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IRESUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Perdite su crediti e minusvalenze: quando si deducono davvero

Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi si considerano presenti, la soglia di 2.500 o 5.000 euro con i sei mesi e l'esercizio in cui si deduce

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Una perdita su crediti è deducibile se risulta da elementi certi e precisi, cioè se l'inesigibilità è definitiva e non temporanea. La legge però individua quattro situazioni in cui la prova non è richiesta, e le distingue anche nelle parole: la perdita è deducibile «in ogni caso» se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato; gli elementi certi e precisi «sussistono in ogni caso» per il credito di modesta entità scaduto da oltre sei mesi; «sussistono inoltre» quando il diritto alla riscossione è prescritto e quando il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili (art. 101, c. 5, TUIR). Modesta entità significa non oltre 2.500 €, che diventano 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione. Lo stesso articolo governa anche le minusvalenze patrimoniali, deducibili solo se realizzate, e le sopravvenienze passive.

Quattro situazioni in cui la prova non serve, e una in cui serve ancora

Il comma 5 lavora su due piani. Sul primo detta la regola generale: le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e sta al contribuente dimostrarli. Sul secondo elenca i casi in cui quegli elementi si considerano presenti per definizione, sottraendo la deduzione a ogni valutazione discrezionale.

  • Domanda: Il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, ad accordo di ristrutturazione omologato o a piano attestato pubblicato?
    • sì → Perdita deducibile dalla data del provvedimento che apre la procedura, o dall'iscrizione del piano attestato nel registro delle imprese
    • no → Il credito non supera 2.500 €, o 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione, ed è scaduto da oltre sei mesi?
  • Domanda: Il credito non supera 2.500 €, o 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione, ed è scaduto da oltre sei mesi?
    • sì → Elementi certi e precisi presenti in ogni caso: la perdita si deduce senza dover provare altro
    • no → Il diritto alla riscossione è prescritto, oppure il credito è stato cancellato dal bilancio secondo i principi contabili?
  • Domanda: Il diritto alla riscossione è prescritto, oppure il credito è stato cancellato dal bilancio secondo i principi contabili?
    • sì → Elementi certi e precisi presenti: la deduzione segue la prescrizione o la cancellazione operata in bilancio
    • no → Restano da dimostrare gli elementi certi e precisi: serve un'inesigibilità definitiva, non una difficoltà temporanea
  • Esito: Perdita deducibile dalla data del provvedimento che apre la procedura, o dall'iscrizione del piano attestato nel registro delle imprese
  • Esito: Elementi certi e precisi presenti in ogni caso: la perdita si deduce senza dover provare altro
  • Esito: Elementi certi e precisi presenti: la deduzione segue la prescrizione o la cancellazione operata in bilancio
  • Esito: Restano da dimostrare gli elementi certi e precisi: serve un'inesigibilità definitiva, non una difficoltà temporanea
Quando una perdita su crediti si deduce senza dover provare altroFonte: Elaborazione SamBooks su art. 101, comma 5, DPR 22 dicembre 1986 n. 917

Per le procedure concorsuali la norma fissa anche il momento da cui la condizione opera: la data della sentenza dichiarativa, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione al concordato preventivo, del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, oppure la data di iscrizione nel registro delle imprese per i piani attestati. Il testo dell'articolo parla ancora di «fallimento» perché non è stato riscritto, ma nelle disposizioni vigenti quel termine e le espressioni che ne derivano vanno intesi come «liquidazione giudiziale», «con salvezza della continuità delle fattispecie» (art. 349, c. 1, D.Lgs. 14/2019).

Restano fuori da questo elenco le difficoltà passeggere del debitore: un cliente lento, un piano di rientro concordato, un sollecito senza esito non rendono definitiva la perdita. In quei casi si resta nel campo della svalutazione prudenziale, che ha regole e limiti propri, descritti in Svalutazione crediti: il limite dello 0,50% e il tetto del 5%.

Il credito di modesta entità: i sei mesi e il peso del fondo già dedotto

Il credito è di modesta entità quando non supera 2.500 €, elevati a 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione individuate dall'art. 27, comma 10, del DL 185/2008. Quella norma fissava la soglia a 300 milioni di euro di volume d'affari o ricavi e ne prevedeva la riduzione graduale fino a 100 milioni entro il 31 dicembre 2011, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; la riduzione è avvenuta, e la scheda «Definizione di Grandi contribuenti» del sito dell'Agenzia delle entrate individua oggi in 100 milioni di euro di volume d'affari, ricavi o compensi il livello che fa entrare un soggetto nella categoria. Per la quasi totalità delle PMI, quindi, il limite operativo resta 2.500 €. Il periodo di sei mesi decorre dalla scadenza del pagamento, non dalla data della fattura né dal primo sollecito, e la soglia si misura sul singolo credito: due fatture distinte verso lo stesso cliente restano due crediti autonomi.

Posizione a creditoValore nominalePerdita deducibile nel 2026
Credito scaduto il 15 febbraio 2026 e mai incassato, di modesta entità2.000,00 €2.000,00 €
Credito verso un cliente ammesso al concordato preventivo il 20 luglio 20266.000,00 €6.000,00 €
Credito scaduto da due mesi, cliente in difficoltà ma senza procedura in corso4.000,00 €0,00 €
Perdite su crediti dell'esercizio 202612.000,00 €8.000,00 €
Tre crediti insoluti a fine 2026: quanto se ne deduce e con quale regolaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 101, comma 5, DPR 22 dicembre 1986 n. 917Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'importo effettivamente deducibile dipende poi dal fondo svalutazione già dedotto: le perdite si imputano prima al fondo, e solo l'eccedenza diventa un costo nuovo (art. 106, c. 2, TUIR). Se il fondo dedotto ammonta a 3.000,00 €, la deduzione ulteriore dell'esercizio si ferma a 5.000,00 €. Sul quando, il comma 5-bis concede un margine: per i crediti di modesta entità e per quelli verso debitori in procedura la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio anche se successivo a quello in cui i presupposti sono maturati, purché non oltre l'esercizio in cui, secondo corretti principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato.

