OIC 24 immobilizzazioni immateriali: quanti anni di vita utile
La linea fra ricerca e sviluppo, i tetti di ammortamento categoria per categoria e l'avviamento, la cui vita utile si stima una volta sola
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Le immobilizzazioni immateriali si ammortizzano secondo la vita utile, ma il codice civile e l'OIC 24 pongono tetti diversi a seconda della categoria: cinque anni per i costi di impianto e ampliamento, la vita utile stimata per i costi di sviluppo (con un massimo di cinque anni se la stima non è attendibile), la vita utile stimata per l'avviamento (con un massimo di dieci anni se non è stimabile, e comunque mai oltre venti). Prima ancora del periodo conta la soglia di iscrizione: un onere pluriennale entra nell'attivo solo se ne sono dimostrate l'utilità futura, la correlazione con benefici futuri e la recuperabilità stimabile con ragionevole certezza (OIC 24, § 40), e per i costi di impianto, ampliamento e sviluppo serve anche il consenso del collegio sindacale, ove esistente.
Ricerca o sviluppo: la linea che decide se il costo resta nell'attivo
I costi di ricerca di base sono costi di periodo e vanno a conto economico nell'esercizio in cui si sostengono: rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, un supporto ordinario all'attività (OIC 24, § 47). Lo sviluppo è invece l'applicazione dei risultati della ricerca a un piano o a un progetto per produrre materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati (§ 46), e i suoi costi possono essere capitalizzati.
L'attinenza a un progetto di sviluppo, però, non basta. L'OIC 24 chiede tre requisiti cumulativi (§ 49): che i costi siano relativi a un prodotto o processo chiaramente definito, identificabile e misurabile; che il progetto sia realizzabile, cioè tecnicamente fattibile e sostenuto dalle risorse necessarie; che i costi siano recuperabili, cioè che i ricavi attesi dal progetto bastino a coprirli dopo aver dedotto gli altri costi di sviluppo, di produzione e di vendita. Il principio è esplicito sul dubbio: quando non è chiaro se un costo di natura generica appartenga a un progetto specifico o alla gestione quotidiana, il costo non si capitalizza e va a conto economico.
Finché l'ammortamento dei costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo non è completato, i dividendi si possono distribuire solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426, comma 1, numero 5). È un vincolo che si trascina per anni sulla distribuzione dell'utile, illustrato nella scheda sulla distribuzione degli utili nelle società a responsabilità limitata.
Quanto dura un'immobilizzazione immateriale, categoria per categoria
Il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero, salvo l'impegno di terzi ad acquistarlo alla fine della vita utile o l'esistenza dimostrabile di un mercato da cui trarre una stima attendibile; per un onere pluriennale il valore residuo è sempre zero (OIC 24, § 64). L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso (§ 61), e le immobilizzazioni in corso non si ammortizzano finché non sono riclassificate nelle voci di competenza (§ 72).
| Voce | Costi di impianto e ampliamento | Costi di sviluppo | Avviamento | Marchi |
|---|---|---|---|---|
| Criterio di ammortamento | Periodo non superiore a cinque anni | Vita utile stimata | Vita utile stimata alla rilevazione iniziale | Vita utile, entro il limite legale o contrattuale |
| Se la vita utile non è stimabile in modo attendibile | Non rileva: il limite di cinque anni vale in ogni caso | Cinque anni | Dieci anni | Non è prevista una regola specifica |
| Limite massimo comunque invalicabile | Cinque anni | Nessuno oltre la vita utile stimata | Venti anni | Venti anni |
| Consenso del collegio sindacale per l'iscrizione | Sì, ove l'organo esiste | Sì, ove l'organo esiste | Sì, ove l'organo esiste | Non richiesto |
| Vincolo alla distribuzione dei dividendi fino a fine ammortamento | Sì | Sì | No | No |
| Ripristino di valore dopo una svalutazione | Ammesso se vengono meno i motivi | Ammesso se vengono meno i motivi | Vietato dall'art. 2426, comma 1, numero 3 | Ammesso se vengono meno i motivi |
Per i beni immateriali non esiste un limite temporale generale, ma non è consentito allungare l'ammortamento oltre il limite legale o contrattuale, e la vita utile può essere più breve se la società prevede di usare il bene per meno tempo; per i marchi la stima non deve eccedere i venti anni (OIC 24, § 71).
Il metodo scelto in bilancio può avere rilevanza anche ai fini fiscali. Nella risposta a interpello n. 92 del 19 gennaio 2023, sui diritti di concessione dell'art. 103, comma 2, del TUIR, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la deducibilità «in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge» non significa obbligatoriamente «per quote costanti»: le quote differenziate, crescenti o decrescenti, imputate al conto economico rilevano anche ai fini IRES, a tre condizioni cumulative, cioè che il sistema di calcolo degli ammortamenti sia coerente con le previsioni dei principi contabili utilizzati, che sia applicato all'intera categoria e che, una volta adottato, non venga modificato salvo situazioni eccezionali. Le percentuali fiscali di brevetti, marchi e avviamento sono nella scheda sull'ammortamento dei beni immateriali.
