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IRESUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Trasparenza fiscale art. 115 TUIR: opzione e imputazione ai soci

Opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR: requisiti 10-50%, imputazione di reddito e perdite ai soci e durata triennale

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 115 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) consente alle società di capitali partecipate da altre società di capitali di optare per il regime di trasparenza fiscale: il reddito della società partecipata è imputato direttamente a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva distribuzione (comma 1). Si tassa il reddito una sola volta, in capo ai soci, evitando la doppia imposizione economica IRES-società/IRES-soci. L'opzione richiede che ogni socio detenga una percentuale di diritto di voto e di partecipazione agli utili tra il 10% e il 50% e che la partecipata sia interamente posseduta da soggetti IRES. È irrevocabile per tre esercizi, si rinnova tacitamente (comma 4) e comporta la responsabilità solidale della partecipata con i soci (comma 8). Si distingue dalla "piccola trasparenza" dell'art. 116, riservata alle S.r.l. a ristretta base partecipate da persone fisiche.

Quando si applica

L'opzione è ammessa (comma 1) per le società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) il cui capitale è partecipato esclusivamente da altri soggetti IRES della stessa lettera, ciascuno con:

  • una percentuale di diritto di voto in assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%;
  • requisiti che devono sussistere dal primo giorno del periodo d'imposta di esercizio dell'opzione e permanere ininterrottamente fino al termine del triennio.

L'opzione non è consentita se:

  • i soci fruiscono di una riduzione dell'aliquota IRES (comma 1, lett. a);
  • la partecipata ha optato per il consolidato nazionale o mondiale (artt. 117 e 130, comma 1, lett. b).

Per i soci non residenti l'opzione è ammessa solo se sugli utili distribuiti non vi è obbligo di ritenuta alla fonte (comma 2).

Come si applica nella pratica

Imputazione del reddito e delle perdite (comma 3)

Il reddito è imputato ai soci nei periodi d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata. Ritenute d'acconto, crediti d'imposta e acconti versati dalla partecipata si scomputano dalle imposte dei soci in proporzione. Le perdite fiscali della partecipata, realizzate durante l'opzione, sono imputate ai soci in proporzione entro il limite della quota di patrimonio netto contabile della partecipata. Le perdite pregresse dei soci, anteriori alla trasparenza, non possono compensare i redditi imputati dalla partecipata.

Durata e rinnovo (comma 4)

L'opzione è irrevocabile per tre esercizi della partecipata, va esercitata da tutte le società e comunicata con la dichiarazione del primo periodo. Al termine del triennio si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca.

Riserve, distribuzioni e costo della partecipazione (commi 5, 12)

La distribuzione di riserve di utili pregressi o di riserve ex art. 47, comma 5, non muta il regime in capo ai soci; durante l'opzione si considerano prioritariamente distribuiti gli utili già imputati (comma 5). Il costo della partecipazione è aumentato dei redditi imputati, diminuito delle perdite imputate e ridotto degli utili distribuiti fino a concorrenza dei redditi imputati (comma 12), così da evitare doppi conteggi al momento del realizzo.

Responsabilità solidale (comma 8)

La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

Esempi pratici

Esempio 1 — Joint venture partecipata 50% e 50% da due S.p.A.

Beta S.r.l. è posseduta al 50% da Alfa S.p.A. e al 50% da Gamma S.p.A. (entrambe con voto e utili al 50%). Le tre società optano per la trasparenza. Beta produce un reddito di 200.000,00 €.

  • Il reddito non è tassato in capo a Beta.
  • È imputato per 100.000,00 € ad Alfa e 100.000,00 € a Gamma, che lo tassano nella propria base IRES.
  • Si evita la doppia imposizione che si avrebbe con IRES su Beta + tassazione dei dividendi sui soci.

Esempio 2 — Imputazione delle perdite entro la quota di patrimonio netto

Beta S.r.l. (patrimonio netto contabile 300.000,00 €) realizza una perdita fiscale di 250.000,00 € durante l'opzione.

  • La perdita è imputata ai soci in proporzione (125.000,00 € ciascuno), entro il limite della quota di patrimonio netto contabile di Beta spettante a ciascun socio (150.000,00 €).
  • Le perdite imputate riducono il reddito imponibile dei soci.

Esempio 3 — Distribuzione di utili già imputati (no doppia imposizione)

Nell'esercizio successivo Beta distribuisce 80.000,00 € di utili già imputati ai soci per trasparenza.

  • Gli utili distribuiti non concorrono nuovamente al reddito dei soci (comma 5): erano già stati tassati per trasparenza.
  • Il costo della partecipazione si riduce di pari importo (comma 12).

Errori comuni e come evitarli

  • Superare la soglia del 50% o scendere sotto il 10% di partecipazione: i requisiti devono permanere per tutto il triennio; il loro venir meno fa cessare l'efficacia dell'opzione dall'inizio dell'esercizio (comma 6).
  • Optare con soci persone fisiche: l'art. 115 richiede soci tutti soggetti IRES; per le S.r.l. a ristretta base con soci persone fisiche si applica invece l'art. 116.
  • Compensare le perdite pregresse dei soci con i redditi imputati: le perdite dei soci anteriori alla trasparenza non sono utilizzabili a tal fine (comma 3).
  • Trascurare il limite del patrimonio netto per le perdite della partecipata: le perdite imputate ai soci non possono eccedere la quota di patrimonio netto contabile della partecipata.
  • Dimenticare la responsabilità solidale: la partecipata risponde in solido con i soci per imposta, sanzioni e interessi (comma 8); valutarne l'impatto negli accordi parasociali.
  • Optare con consolidato in essere: la partecipata che aderisce al consolidato non può contestualmente optare per la trasparenza (comma 1, lett. b).

Riferimenti normativi

  • Art. 115, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — opzione per la trasparenza fiscale delle società di capitali: requisiti, imputazione di reddito e perdite, durata, riserve, responsabilità solidale
  • Art. 116 TUIR — trasparenza fiscale delle S.r.l. a ristretta base proprietaria (soci persone fisiche)
  • Art. 73, comma 1, lett. a), TUIR — soggetti IRES ammessi come partecipata e come soci
  • Artt. 117 e 130 TUIR — regimi di consolidato nazionale e mondiale, incompatibili con la trasparenza
  • Art. 47, comma 5, TUIR — regime delle riserve di capitale richiamato dal comma 5
  • Art. 40, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600 — accertamento unitario nei confronti della società trasparente e dei soci

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.