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IRPEFUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Dividendi impresa IRPEF art. 59 TUIR: 58,14% e riserve per anno

Quanto dell'utile incassato entra nel reddito d'impresa IRPEF, perché la quota cambia con l'anno in cui l'utile è stato prodotto e cosa ha fatto il DL 38/2026

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Gli utili da partecipazione percepiti nell'esercizio di un'impresa soggetta a IRPEF — imprenditore individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice — concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14% del loro ammontare e vi concorrono nell'esercizio in cui sono percepiti, non in quello in cui la distribuzione è deliberata (art. 59, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). La stessa regola vale per i proventi dei titoli e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lettera a) e per le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale (art. 109, comma 9, lettera b). Per quanto non diversamente previsto si applica l'art. 47, e con esso la presunzione di prioritaria distribuzione dell'utile d'esercizio e delle riserve non accantonate in sospensione d'imposta.

Il 58,14% non è però la percentuale di ogni dividendo: agli utili prodotti in esercizi più remoti si applicano percentuali inferiori, e la differenza sull'imponibile vale migliaia di euro già su una distribuzione ordinaria. Il testo dell'art. 59 è stato inoltre sostituito dall'art. 11 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con effetto dal 1° gennaio 2026.

Quanto dell'utile incassato diventa reddito, e in quale esercizio

Due elementi vanno tenuti separati, perché sbagliarne uno produce un errore di dichiarazione diverso.

La misura. L'utile non concorre per intero: concorre per il 58,14% dell'ammontare percepito. La quota residua resta fuori dal reddito perché lo stesso utile ha già scontato l'IRES in capo alla società che lo ha prodotto; il concorso parziale serve a non tassare due volte la medesima ricchezza.

Il momento. Il reddito d'impresa si determina di regola per competenza, ma per gli utili da partecipazione l'art. 59, comma 1 dispone il concorso «nell'esercizio in cui sono percepiti». Un dividendo deliberato a maggio 2025 e incassato a febbraio 2026 concorre al reddito del 2026: non rilevano né la data della delibera né l'iscrizione del credito verso la partecipata.

Il perimetro soggettivo è quello delle imprese IRPEF: la partecipazione dev'essere relativa all'impresa, cioè iscritta fra i beni dell'imprenditore individuale o della società di persone commerciale. Se la stessa partecipazione è detenuta dalla persona fisica fuori dall'impresa, la disciplina applicabile non è l'art. 59 ma l'art. 47 TUIR, con la ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'art. 27, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600. Nelle società di persone il reddito così determinato è poi imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alle quote, insieme agli altri componenti del reddito d'impresa IRPEF.

Riserve stratificate: la percentuale segue l'anno in cui l'utile è stato prodotto

La misura del 58,14% riguarda gli utili prodotti dalla partecipata a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Per gli utili più antichi restano in vigore le percentuali fissate dai decreti ministeriali che hanno seguito nel tempo l'aliquota IRES: 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, 49,72% per quelli prodotti dall'esercizio successivo e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008), 58,14% per quelli successivi (art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017). La ricostruzione delle tre misure e dei decreti che le hanno fissate è quella della risoluzione dell'Agenzia delle entrate 6 giugno 2019, n. 56/E, resa sul regime transitorio dell'art. 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; che le stesse tre percentuali valgano anche per gli utili percepiti nell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 59, comma 1 è affermato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento di ricerca «La fiscalità nell'internazionalizzazione delle imprese» (§ 6.1.2.2.2), che è dottrina professionale e non prassi vincolante.

Ne discende un adempimento concreto: prima di applicare una percentuale occorre farsi dare dalla partecipata la stratificazione delle riserve distribuite, cioè l'indicazione di quanta parte dell'utile in distribuzione si è formata in ciascuno dei tre periodi.

Il caso: una s.n.c. incassa 50.000,00 € di dividendo da riserve di formazione diversa

Una società in nome collettivo detiene fra i beni dell'impresa una partecipazione in una S.r.l. La partecipata delibera la distribuzione integrale delle riserve di utili di pertinenza della s.n.c., pari a 50.000,00 €, formate per 12.000,00 € fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per 18.000,00 € nel periodo successivo e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e per 20.000,00 € negli esercizi ancora successivi. La s.n.c. incassa l'intero importo nel 2026.

Strato di riserva distribuitoUtile distribuitoQuota di concorsoConcorre al reddito
Utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 200712.000,00 €40%4.800,00 €
Utili prodotti dall'esercizio successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 201618.000,00 €49,72%8.949,60 €
Utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 201620.000,00 €58,14%11.628,00 €
Dividendo incassato e quota che concorre al reddito50.000,00 €25.377,60 €
Dividendo di 50.000,00 euro a una s.n.c.: quota imponibile per strato di riservaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 59, comma 1, TUIR e risoluzione Agenzia delle entrate 6 giugno 2019, n. 56/EScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'imponibile che entra nel reddito della s.n.c. è quindi 25.377,60 €, e da lì viene imputato per trasparenza ai soci. Applicare il 58,14% all'intero dividendo avrebbe prodotto un imponibile di 29.070,00 €, cioè 3.692,40 € in più del dovuto: è l'errore che si commette quando la stratificazione non viene chiesta alla partecipata e si assume che tutte le riserve siano recenti.

