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BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 24 immobilizzazioni immateriali: vita utile e fisco art. 103

OIC 24 immobilizzazioni immateriali: ammortamento per vita utile ex art. 2426 Codice civile, quote fiscali art. 103 TUIR su marchi e avviamento (1/18)

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

Il principio contabile OIC 24 disciplina la rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: il riferimento civilistico è l'art. 2426 del Codice civile, che ne impone l'iscrizione al costo e l'ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (n. 2), con regole speciali per costi di impianto e ampliamento e di sviluppo (n. 5) e per l'avviamento (n. 6). La durata civilistica segue la vita utile del bene; il trattamento fiscale, dettato dall'art. 103 del TUIR, impone invece quote massime fisse — marchi e avviamento al massimo un diciottesimo (1/18) del costo, brevetti e opere dell'ingegno fino al 50%. Il divario tra ammortamento civilistico e quote fiscali genera variazioni in dichiarazione e fiscalità anticipata o differita secondo l'OIC 25.

Quando si applica

OIC 24 riguarda i beni immateriali strumentali iscritti nella classe B.I dell'attivo immobilizzato: diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi, avviamento, costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo, altre immobilizzazioni immateriali. Si applica a tutte le società di capitali e, in genere, alle imprese che redigono il bilancio secondo il Codice civile.

Le condizioni di capitalizzazione differiscono per categoria. I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale; l'avviamento è iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto, sempre col consenso, ove esistente, dell'organo di controllo. Per i costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, fino al completamento dell'ammortamento, i dividendi sono distribuibili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati.

Come si applica nella pratica

L'art. 2426, n. 2, fissa il principio dell'ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione: la durata civilistica riflette la vita utile economica del bene. Per costi di impianto e ampliamento l'art. 2426, n. 5, pone un limite massimo di cinque anni; i costi di sviluppo si ammortizzano secondo la vita utile e, nei casi eccezionali in cui non sia stimabile attendibilmente, entro cinque anni. L'avviamento (n. 6) si ammortizza secondo la sua vita utile e, se questa non è attendibilmente stimabile, entro dieci anni.

Le quote fiscali dell'art. 103 del TUIR sono invece predeterminate e spesso più lente:

Bene immaterialeCivilistico (OIC 24 / art. 2426)Fiscale (art. 103 TUIR)
Brevetti, opere dell'ingegno, know-howVita utileMax 50% del costo (c. 1)
Marchi d'impresaVita utileMax 1/18 del costo (c. 1)
Diritti di concessione e altri dirittiVita utile / durataDurata da contratto o legge (c. 2)
AvviamentoVita utile (eccez. ≤ 10 anni)Max 1/18 del valore (c. 3)

Quando l'ammortamento civilistico è più rapido della quota fiscale massima — tipicamente per marchi e avviamento — la quota imputata a conto economico eccedente il limite dell'art. 103 è indeducibile nell'esercizio: si opera una variazione in aumento del reddito imponibile, recuperata negli esercizi successivi tramite variazioni in diminuzione. La differenza temporanea genera imposte anticipate (DTA) ai sensi dell'OIC 25, iscrivibili se ne è ragionevolmente certo il recupero. La logica è analoga a quella applicabile ai beni materiali, ove le quote fiscali seguono i coefficienti tabellari richiamati dall'art. 102 del TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Avviamento: vita utile 10 anni vs 1/18 fiscale

Una S.r.l. acquisisce un ramo d'azienda iscrivendo un avviamento di 180.000,00 €, ammortizzato civilisticamente in 10 anni (quota annua 18.000,00 €). Fiscalmente l'art. 103, comma 3, ammette al massimo 1/18 del valore, ossia 10.000,00 € l'anno. La differenza di 8.000,00 € è indeducibile: variazione in aumento di 8.000,00 € e imposte anticipate pari, con IRES al 24%, a 1.920,00 € l'anno per i primi dieci esercizi.

Esempio 2 — Marchio: ammortamento civilistico più rapido

Un marchio acquistato a 90.000,00 € è ammortizzato civilisticamente in 10 anni (9.000,00 € l'anno) sulla base della vita utile stimata. La quota fiscale massima ex art. 103, comma 1, è 1/18, pari a 5.000,00 €. Per i primi dieci anni si rende indeducibile l'eccedenza di 4.000,00 € (variazione in aumento), riassorbita dall'undicesimo al diciottesimo esercizio quando residua solo la deduzione fiscale.

Esempio 3 — Costi di sviluppo capitalizzati

Una PMI capitalizza costi di sviluppo per 60.000,00 €, con vita utile stimata in 5 anni (quota 12.000,00 €). Fino al completamento dell'ammortamento, la distribuzione di dividendi è ammessa solo se residuano riserve disponibili pari almeno ai costi non ancora ammortizzati. La deducibilità fiscale segue le regole degli oneri pluriennali; eventuali scostamenti vanno gestiti come variazioni.

Errori comuni e come evitarli

  • Allineare la durata civilistica alle quote fiscali: l'ammortamento di bilancio deve seguire la vita utile economica, non la quota dell'art. 103; appiattirlo sul fisco viola l'art. 2426, n. 2.
  • Omettere la variazione in aumento su marchi e avviamento: se la quota di bilancio supera 1/18, l'eccedenza è indeducibile e va ripresa in dichiarazione.
  • Non rilevare le imposte anticipate: la differenza temporanea, se ne è ragionevolmente certo il recupero, genera DTA ai sensi dell'OIC 25.
  • Capitalizzare l'avviamento generato internamente: è iscrivibile solo l'avviamento acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto.
  • Distribuire dividendi ignorando il vincolo sui costi pluriennali: finché impianto/ampliamento e sviluppo non sono ammortizzati, servono riserve disponibili capienti.
  • Ammortizzare l'avviamento oltre dieci anni senza giustificazione: il limite di dieci anni opera quando la vita utile non è stimabile in modo attendibile.

Riferimenti normativi

  • OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali (principio contabile nazionale, ed. dicembre 2016).
  • Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 2 — Ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
  • Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 5 — Costi di impianto, ampliamento e di sviluppo; vincolo alla distribuzione dei dividendi.
  • Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 6 — Avviamento: ammortamento secondo la vita utile, eccezionalmente entro dieci anni.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 103, commi 1, 2 e 3 — Ammortamento dei beni immateriali (brevetti e opere dell'ingegno max 50%; marchi e avviamento max 1/18; concessioni per durata).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102 — Ammortamento dei beni materiali (coefficienti tabellari, per il confronto).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.