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IRESUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Dividendi fra società: il 5% imponibile vale 1,2% di IRES

L'esclusione del 95% dell'art. 89 lascia un'incidenza dell'1,2%: la stessa aliquota che il DPR 600/1973 applica agli utili in uscita verso l'Unione europea

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 89, comma 2, del TUIR stabilisce che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Concorre quindi il 5 per cento, che sconta l'IRES con l'aliquota del 24 per cento fissata dall'art. 77, comma 1: l'incidenza sull'utile distribuito è dell'1,2 per cento. Due precisazioni contano più di quanto sembri. La prima è che il criterio è la percezione, non la competenza: rileva l'esercizio in cui il dividendo è incassato, non quello in cui la partecipata delibera. La seconda è che l'esclusione non chiede alcuno dei requisiti che l'art. 87 pretende per le plusvalenze — né periodo minimo di possesso, né iscrizione fra le immobilizzazioni, né commercialità della partecipata. L'art. 89 conosce però deroghe precise: la trasparenza per gli utili delle società di persone (comma 1), il concorso integrale per i soggetti IAS sulle azioni detenute per la negoziazione (comma 2-bis), il regime speciale degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (comma 3) e il collegamento con la direttiva madre-figlia (commi 3-bis e 3-ter).

Dal 95 per cento escluso all'1,2 per cento effettivo: il conto su 100.000,00 €

Una S.r.l. incassa dalla partecipata, anch'essa soggetta a IRES e residente, un dividendo di 100.000,00 €.

VoceImporto
Quota esclusa dalla formazione del reddito: 95 per cento (art. 89, comma 2)95.000,00 €
Quota che concorre a formare il reddito della società socia: 5 per cento5.000,00 €
IRES al 24 per cento sulla quota che concorre (art. 77, comma 1)1.200,00 €
Dividendo al netto dell'IRES dovuta sulla quota imponibile98.800,00 €
Dividendo percepito dalla società socia100.000,00 €
Dividendo di 100.000,00 € fra società IRES: quota imponibile e impostaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 89, comma 2, e art. 77, comma 1, del TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il 95 per cento — 95.000,00 € — non concorre a formare il reddito. Concorre il restante 5 per cento, 5.000,00 €, che entra nel reddito imponibile insieme a tutte le altre componenti dell'esercizio e sconta l'IRES al 24 per cento: 1.200,00 €. Rapportata all'utile distribuito, l'imposta pesa per l'1,2 per cento, e alla società socia restano 98.800,00 €.

Il risultato non dipende dalla dimensione della partecipazione né da quanto a lungo è stata detenuta. È la differenza più utile da tenere a mente rispetto alla participation exemption: sui dividendi l'esclusione del 95 per cento è la regola ordinaria dell'art. 89, comma 2; sulle plusvalenze da cessione della stessa partecipazione l'esenzione al 95 per cento passa dai quattro requisiti dell'art. 87. Due regimi che arrivano alla stessa percentuale per strade diverse, e che si applicano a fatti diversi.

Attenzione all'ordine dei fattori quando la partecipata è in perdita fiscale o quando il socio ha eccedenze da riportare: il 5 per cento non è un'imposta sostitutiva, è reddito imponibile ordinario. Confluisce nella base IRES insieme a tutto il resto e può essere assorbito dalle perdite pregresse utilizzabili.

Lo stesso 1,2 per cento torna sulla ritenuta in uscita verso l'Unione europea

L'incidenza dell'1,2 per cento non compare solo alla fine del conto interno. È anche, alla lettera, l'aliquota che l'art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 applica a titolo d'imposta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista prevista dai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, e ivi residenti, per partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

VoceSocietà o ente IRES residentePersona fisica residente, fuori dall'impresaSocietà UE o SEE soggetta a imposta sul reddito
Base su cui si misura il prelievoIl 5 per cento del dividendo: il 95 per cento è escluso dal redditoL'intero dividendo, come base della ritenutaL'intero dividendo, come base della ritenuta
Prelievo su un dividendo di 100.000,00 €1.200,00 € di IRES, cioè il 24 per cento di 5.000,00 €26.000,00 € di ritenuta, al 26 per cento1.200,00 € di ritenuta, all'1,20 per cento
Natura del prelievoConcorso parziale al reddito d'impresa della società sociaRitenuta a titolo d'imposta con obbligo di rivalsaRitenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti al percettore non residente
Norma applicabileArt. 89, comma 2, e art. 77, comma 1, del TUIRArt. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600Art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Dove si chiude il contoNella dichiarazione dei redditi della società socia, insieme al resto del redditoIl prelievo è definitivo: l'utile non entra in dichiarazioneIl prelievo è definitivo in Italia, salvo rimborso o mancata applicazione ex art. 27-bis
Stesso dividendo di 100.000,00 €: quanto preleva il fisco italianoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 89, comma 2, e art. 77 del TUIR e art. 27, commi 1 e 3-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600Scarica i dati in CSV

Il confronto fra i tre percettori mostra dove finisce davvero l'utile della stessa società. Verso una società socia italiana il prelievo è 1.200,00 € e passa dalla dichiarazione; verso una società UE o SEE qualificata è 1.200,00 € e passa da una ritenuta a titolo d'imposta; verso una persona fisica residente che detiene la partecipazione fuori dall'esercizio d'impresa è 26.000,00 €, perché l'art. 27, comma 1, del D.P.R. 600/1973 impone alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), di operare con obbligo di rivalsa una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR.