Nell'esempio la distribuzione esaurisce le riserve, quindi l'ordine con cui si attinge ai tre strati non incide. Se la distribuzione fosse parziale, invece, l'ordine non sarebbe libero: l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017 dispone che «i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016», indipendentemente da quanto indicato nella delibera; agli utili più recenti — quelli che concorrono al 58,14% — si arriva solo dopo aver esaurito i due strati più antichi. Sul fronte del TUIR opera nella stessa direzione l'art. 47, comma 1, richiamato dall'art. 59: indipendentemente dalla delibera assembleare si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta.

Lo stesso dividendo in mani diverse: impresa IRPEF, S.r.l. socia, socio persona fisica

La stessa distribuzione produce tre risultati fiscali distinti a seconda di chi la incassa. È la verifica da fare prima di intestare una partecipazione, non dopo.

VoceImpresa IRPEF (art. 59 TUIR)Società di capitali IRES (art. 89 TUIR)Persona fisica fuori dall'impresa (art. 47 TUIR)
Quota dell'utile che concorre al reddito del percettore58,14% dell'ammontare percepito5%: l'utile è escluso dal reddito per il 95% del suo ammontareNessun concorso al reddito complessivo: sull'utile è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Norma che fissa la misuraArt. 59, comma 1, TUIRArt. 89, comma 2, TUIRArt. 27, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Esercizio in cui l'utile rilevaQuello di percezione, non quello della deliberaQuello di percezione, non quello della deliberaQuello del pagamento, quando la società applica la ritenuta
L'anno di formazione della riserva cambia il risultato?Sì: 40%, 49,72% o 58,14% secondo l'esercizio in cui l'utile è stato prodottoNo: l'esclusione del 95% non dipende dall'anno di formazione dell'utileSolo nel regime transitorio dell'art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205, riservato alle delibere adottate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
Chi liquida l'impostaIl percettore, in dichiarazione, dentro il reddito d'impresaIl percettore, in dichiarazione, dentro il reddito d'impresaLa società che distribuisce, come sostituto d'imposta
Lo stesso utile distribuito a un'impresa IRPEF, a una società IRES o a una persona fisicaFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 47, 59 e 89 TUIR e art. 27, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600Scarica i dati in CSV

Sui 50.000,00 € dell'esempio, una S.r.l. socia porterebbe a tassazione 2.500,00 €, cioè il 5% dell'utile percepito (art. 89, comma 2), mentre la s.n.c. ne porta 25.377,60 €. Il confronto non dice che un assetto è preferibile all'altro — il socio della S.r.l. sconta l'imposta una seconda volta quando l'utile esce dalla società — ma dice che la quota imponibile non si legge senza sapere chi è il percettore.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2026 con il decreto-legge 38/2026

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) aveva ristretto il regime. Con l'art. 1, comma 51, lettera b), il comma 1 dell'art. 59 era stato sostituito per far concorrere gli utili per l'intero ammontare, salvo quelli indicati in un nuovo comma 1-bis: gli utili relativi a «una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro», che restavano al 58,14%. La stessa soglia era stata scritta nella participation exemption (nuovo comma 1.1 dell'art. 87) e nei dividendi fra società di capitali (nuovo comma 2.1 dell'art. 89), con effetto sulle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 e sulle plusvalenze relative a partecipazioni acquisite dalla stessa data (art. 1, comma 54).

Quella stretta non ha mai operato. L'art. 11 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e intitolato «Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX», ha sostituito di nuovo il comma 1 dell'art. 59 nel testo riportato in questa scheda, ha abrogato il comma 1-bis, ha abrogato il comma 1.1 dell'art. 87 e il comma 2.1 dell'art. 89, ha soppresso nell'art. 58, comma 2, il rinvio ai requisiti del comma 1.1 e, al comma 4, ha abrogato i commi da 51 a 55 della legge n. 199 del 2025. Tutto a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 11, comma 5): la soglia del 5% o dei 500.000,00 € non ha quindi mai trovato applicazione.

Una novità sostanziale resta. La misura del 58,14% ora è scritta direttamente nel comma 1 dell'art. 59: fino al 31 dicembre 2025 il testo diceva «40 per cento» e la percentuale effettiva arrivava soltanto dai decreti ministeriali di rideterminazione. Il che apre una domanda legittima: la nuova formulazione, che indica il 58,14% senza distinzioni, ha assorbito la stratificazione per anno di formazione? No. L'art. 11 del decreto-legge n. 38 del 2026 è intitolato al «ripristino» del regime preesistente, non abroga né modifica i decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017 e non detta alcuna disciplina transitoria delle riserve: quei decreti restano in vigore e continuano a governare gli utili formati negli esercizi anteriori. La stratificazione descritta sopra resta quindi la regola da applicare.

