Criteri di valutazione del bilancio: la mappa dell'art. 2426
Quale criterio si applica a ciascuna voce, che cosa entra nel costo e qual è la sola rettifica di valore che il codice non lascia mai ripristinare
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
A ogni categoria di voci del bilancio il primo comma dell'art. 2426 del codice civile assegna un criterio di valutazione proprio: costo di acquisto o di produzione per le immobilizzazioni, costo ammortizzato per crediti e debiti, minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato per le rimanenze, fair value per gli strumenti finanziari derivati. Il testo in vigore è quello riscritto dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che si applica ai bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 e non ha subito modifiche successive. I criteri sono generali, e i principi contabili nazionali ne descrivono l'applicazione; il codice rinvia esplicitamente ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea per le sole definizioni tecniche di fair value, costo ammortizzato, strumento finanziario e parte correlata.
Un criterio per ogni voce: la mappa del primo comma
I numeri del primo comma non elencano regole omogenee: alcuni fissano un criterio di misurazione, altri una facoltà, altri ancora un vincolo di durata; il numero 7 non introduce un criterio proprio ma rinvia a quello del numero 8, e il numero 12 è stato abrogato dal D.Lgs. 139/2015 senza essere sostituito. La mappa che segue copre tutti i numeri in vigore, e accosta a ogni classe di voci il criterio da applicare e il principio contabile che ne spiega la meccanica.
| Voce | Criterio del primo comma dell'art. 2426 | Principio contabile nazionale |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | Costo di acquisto o di produzione, ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (numeri 1 e 2) | OIC 16 e OIC 24 |
| Immobilizzazioni durevolmente di valore inferiore | Iscrizione al minor valore, con ripristino se ne vengono meno i motivi, salvo l'avviamento (numero 3) | OIC 9 |
| Partecipazioni in imprese controllate e collegate | Costo, oppure in alternativa la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata (numeri 1 e 4) | OIC 21 e OIC 17 |
| Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo | Iscrivibili con il consenso del collegio sindacale, ammortizzati entro cinque anni o secondo la vita utile (numero 5) | OIC 24 |
| Avviamento | Iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso, ammortizzato secondo la vita utile (numero 6) | OIC 24 |
| Disaggio e aggio su prestiti | Rilevati con il criterio del costo ammortizzato stabilito dal numero 8 (numero 7) | OIC 19 |
| Crediti e debiti | Costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per i crediti, del presumibile realizzo (numero 8) | OIC 15 e OIC 19 |
| Attività e passività monetarie in valuta | Cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con utile netto accantonato a riserva non distribuibile (numero 8-bis) | OIC 26 |
| Rimanenze, titoli e attività finanziarie non immobilizzate | Minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (numeri 9 e 10) | OIC 13 e OIC 20 |
| Lavori in corso su ordinazione | Corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (numero 11) | OIC 23 |
| Strumenti finanziari derivati | Fair value, con variazioni al conto economico o a riserva di patrimonio netto se di copertura (numero 11-bis) | OIC 32 |
Il richiamo del codice ai principi contabili internazionali è circoscritto: vale per le definizioni di strumento finanziario, attività e passività finanziaria, strumento finanziario derivato, costo ammortizzato, fair value, attività e passività monetaria, parte correlata e modello o tecnica di valutazione generalmente accettato. Non è un rinvio ai criteri di valutazione, che restano quelli del codice civile applicati secondo i principi nazionali. La struttura degli schemi che accolgono le voci valutate qui è descritta nella scheda sugli schemi di bilancio.
Le quattro voci che non partono dal costo
La maggioranza dei criteri muove dal costo, ma quattro classi di voci seguono una logica diversa. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, in alternativa al costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, detratti i dividendi e operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato (numero 4). I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (numero 11). Gli strumenti finanziari derivati si iscrivono al fair value, con variazioni imputate al conto economico oppure, per i derivati di copertura dei flussi finanziari attesi, a una riserva di patrimonio netto (numero 11-bis). Le attività e passività monetarie in valuta si iscrivono al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, mentre quelle non monetarie restano al cambio del momento dell'acquisto (numero 8-bis).
Il fair value si determina in via principale sul valore di mercato, quando esiste un mercato attivo facilmente individuabile, e in subordine con modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati che assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato; se nessuno dei due percorsi dà un risultato attendibile, il fair value non si determina. Gli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura non sono distribuibili. L'informativa richiesta in nota integrativa è nella scheda sul fair value degli strumenti finanziari.
Il costo ammortizzato del numero 8 si estende ai titoli iscritti fra le immobilizzazioni, ove applicabile (numero 1). Nella risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate ha ricostruito il passaggio, ricordando che dopo il D.Lgs. 139/2015 i titoli sono rilevati al costo ammortizzato in luogo del precedente criterio del costo di acquisto, e ne ha tratto le conseguenze ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Il minor valore che si ripristina, e l'unica rettifica che resta per sempre
Un'immobilizzazione che alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1 e 2 va iscritta a quel minor valore. La rettifica non è però definitiva: il minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi che l'hanno provocata. L'unica eccezione riguarda l'avviamento, per il quale il codice esclude espressamente il ripristino (numero 3).
