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BilancioUltimo aggiornamento: 06/08/2026

OIC 19 debiti: costo ammortizzato e fattore temporale

OIC 19 e art. 2426 n. 8 c.c. sul costo ammortizzato dei debiti, con il doppio binario degli interessi passivi e il limite del ROL ex art. 96 TUIR

Ultimo aggiornamento

06/08/2026

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In sintesi

I debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426 n. 8 c.c.). Il principio contabile nazionale OIC 19 ne detta l'applicazione operativa; la base testuale citabile, però, resta il codice civile, ed è a quella che questa scheda ancora ogni regola. Il debito è iscritto inizialmente al valore delle risorse ottenute al netto dei costi di transazione e valutato poi con il tasso di interesse effettivo: sono meccaniche di prassi contabile, non enunciate dal codice civile. Quando gli effetti sono irrilevanti il debito resta al valore nominale (art. 2423, c. 4 c.c.). I debiti figurano alla voce D dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Gli interessi passivi così rilevati (voce C.17 del conto economico) sono però deducibili, per i soggetti IRES, fino a concorrenza degli interessi attivi (art. 96, c. 1 TUIR) e, per l'eccedenza, nel limite del 30% del ROL (art. 96, c. 2 TUIR).

Quando si applica

La disciplina si applica ai debiti, ossia alle passività di natura determinata ed esistenza certa che obbligano a pagare somme di denaro a una data prefissata:

  • debiti verso fornitori per acquisti di beni e servizi;
  • debiti verso banche e altri finanziatori (mutui, finanziamenti);
  • debiti verso soci per finanziamenti;
  • debiti tributari e verso istituti di previdenza;
  • obbligazioni e debiti rappresentati da titoli di credito.

Sono esclusi i fondi per rischi e oneri, di esistenza o ammontare incerti (art. 2424-bis, c. 3 c.c.). Il costo ammortizzato si applica soprattutto ai finanziamenti a medio-lungo termine con costi di transazione significativi (commissioni, istruttoria) o tassi diversi da quelli di mercato. Per i debiti commerciali a breve, di norma entro 12 mesi, il criterio può non applicarsi per irrilevanza degli effetti (art. 2423, c. 4 c.c.). Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno inoltre una facoltà espressa: in deroga all'art. 2426, possono iscrivere i debiti al valore nominale (art. 2435-bis, c. 8 c.c.); la stessa facoltà spetta alle micro-imprese, i cui criteri di valutazione seguono l'art. 2435-bis (art. 2435-ter, c. 2 c.c.).

Come si applica nella pratica

Il costo ammortizzato distribuisce lungo la durata del debito la differenza tra l'importo incassato e quello da rimborsare, tramite il tasso di interesse effettivo (TIE): i costi accessori riducono il valore iniziale del debito e si imputano a interessi nel tempo, invece di essere spesati subito. Il codice civile enuncia il criterio e il fattore temporale (art. 2426 n. 8 c.c.); il calcolo del TIE e il piano di ammortamento finanziario sono prassi contabile, priva di una disciplina testuale di dettaglio.

AspettoBinario civilisticoBinario fiscale (art. 96 TUIR)
Costi di transazioneRiducono il valore iniziale del debitoConcorrono agli interessi passivi del periodo
Interessi passiviRilevati al tasso di interesse effettivoDeducibili fino agli interessi attivi (c. 1)
Eccedenza di interessiTutti a conto economico (C.17)Deducibile entro il 30% del ROL, poi riportabile (c. 2)
Debiti commerciali a breveValore nominale (irrilevanza)Interessi impliciti generalmente non scorporati

L'art. 96, comma 1 TUIR ammette la deduzione degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi del periodo e di quelli riportati da periodi precedenti; il comma 2 rende deducibile l'eccedenza nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, anche riportato. Quando gli interessi passivi civilistici eccedono il plafond fiscale, l'eccedenza indeducibile nell'anno è una differenza temporanea che genera imposte anticipate (OIC 25 — Imposte sul reddito). Il dettaglio del meccanismo è in Interessi passivi e deducibilità (art. 96 TUIR).

