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BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 25 imposte sul reddito: correnti, differite, anticipate

OIC 25 e artt. 2424-bis e 2427 c.c.: imposte correnti per derivazione, differenze temporanee e fiscalità differita che raccoglie le divergenze degli altri OIC

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'OIC 25 disciplina la rilevazione delle imposte sul reddito (IRES e IRAP) in bilancio: distingue le imposte correnti dell'esercizio dalle imposte differite e anticipate, che nascono proprio dalle differenze temporanee tra valori civilistici e valori fiscali. Le imposte correnti derivano dal risultato di bilancio per derivazione (art. 83 TUIR); il fondo imposte differite e i crediti per imposte anticipate trovano fondamento negli schemi civilistici (art. 2424 c.c., fondo "per imposte, anche differite") e nell'informativa di nota integrativa (art. 2427 c.c.). L'OIC 25 è la chiave di volta dell'intero sistema dei principi nazionali: raccoglie e traduce in fiscalità differita le divergenze prodotte da OIC 16, 9, 15, 19, 31 e 13.

Quando si applica

Il principio si applica a tutte le società di capitali e agli enti che redigono il bilancio in forma ordinaria e sono soggetti passivi delle imposte sul reddito. Le componenti da rilevare sono tre:

  • imposte correnti: IRES e IRAP dovute sul reddito imponibile dell'esercizio, calcolate per derivazione dall'utile di bilancio (art. 83 TUIR);
  • imposte differite passive: imposte dovute in futuro per differenze temporanee imponibili (componenti tassati in futuro ma già rilevati civilisticamente);
  • imposte anticipate (attive): imposte pagate in anticipo su differenze temporanee deducibili, recuperabili al loro riversamento (costi dedotti fiscalmente in futuro, perdite riportabili).

La fiscalità differita nasce dal disallineamento tra competenza civilistica e regole fiscali. Le differenze si classificano in permanenti (mai riassorbite, nessuna fiscalità differita) e temporanee (destinate a riversarsi, generano imposte differite o anticipate).

Come si applica nella pratica

Le imposte anticipate si iscrivono solo se sussiste la ragionevole certezza del recupero (redditi imponibili futuri capienti); le imposte differite passive si rilevano sempre, salvo scarsa probabilità del debito. L'aliquota è quella vigente nell'esercizio in cui la differenza si riverserà. A conto economico la voce 20 accoglie il saldo di imposte correnti, differite e anticipate (art. 2425 c.c.). La tabella mostra come l'OIC 25 raccolga le divergenze delle altre schede:

Origine della differenza temporaneaPrincipio / normaEffetto in OIC 25
Ammortamento civilistico > coefficiente fiscaleOIC 16 / art. 102 TUIRImposte anticipate
Svalutazione di immobilizzazioni indeducibileOIC 9 / art. 101 TUIRImposte anticipate
Fondo svalutazione crediti oltre 0,50%/5%OIC 15 / art. 106 TUIRImposte anticipate
Interessi passivi eccedenti il ROLOIC 19 / art. 96 TUIRImposte anticipate
Accantonamenti a fondi rischi non tipizzatiOIC 31 / art. 107 TUIRImposte anticipate

Il calcolo dell'imponibile parte dall'utile ante imposte rettificato in aumento e in diminuzione secondo il principio di derivazione: Determinazione del reddito d'impresa per derivazione (art. 83 TUIR). La nota integrativa espone il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo e il dettaglio delle differenze temporanee.

Esempi pratici

Esempio 1 — Imposte correnti IRES

Una S.r.l. ha utile ante imposte di 200.000,00 €, con variazioni in aumento per 30.000,00 € (costi indeducibili) e in diminuzione per 10.000,00 €. Il reddito imponibile è 220.000,00 €; l'IRES al 24% è 52.800,00 €: Imposte correnti IRES a Debiti tributari 52.800,00 €.

Esempio 2 — Imposte anticipate da svalutazione crediti (collegamento OIC 15)

La società svaluta crediti per 20.000,00 €, ma deduce solo 5.000,00 € (art. 106 TUIR): differenza temporanea deducibile di 15.000,00 €. Imposte anticipate al 24% = 3.600,00 €: Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate (voce 20) 3.600,00 €. Si riverseranno quando la quota diverrà deducibile.

Esempio 3 — Imposte differite da ammortamento (collegamento OIC 16)

Un cespite è ammortizzato civilisticamente in misura inferiore al massimo fiscale, generando una differenza temporanea imponibile di 8.000,00 € destinata a riassorbirsi. L'imposta differita al 24% è 1.920,00 €: Imposte differite (voce 20) a Fondo imposte differite 1.920,00 €, iscritto tra i fondi per rischi e oneri (B.2 dello stato patrimoniale).

Errori comuni e come evitarli

  • Iscrivere imposte anticipate senza ragionevole certezza di recupero: l'attività va rilevata solo se sono attesi redditi imponibili futuri capienti, altrimenti si sopravvaluta l'attivo.
  • Calcolare la fiscalità differita su differenze permanenti: le differenze che non si riverseranno (spese mai deducibili) non generano imposte differite o anticipate.
  • Usare l'aliquota corrente invece di quella di riversamento: la differita si valuta all'aliquota attesa al momento del riassorbimento.
  • Collocare il fondo imposte differite tra i debiti: va tra i fondi per rischi e oneri (art. 2424-bis c.c., voce B.2), non tra i debiti tributari correnti.
  • Omettere il prospetto di riconciliazione in nota integrativa: l'OIC 25 richiede il raccordo tra onere fiscale teorico ed effettivo e il dettaglio delle differenze temporanee (art. 2427 c.c.).
  • Trascurare la fiscalità differita IRAP: le differenze temporanee rilevanti ai fini IRAP generano imposte anticipate/differite con l'aliquota IRAP applicabile.

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 25 — Imposte sul reddito (Fondazione OIC).
  • Codice civile, art. 2424 — schema dello stato patrimoniale: fondo "per imposte, anche differite" (B.2) e crediti per imposte anticipate.
  • Codice civile, art. 2424-bis — accantonamenti per imposte tra i fondi per rischi e oneri.
  • Codice civile, art. 2427 — informativa di nota integrativa su differenze temporanee e fiscalità differita.
  • Codice civile, art. 2425 — voce 20 del conto economico (imposte correnti, differite e anticipate).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83 — determinazione del reddito d'impresa per derivazione dal risultato di bilancio.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.