Plusvalenze: la rateazione in cinque quote resta solo all'azienda
Il comma 42 della legge di bilancio 2026 ha riscritto l'art. 86, comma 4: sul singolo bene la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo
05/09/2026
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In sintesi
L'art. 86 del TUIR riguarda le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85, e le fa concorrere al reddito in tre ipotesi di realizzo: la cessione a titolo oneroso, il risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento del bene, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Nei primi due casi la plusvalenza è la differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (comma 2); nel terzo si confronta il valore normale con il costo non ammortizzato (comma 3). Il punto su cui vale la pena soffermarsi è il comma 4, sostituito dall'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 con effetto sulle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: nel testo oggi vigente la ripartizione in quote costanti — l'esercizio di realizzo e i successivi, non oltre il quarto — è riconosciuta alle cessioni di azienda o di rami d'azienda possedute da almeno tre anni e alla cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta da parte delle società sportive professionistiche, con i diritti posseduti da almeno due anni. Fuori da queste due ipotesi il primo periodo del comma 4 fa concorrere la plusvalenza per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.
Che cosa cambia dalle plusvalenze realizzate nel 2026, acconto compreso
Il nuovo comma 4 costruisce tre regimi distinti, e li distingue per l'oggetto ceduto, non per l'anzianità del bene in sé.
| Voce | Cessione di un singolo bene | Cessione di azienda o ramo d'azienda | Diritti sulla prestazione dell'atleta |
|---|---|---|---|
| Ripartizione in quote costanti | Il comma 4 non la prevede | Prevista, a scelta del contribuente | Prevista, a scelta del contribuente |
| Anzianità richiesta dalla norma | Nessuna, perché non c'è ripartizione | Azienda o ramo posseduto da almeno tre anni | Diritti posseduti da almeno due anni |
| Numero massimo di quote | Una: l'esercizio di realizzo | Cinque: l'esercizio di realizzo e i successivi, non oltre il quarto | Cinque: l'esercizio di realizzo e i successivi, non oltre il quarto |
| Limite alla parte ripartibile | Non applicabile | Nessuno: la ripartizione riguarda l'intera plusvalenza | Solo la parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro; la residua parte concorre nell'esercizio di realizzo |
| Dove si esercita la scelta | Non applicabile | Nella dichiarazione dei redditi: se non è presentata, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo | Nella dichiarazione dei redditi: se non è presentata, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo |
Due elementi valgono per tutte le ipotesi rateizzabili. La scelta di ripartire la plusvalenza deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. E la ripartizione avviene in quote costanti: non è una dilazione libera, il numero di quote scelto determina un importo annuo fisso.
La decorrenza è scritta nell'art. 1, comma 43, della stessa legge: le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dall'esercizio 2026 per chi ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Lo stesso comma detta una regola che è facile trascurare in sede di versamenti: nella determinazione dell'acconto dovuto per quel primo periodo si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove disposizioni. Chi calcola l'acconto con il metodo storico non può quindi partire dall'imposta effettivamente liquidata: deve prima rideterminarla.
Il conto su un ramo d'azienda posseduto da più di tre anni
La cessione d'azienda è il caso in cui la rateazione conserva pieno rilievo, ed è anche quello in cui il calcolo della plusvalenza ha una particolarità. Il comma 2 stabilisce che concorrono a formare il reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso: l'avviamento generato internamente non ha un costo fiscalmente riconosciuto da contrapporre al corrispettivo, quindi confluisce per intero nella plusvalenza.
Una S.r.l. cede un ramo d'azienda posseduto da oltre tre anni per un corrispettivo di 420.000,00 €, sostenendo 12.000,00 € di oneri accessori di diretta imputazione; il costo non ammortizzato dei beni che compongono il ramo è di 268.000,00 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Corrispettivo pattuito per la cessione del ramo d'azienda | 420.000,00 € |
| Oneri accessori di diretta imputazione | -12.000,00 € |
| Costo non ammortizzato dei beni che compongono il ramo ceduto | -268.000,00 € |
| Quota annua se il contribuente sceglie le cinque quote costanti | 28.000,00 € |
| Plusvalenza determinata a norma dell'art. 86, comma 2 | 140.000,00 € |
La plusvalenza è di 140.000,00 €. Scegliendo la ripartizione, la società la imputa in cinque quote costanti da 28.000,00 €, la prima nell'esercizio di realizzo e le altre nei quattro successivi, dandone conto in dichiarazione. Senza quella scelta, i 140.000,00 € concorrono per intero nell'esercizio della cessione.
