni di partecipazioni per 2.800 € lo riducono a 24.000 € di risultato prima delle imposte; dopo imposte per 6.900 € l'esercizio chiude con un utile di 17.100 €. È la lettura che lo schema civilistico rende possibile a colpo d'occhio: metà del margine caratteristico se n'è andata sotto la riga A − B, e la causa non è la produzione ma la struttura finanziaria.

Un punto su cui lo schema di legge è più sintetico della prassi contabile è la voce 20. L'art. 2425 la nomina come «imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate», ma l'OIC 12 (§ 101) la articola in cinque componenti da esporre distintamente: imposte correnti, imposte relative a esercizi precedenti (iscrizioni a ruolo, avvisi di accertamento, definizioni di contenzioso), imposte differite e anticipate, proventi da consolidato fiscale e — voce di introduzione recente — imposte correnti Secondo Pilastro derivanti dal modello OCSE. Le sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati su eventi dell'esercizio, precisa lo stesso paragrafo, stanno fra le imposte correnti e non fra gli oneri diversi di gestione.

Dove sono finiti i proventi e gli oneri straordinari

Lo schema vigente dell'art. 2425 c.c. non prevede alcuna classe E: l'area straordinaria è stata soppressa dalla riforma contabile attuata con il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 — lo stesso provvedimento che ha abrogato il quarto comma dell'art. 2435-bis c.c. — e da allora quei componenti confluiscono nelle voci ordinarie. La domanda pratica, però, è dove esattamente, e la risposta non sta nell'articolo ma nell'OIC 12.

Le plusvalenze di natura non finanziaria — alienazione di cespiti, espropri, operazioni sociali straordinarie, riconversioni produttive, ristrutturazioni — vanno alla voce A5 «altri ricavi e proventi» (OIC 12, § 56), insieme ai proventi delle attività accessorie e ai ripristini di valore nei limiti del costo. Le minusvalenze corrispondenti, e con esse le sopravvenienze e insussistenze passive, vanno alla voce B14 «oneri diversi di gestione» (OIC 12, § 84), dove trovano posto anche le perdite su crediti per la parte che eccede l'importo già svalutato. L'OIC 12 (§ 153) precisa che gli effetti della riclassificazione degli oneri e proventi straordinari si applicano retroattivamente ai soli fini riclassificatori: il confronto con l'esercizio precedente si costruisce riclassificando, non lasciando la vecchia classe E in colonna.

Resta un obbligo informativo che molti trascurano proprio perché la classe E non c'è più: l'art. 2427, comma 1, numero 13, c.c. chiede in nota integrativa «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali». L'OIC 12 (§ 115) ne indica gli esempi tipici — picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali, cessioni e conferimenti di aziende o rami d'azienda — con l'obiettivo di far apprezzare il risultato al netto di ciò che non si ripeterà. La trasparenza sull'eccezionale, insomma, si è spostata dallo schema alla nota integrativa: non è sparita.

Ordinario, abbreviato, micro-impresa: quali voci si possono raggruppare

Lo schema è uno solo, ma la facoltà di raggruppare le voci cambia con la dimensione. Il perimetro lo fissano le soglie dell'art. 2435-bis, comma 1, c.c. per la forma abbreviata e quelle dell'art. 2435-ter, comma 1, c.c. per le micro-imprese, in entrambi i casi da non superare per due esercizi consecutivi su almeno due dei tre parametri. Su quali sotto-voci si possano accorpare conviene leggere la norma e non solo il principio contabile: l'art. 2435-bis, comma 3, c.c. elenca fra le voci raggruppabili «voci B10(a), B10(b), B10(c)», quindi anche l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, mentre l'OIC 12, nel riepilogare gli stessi raggruppamenti, per la voce B10 «ammortamenti e svalutazioni» cita le sole sotto-voci B10b e B10c (§ 103, testo aggiornato al 18 marzo 2024). Prevale la norma: nel conto economico abbreviato le tre sotto-voci B10a, B10b e B10c si possono raggruppare. Resta fuori in ogni caso la B10d, «svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide», che né l'art. 2435-bis né l'OIC 12 includono nell'elenco.

