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BilancioUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Approvazione e deposito del bilancio: i termini a ritroso

Trenta giorni al collegio sindacale, quindici in sede, centoventi o centottanta per l'assemblea, trenta per il deposito al registro delle imprese

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Il bilancio d'esercizio ha quattro termini di legge che si incastrano, e solo l'ultimo si conta in avanti. L'assemblea ordinaria va convocata «entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale» (art. 2364, comma 2, del codice civile); il bilancio va comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale, con la relazione, «almeno trenta giorni prima» dell'assemblea (art. 2429, comma 1); resta depositato in copia nella sede della società «durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato» (art. 2429, comma 3); ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia va depositata all'ufficio del registro delle imprese (art. 2435, comma 1). Nella S.r.l. i centoventi giorni sono il termine di presentazione del bilancio ai soci (art. 2478-bis, comma 1) e i trenta giorni per il deposito decorrono dalla decisione dei soci (comma 2).

Chi fissa prima la data dell'assemblea e poi rincorre gli adempimenti arriva quasi sempre in ritardo su uno dei due termini interni. Il calendario si costruisce al contrario: si sceglie la data dell'assemblea entro i centoventi giorni, si tolgono trenta giorni per la comunicazione all'organo di controllo, si verifica che i quindici giorni di deposito in sede ci stiano dentro, e solo alla fine si guarda al registro delle imprese.

Il calendario si costruisce a ritroso dall'assemblea

1Data di chiusura dell'esercizioDa qui decorrono i centoventi giorniper l'assembleaart. 2364, comma 2; per la S.r.l. iltermine è di presentazione del bilancio aisoci, art. 2478-bis, comma 12Prima della convocazioneRedazione del progetto di bilancio daparte degli amministratoriè la data di formazione del bilanciorilevante per i fatti successivi allachiusura (OIC 29, § 62)3Almeno trenta giorni prima dell'assembleaComunicazione del bilancio, con larelazione, al collegio sindacale e alsoggetto incaricato della revisionelegaleart. 2429, comma 14Nei quindici giorni che precedonol'assemblea, e finché sia approvatoDeposito in copia nella sede dellasocietà, con le relazioni e i bilancidelle controllate e collegateart. 2429, commi 3 e 4; i soci possonoprenderne visione5Entro centoventi giorni dalla chiusuradell'esercizioAssemblea che approva il bilancio, odecisione dei soci nella S.r.l.fino a centottanta giorni se lo statuto loprevede e ricorrono le condizioni dell'art.2364, comma 2, con segnalazione delleragioni nella relazione dell'art. 24286Entro trenta giorni dall'approvazioneDeposito al registro delle impresedella copia del bilancio, dellerelazioni degli artt. 2428 e 2429 edel verbaleart. 2435, comma 1; per la S.r.l. i trentagiorni decorrono dalla decisione dei soci,art. 2478-bis, comma 27Entro trenta giorni dall'approvazioneDeposito dell'elenco dei soci, per lesocietà non aventi azioni quotate inmercati regolamentatiart. 2435, comma 2; riferito alla data diapprovazione, con le annotazioni del librodei soci dall'approvazione precedente
  1. Data di chiusura dell'esercizio: Da qui decorrono i centoventi giorni per l'assemblea — art. 2364, comma 2; per la S.r.l. il termine è di presentazione del bilancio ai soci, art. 2478-bis, comma 1
  2. Prima della convocazione: Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori — è la data di formazione del bilancio rilevante per i fatti successivi alla chiusura (OIC 29, § 62)
  3. Almeno trenta giorni prima dell'assemblea: Comunicazione del bilancio, con la relazione, al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale — art. 2429, comma 1
  4. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato: Deposito in copia nella sede della società, con le relazioni e i bilanci delle controllate e collegate — art. 2429, commi 3 e 4; i soci possono prenderne visione
  5. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio: Assemblea che approva il bilancio, o decisione dei soci nella S.r.l. — fino a centottanta giorni se lo statuto lo prevede e ricorrono le condizioni dell'art. 2364, comma 2, con segnalazione delle ragioni nella relazione dell'art. 2428
  6. Entro trenta giorni dall'approvazione: Deposito al registro delle imprese della copia del bilancio, delle relazioni degli artt. 2428 e 2429 e del verbale — art. 2435, comma 1; per la S.r.l. i trenta giorni decorrono dalla decisione dei soci, art. 2478-bis, comma 2
  7. Entro trenta giorni dall'approvazione: Deposito dell'elenco dei soci, per le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati — art. 2435, comma 2; riferito alla data di approvazione, con le annotazioni del libro dei soci dall'approvazione precedente
Dalla chiusura dell'esercizio al deposito: i termini in ordineFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 2364, comma 2, 2429, commi 1, 3 e 4, 2435, commi 1 e 2, e 2478-bis, commi 1 e 2, del Codice Civile e OIC 29, § 62Scarica i dati in CSV

