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IRPEFUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Determinazione dei redditi di capitale art. 45 e 48 TUIR

Reddito di capitale tassato al lordo e per cassa senza deduzioni (art. 45 TUIR); attrazione al reddito d'impresa dei proventi conseguiti da imprese (art. 48)

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 45 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) stabilisce che il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione: tassazione al lordo e per cassa. L'art. 48 individua per converso i proventi che non costituiscono reddito di capitale perché attratti al reddito d'impresa, in quanto conseguiti da società ed enti commerciali, da stabili organizzazioni o nell'esercizio di imprese commerciali. I due articoli completano l'art. 44, che elenca e definisce le fattispecie di reddito di capitale.

Quando si applica

L'art. 45 disciplina come si quantifica ogni reddito di capitale già qualificato come tale dall'art. 44: interessi su mutui, depositi e conti correnti, proventi di obbligazioni e titoli, utili da partecipazione, proventi di gestioni di portafoglio e di pronti contro termine, capitali di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione.

L'art. 48 si applica quando lo stesso provento è incassato da un soggetto che lo consegue in un contesto d'impresa. In tal caso la qualificazione cambia:

  • proventi conseguiti dalle società di capitali ed enti commerciali (art. 73, comma 1, lettere a e b);
  • proventi conseguiti dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art. 73, comma 1, lettera d);
  • proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (anche individuali o di società di persone commerciali).

Per questi soggetti gli interessi e gli utili non sono redditi di capitale: confluiscono nel reddito d'impresa secondo il principio di attrazione.

Come si applica nella pratica

Il principio cardine dell'art. 45, comma 1, è la tassazione al lordo e per cassa: rileva l'ammontare effettivamente percepito nel periodo d'imposta, senza riconoscere deduzioni o costi. Per alcune fattispecie (art. 41, comma 1, lettere a, b, f e g) è reddito anche la differenza tra la somma percepita o il valore dei beni alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata.

FattispecieRegola di determinazione (art. 45)
Interessi e proventi in genere (comma 1)Ammontare percepito nel periodo, senza deduzione
Capitali dati a mutuo (comma 2)Interessi presunti percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto
Mutuo senza scadenze scritte (comma 2)Interessi presunti percepiti nell'ammontare maturato nel periodo
Mutuo senza misura scritta (comma 2)Interessi computati al saggio legale
Conto corrente bancario (comma 3)Si considerano percepiti anche gli interessi compensati per legge o contratto
Assicurazioni vita e capitalizzazione (comma 4)Reddito = differenza tra ammontare percepito e premi pagati

Per i capitali dati a mutuo (comma 2) opera una presunzione relativa di onerosità: salvo prova contraria gli interessi si presumono percepiti. La presunzione è graduata in funzione di ciò che è stato pattuito per iscritto, scendendo fino al saggio legale quando la misura non risulta da atto scritto.

Per le polizze vita e i contratti di capitalizzazione (comma 4) il reddito è la sola componente finanziaria: differenza tra capitale liquidato e premi versati; la regola non si applica alle prestazioni erogate in forma di capitale dalla previdenza complementare.

Sul versante dell'art. 48, il comma 2 chiarisce la sorte dei proventi attratti: quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa. Il coordinamento con l'art. 44 TUIR e con l'art. 47 TUIR sugli utili da partecipazione è quindi essenziale per stabilire categoria reddituale e modalità di tassazione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Interessi su finanziamento soci documentato per iscritto

Un socio persona fisica concede alla propria S.r.l. un finanziamento di 50.000,00 € con tasso del 4% annuo pattuito in scrittura privata. Per l'art. 45, comma 2, salvo prova contraria gli interessi (2.000,00 € l'anno) si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, e sono reddito di capitale del socio al lordo, senza deduzione di costi.

Esempio 2 — Polizza vita a contenuto finanziario

Un contribuente riscatta una polizza vita incassando 80.000,00 € a fronte di premi versati per 65.000,00 €. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, costituisce reddito di capitale la sola differenza di 15.000,00 €, ossia il rendimento finanziario, e non l'intero capitale liquidato.

Esempio 3 — Interessi attivi incassati da una S.r.l.

La medesima S.r.l. percepisce 3.500,00 € di interessi attivi sul conto corrente aziendale. Per l'art. 48, comma 1, tali interessi non sono redditi di capitale: essendo conseguiti da una società di capitali concorrono come componenti positivi del reddito d'impresa e, non essendo soggetti a imposta sostitutiva sul conto d'impresa, confluiscono nel reddito complessivo per il comma 2.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: dedurre costi dai redditi di capitale. L'art. 45, comma 1, impone la tassazione senza alcuna deduzione; i proventi si dichiarano al lordo, anche quando il contribuente ha sostenuto oneri per produrli.
  • Errore tipico: non applicare la presunzione del comma 2 ai finanziamenti tra soci e società. Salvo prova contraria gli interessi sui capitali dati a mutuo si presumono percepiti; per evitarla occorre disciplinare per iscritto scadenze e misura.
  • Errore tipico: tassare l'intero capitale della polizza vita. È reddito solo la differenza tra capitale percepito e premi pagati (comma 4), non l'intero importo liquidato.
  • Errore tipico: qualificare come reddito di capitale gli interessi incassati da una società o nell'esercizio d'impresa. L'art. 48, comma 1, li attrae al reddito d'impresa; trattarli come redditi di capitale espone a errori di categoria e di base imponibile.
  • Errore tipico: ignorare la prova contraria sul mutuo non scritto. In assenza di pattuizione scritta della misura gli interessi si computano al saggio legale, parametro che varia di anno in anno con decreto del MEF.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 45 — Determinazione del reddito di capitale (commi 1-4: tassazione al lordo per cassa, mutui, conti correnti, assicurazioni vita).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 48 — Redditi imponibili ad altro titolo (commi 1-2: attrazione al reddito d'impresa).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 44 — Redditi di capitale (elenco e definizione delle fattispecie).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 47 — Utili da partecipazione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 73, comma 1, lettere a, b, d — Soggetti passivi IRES.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.