Strumenti finanziari derivati art. 112 TUIR: imponibilità
L'art. 112 del TUIR disciplina la rilevanza fiscale degli strumenti finanziari derivati: componenti da valutazione, limiti ai negativi e coperture
02/06/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 112 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati nel reddito d'impresa. Concorrono a formare il reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione dei derivati alla data di chiusura dell'esercizio (comma 2). I componenti negativi da valutazione non possono eccedere la differenza tra il valore del contratto alla data di stipula (o a quella di chiusura dell'esercizio precedente) e il valore a fine esercizio, determinato secondo criteri specifici per i contratti uniformi a termine, per le compravendite di titoli e per quelle di valute (comma 3). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), i componenti negativi imputati a conto economico secondo la corretta applicazione dei principi contabili rilevano anche fiscalmente (comma 3-bis). I derivati con finalità di copertura seguono il trattamento dell'attività o passività coperta (comma 4) o, per la copertura dei rischi su interessi, il criterio di imputazione degli interessi (comma 5).
Quando si applica
L'art. 112 riguarda le imprese che detengono strumenti finanziari derivati (interest rate swap, forward, futures, opzioni) per finalità di copertura o di negoziazione. È rilevante per:
- la valutazione di fine esercizio dei derivati e l'imputazione dei relativi componenti;
- la gestione del limite ai componenti negativi da valutazione;
- la distinzione tra derivati di copertura e derivati speculativi;
- il coordinamento con la rappresentazione contabile (OIC o IAS/IFRS), con un regime particolare per le micro-imprese.
Come si applica nella pratica
Valutazione a fine esercizio (comma 2)
I componenti positivi e negativi che emergono dalla valutazione dei derivati alla chiusura dell'esercizio concorrono a formare il reddito: la valutazione al valore di fine periodo ha quindi rilevanza fiscale, non solo civilistica.
Limite ai componenti negativi (comma 3)
I componenti negativi da valutazione non possono superare la differenza tra il valore del contratto alla stipula (o a fine esercizio precedente) e il valore a fine esercizio. Il "valore a fine esercizio" si determina con criteri specifici:
| Tipo di contratto | Criterio di valore a fine esercizio |
|---|---|
| Contratti uniformi a termine quotati | ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio |
| Compravendita di titoli | valore ex art. 94, comma 4, lett. a e b |
| Compravendita di valute | tasso di cambio a pronti o a termine corrente a fine esercizio |
| Altri casi | valore normale ex art. 9, comma 4, lett. c |
Derivazione dai principi contabili (comma 3-bis)
Per i soggetti IAS/IFRS e per i soggetti OIC non micro-imprese, i componenti negativi imputati a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili rilevano anche fiscalmente, in deroga al limite del comma 3. Le micro-imprese dell'art. 2435-ter c.c. restano escluse da questa derivazione.
Derivati di copertura (commi 4 e 5)
I derivati iscritti con finalità di copertura di attività o passività seguono le medesime regole dei componenti dell'attività o passività coperta (comma 4). Se la copertura riguarda rischi su attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti concorrono secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi (comma 5).
Esempi pratici
Esempio 1 — IRS di copertura su mutuo a tasso variabile
Una S.r.l. stipula un interest rate swap per coprire il rischio di tasso su un mutuo variabile. I componenti del derivato concorrono al reddito secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi del mutuo coperto (comma 5): copertura e posta coperta seguono lo stesso trattamento.
Esempio 2 — Derivato speculativo valutato a fine esercizio
Un'impresa detiene un derivato non di copertura. A fine esercizio la valutazione produce un componente negativo: concorre al reddito (comma 2) ma entro il limite della differenza di valore prevista dal comma 3.
Esempio 3 — Micro-impresa
Una micro-impresa (art. 2435-ter c.c.) detiene un derivato. Non potendo applicare la derivazione del comma 3-bis, segue le regole generali dei commi 2 e 3 senza il pieno riconoscimento fiscale dei componenti negativi imputati a conto economico.
Errori comuni e come evitarli
- Non valutare i derivati a fine esercizio: i componenti da valutazione concorrono al reddito (comma 2).
- Dedurre componenti negativi oltre il limite: i negativi da valutazione non possono eccedere la differenza di valore prevista dal comma 3.
- Trattare i derivati di copertura come speculativi: la copertura segue la posta coperta (commi 4 e 5), non la valutazione autonoma.
- Applicare la derivazione del comma 3-bis a una micro-impresa: le micro-imprese dell'art. 2435-ter c.c. sono escluse.
- Ignorare il coordinamento con i principi contabili: la qualificazione di copertura dipende dalla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.
Riferimenti normativi
- Art. 112, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — strumenti finanziari derivati nel reddito d'impresa
- Art. 112, comma 2, TUIR — componenti da valutazione a fine esercizio
- Art. 112, comma 3, TUIR — limite ai componenti negativi e criteri di valore
- Art. 112, comma 3-bis, TUIR — derivazione dai principi contabili (IAS/IFRS e OIC non micro)
- Art. 112, comma 4, TUIR — derivati di copertura
- Art. 2426 del codice civile — valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value
- Art. 96 TUIR — disciplina degli interessi passivi (coperture su interessi)
Risorse correlate
- Principio contabile OIC 32 — strumenti finanziari derivati: la rappresentazione contabile dei derivati, presupposto della rilevanza fiscale.
- Criteri di valutazione civilistici art. 2426 c.c.: la valutazione al fair value dei derivati nel bilancio.
- Interessi passivi art. 96 TUIR: il criterio di imputazione degli interessi rilevante per le coperture di tasso.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 giugno 2026.
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