Una società con esercizio coincidente con l'anno solare che fissa l'assemblea di approvazione del bilancio 2025 al 29 aprile 2026 deve comunicare bilancio e relazione al collegio sindacale e al revisore entro il 30 marzo 2026, e tenere il fascicolo depositato in sede dal 14 aprile fino all'approvazione. Il 29 aprile rientra nei centoventi giorni dalla chiusura, che scadono il 30 aprile 2026. Approvato il bilancio il 29 aprile, il deposito al registro delle imprese va eseguito entro il 29 maggio 2026.

Un dettaglio che sfugge sul deposito in sede: l'art. 2429, comma 3, non chiede solo il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ma anche «le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate». Per le controllate incluse nel consolidamento il comma 4 consente di sostituire le copie integrali con lo stesso prospetto riepilogativo. Il fascicolo, insomma, non finisce con il bilancio della società.

La finestra fra il progetto e l'assemblea: maggior termine e fatti sopravvenuti

Il maggior termine di centottanta giorni non è una proroga che si chiede: è una previsione statutaria condizionata. L'art. 2364, comma 2, la consente «nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società», e aggiunge un obbligo di trasparenza che spesso si dimentica: «in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione». Servono quindi tre elementi insieme — la clausola statutaria, una delle due condizioni sostanziali, la motivazione scritta — e il richiamo dell'art. 2478-bis, comma 1, li estende alla S.r.l. Va segnalato un punto che il codice non risolve: una società esonerata dalla relazione sulla gestione perché ha inserito in nota integrativa le informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428 (art. 2435-bis, comma 7) non trova nel testo l'indicazione di dove collocare quella segnalazione.

La stessa finestra pone una questione contabile. La data che conta per i fatti intervenuti dopo la chiusura non è quella dell'assemblea ma quella «di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori» (OIC 29, § 62). Se però fra quella data e l'approvazione si verificano eventi «tali da avere un effetto rilevante sul bilancio», lo stesso paragrafo impone agli amministratori di modificare il progetto «nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio»: si riparte, cioè, dalla comunicazione all'organo di controllo e dal deposito in sede, non si emenda il documento in assemblea. Più lungo è il termine che ci si è dati, più questa eventualità diventa concreta. Sui fatti che non modificano i valori resta comunque l'informativa dell'art. 2427, comma 1, n. 22-quater, sulla natura e sull'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura (OIC 29, § 64).

Che cosa si deposita, e quanto costa depositarlo tardi

L'art. 2435, comma 1, individua il contenuto del deposito: una copia del bilancio «corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza». Il comma 2 aggiunge, per le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati, il deposito dell'elenco dei soci riferito alla data di approvazione, con il numero delle azioni possedute e i soggetti titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni, corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio precedente. È un adempimento scritto in termini di azioni, e l'art. 2478-bis, comma 2, richiama l'art. 2435 per il deposito della «copia del bilancio approvato», non per l'elenco del comma 2.

Sul ritardo il codice è più preciso di quanto si creda, e la norma non sta fra gli articoli sul bilancio: è l'art. 2630, che punisce chi «essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese».

