Salta al contenuto
BilancioUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

OIC 15 crediti: chi può non applicare il costo ammortizzato

Le due deroghe al costo ammortizzato, l'attualizzazione dei crediti oltre dodici mesi e il fondo svalutazione stimato per masse o credito per credito

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il costo ammortizzato è il criterio di rilevazione dei crediti fissato dall'art. 2426, comma 1, numero 8, del codice civile, ma l'OIC 15 individua due situazioni in cui non si applica: quando gli effetti sono irrilevanti, il che accade di regola per i crediti a breve termine con scadenza inferiore a dodici mesi (§ 33), e quando la società redige il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese e sceglie di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo (§ 46). Fuori da queste due ipotesi il credito si iscrive attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di mercato, e la differenza rispetto al valore nominale diventa provento finanziario lungo la durata del credito. Il fondo svalutazione, invece, si stima sempre: credito per credito quando i crediti sono pochi o individualmente significativi, per masse omogenee quando sono numerosi e singolarmente irrilevanti.

Il costo ammortizzato ha due deroghe, una quantitativa e una soggettiva

La prima deroga è quantitativa. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore che si otterrebbe iscrivendo il credito al valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni; l'OIC 15 precisa che gli effetti sono generalmente irrilevanti per i crediti a breve termine, cioè con scadenza inferiore a dodici mesi (§ 33). Non è una franchigia automatica: la valutazione va fatta, e un credito a breve con costi di transazione rilevanti resta fuori dalla deroga.

La seconda deroga è soggettiva e più ampia. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare né il costo ammortizzato né l'attualizzazione (OIC 15, §§ 46 e 55). La facoltà è espressamente riconosciuta dall'ottavo comma dell'art. 2435-bis, che consente di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Chi se ne avvale non applica i paragrafi da 32 a 45 dell'OIC 15 e rileva i costi di transazione iniziali fra i risconti attivi. I limiti dimensionali per accedere al bilancio abbreviato sono nella scheda sul bilancio abbreviato e sulle micro-imprese.

Il credito senza interessi oltre dodici mesi: attualizzare sposta ricavo e provento

Quando un credito commerciale scade oltre dodici mesi dalla rilevazione iniziale e non prevede interessi, oppure prevede interessi significativamente diversi da quelli di mercato, il credito e il ricavo correlato si rilevano al valore ottenuto attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza fra il valore attualizzato e il valore a termine si rileva a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito, con il criterio del tasso di interesse effettivo (OIC 15, § 44). Il tasso di mercato è quello che due parti indipendenti avrebbero applicato a un'operazione di finanziamento comparabile (§ 41).

Su una vendita da 50.000 € incassabile a ventiquattro mesi senza interessi, con un tasso di mercato del 5%, il credito si iscrive al valore attuale di 45.351,47 €: è questo, e non il valore nominale, l'importo del ricavo alla rilevazione iniziale. La differenza di 4.648,53 € non è un ricavo di vendita e non concorre al margine commerciale: matura come provento finanziario nei due esercizi successivi. Il risultato è che l'attualizzazione non cambia il totale, ma sposta una parte del valore dalla gestione caratteristica a quella finanziaria, e la sposta anche nel tempo. Sulla rilevazione iniziale del credito e sul calcolo del tasso effettivo si veda la scheda dedicata al costo ammortizzato dei crediti.

Quando il fondo si stima per masse omogenee e quando credito per credito

Un credito va svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che abbia perso valore, e i crediti si rappresentano in bilancio al netto del fondo svalutazione (OIC 15, § 59). Gli indicatori che il principio elenca sono di fatto e verificabili: difficoltà finanziarie significative del debitore, inadempimento contrattuale, concessioni che il creditore non avrebbe altrimenti accordato, probabilità di procedure concorsuali, dati osservabili su una diminuzione sensibile dei flussi attesi (§ 60).

Il livello a cui si fa la verifica dipende dalla composizione del portafoglio. Con un numero limitato di crediti la verifica è per singolo credito; se i crediti sono numerosi e individualmente non significativi si può procedere a livello di portafoglio; se sono numerosi ma alcuni sono individualmente significativi, si combinano i due approcci (§ 61). Nella stima per masse i crediti si raggruppano per caratteristiche di rischio omogenee, come settore, area geografica, presenza di garanzie o classi di scaduto, e a ciascuna classe si applica una percentuale rappresentativa delle perdite storiche, corretta per la congiuntura corrente (§ 62).

  • Domanda: I crediti sono numerosi e nessuno di essi è individualmente significativo?
    • sì, sono numerosi e tutti irrilevanti → Verifica per masse: si raggruppano i crediti per rischio omogeneo e si applica a ogni classe una percentuale storica corretta per la congiuntura (§ 62)
    • no, sono pochi oppure alcuni sono significativi → Il credito è assistito da garanzia reale o personale, oppure da una polizza assicurativa?
  • Domanda: Il credito è assistito da garanzia reale o personale, oppure da una polizza assicurativa?
    • sì → Si misura la svalutazione secondo il § 66 e la si riduce per l'escussione della garanzia o per la quota coperta dall'assicurazione, se l'indennizzo è ragionevolmente certo (§§ 63 e 64)
    • no → L'accantonamento è pari alla differenza fra valore contabile e flussi che si prevede di incassare, attualizzati al tasso effettivo originario (§ 66)
  • Esito: Verifica per masse: si raggruppano i crediti per rischio omogeneo e si applica a ogni classe una percentuale storica corretta per la congiuntura (§ 62)
  • Esito: Si misura la svalutazione secondo il § 66 e la si riduce per l'escussione della garanzia o per la quota coperta dall'assicurazione, se l'indennizzo è ragionevolmente certo (§§ 63 e 64)
  • Esito: L'accantonamento è pari alla differenza fra valore contabile e flussi che si prevede di incassare, attualizzati al tasso effettivo originario (§ 66)
Stima del fondo svalutazione: a quale livello si verifica la perdita di valoreFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 15, §§ 61, 62, 63, 64 e 66

Su un portafoglio di 200.000 € suddiviso come nella tabella che segue, il fondo svalutazione a fine esercizio vale 16.800 € e i crediti compaiono nell'attivo per 183.200 €.

