Utili da partecipazione: 26% al socio, riserve e recesso
Quando la somma incassata dal socio è un dividendo tassato al 26 per cento, quando abbassa il costo della quota e quando conta l'eccedenza sul prezzo pagato
16/09/2026
16/09/2026
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In sintesi
Non ogni somma che una società di capitali versa a un socio è un utile, e l'articolo 47 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 serve a separare i due casi. Quando la somma è un utile, il socio persona fisica che non agisce nell'esercizio d'impresa subisce una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta e non porta nulla nella dichiarazione dei redditi (art. 27, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600). Quando invece la società restituisce riserve di capitale — sovrapprezzo, versamenti in conto capitale, saldi di rivalutazione esenti — non c'è utile: la somma abbassa il costo fiscale della quota e l'effetto emerge alla vendita. Lo stesso importo, incassato da un'impresa IRPEF o da una società soggetta a IRES, produce un imponibile completamente diverso.
Lo stesso dividendo, quattro percettori diversi
L'articolo 47 stabilisce che cosa è utile; quanto se ne tassa lo decidono altre norme, scelte in base a chi incassa. La distinzione più frequente riguarda i primi due casi: la persona fisica che detiene la quota fuori dall'attività d'impresa chiude il conto con la ritenuta, mentre l'imprenditore individuale e il socio di società di persone fanno concorrere il 58,14 per cento dell'utile al reddito complessivo dell'esercizio in cui lo percepiscono (art. 59, comma 1, TUIR).
| Voce | Persona fisica fuori dall'impresa | Imprenditore individuale o società di persone | Società soggetta a IRES | Utili da Stato a fiscalità privilegiata |
|---|---|---|---|---|
| Quanto concorre al reddito | Nulla: l'utile non entra nella dichiarazione | 58,14 per cento di 50.000 €, cioè 29.070 € | 5 per cento di 50.000 €, cioè 2.500 € | L'intero importo di 50.000 € |
| Prelievo applicato | Ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta, cioè 13.000 € | IRPEF progressiva su 29.070 € | IRES del 24 per cento su 2.500 €, cioè 600 € | IRPEF progressiva su 50.000 € |
| Norma che fissa la misura | art. 27, comma 1, DPR 600/1973 | art. 59, comma 1, TUIR | art. 89, comma 2, TUIR | art. 47, comma 4, TUIR |
| Che cosa va fatto in dichiarazione | Niente: la ritenuta chiude il rapporto | L'utile va nel reddito d'impresa dell'esercizio di incasso | Variazione in diminuzione del 95 per cento | Segnalazione obbligatoria, con sanzione se omessa |
Dal 1° gennaio 2026 il decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38 ha ripristinato il regime di esclusione dei dividendi e la participation exemption, riscrivendo gli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR e abrogando i commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, che avevano temporaneamente ristretto quel regime. L'articolo 47 non è stato toccato nel testo: il perimetro di ciò che è utile resta quello di prima, cambiano le percentuali applicate a valle. Il dettaglio del lato impresa sta in Dividendi nel reddito d'impresa IRPEF (art. 59 TUIR) e quello del lato società di capitali in Dividendi tra società (art. 89 TUIR).
Un caso a sé sono gli utili che arrivano da imprese o enti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato: concorrono integralmente al reddito imponibile, salvo che siano già stati imputati al socio per trasparenza o che ricorrano le condizioni dell'articolo 47-bis. Chi non ha presentato interpello, o lo ha presentato senza risposta favorevole, deve segnalare la percezione nella dichiarazione dei redditi; l'omissione è punita con la sanzione dell'articolo 8, comma 3-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (art. 47, comma 4, TUIR).
Prima gli utili, poi le riserve di capitale
La società non sceglie che cosa distribuire. Indipendentemente da quanto delibera l'assemblea, si presumono distribuiti per primi l'utile dell'esercizio e le riserve di utili non accantonate in sospensione d'imposta (art. 47, comma 1, TUIR). Solo quando quelle riserve sono esaurite si arriva alle riserve di capitale del comma 5, che non costituiscono utili e riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote.
La conseguenza pratica: una delibera che parla di «distribuzione del sovrapprezzo» non produce da sola il trattamento del comma 5, se in bilancio ci sono ancora riserve di utili capienti.
Un socio persona fisica che non agisce come imprenditore riceve 50.000 € di utile d'esercizio e 20.000 € di riserva da sovrapprezzo, su una quota il cui costo fiscale è 15.000 €. I 50.000 € sono dividendo pieno. Dei 20.000 €, 15.000 € azzerano il costo della quota e i 5.000 € residui diventano utile: su entrambe le parti imponibili la società trattiene il 26 per cento.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Utile d'esercizio distribuito | 50.000,00 € |
| Ritenuta del 26 per cento sull'utile distribuito | -13.000,00 € |
| Riserva da sovrapprezzo distribuita | 20.000,00 € |
| Ritenuta del 26 per cento sui 5.000 € che eccedono il costo fiscale della quota | -1.300,00 € |
| Netto incassato dal socio | 55.700,00 € |
Anche l'aumento gratuito di capitale segue questa logica. Le azioni emesse gratuitamente e l'incremento del valore nominale non sono utili per i soci; se però l'aumento era stato realizzato con riserve diverse da quelle di capitale, la successiva riduzione del capitale esuberante vale come distribuzione di utili, imputata a partire dal passaggio a capitale meno recente (art. 47, comma 6, TUIR).