IpotesiMinimo edittaleMassimo edittalePagamento in misura ridotta, per amministratore
Bilancio non depositato, o depositato oltre trenta giorni dalla scadenza: cornice del comma 1 aumentata di un terzo dal comma 2137,33 €1.376,00 €274,66 €
Bilancio depositato nei trenta giorni successivi alla scadenza: la cornice del comma 2 è ridotta a un terzo dal comma 145,78 €458,67 €91,56 €
Per confronto, deposito diverso dal bilancio (per esempio l'elenco dei soci) oltre trenta giorni: solo la cornice base del comma 1103,00 €1.032,00 €non pubblicato nel prospetto camerale consultato
Per confronto, deposito diverso dal bilancio nei trenta giorni successivi: cornice base ridotta a un terzo34,33 €344,00 €non pubblicato nel prospetto camerale consultato
Deposito del bilancio fuori termine: dalla cornice edittale all'importo da pagareFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2630, commi 1 e 2, del Codice Civile e art. 16, comma 1, della legge 689/1981; importi in misura ridotta pubblicati dalla Camera di commercio delle MarcheScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La sanzione va da 103,00 € a 1.032,00 € e colpisce ciascun soggetto tenuto all'adempimento, non la società in quanto tale. I due commi si applicano in sequenza, e l'ordine è quello che le camere di commercio seguono nei propri prospetti sanzioni: prima il comma 2 eleva di un terzo la cornice edittale quando l'omissione riguarda il deposito dei bilanci, portandola da 137,33 € a 1.376,00 €; poi, su quella cornice già aumentata, il comma 1 opera la riduzione a un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza, e la forbice scende a 45,78 € – 458,67 €. Su quella base si calcola il pagamento in misura ridotta dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 — il doppio del minimo edittale quando è più favorevole della terza parte del massimo: 91,56 € per ciascun amministratore se il bilancio è depositato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, 274,66 € se il deposito avviene oltre quel termine o non avviene affatto. Sono gli importi che le camere di commercio pubblicano (Camera di commercio delle Marche, «Deposito del bilancio e della situazione patrimoniale — Sanzioni», consultata il 5 settembre 2026). La forbice ridotta a 34,33 € – 344,00 € non riguarda invece il bilancio: vale per gli altri depositi tardivi, come l'elenco dei soci, dove l'aumento del comma 2 non si applica. Il contenuto e i termini della relazione dei sindaci che accompagna il fascicolo sono nella scheda sull'art. 2429 c.c.; la disciplina della distribuzione degli utili, che l'assemblea delibera nella stessa seduta, in quella sull'art. 2478-bis c.c.

Riferimenti normativi

  • Art. 2364, comma 2, Codice Civile — convocazione dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, maggior termine statutario fino a centottanta giorni per le società tenute al consolidato o per particolari esigenze di struttura e oggetto, con segnalazione delle ragioni nella relazione dell'art. 2428.
  • Art. 2429, commi 1, 3 e 4, Codice Civile — comunicazione del bilancio con la relazione al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima dell'assemblea; deposito in sede nei quindici giorni precedenti, con i bilanci delle controllate e il prospetto dei dati essenziali delle collegate; sostituzione delle copie integrali per le controllate consolidate.
  • Art. 2435, commi 1 e 2, Codice Civile — deposito al registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione, contenuto del fascicolo, deposito dell'elenco dei soci per le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati.
  • Art. 2478-bis, commi 1 e 2, Codice Civile — presentazione del bilancio ai soci della S.r.l. entro centoventi giorni dalla chiusura, maggior termine alle condizioni dell'art. 2364, comma 2, deposito entro trenta giorni dalla decisione dei soci.
  • Art. 2435-bis, comma 7, Codice Civile — esonero dalla relazione sulla gestione per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
  • Art. 2428, commi 1 e 3, Codice Civile — contenuto della relazione sulla gestione, sede della segnalazione delle ragioni della dilazione.
  • Art. 2427, comma 1, numero 22-quater, Codice Civile — informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
  • Art. 2630, commi 1 e 2, Codice Civile — sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 € a 1.032,00 € per l'omessa esecuzione di depositi al registro delle imprese nei termini, riduzione a un terzo entro trenta giorni dalla scadenza, aumento di un terzo per l'omesso deposito dei bilanci.
  • OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio», §§ 11, 62 e 64 — perimetro temporale dei fatti successivi, obbligo di modificare il progetto di bilancio quando un evento rilevante cade fra formazione e approvazione, informativa in nota integrativa.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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