Prima di applicare il comma 4 occorre però che si tratti davvero di un'azienda o di un ramo, e non di beni ceduti isolatamente. Nella risposta a interpello n. 151 del 23 marzo 2022 l'Agenzia delle entrate ha esaminato proprio questa qualificazione, concludendo che la plusvalenza da cessione di ramo d'azienda è rateizzabile ai sensi del comma 4 quando il ramo è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, e che — per coerenza sistematica, data l'unitarietà della nozione di azienda ai fini fiscali — la stessa qualificazione governa il trattamento IVA dell'operazione, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Qualificazione dell'oggetto e regime fiscale non sono due valutazioni separate: la seconda dipende dalla prima.
C'è infine un caso in cui una cessione d'azienda non produce plusvalenza tassabile secondo il comma 2: se il corrispettivo è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro pattuito.
Assegnare un bene ai soci è realizzo, e si misura al valore normale
La lettera c) del comma 1 mette sullo stesso piano l'assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa: in entrambi i casi non c'è un corrispettivo, e il comma 3 impone di determinare la plusvalenza come differenza fra il valore normale del bene e il suo costo non ammortizzato. Nessuna manifestazione finanziaria, ma un componente positivo di reddito da tassare per intero nell'esercizio.
Due deroghe stanno ai margini dell'articolo, e la prassi ne ha ristretto una.
Il comma 5 esclude che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo costituisca realizzo di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nella risposta a interpello n. 280 del 3 novembre 2025 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la norma richiede necessariamente, in capo al soggetto sottoposto a concordato preventivo, la proprietà dei beni ceduti: la cessione di un compendio immobiliare di proprietà di una controllata non rientra nel comma 5 neppure se avviene nell'ambito del concordato della controllante, perché — trattandosi di norma di natura agevolativa — il suo campo di applicazione non può essere esteso in via interpretativa a ipotesi non espressamente menzionate.
Il comma 5-bis riguarda invece il socio: nelle ipotesi dell'art. 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nella stessa risposta n. 280 del 2025 l'Agenzia ne ricava l'operazione da fare: confrontare l'importo ricevuto con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e assoggettare a tassazione l'eccedenza a titolo di plusvalenza.
Resta fuori dall'art. 86 la partecipazione che soddisfa i requisiti dell'art. 87: il primo periodo del comma 4 lo dice espressamente, riferendosi alle plusvalenze «diverse da quelle di cui all'articolo 87».
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86, comma 1 — ipotesi di realizzo: cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita o danneggiamento, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86, comma 2 — plusvalenza pari alla differenza fra corrispettivo o indennizzo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e costo non ammortizzato; cessione d'azienda compreso l'avviamento; regola del conguaglio in denaro.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86, comma 3 — nell'ipotesi della lettera c) del comma 1 la plusvalenza è la differenza fra valore normale e costo non ammortizzato.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86, comma 4 — concorso per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo e ripartizione in quote costanti, non oltre il quarto esercizio successivo, per le cessioni di azienda o ramo d'azienda posseduti da almeno tre anni e per i diritti sulla prestazione degli atleti posseduti da almeno due anni.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86, comma 5 — la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86, comma 5-bis — plusvalenze nelle ipotesi dell'art. 47, commi 5 e 7, per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, comma 42 — sostituzione del comma 4 dell'art. 86 del TUIR.
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, comma 43 — applicazione alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e rideterminazione dell'imposta del periodo precedente ai fini dell'acconto.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 151 del 23 marzo 2022 — qualificazione della cessione come ramo d'azienda, rateazione ex art. 86, comma 4, ed esclusione da IVA.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 280 del 3 novembre 2025 — l'art. 86, comma 5, richiede la proprietà dei beni in capo al soggetto in concordato preventivo; applicazione dell'art. 86, comma 5-bis, alla ripartizione del residuo attivo.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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