OIC 31 fondi per rischi e oneri e trattamento fine rapporto
OIC 31 e art. 2424-bis c.c. sugli accantonamenti probabili e il TFR, con il doppio binario dell'indeducibilità ex art. 107 TUIR e del TFR deducibile ex art. 105
06/08/2026
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In sintesi
Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424-bis, c. 3 c.c.); il TFR va indicato per l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 c.c. (art. 2424-bis, c. 4 c.c.). Il principio contabile nazionale OIC 31 ne detta l'applicazione operativa; la base testuale citabile, però, resta il codice civile, ed è a quella che questa scheda ancora ogni regola. Sul piano fiscale vige una netta divergenza: gli accantonamenti generici sono indeducibili, perché "non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati" (art. 107, c. 4 TUIR), mentre il TFR è deducibile nei limiti delle quote maturate nell'esercizio (art. 105, c. 1 TUIR). Da qui un doppio binario che alimenta la fiscalità anticipata.
Quando si applica
La disciplina si applica quando, alla data di bilancio, esiste un'obbligazione derivante da un evento passato il cui esborso futuro è probabile. La scala di probabilità — probabile, possibile, remoto — e il requisito della stima attendibile sono prassi contabile: il codice civile si limita a richiedere che il debito o la perdita sia di natura determinata e di esistenza certa o probabile (art. 2424-bis, c. 3 c.c.). Casistiche tipiche dei fondi rischi e oneri:
- fondo per cause legali e contenziosi con esito probabilmente sfavorevole;
- fondo garanzia prodotti per oneri di assistenza post-vendita;
- fondo per imposte, anche differite, e per accertamenti probabili;
- fondo manutenzioni cicliche e ripristino beni di terzi;
- fondo indennità suppletiva di clientela per agenti;
- fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili.
Il TFR riguarda tutte le imprese con lavoratori dipendenti: matura in ogni esercizio per una quota pari alla retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5 (art. 2120, c. 1 c.c.) e il fondo pregresso si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno con un tasso dell'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 2120, c. 4 c.c.). Restano fuori le passività certe nell'esistenza e nell'ammontare (i debiti) e le passività potenziali remote, che non si accantonano ma vanno illustrate in nota integrativa se rilevanti (art. 2427 n. 9 c.c.).
Come si applica nella pratica
La distinzione cardine è il grado di probabilità dell'evento; quella fiscale è invece tra accantonamenti tipizzati (deducibili) e generici (indeducibili).
| Aspetto | Binario civilistico | Binario fiscale (artt. 105-107 TUIR) |
|---|---|---|
| Rischio probabile | Accantonamento a conto economico (B.12/B.13) | Deducibile solo se tipizzato |
| Accantonamento generico | Ammesso se natura determinata (art. 2424-bis, c. 3) | Indeducibile (art. 107, c. 4 TUIR) |
| TFR | Quota ex art. 2120, c. 1 e rivalutazione ex c. 4 | Deducibile nei limiti delle quote maturate (art. 105, c. 1) |
| Rischio possibile | Nota integrativa, nessun fondo (art. 2427 n. 9) | Irrilevante |
L'accantonamento generico (per esempio fondo garanzia prodotti o fondo cause legali) è civilisticamente doveroso ma fiscalmente indeducibile finché l'onere non si manifesta: nell'esercizio in cui l'esborso diviene certo, il costo "usa" il fondo e diventa deducibile, riallineando i binari. Nel frattempo si rilevano imposte anticipate (OIC 25 — Imposte sul reddito). Per il TFR la deducibilità delle quote maturate segue Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 TUIR); per gli altri accantonamenti il regime tassativo è in Altri accantonamenti (art. 107 TUIR).
Esempi pratici
Esempio 1 — Fondo per causa legale (accantonamento indeducibile)
Una S.r.l. è convenuta in giudizio; il legale stima probabile la soccombenza per circa 25.000,00 €. Si accantona: Accantonamento per rischi (B.12) a Fondo per cause legali 25.000,00 €. Fiscalmente l'accantonamento è indeducibile (art. 107, c. 4 TUIR): variazione in aumento e imposte anticipate al 24% per 6.000,00 €, che si riverseranno alla definizione della causa.