L'avviamento si calcola per differenza, e la sua vita utile non si ritocca
L'avviamento si iscrive fra le immobilizzazioni immateriali solo se acquisito a titolo oneroso, cioè se deriva dall'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda o da un'operazione straordinaria; quello generato internamente non è capitalizzabile (OIC 24, §§ 55 e 56). Il valore si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione e il valore corrente delle attività acquisite al netto delle passività assunte (§ 58).
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prezzo complessivo pagato per il ramo d'azienda | 300.000,00 € |
| Attività acquisite a valori correnti, in diminuzione | -410.000,00 € |
| Passività accollate a valori correnti, in aumento | 155.000,00 € |
| Avviamento iscrivibile fra le immobilizzazioni immateriali | 45.000,00 € |
Su un ramo d'azienda pagato 300.000 €, con attività a valori correnti per 410.000 € e passività accollate per 155.000 €, l'avviamento iscrivibile è di 45.000 €. Se la vita utile è stimata in nove anni, la quota annua è di 5.000 €.
La regola che distingue l'avviamento da ogni altra immobilizzazione riguarda la stima. La vita utile si stima in sede di rilevazione iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi (OIC 24, § 66): una revisione al rialzo o al ribasso non è ammessa, mentre per gli altri cespiti il piano si aggiorna quando cambiano le condizioni. Se la stima supera i dieci anni servono fatti e circostanze oggettivi a supporto, e il limite resta comunque di venti anni (§ 70). La seconda asimmetria riguarda le svalutazioni: il divieto di mantenere un minor valore quando ne sono venuti meno i motivi non si applica alle rettifiche relative all'avviamento (art. 2426, comma 1, numero 3), quindi l'avviamento svalutato non si ripristina mai. Il test di recuperabilità è descritto nella scheda sull'OIC 9.
Le domande di chi ci arriva
I costi di ricerca di base si possono capitalizzare?
No. L'OIC 24 li qualifica come costi di periodo, da addebitare al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, perché rientrano nell'operatività ricorrente dell'impresa. La capitalizzazione riguarda soltanto i costi di sviluppo, cioè quelli sostenuti dopo aver identificato lo specifico prodotto o processo da realizzare.
Quando i costi di sviluppo si possono iscrivere nell'attivo?
Servono tre requisiti insieme: costi riferiti a un prodotto o processo chiaramente definito, identificabile e misurabile; progetto realizzabile sul piano tecnico e sostenuto dalle risorse necessarie; recuperabilità dei costi attraverso i ricavi attesi. Serve anche il consenso del collegio sindacale, dove l'organo esiste. Nel dubbio il costo non si capitalizza.
Se la vita utile dell'avviamento non è stimabile, in quanti anni si ammortizza?
In un periodo non superiore a dieci anni: è il tetto che il codice civile e l'OIC 24 riservano ai casi eccezionali in cui la stima attendibile non è possibile. Non è la regola generale, che resta l'ammortamento lungo la vita utile stimata, e il periodo scelto va spiegato in nota integrativa.
L'avviamento si può ammortizzare in più di dieci anni?
Sì, se la stima della vita utile lo giustifica, ma servono fatti e circostanze oggettivi a supporto, e il limite massimo invalicabile è di venti anni. La stima si costruisce sul periodo dei benefici economici attesi dall'aggregazione, sul tempo di recupero dell'investimento e sulla media ponderata delle vite utili delle attività acquisite.
Riferimenti normativi
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 3: il minor valore non si mantiene se sono venuti meno i motivi della rettifica; la disposizione non si applica alle rettifiche di valore relative all'avviamento.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 5: costi di impianto e ampliamento ammortizzati entro cinque anni, costi di sviluppo secondo la vita utile, vincolo alla distribuzione dei dividendi.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 6: avviamento iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso, ammortizzato secondo la vita utile ed entro dieci anni nei casi eccezionali in cui non è stimabile.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 40: condizioni di iscrizione degli oneri pluriennali e consenso del collegio sindacale.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 47: i costi di ricerca di base sono costi di periodo addebitati al conto economico.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 49: i tre requisiti di capitalizzazione dei costi di sviluppo.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 58: determinazione del valore dell'avviamento per differenza fra prezzo e valore corrente del patrimonio acquisito.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 65: cinque anni per i costi di impianto e ampliamento; vita utile, o cinque anni in via eccezionale, per i costi di sviluppo.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 66: la vita utile dell'avviamento si stima alla rilevazione iniziale e non è modificabile negli esercizi successivi.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, §§ 69 e 70: dieci anni nei casi eccezionali, venti anni come limite massimo comunque invalicabile.
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali, § 71: nessun limite generale per i beni immateriali, divieto di superare il limite legale o contrattuale, venti anni per i marchi.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 92 del 19 gennaio 2023: «corrispondente alla durata di utilizzazione» non impone le quote costanti, e le quote differenziate imputate al conto economico rilevano ai fini IRES se il sistema di calcolo è coerente con le previsioni dei principi contabili utilizzati, è applicato all'intera categoria e non è modificato salvo situazioni eccezionali.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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