Vendere il credito invece di attenderlo: la cessione pro-soluto

La cancellazione dal bilancio è essa stessa un presupposto di deducibilità, e avviene fra l'altro quando la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita insieme a sostanzialmente tutti i rischi (OIC 15, paragrafi 71 e 73). In quel caso la differenza fra corrispettivo e valore contabile del credito è rilevata come perdita su crediti alla voce B14 del conto economico (OIC 15, paragrafo 74).

La cessione a titolo definitivo non basta però da sola a rendere certa la perdita sul piano fiscale. Con la risposta a interpello n. 102 del 2023 l'Agenzia delle entrate ha ricordato le condizioni già poste dalla circolare n. 26/E del 1° agosto 2013: i requisiti dell'art. 101, comma 5, si considerano verificati quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, indipendenti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile rispetto sia al cedente sia al debitore ceduto. La ragione è che in quelle condizioni il prezzo pagato dall'acquirente riflette con sufficiente attendibilità il valore davvero esigibile del credito. Una cessione a una società del gruppo, o a un soggetto non vigilato, non produce lo stesso effetto.

Non solo crediti: minusvalenze realizzate, sopravvenienze passive, rinunce dei soci

Le minusvalenze sui beni relativi all'impresa sono deducibili solo «se sono realizzate», cioè attraverso cessione a titolo oneroso o risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del bene (art. 101, c. 1, TUIR). Una perdita di valore soltanto stimata non basta. Restano fuori dal comma 1, per espressa esclusione, i beni-merce dell'art. 85, comma 1, e le partecipazioni che possiedono i requisiti dell'art. 87: l'indeducibilità delle minusvalenze su queste ultime è il rovescio dell'esenzione delle plusvalenze, descritta in Participation exemption.

Sono sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi che avevano già concorso a formare il reddito di esercizi precedenti, il sostenimento di spese od oneri a fronte di proventi già tassati e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti (art. 101, c. 4). Infine i versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci e la rinuncia dei soci ai propri crediti non sono deducibili: il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito rinunciato, si aggiunge al costo della partecipazione (art. 101, c. 7).

Le domande di chi ci arriva

Ho un credito di 3.000,00 € non pagato da otto mesi: posso dedurre la perdita?

Non con la regola automatica, se l'impresa non è di più rilevante dimensione: la soglia di modesta entità è 2.500 €, e 5.000 € solo per quelle di più rilevante dimensione. Restano le altre strade, cioè gli elementi certi e precisi da dimostrare oppure la cancellazione del credito dal bilancio secondo i principi contabili.

Se un cliente entra in procedura concorsuale, da quando posso dedurre la perdita?

Dalla data del provvedimento che apre la procedura: la sentenza dichiarativa, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione al concordato preventivo, il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o quello che dispone l'amministrazione straordinaria. Per i piani attestati vale la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Ho cancellato dal bilancio un credito ormai inesigibile: la perdita è deducibile?

Sì: gli elementi certi e precisi «sussistono inoltre» in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (art. 101, c. 5, TUIR). La cancellazione va però giustificata dai criteri dell'OIC 15, non decisa per sola convenienza fiscale, e la perdita resta deducibile solo per la parte che eccede il fondo già dedotto.

Se un socio rinuncia a un credito verso la società, quella somma è deducibile?

No. La rinuncia dei soci ai propri crediti non è ammessa in deduzione: il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione (art. 101, c. 7, TUIR). Lo stesso vale per i versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

Se vendo un macchinario a meno del suo valore residuo, posso dedurre la differenza?

Sì: è una minusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso, deducibile ai sensi dell'art. 101, comma 1, del TUIR e determinata con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. La deduzione spetta nell'esercizio in cui la cessione si perfeziona, non quando il valore di mercato scende.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 101, c. 1: minusvalenze deducibili se realizzate, con esclusione dei beni-merce e delle partecipazioni dell'art. 87.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 101, c. 4: definizione delle sopravvenienze passive.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 101, c. 5: elementi certi e precisi, procedure concorsuali, crediti di modesta entità con i sei mesi, prescrizione e cancellazione dal bilancio.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 101, c. 5-bis: periodo di imputazione in bilancio in cui la deduzione è ammessa.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 101, c. 7: indeducibilità dei versamenti dei soci e della rinuncia ai crediti.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 106, c. 2: perdite deducibili solo per la parte eccedente il fondo svalutazione già dedotto.
  • DL 29 novembre 2008 n. 185, art. 27, c. 10: definizione di imprese di più rilevante dimensione, cui si applica la soglia di 5.000 €.
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, art. 349, c. 1: sostituzione dei termini «fallimento» e derivati con «liquidazione giudiziale».
  • OIC 15 Crediti, paragrafi 71, 73 e 74: cancellazione del credito dal bilancio e rilevazione della perdita da cessione.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 102 del 2023: cessione pro-soluto a intermediari finanziari vigilati e indipendenti.
  • Agenzia delle entrate, scheda «Definizione di Grandi contribuenti»: soglia di 100 milioni di euro di volume d'affari, ricavi o compensi.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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