Classe di rischioCrediti della classePercentuale di perdita stimataAccantonamento
Crediti non ancora scaduti120.000,00 €0,5%600,00 €
Scaduti da non più di novanta giorni40.000,00 €3%1.200,00 €
Scaduti da novantuno a centottanta giorni18.000,00 €10%1.800,00 €
Credito individualmente significativo, debitore in procedura concorsuale22.000,00 €60%13.200,00 €
Totale crediti e fondo svalutazione a fine esercizio200.000,00 €16.800,00 €
Portafoglio di 200.000 €: tre masse omogenee e un credito significativo a parteFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 15, §§ 61 e 62 (percentuali di esempio, non di legge)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Due correzioni riducono l'accantonamento. Per i crediti assistiti da garanzia reale o personale l'accantonamento tiene conto degli effetti dell'escussione; per i crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, ma soltanto se vi è la ragionevole certezza che la società assicuratrice riconoscerà l'indennizzo (OIC 15, §§ 63 e 64). La stessa distinzione conta ai fini fiscali: nella risposta a interpello n. 340 del 5 giugno 2023 l'Agenzia delle entrate ha chiarito come si determina la base di calcolo della svalutazione deducibile quando i crediti sono garantiti da polizze assicurative. Le percentuali di deducibilità e il tetto cumulato sono nella scheda sull'art. 106 TUIR.

Le domande di chi ci arriva

Sui crediti sotto i dodici mesi bisogna fare l'attualizzazione?

Di regola no: l'OIC 15 considera irrilevanti gli effetti del costo ammortizzato sui crediti a breve termine, cioè con scadenza inferiore a dodici mesi, e in quel caso il criterio può non essere applicato. La valutazione di irrilevanza va comunque fatta e non è una franchigia automatica, perché guarda agli effetti, non alla sola scadenza.

Nel bilancio abbreviato i crediti si possono iscrivere al presumibile realizzo?

Sì. L'ottavo comma dell'art. 2435-bis del codice civile consente a chi redige il bilancio in forma abbreviata di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo in deroga all'art. 2426, e l'OIC 15 estende la stessa facoltà alle micro-imprese dell'art. 2435-ter. Chi se ne avvale non applica il costo ammortizzato né l'attualizzazione.

Un credito commerciale a diciotto mesi senza interessi va attualizzato?

Sì, se la società applica il costo ammortizzato. Il credito e il ricavo si rilevano attualizzando i flussi futuri al tasso di mercato, e la differenza rispetto al valore nominale matura come provento finanziario lungo la durata del credito. Il ricavo di vendita iscritto all'origine è quindi inferiore all'importo fatturato.

Con molti crediti piccoli e alcuni grandi, come si verifica la perdita di valore?

Si combinano i due livelli: verifica per singolo credito su quelli individualmente significativi, verifica per portafoglio sui restanti. Il portafoglio si costruisce raggruppando i crediti per rischio omogeneo e applicando a ciascuna classe una percentuale tratta dalle perdite storiche, corretta per la congiuntura corrente.

Se un credito è assicurato, quanto si accantona nel fondo?

L'accantonamento si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, ma solo se vi è la ragionevole certezza che l'assicuratore riconoscerà l'indennizzo. In assenza di quella ragionevole certezza il credito si valuta come se non fosse assicurato, perché la copertura è un'aspettativa e non un flusso finanziario stimabile con attendibilità.

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 8: i crediti e i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per i crediti, del valore di presumibile realizzo.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2435-bis, comma 8: chi redige il bilancio in forma abbreviata ha la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423, comma 4: non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti.
  • OIC 15 — Crediti, § 33: il costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti, di regola sui crediti con scadenza inferiore a dodici mesi.
  • OIC 15 — Crediti, § 44: attualizzazione dei crediti commerciali oltre dodici mesi senza interessi o con interessi diversi da quelli di mercato.
  • OIC 15 — Crediti, § 46: bilancio abbreviato e micro-imprese, valutazione al valore di presumibile realizzo senza costo ammortizzato né attualizzazione.
  • OIC 15 — Crediti, § 61: verifica degli indicatori di perdita per singolo credito o a livello di portafoglio secondo la composizione delle voci.
  • OIC 15 — Crediti, § 62: raggruppamento per classi di rischio omogenee e percentuali tratte dalle perdite medie storiche.
  • OIC 15 — Crediti, § 64: accantonamento sui crediti assicurati limitato alla quota non coperta, se l'indennizzo è ragionevolmente certo.
  • OIC 15 — Crediti, § 66: la svalutazione è pari alla differenza fra valore contabile e flussi futuri stimati, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 340 del 5 giugno 2023: base di conteggio della svalutazione fiscalmente deducibile per i crediti garantiti da polizze assicurative.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Bilancio

Vedi tutte le 58 schede su Bilancio