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BilancioUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Strumenti finanziari derivati OIC 32: fair value e copertura

Valutazione al fair value dei derivati ex OIC 32 e art. 2426 n. 11-bis c.c.: copertura flussi e fair value, riserva non distribuibile e art. 112 TUIR

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'OIC 32 disciplina la rilevazione, la valutazione e la rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, in attuazione dell'art. 2426, n. 11-bis del codice civile: i derivati, anche se incorporati in altri strumenti, sono iscritti al fair value e le sue variazioni vanno a conto economico, salvo i derivati di copertura dei flussi finanziari attesi, le cui variazioni transitano in una riserva di patrimonio netto. Gli utili da valutazione al fair value di derivati non di copertura non sono distribuibili. Sul piano fiscale l'art. 112, comma 2, del TUIR — il cui comma 1 è abrogato dal D.L. 244/2016 — attribuisce rilevanza ai componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione dei derivati a fine esercizio.

Quando si applica

L'OIC 32 si applica alle società che redigono il bilancio secondo il codice civile, diverse dalle micro-imprese ex art. 2435-ter, le quali detengono strumenti finanziari derivati: contratti il cui valore dipende da un sottostante (tassi, cambi, prezzi, merito di credito), come interest rate swap, forward su valute, opzioni e future. Rientrano anche i derivati incorporati in altri strumenti finanziari (embedded), da scorporare e valutare autonomamente.

La distinzione operativa fondamentale è tra:

  • derivati di copertura (hedge accounting), destinati a neutralizzare un rischio su un elemento coperto, a loro volta di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) o di fair value (fair value hedge);
  • derivati non di copertura (speculativi o di trading), le cui variazioni di fair value affluiscono integralmente al conto economico.

La copertura, ai sensi dell'art. 2426 n. 11-bis, si considera sussistente in presenza, fin dall'inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento coperto e quelle dello strumento di copertura. La nota integrativa fornisce, ex art. 2427-bis, il fair value per categoria, gli assunti dei modelli di valutazione, le variazioni iscritte a conto economico e a riserva e la tabella dei movimenti delle riserve di fair value.

Come si applica nella pratica

La rilevazione iniziale e successiva avviene al fair value (mark-to-market). Lo stato patrimoniale accoglie i derivati attivi e passivi in voci dedicate (tra cui i «strumenti finanziari derivati attivi/passivi» dell'attivo circolante e dei fondi per rischi e oneri) e, per il cash flow hedge, la «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» dell'art. 2424 c.c.

TipologiaVariazione di fair valueRiserva PNDistribuibilità utile
Non di coperturaA conto economicoNoUtile non distribuibile
Copertura di fair valueA conto economico, simmetrica all'elemento copertoNoSecondo l'elemento coperto
Copertura di flussi finanziariA riserva di patrimonio netto (parte efficace)Riserva non disponibile

Per il cash flow hedge la riserva è imputata a conto economico negli stessi tempi e misura in cui i flussi dello strumento coperto incidono sul risultato. Gli elementi coperti contro il rischio di variazione di tassi, cambi, prezzi o credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato. Ai sensi dell'art. 2426 n. 11-bis, le riserve da cash flow hedge non concorrono al patrimonio netto per le finalità degli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili né utilizzabili a copertura delle perdite.

Sul versante fiscale opera la derivazione rafforzata dell'art. 83 TUIR per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese, integrata dalla disciplina speciale dell'art. 112 TUIR:

  • il comma 1 è abrogato dal D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito dalla L. 19/2017: i riferimenti a una nozione fiscale autonoma di derivato non valgono più;
  • il comma 2 stabilisce che concorrono al reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione dei derivati alla chiusura dell'esercizio;
  • il comma 3-bis riconosce rilievo fiscale ai componenti negativi imputati a conto economico secondo la corretta applicazione dei principi contabili, per i soggetti diversi dalle micro-imprese;
  • i commi 4 e 5 disciplinano i derivati con finalità di copertura, i cui componenti seguono il regime degli elementi coperti (simmetria fiscale), con criterio di imputazione coerente con gli interessi per le coperture di attività e passività produttive di interessi.

Il doppio binario civilistico-fiscale si attenua: la qualificazione di copertura «si considera in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa» (art. 112), cosicché l'hedge accounting di bilancio orienta anche il trattamento fiscale. Per la fiscalità differita correlata alle variazioni di fair value rileva l'OIC 25.

Esempi pratici

Esempio 1 — IRS di copertura su mutuo (cash flow hedge)

Una S.r.l. ha un mutuo a tasso variabile di 500.000,00 € e stipula un interest rate swap per fissare il tasso. Al 31/12 il fair value del derivato è negativo per 8.400,00 €. Trattandosi di copertura efficace dei flussi finanziari, la variazione non transita a conto economico ma alimenta una riserva negativa di patrimonio netto di 8.400,00 €, rilasciata a conto economico man mano che maturano gli interessi del mutuo coperto.

Esempio 2 — Derivato speculativo

La medesima società detiene un forward su valuta senza relazione di copertura. A fine esercizio il fair value è positivo per 3.200,00 €: la variazione va a conto economico come provento da valutazione, ma l'utile corrispondente è non distribuibile ex art. 2426 n. 11-bis, vincolando una pari riserva.

Esempio 3 — Effetto fiscale ex art. 112 TUIR

Sul forward speculativo dell'esempio 2, il provento da valutazione di 3.200,00 € concorre al reddito imponibile in forza dell'art. 112, comma 2: la valutazione di fine esercizio assume rilievo fiscale e segue il dato di bilancio in regime di derivazione rafforzata, senza variazioni in dichiarazione.

Errori comuni e come evitarli

  • Iscrivere il derivato al costo anziché al fair value: l'art. 2426 n. 11-bis impone la valutazione al fair value (mark-to-market) a ogni chiusura; il criterio del costo non è ammesso per i derivati.
  • Distribuire utili da valutazione: gli utili da fair value su derivati non di copertura sono non distribuibili; trattarli come riserva libera viola l'art. 2426 n. 11-bis.
  • Applicare l'hedge accounting senza documentazione: la copertura richiede, fin dall'inizio, stretta e documentata correlazione con l'elemento coperto; in mancanza, le variazioni vanno a conto economico.
  • Ignorare l'abrogazione del comma 1 dell'art. 112 TUIR: il comma 1 è abrogato dal D.L. 244/2016; la regola vigente è il comma 2, con i commi 3-bis, 4 e 5 per i derivati di copertura.
  • Trascurare la fiscalità differita: le variazioni di fair value generano differenze temporanee che richiedono la rilevazione di imposte differite o anticipate secondo l'OIC 25.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 2426, n. 11-bis — Valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati; copertura flussi finanziari e riserva non distribuibile.
  • Codice civile, art. 2424-bis — Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale (accantonamenti e derivati passivi).
  • Codice civile, art. 2427-bis — Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari in nota integrativa.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 112 — Strumenti finanziari derivati (comma 1 abrogato dal D.L. 244/2016; comma 2 vigente; commi 3-bis, 4 e 5 sulla copertura).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83 — Determinazione del reddito complessivo e derivazione rafforzata.
  • OIC 32 — Strumenti finanziari derivati.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.