- Domanda: L'immobilizzazione era stata iscritta a un minor valore perché durevolmente di valore inferiore?
- no, non c'è stata alcuna rettifica → Nessun ripristino da valutare: il valore resta il costo al netto degli ammortamenti
- sì → Alla chiusura dell'esercizio sono venuti meno i motivi della rettifica?
- Domanda: Alla chiusura dell'esercizio sono venuti meno i motivi della rettifica?
- no, i motivi persistono → Il minor valore si mantiene anche nel bilancio successivo, perché i motivi della rettifica persistono
- sì, i motivi sono venuti meno → La rettifica riguardava l'avviamento?
- Domanda: La rettifica riguardava l'avviamento?
- sì, era avviamento → Il valore non si ripristina: l'ultimo periodo del numero 3 esclude le rettifiche relative all'avviamento
- no, era un altro cespite → Il minor valore non può essere mantenuto: si ripristina il valore, entro il limite del costo originario al netto degli ammortamenti
- Esito: Nessun ripristino da valutare: il valore resta il costo al netto degli ammortamenti
- Esito: Il minor valore si mantiene anche nel bilancio successivo, perché i motivi della rettifica persistono
- Esito: Il valore non si ripristina: l'ultimo periodo del numero 3 esclude le rettifiche relative all'avviamento
- Esito: Il minor valore non può essere mantenuto: si ripristina il valore, entro il limite del costo originario al netto degli ammortamenti
Un impianto iscritto a 200.000 € con un fondo ammortamento di 80.000 € ha un valore netto contabile di 120.000 €. Se alla chiusura dell'esercizio il valore recuperabile scende a 90.000 €, il numero 3 impone di iscriverlo a quel minor valore, con una rettifica di 30.000 € imputata al conto economico. Quando i motivi della rettifica vengono meno il valore si ripristina, ma non oltre quello che il bene avrebbe avuto proseguendo il piano originario di ammortamento. Se gli stessi 30.000 € avessero svalutato un avviamento, il ripristino sarebbe precluso: la scheda sull'OIC 9 e le svalutazioni per perdite durevoli descrive come si individua il valore recuperabile.
Una regola analoga, ma senza eccezioni, governa le rimanenze: il minor valore di realizzazione desumibile dal mercato non può essere mantenuto nei bilanci successivi se ne sono venuti meno i motivi (numero 9), e l'annullamento della rettifica opera nei limiti del costo originariamente sostenuto.
Le domande di chi ci arriva
Come si calcola il costo di acquisto o di produzione di un'immobilizzazione?
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere altri costi per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, compresi gli oneri di finanziamento della fabbricazione.
I costi di distribuzione si possono includere nel costo di produzione?
No. Il numero 9 del primo comma lo esclude in modo esplicito per rimanenze, titoli e attività finanziarie non immobilizzate, e l'OIC 13 estende l'esclusione ai costi generali, amministrativi e di vendita. Il criterio di fondo è che nel costo entra solo ciò che serve a portare il bene nelle condizioni e nel luogo attuali.
Che cosa si fa se un'immobilizzazione perde valore in modo durevole?
Si iscrive al minor valore alla chiusura dell'esercizio. Negli esercizi successivi la rettifica va annullata se sono venuti meno i motivi che l'hanno determinata, con l'unica eccezione dell'avviamento, per il quale il codice esclude il ripristino. La differenza va motivata in nota integrativa.
Quali metodi si possono usare per il costo dei beni fungibili?
Media ponderata, primo entrato primo uscito e ultimo entrato primo uscito, in alternativa al costo specifico. Se il valore ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza va indicata in nota integrativa per categoria di beni.
Riferimenti normativi
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1: criteri di valutazione delle voci di bilancio, dal costo di acquisto o di produzione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Testo in vigore dal 1° gennaio 2016 per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, applicabile ai bilanci degli esercizi iniziati da quella data.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423, comma 4: gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa non si applicano quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423-bis, comma 1: principi di redazione del bilancio, fra cui la prudenza, la continuità e la valutazione separata degli elementi eterogenei.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2427, comma 1, numero 1: i criteri applicati nella valutazione delle voci si indicano in nota integrativa.
- OIC 13 — Rimanenze, § 40: valutazione al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato, in applicazione del numero 9.
- OIC 15 — Crediti, § 33: il costo ammortizzato del numero 8 può non essere applicato quando gli effetti sono irrilevanti.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 66: la vita utile dell'avviamento si stima alla rilevazione iniziale e non è modificabile negli esercizi successivi.
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018: dopo il D.Lgs. 139/2015 i titoli sono rilevati con il criterio del costo ammortizzato in luogo del costo di acquisto, con le relative conseguenze ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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