Esempio 2 — Quota TFR dell'esercizio (deducibile)
Per un dipendente con retribuzione annua di 30.000,00 €, la quota TFR maturata è 30.000,00 / 13,5 = 2.222,22 € (art. 2120, c. 1 c.c.). Si rileva: Accantonamento TFR (B.9.c) a Fondo TFR 2.222,22 €, a cui si aggiunge la rivalutazione del fondo pregresso (1,5% fisso più il 75% dell'aumento ISTAT, art. 2120, c. 4 c.c.). La quota maturata è fiscalmente deducibile (art. 105, c. 1 TUIR), senza divergenza.
Esempio 3 — Fondo garanzia prodotti e suo utilizzo
Un'impresa stima oneri di assistenza pari all'1,2% sui ricavi di 800.000,00 €: accantonamento 9.600,00 €. Civilisticamente: Accantonamento per garanzia prodotti (B.13) a Fondo garanzia prodotti 9.600,00 €. Fiscalmente indeducibile finché gli interventi non sono eseguiti; nell'esercizio in cui il fondo è utilizzato per i costi effettivi, l'onere diventa deducibile.
Errori comuni e come evitarli
- Accantonare per rischi solo possibili o remoti: l'accantonamento copre perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile (art. 2424-bis, c. 3 c.c.); i rischi possibili vanno in nota integrativa (art. 2427 n. 9 c.c.), i remoti si ignorano. La graduazione probabile/possibile/remoto è prassi contabile, non una scala definita dal codice civile.
- Dedurre fiscalmente accantonamenti generici: solo gli accantonamenti tipizzati sono deducibili; gli altri sono indeducibili (art. 107, c. 4 TUIR) e generano imposte anticipate.
- Creare fondi generici privi di natura determinata: il fondo deve riferirsi a perdite o debiti di natura determinata (art. 2424-bis, c. 3 c.c.), non a riserve occulte di utili.
- Collocare il TFR tra i fondi rischi: il TFR ha voce propria (C dello stato patrimoniale, art. 2424 c.c.) e si indica per l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 (art. 2424-bis, c. 4 c.c.), distinto dai fondi della voce B.
- Non utilizzare il fondo capiente al manifestarsi dell'onere: l'esborso va imputato prima al fondo esistente; solo l'eccedenza transita a conto economico. È regola di prassi contabile, senza un enunciato dedicato nel codice civile.
- Omettere l'informativa sulle passività potenziali: impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale vanno illustrati in nota integrativa (art. 2427 n. 9 c.c.).
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2424-bis, c. 3 — gli accantonamenti per rischi e oneri coprono perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, indeterminati nell'ammontare o nella data di sopravvenienza.
- Codice civile, art. 2424-bis, c. 4 — nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" si indica l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
- Codice civile, art. 2120, c. 1 — calcolo del TFR: quota annua pari alla retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5.
- Codice civile, art. 2120, c. 4 — rivalutazione annua del fondo TFR (1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT).
- Codice civile, art. 2424 — schema dello stato patrimoniale: fondi per rischi e oneri (voce B) e trattamento di fine rapporto (voce C).
- Codice civile, art. 2425 — accantonamenti nel conto economico (voci B.12 e B.13) e quota TFR (B.9.c).
- Codice civile, art. 2427 n. 9 — informativa in nota integrativa su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 105, c. 1 — deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nei limiti delle quote maturate.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 107, c. 4 — indeducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati.
Risorse correlate
- Quando si accantona: probabile, possibile, remoto
- Stima del fondo e classificazione in bilancio
- Utilizzo, esubero e fondi tipici
- Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 TUIR)
- Altri accantonamenti (art. 107 TUIR)
- OIC 25 — Imposte sul reddito
- OIC 19 — Debiti
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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