Dividendi tra società art. 89 TUIR: esclusione del 95%
Tassazione dei dividendi tra società IRES ex art. 89 TUIR: esclusione del 95%, incidenza effettiva dell'1,2% e differenza con la PEX
12/06/2026
5 min lettura
In sintesi
L'art. 89 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina la tassazione degli utili da partecipazione (dividendi) percepiti dalle società ed enti soggetti a IRES. Gli utili distribuiti da società ed enti residenti (art. 73, comma 1, lett. a, b, c) non concorrono a formare il reddito della società percipiente per il 95% del loro ammontare: concorre quindi solo il 5% (comma 2). Questo meccanismo evita la doppia imposizione economica lungo la catena societaria (l'utile, già tassato in capo alla società che lo produce, è quasi del tutto escluso quando passa alla società socia). L'esclusione opera a prescindere dai requisiti PEX richiesti per le plusvalenze. Per i dividendi di fonte estera valgono regole specifiche: 95% se la partecipata non è in Stato a fiscalità privilegiata, integrale (o 50% con credito d'imposta) se proviene da Paesi a regime privilegiato (comma 3).
Quando si applica
L'art. 89 riguarda i dividendi percepiti da soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali). Le fattispecie:
- Utili da società di persone residenti (s.n.c., s.a.s.): si applica la trasparenza dell'art. 5 (comma 1), non l'esclusione del 95%.
- Utili da società ed enti IRES residenti (art. 73, comma 1, lett. a, b, c): esclusi al 95% (comma 2).
- Utili di fonte estera (art. 73, comma 1, lett. d): 95% se "white list", regimi specifici se da Paesi a fiscalità privilegiata (comma 3).
- Soggetti IAS adopter: per le azioni detenute per la negoziazione gli utili concorrono integralmente (comma 2-bis).
Per le persone fisiche non imprenditori i dividendi seguono invece il regime dell'imposta sostitutiva del 26% (art. 47 e D.Lgs. 461/1997), non l'art. 89.
Come si applica nella pratica
| Utile percepito da soggetto IRES | Quota che concorre al reddito | IRES effettiva (24%) |
|---|---|---|
| Utili da società/enti IRES residenti (c. 2) | 5% | 1,2% |
| Utili esteri da Stati non a fiscalità privilegiata (c. 3) | 5% | 1,2% |
| Utili da Stati a fiscalità privilegiata (c. 3) | 100% (o 50% con credito d'imposta) | fino al 24% |
| Azioni detenute per la negoziazione — IAS adopter (c. 2-bis) | 100% | 24% |
| Utili da società di persone (c. 1) | per trasparenza (art. 5) | — |
Esclusione del 95% (comma 2)
Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e denominazione, da società ed enti IRES residenti non concorrono al reddito della società percipiente per il 95%. Il 5% concorre alla formazione del reddito imponibile e sconta l'IRES ordinaria (24%): l'incidenza effettiva del dividendo è quindi pari al 24% del 5% = 1,2% dell'utile distribuito.
Differenza con la PEX
L'esclusione del 95% sui dividendi (art. 89) non richiede i requisiti soggettivi/oggettivi della participation exemption (art. 87): opera sul semplice presupposto della percezione dell'utile da società IRES residente. La PEX riguarda invece le plusvalenze da cessione di partecipazioni.
Dividendi esteri (comma 3)
- Utili da società estere non in Stati a fiscalità privilegiata: esclusi al 95%.
- Utili provenienti da Stati a fiscalità privilegiata: concorrono integralmente, salvo regimi specifici (esclusione al 50% con credito d'imposta per le imposte estere, al ricorrere delle condizioni dell'art. 47-bis).
- Direttiva madre-figlia (commi 3-bis e 3-ter): regimi di favore per partecipazioni qualificate in società UE.
IAS adopter (comma 2-bis)
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, gli utili relativi ad azioni e strumenti similari detenuti per la negoziazione concorrono per l'intero ammontare al reddito.
Esempi pratici
Esempio 1 — Dividendo tra società IRES residenti
Alfa S.p.A. percepisce dalla controllata Beta S.r.l. (entrambe IRES residenti) un dividendo di 100.000,00 €.
- Esclusione 95%: concorre al reddito di Alfa solo il 5% = 5.000,00 € (comma 2).
- IRES su 5.000,00 € al 24% = 1.200,00 €: incidenza effettiva pari all'1,2% del dividendo.
Esempio 2 — Confronto con la persona fisica socia
Se lo stesso dividendo di 100.000,00 € fosse percepito da una persona fisica non imprenditrice, si applicherebbe la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 47), pari a 26.000,00 €, definitiva — regime diverso e più oneroso dell'esclusione del 95% tra società.
Esempio 3 — Dividendo da società IAS adopter detenuto per negoziazione
Una società che applica gli IAS detiene azioni per la negoziazione (trading) e percepisce dividendi per 40.000,00 €.
- In deroga al comma 2, gli utili concorrono per l'intero ammontare (40.000,00 €) al reddito dell'esercizio (comma 2-bis).
Errori comuni e come evitarli
- Pretendere i requisiti PEX per i dividendi: l'esclusione del 95% sui dividendi (art. 89) non richiede holding period, immobilizzazione o commercialità; quei requisiti valgono per le plusvalenze (art. 87).
- Escludere al 95% i dividendi da società di persone: gli utili da s.n.c./s.a.s. seguono la trasparenza dell'art. 5 (comma 1), non l'esclusione del 95%.
- Applicare l'esclusione del 95% alle persone fisiche: per i soci persone fisiche non imprenditori vale l'imposta sostitutiva del 26% (art. 47).
- Trascurare il regime dei dividendi esteri: gli utili da Stati a fiscalità privilegiata concorrono integralmente (o al 50% con credito d'imposta), non al 5% (comma 3).
- Ignorare la deroga IAS per il trading: per gli IAS adopter gli utili su azioni detenute per la negoziazione concorrono integralmente (comma 2-bis).
- Dimenticare l'incidenza effettiva: il dividendo tra società sconta IRES sull'1,2% effettivo (24% del 5%), non è del tutto esente.
Riferimenti normativi
- Art. 89, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — dividendi e interessi: esclusione del 95% degli utili tra società IRES, dividendi esteri, deroga IAS
- Art. 89, comma 2, TUIR — esclusione del 95% degli utili distribuiti da società ed enti IRES residenti
- Art. 89, comma 2-bis, TUIR — concorso integrale degli utili su azioni detenute per la negoziazione dai soggetti IAS adopter
- Art. 89, comma 3, TUIR — regime dei dividendi di fonte estera e degli utili da Stati a fiscalità privilegiata
- Art. 89, commi 3-bis e 3-ter, TUIR — regime delle remunerazioni nell'ambito della direttiva madre-figlia (2011/96/UE)
- Art. 47 TUIR — regime dei dividendi per le persone fisiche (imposta sostitutiva del 26%)
- Art. 5 TUIR — tassazione per trasparenza degli utili da società di persone
Risorse correlate
- Utili da partecipazione art. 47 TUIR: regime dei dividendi per le persone fisiche, alternativo all'esclusione del 95% tra società.
- Participation exemption (PEX) art. 87 TUIR: esenzione al 95% delle plusvalenze su partecipazioni, speculare all'esclusione dei dividendi.
- Trasparenza fiscale art. 115 TUIR: regime opzionale di imputazione diretta del reddito ai soci.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 12/06/2026.