Svalutazione crediti: il limite dello 0,50% e il tetto del 5%
Quanto se ne deduce ogni anno, quando il fondo smette di essere deducibile e in che modo il fondo già dedotto si intreccia con le perdite su crediti
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Le svalutazioni dei crediti commerciali iscritte in bilancio si deducono in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, e la deduzione si ferma del tutto quando il fondo complessivamente dedotto raggiunge il 5 per cento degli stessi crediti alla fine dell'esercizio (art. 106, c. 1, TUIR). Le due percentuali misurano cose diverse: la prima è un flusso annuo, la seconda uno stock cumulato. Contano solo i crediti che derivano da cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nell'art. 85, comma 1, e solo per la parte non coperta da garanzia assicurativa. Il fondo così dedotto non resta inerte: quando su un credito maturano i presupposti dell'art. 101, comma 5, la perdita è deducibile solo per la parte che eccede quel fondo.
Lo 0,50 per cento è un limite annuo, il 5 per cento un tetto che si riempie
La svalutazione civilistica risponde a una stima: il credito va ricondotto al valore di presumibile realizzo alla data di bilancio, e va svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che abbia perso valore (OIC 15, paragrafo 59). La regola fiscale non discute quella stima, le mette un tetto. Di tutta la svalutazione imputata a conto economico si deduce al massimo lo 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, e nel computo del limite entrano anche gli accantonamenti per rischi su crediti.
| Esercizio | Crediti commerciali a fine esercizio | Limite annuo | Svalutazione deducibile |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000.000,00 € | 0,5% | 5.000,00 € |
| 2023 | 1.200.000,00 € | 0,5% | 6.000,00 € |
| 2024 | 1.100.000,00 € | 0,5% | 5.500,00 € |
| 2025 | 1.000.000,00 € | 0,5% | 5.000,00 € |
| Fondo fiscalmente dedotto al 31 dicembre 2025 | 21.500,00 € |
Al termine del 2025 il fondo dedotto ammonta a 21.500,00 €. Il tetto è il 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio, quindi 50.000,00 € su 1.000.000,00 € di crediti: la deduzione può proseguire negli anni successivi fino a colmare la differenza di 28.500,00 €. Il tetto si ricalcola ogni anno sui crediti di fine esercizio, per cui un calo dei crediti può renderlo più basso del fondo già dedotto. In quel caso l'eccedenza non resta ferma: «se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso» (art. 106, c. 2, TUIR).
Il fondo dedotto si utilizza per primo: deducibile è solo ciò che avanza
Il comma 2 collega i due articoli che governano i crediti insoluti. Quando su un credito si verificano i presupposti dell'art. 101, comma 5, la perdita è deducibile «limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi». Il fondo già dedotto va cioè utilizzato per primo, e solo quello che avanza diventa un costo nuovo.
| Voce | Svalutazione (art. 106 TUIR) | Perdita su crediti (art. 101 TUIR) |
|---|---|---|
| Presupposto | Stima di perdita di valore alla data di bilancio, con il credito ancora esistente | Elementi certi e precisi, oppure una delle situazioni tipizzate dal comma 5 |
| Quanto si deduce | Lo 0,50 per cento annuo del valore dei crediti, fino al tetto cumulato del 5 per cento | L'importo imputato a conto economico, per la sola parte che eccede il fondo già dedotto |
| Crediti interessati | Solo quelli da cessioni di beni e prestazioni di servizi dell'art. 85, c. 1 | I crediti d'impresa in genere, non soltanto quelli di natura commerciale |
| Effetto sul fondo | Alimenta il fondo fiscalmente riconosciuto | Si imputa prima al fondo dedotto: solo l'eccedenza è un costo deducibile nuovo |
La differenza fra i due istituti non è formale. La svalutazione è una stima prudenziale su un credito ancora vivo e ha un tetto quantitativo; la perdita presuppone che il credito sia definitivamente compromesso e non ha tetto, ma richiede i presupposti descritti in Perdite su crediti e minusvalenze. Sbagliare istituto significa dedurre nell'esercizio sbagliato, non dedurre di più.