Quanto del rimborso della quota è davvero utile
Recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione anche concorsuale seguono tutti la stessa regola: la somma o il valore normale dei beni ricevuti è utile soltanto per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (art. 47, comma 7, TUIR). Chi recede incassando 80.000 € su una quota sottoscritta a 50.000 € realizza quindi 30.000 € di reddito di capitale, non 80.000 €.
Il costo fiscale della quota va però comunicato a chi paga. Se il percettore non lo comunica, la ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, e non sulla sola eccedenza (art. 27, comma 1-bis, DPR 600/1973): una dimenticanza documentale si traduce in un prelievo moltiplicato, recuperabile solo a rimborso.
L'Agenzia delle entrate ha applicato il comma 7 anche a fattispecie che il testo non nomina. Nella risposta a interpello n. 15 del 24 gennaio 2024, dedicata alle quote di categoria «auto-estinguibili» di una S.r.l. sottoscritte tramite equity crowdfunding, ha ricondotto al comma 7 le somme attribuite al momento dell'estinzione automatica della quota, «e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale», con applicazione della ritenuta del 26 per cento. La regola segue la fine del rapporto partecipativo, quale che sia lo strumento giuridico che la produce.
Gli utili distribuiti in natura si valutano al valore normale alla data individuata dall'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR; e l'intero articolo 47 si applica anche alle partecipazioni in enti diversi dalle società soggetti a IRES (commi 3 e 8). Il quadro generale dei redditi di capitale, di cui gli utili da partecipazione sono una specie, è in Redditi di capitale (artt. 45 e 48 TUIR).
Le domande di chi ci arriva
Se la società mi restituisce dei versamenti fatti a fondo perduto, sono considerati utili tassabili?
No. I versamenti a fondo perduto o in conto capitale, il sovrapprezzo di emissione, gli interessi di conguaglio e i saldi di rivalutazione esenti non costituiscono utili quando tornano al socio (art. 47, comma 5, TUIR). Riducono però il costo fiscalmente riconosciuto della quota, e la parte che eccede quel costo diventa utile tassabile.
Se mi liquidano le quote, devo pagare le tasse su tutto quello che ricevo o solo su una parte?
Solo sulla parte che eccede il prezzo pagato per acquistare o sottoscrivere le quote annullate (art. 47, comma 7, TUIR). Attenzione però al passaggio documentale: senza la comunicazione del costo fiscale della partecipazione la ritenuta colpisce l'intero importo corrisposto.
Quando gli utili da partecipazione concorrono al reddito per il 58,14 per cento?
In due situazioni distinte. Negli utili da associazione in partecipazione, quando l'apporto supera il 25 per cento della somma fra rimanenze finali e costo dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti e l'associante determina il reddito in contabilità semplificata (art. 47, comma 2, TUIR). E negli utili percepiti da imprenditori individuali e società di persone commerciali (art. 59, comma 1, TUIR).
Cosa devo fare in dichiarazione se ricevo utili da una società in un paradiso fiscale?
Gli utili concorrono integralmente al reddito imponibile e la percezione va segnalata nella dichiarazione dei redditi, se non è stato presentato interpello o la risposta non è stata favorevole. La mancata o incompleta indicazione fa scattare la sanzione dell'articolo 8, comma 3-ter, del D.Lgs. 471/1997.
Riferimenti normativi
- Art. 47, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — utili da partecipazione: presunzione di distribuzione prioritaria (comma 1), associazione in partecipazione (comma 2), utili in natura (comma 3), Stati a regime fiscale privilegiato (comma 4), riserve di capitale (comma 5), aumento gratuito e riduzione del capitale esuberante (comma 6), recesso e liquidazione (comma 7), enti diversi dalle società (comma 8)
- Art. 27, commi 1 e 1-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti, e applicazione sull'intero ammontare in mancanza della comunicazione del costo della partecipazione
- Art. 59, comma 1, TUIR — concorso al 58,14 per cento degli utili percepiti nell'esercizio di imprese commerciali soggette a IRPEF
- Art. 89, comma 2, TUIR — esclusione del 95 per cento degli utili percepiti dalle società e dagli enti soggetti a IRES
- Art. 11, decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38 — ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della participation exemption, con effetto dal 1° gennaio 2026, e abrogazione dei commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199
- Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 24 gennaio 2024 — quote «auto-estinguibili» di S.r.l.: reddito di capitale ai sensi dell'articolo 47, comma 7, e ritenuta del 26 per cento
- Art. 49, D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117 (testo unico delle imposte sui redditi, allegato) — «Utili da partecipazione», disposizione che dal 1° gennaio 2027 accoglie l'attuale articolo 47 insieme ai commi 1007 e 1008 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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