Il 60% dell'art. 58 non è la percentuale da usare sulla plusvalenza esente

L'impresa IRPEF che cede una partecipazione con i requisiti dell'art. 87 applica l'art. 58, comma 2, TUIR, il cui testo dice ancora che quelle plusvalenze «non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare». Quel 60% oggi non si applica a nessuno: il comma non è mai stato novellato nella parte numerica, ma la percentuale è stata rideterminata due volte per decreto ministeriale, in parallelo alla discesa dell'aliquota IRES.

  • 50,28% per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009 — art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008, attuativo dell'art. 1, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • 41,86% per quelle realizzate dal 1° gennaio 2018 — art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, attuativo dell'art. 1, commi 61 e 64, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

C'è però una distinzione che vale soldi veri e che sfugge quasi sempre: la rideterminazione del 2017 non riguarda le società di persone. Il decreto lo dice nelle premesse e lo ripete nell'art. 2, comma 3 — «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi» — quindi per una s.n.c. o una s.a.s. la quota esente resta quella del decreto del 2008, il 50,28%. Lo conferma l'Agenzia delle entrate nelle istruzioni al modello Redditi SP 2026, dove l'indeducibilità delle minusvalenze e degli oneri di realizzo prevista dall'art. 64, comma 1, TUIR — che per legge segue la stessa percentuale dell'art. 58, comma 2 — è indicata «in misura pari al 50,28 per cento». Per l'imprenditore individuale, invece, la quota esente è il 41,86% e quella imponibile il 58,14%: la stessa misura dei dividendi.

Su una plusvalenza di 100.000,00 € la differenza è tutta qui: 41.860,00 € esenti e 58.140,00 € imponibili per la ditta individuale, 50.280,00 € esenti e 49.720,00 € imponibili per la s.n.c. Sono 8.420,00 € di imponibile in più a parità di operazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 59, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — utili da partecipazione nel reddito d'impresa IRPEF: concorso al 58,14% nell'esercizio di percezione, rinvio all'art. 47
  • Art. 47, comma 1, TUIR — presunzione di prioritaria distribuzione dell'utile d'esercizio e delle riserve non in sospensione d'imposta, richiamata dall'art. 59
  • Art. 44, comma 2, lettera a), TUIR — titoli e strumenti finanziari similari alle azioni
  • Art. 109, comma 9, lettera b), TUIR — remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale
  • Art. 73, comma 1, TUIR — società ed enti le cui partecipazioni generano gli utili rilevanti
  • Art. 89, comma 2, TUIR — utili percepiti da società di capitali: esclusione dal reddito per il 95%
  • Art. 27, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600 — ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti
  • Art. 11, commi 1 e 5, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 — sostituzione del comma 1 e abrogazione del comma 1-bis dell'art. 59 TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2026
  • Art. 58, comma 2, TUIR — plusvalenze esenti nel reddito d'impresa IRPEF: percentuale letterale del 60%, rideterminata dai decreti ministeriali
  • Art. 64, comma 1, TUIR — minusvalenze e oneri di realizzo indeducibili nella stessa percentuale dell'art. 58, comma 2
  • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008, artt. 1 e 2 (G.U. 16 aprile 2008, n. 90) — 49,72% sui dividendi e 50,28% di esenzione sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009
  • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, artt. 1 e 2 (G.U. 11 luglio 2017, n. 160) — 58,14% sui dividendi, 41,86% di esenzione sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018, presunzione di prioritaria distribuzione degli strati più antichi ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 5 TUIR
  • Art. 1, commi da 51 a 55, legge 30 dicembre 2025, n. 199 — soglia del 5% o di 500.000 euro per dividendi e PEX, abrogata dal decreto-legge n. 38 del 2026
  • Legge 22 maggio 2026, n. 88 — conversione con modificazioni del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
  • Istruzioni al modello Redditi SP 2026, quadro RF — indeducibilità al 50,28% ex art. 64, comma 1, TUIR per i soggetti di cui all'art. 5 TUIR
  • Risoluzione Agenzia delle entrate 6 giugno 2019, n. 56/E — misure del 40%, 49,72% e 58,14% e decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017
  • Risposta a interpello Agenzia delle entrate 16 settembre 2022, n. 454 — presunzione di prioritaria formazione degli utili distribuiti
  • Fondazione nazionale dei commercialisti, documento di ricerca «La fiscalità nell'internazionalizzazione delle imprese», § 6.1.2.2.2 — applicazione delle tre percentuali agli utili percepiti nell'esercizio d'impresa (dottrina professionale, non vincolante)

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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