Sulla gamba europea l'1,20 per cento non è nemmeno l'ultimo passaggio possibile. L'art. 27-bis, comma 1, del D.P.R. 600/1973 riconosce alle società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce, e che possiedono gli altri requisiti elencati nello stesso comma, il diritto al rimborso a richiesta della ritenuta dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27; il comma 3 dello stesso articolo consente ai sostituti d'imposta, su richiesta della società beneficiaria, di non applicarla affatto, purché la documentazione prevista dal comma 2 sia acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata.

Quando l'esclusione non opera, e quando opera solo in parte

Il perimetro del comma 2 ha quattro confini, e ciascuno ha una regola propria.

Utili da società di persone residenti. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti si applicano le disposizioni dell'art. 5 (comma 1): il reddito è imputato per trasparenza al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, e non c'è alcuna esclusione del 95 per cento da applicare.

Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. In deroga al comma 2, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono percepiti (comma 2-bis). La deroga guarda alla destinazione dello strumento in bilancio, non alla natura del percettore.

Utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Il comma 3 tratta separatamente questa provenienza, e con la definizione ampia che lo stesso comma dà: si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti, ma anche quelli relativi a partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 167, comma 2, in società residenti all'estero che a loro volta conseguono utili da imprese o enti così localizzati, e nei limiti di tali utili. L'esclusione del comma 2 torna ad applicarsi se lo Stato non è a regime privilegiato oppure se è dimostrata, anche a seguito dell'interpello dell'art. 47-bis, comma 3, la condizione della lettera b) del comma 2 dello stesso art. 47-bis, sin dal primo periodo di possesso. Se invece è dimostrata la sola condizione della lettera a), gli utili sono esclusi per il 50 per cento e al soggetto controllante residente, o alle sue controllate residenti percipienti, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 per le imposte assolte dalla partecipata sugli utili maturati nel periodo di possesso, in proporzione alla quota imponibile e nei limiti dell'imposta italiana. Quando il contribuente vuole far valere la condizione della lettera b) senza aver presentato l'interpello, o dopo una risposta non favorevole, la percezione degli utili va segnalata nella dichiarazione dei redditi: l'omessa o incompleta indicazione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Remunerazioni di strumenti finanziari e contratti. Il comma 3-bis estende l'esclusione del comma 2 alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'art. 109, comma 9, lettere a) e b), ma limitatamente al 95 per cento della quota non deducibile per il soggetto erogante; la lettera b) dello stesso comma fa lo stesso per le remunerazioni provenienti da società con i requisiti del comma 3-ter, cioè società che rivestono una delle forme dell'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE, in cui è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento ininterrottamente per almeno un anno, residenti ai fini fiscali in uno Stato dell'Unione e ivi soggette a una delle imposte dell'allegato I, parte B. Il combinato disposto delle due disposizioni è stato esaminato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 256 del 17 marzo 2023, riferita alla remunerazione di azioni privilegiate detenute da un socio IRES residente in una partecipata per cui ricorrono i requisiti della direttiva madre-figlia.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89, comma 1 — utili da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti: si applica l'art. 5.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89, comma 2 — esclusione dal reddito per il 95 per cento degli utili distribuiti dai soggetti dell'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), nell'esercizio in cui sono percepiti.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89, comma 2-bis — concorso integrale degli utili su azioni e strumenti similari detenuti per la negoziazione dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89, comma 3 — utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, esclusione al 50 per cento con credito d'imposta ex art. 165 e obbligo di segnalazione in dichiarazione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89, commi 3-bis e 3-ter — remunerazioni dei titoli e dei contratti dell'art. 109, comma 9, e requisiti della società erogante ai sensi della direttiva 2011/96/UE.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 77, comma 1 — aliquota IRES del 24 per cento.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 27, comma 1 — ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti per partecipazioni non relative all'impresa.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 27, comma 3-ter — ritenuta dell'1,20 per cento a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 27-bis, commi 1 e 3 — rimborso o mancata applicazione della ritenuta per le società UE con partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento e con gli altri requisiti richiesti.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 256 del 17 marzo 2023 — interpretazione del combinato disposto dei commi 3-bis, lettera b), e 3-ter dell'art. 89 del TUIR nel contesto della direttiva madre-figlia.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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