VoceForma ordinaria (art. 2425)Forma abbreviata (art. 2435-bis)Micro-imprese (art. 2435-ter)
Soglie da non superare per due esercizi consecutivi (almeno due su tre)Nessuna: è il regime di chi supera i limiti dell'art. 2435-bisAttivo 5.500.000 €, ricavi 11.000.000 €, 50 dipendenti in mediaAttivo 220.000 €, ricavi 440.000 €, 5 dipendenti in media
Schema di conto economicoSchema integrale dell'art. 2425: classi, voci in numeri arabi e sotto-voci in lettereStesso schema, con i raggruppamenti tipizzati dal comma 3 dell'art. 2435-bisLo stesso della forma abbreviata: l'art. 2435-ter, comma 2, vi rinvia espressamente
Raggruppamenti tipizzati ammessiNessuno oltre la regola generale dell'art. 2423-ter, comma 2Voci A2 e A3; B9c, B9d e B9e; B10a, B10b e B10c; C16b e C16c; le sotto-voci di D18 e di D19Gli stessi della forma abbreviata
Voci D18d e D19d sugli strumenti finanziari derivatiPresenti nello schemaPresenti nello schemaAssenti: alle micro-imprese non si applica l'art. 2426, comma 1, numero 11-bis (OIC 12, § 104)
Rendiconto finanziarioObbligatorioEsonerate (art. 2435-bis, comma 2)Esonerate (art. 2435-ter, comma 2, numero 1)
Nota integrativaObbligatoriaObbligatoriaEsonerate se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni dell'art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16)
Uscita dal regimeNon applicabileForma ordinaria dal secondo esercizio consecutivo di superamento di due limitiForma abbreviata od ordinaria, a seconda dei casi, dal secondo esercizio consecutivo di superamento di due limiti
Conto economico in forma ordinaria, abbreviata e delle micro-impreseFonte: Elaborazione SamBooks sugli artt. 2423-ter, 2425, 2435-bis (comma 3 per i raggruppamenti tipizzati, B10a compresa) e 2435-ter del Codice Civile, e sull'OIC 12 §§ 10, 103 e 104Scarica i dati in CSV

Fuori dai raggruppamenti tipizzati, l'art. 2423-ter, comma 2, c.c. detta la regola generale: le voci precedute da numeri arabi si possono raggruppare soltanto se il raggruppamento è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta, oppure se favorisce la chiarezza del bilancio — e in questo secondo caso la nota integrativa deve riportare distintamente le voci raggruppate. L'OIC 12 (§ 14) aggiunge un'estensione che la norma non prevede espressamente: la facoltà di suddividere ulteriormente le voci vale anche per le sotto-voci contrassegnate da lettere minuscole. Restano invece obbligatorie l'aggiunta di voci nuove quando il contenuto non rientra in nessuna di quelle previste (comma 3), l'adattamento delle voci quando lo esige la natura dell'attività (comma 4), l'indicazione dell'importo corrispondente dell'esercizio precedente (comma 5) e il divieto di compensi di partite (comma 6).

Il quadro dello stato patrimoniale, speculare a questo, è nella scheda su struttura e contenuto dell'art. 2424 c.c.; i criteri con cui si determinano gli importi che finiscono nelle voci sono nella scheda sull'art. 2426 c.c.

Riferimenti normativi

  • Art. 2425, comma 1, Codice Civile — contenuto del conto economico: classi A-D, voci in numeri arabi, sotto-voci in lettere, risultati intermedi e voci 20 e 21.
  • Art. 2425-bis, commi 1, 2 e 3, Codice Civile — iscrizione al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte sulla vendita; cambio corrente per le operazioni in valuta; competenza dei pronti contro termine.
  • Art. 2423-ter, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Codice Civile — struttura degli schemi: ordine vincolante, suddivisione e raggruppamento, voci aggiuntive, adattamento, comparativo, divieto di compensi di partite.
  • Art. 2435-bis, commi 1 e 3, Codice Civile — soglie del bilancio in forma abbreviata e raggruppamenti ammessi nel conto economico.
  • Art. 2435-ter, commi 1, 2 e 3, Codice Civile — soglie delle micro-imprese, esoneri e disapplicazione dell'art. 2426, comma 1, numero 11-bis.
  • OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio», §§ 13, 14, 56, 84, 101, 102, 103, 104, 115 e 153 — ordine delle voci, raggruppamenti (il § 103 riepiloga quelli dell'art. 2435-bis citando però, per la voce B10, le sole sotto-voci b e c), contenuto di A5 e B14, articolazione della voce 20, schema delle micro-imprese, informativa sugli elementi eccezionali, riclassificazione degli straordinari.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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