Fondo civilistico e fondo fiscale convivono nella stessa riga di bilancio
Il bilancio espone i crediti al netto del fondo svalutazione, e quel fondo è uno solo (OIC 15, paragrafo 23). Ai fini fiscali, però, la parte eccedente lo 0,50 per cento annuo non è dedotta: il fondo si scinde in una quota fiscalmente riconosciuta e in una quota tassata, e la differenza va seguita nel tempo perché decide quanto si potrà dedurre quando il credito verrà cancellato.
La stima civilistica può essere fatta a livello di portafoglio quando i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, raggruppandoli per caratteristiche di rischio omogenee e applicando percentuali tratte dall'esperienza storica (OIC 15, paragrafi 61 e 62). Sul piano fiscale questo non cambia il limite dello 0,50 per cento, ma cambia la gestione dei crediti di modesta entità: con la risposta a interpello n. 342 del 2021 l'Agenzia delle entrate ha precisato che, quando su un credito di modesto importo maturano i requisiti della deduzione automatica dell'art. 101, comma 5, l'intero credito va attribuito sul piano fiscale a una perdita, non può più generare deduzioni alla successiva cancellazione dal bilancio e non entra nel calcolo del plafond dell'art. 106.
Intermediari finanziari: il comma 3 sospende i limiti che valgono per gli altri
Per gli intermediari finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, «sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio» (art. 106, c. 3, TUIR): nessun limite annuo, nessun tetto cumulato. Il secondo periodo dello stesso comma 3 aggiunge una regola di misura: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate con cessione onerosa si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Il comma 4 dispone invece una cosa diversa, cioè che nell'ammontare dei crediti rilevanti rientrano anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria iscritti nell'attivo secondo l'art. 112 del TUIR.
Chi sia intermediario finanziario non lo decide l'art. 106: la definizione sta nell'art. 162-bis del TUIR, che vi include fra gli altri i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 38/2005, i confidi e gli operatori del microcredito iscritti negli elenchi del testo unico bancario. Una società industriale che conceda dilazioni ai propri clienti non diventa per questo un intermediario: resta sotto lo 0,50 per cento.
Le domande di chi ci arriva
Ho un credito da 100.000,00 €: posso dedurre solo 500,00 € all'anno di svalutazione?
Sì, se quello è l'unico credito: il limite annuo è lo 0,50 per cento del valore nominale, quindi 500,00 €. La base non è però il singolo credito ma l'insieme dei crediti commerciali risultanti in bilancio, per cui il calcolo va fatto sul totale e non posizione per posizione.
Ho superato il tetto del 5 per cento sui crediti: cosa succede?
La deduzione si ferma, e se il fondo dedotto eccede il 5 per cento dei crediti di fine esercizio l'eccedenza concorre a formare il reddito dello stesso esercizio (art. 106, c. 2, TUIR). Succede tipicamente quando i crediti calano e il fondo resta: il tetto si ricalcola ogni anno sulla nuova base.
La svalutazione dei crediti finanziari è deducibile come quella dei crediti commerciali?
No. Il limite dello 0,50 per cento riguarda solo i crediti che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell'art. 85, comma 1, del TUIR. Un credito di natura finanziaria, per esempio da finanziamento a una partecipata, resta fuori dall'art. 106.
La parte di credito coperta da assicurazione entra nel calcolo?
No: il comma 1 ammette in deduzione le svalutazioni «per l'importo non coperto da garanzia assicurativa». La quota garantita va tolta dalla base su cui si applica lo 0,50 per cento, perché su quella parte il rischio di inesigibilità non è a carico dell'impresa.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 106, c. 1: limite annuo dello 0,50 per cento e tetto del 5 per cento sul fondo complessivamente dedotto.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 106, c. 2: perdite deducibili per la parte eccedente il fondo dedotto e tassazione dell'eccedenza oltre il 5 per cento.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 106, c. 3 e 4: regime degli intermediari finanziari e crediti impliciti nei contratti di leasing.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 85, c. 1: individuazione dei crediti commerciali rilevanti.
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 162-bis: definizione di intermediario finanziario ai fini delle imposte sui redditi.
- OIC 15 Crediti, paragrafi 23, 59, 61 e 62: valore di presumibile realizzo, fondo svalutazione e stima a livello di portafoglio.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 342 del 2021: coordinamento fra il fondo dell'art. 106 e la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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