Esempi pratici

Esempio 1 — Finanziamento con costi di transazione

Una PMI ottiene un mutuo di 100.000,00 € rimborsabile in 5 anni, con istruttoria di 2.000,00 € trattenuta all'erogazione. Il valore iniziale del debito è 98.000,00 €: i 2.000,00 € si imputano a interessi lungo i 5 anni tramite il TIE, anziché spesarli nel primo esercizio. Fiscalmente gli interessi così calcolati confluiscono nel test dell'art. 96 TUIR.

Esempio 2 — Eccedenza ROL e fondo anticipate

Una società ha interessi passivi per 50.000,00 €, interessi attivi per 5.000,00 € e un 30% del ROL pari a 30.000,00 €: gli interessi deducibili sono 35.000,00 € (5.000,00 € ex c. 1 e 30.000,00 € ex c. 2), l'eccedenza indeducibile è 15.000,00 €. Si rileva una variazione in aumento e imposte anticipate al 24% per 3.600,00 €, riportabili e recuperabili in esercizi con ROL capiente.

Esempio 3 — Estinzione anticipata di un finanziamento

Il mutuo, con debito residuo a costo ammortizzato di 60.000,00 €, è estinto anticipatamente versando 60.800,00 € (penale 800,00 €): Debiti verso banche 60.000,00 € e Oneri da estinzione anticipata (C.17) 800,00 € a Banca c/c 60.800,00 €. La penale concorre al test degli interessi passivi del periodo.

Errori comuni e come evitarli

  • Spesare i costi di istruttoria nell'anno di erogazione: con il costo ammortizzato (art. 2426 n. 8 c.c.) vanno ripartiti come interessi lungo la durata del finanziamento.
  • Iscrivere il finanziamento al valore nominale ignorando i costi di transazione: fuori dalle deroghe per irrilevanza (art. 2423, c. 4 c.c.) e per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis, c. 8 c.c.), il valore iniziale è quello delle risorse effettivamente ottenute, al netto delle spese.
  • Fermarsi al comma 1 dell'art. 96 TUIR: il tetto degli interessi attivi è solo il primo scaglione; il 30% del ROL e il riporto in avanti stanno nel comma 2.
  • Confondere debiti e fondi rischi: i debiti hanno esistenza certa e ammontare determinato; gli accantonamenti a copertura di perdite o debiti di ammontare o data incerti vanno tra i fondi (art. 2424-bis, c. 3 c.c.).
  • Dimenticare il limite del ROL sugli interessi passivi: la deducibilità IRES segue l'art. 96 TUIR; l'eccedenza è riportabile e genera imposte anticipate.
  • Non rilevare oneri e penali da estinzione anticipata: vanno a conto economico nell'esercizio di maturazione, tra gli interessi e altri oneri finanziari (voce C.17, art. 2425 c.c.).

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 2426 n. 8 — debiti rilevati al costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale.
  • Codice civile, art. 2424 — schema dello stato patrimoniale, voce D Debiti.
  • Codice civile, art. 2425 — interessi e altri oneri finanziari nel conto economico (voce C.17).
  • Codice civile, art. 2423, c. 4 — deroga agli obblighi di rilevazione e valutazione quando gli effetti sono irrilevanti.
  • Codice civile, art. 2435-bis, c. 8 — bilancio in forma abbreviata: facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale in deroga all'art. 2426.
  • Codice civile, art. 2435-ter, c. 2 — micro-imprese: criteri di valutazione determinati secondo l'art. 2435-bis.
  • Codice civile, art. 2424-bis, c. 3 — perimetro degli accantonamenti per rischi e oneri, distinti dai debiti.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, c. 1 — interessi passivi deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi del periodo e di quelli riportati.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, c. 2 — eccedenza deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo, anche riportato.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.

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