Approvazione e deposito del bilancio: i termini a ritroso
Trenta giorni al collegio sindacale, quindici in sede, centoventi o centottanta per l'assemblea, trenta per il deposito al registro delle imprese
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Il bilancio d'esercizio ha quattro termini di legge che si incastrano, e solo l'ultimo si conta in avanti. L'assemblea ordinaria va convocata «entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale» (art. 2364, comma 2, del codice civile); il bilancio va comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale, con la relazione, «almeno trenta giorni prima» dell'assemblea (art. 2429, comma 1); resta depositato in copia nella sede della società «durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato» (art. 2429, comma 3); ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia va depositata all'ufficio del registro delle imprese (art. 2435, comma 1). Nella S.r.l. i centoventi giorni sono il termine di presentazione del bilancio ai soci (art. 2478-bis, comma 1) e i trenta giorni per il deposito decorrono dalla decisione dei soci (comma 2).
Chi fissa prima la data dell'assemblea e poi rincorre gli adempimenti arriva quasi sempre in ritardo su uno dei due termini interni. Il calendario si costruisce al contrario: si sceglie la data dell'assemblea entro i centoventi giorni, si tolgono trenta giorni per la comunicazione all'organo di controllo, si verifica che i quindici giorni di deposito in sede ci stiano dentro, e solo alla fine si guarda al registro delle imprese.
Il calendario si costruisce a ritroso dall'assemblea
- Data di chiusura dell'esercizio: Da qui decorrono i centoventi giorni per l'assemblea — art. 2364, comma 2; per la S.r.l. il termine è di presentazione del bilancio ai soci, art. 2478-bis, comma 1
- Prima della convocazione: Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori — è la data di formazione del bilancio rilevante per i fatti successivi alla chiusura (OIC 29, § 62)
- Almeno trenta giorni prima dell'assemblea: Comunicazione del bilancio, con la relazione, al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale — art. 2429, comma 1
- Nei quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato: Deposito in copia nella sede della società, con le relazioni e i bilanci delle controllate e collegate — art. 2429, commi 3 e 4; i soci possono prenderne visione
- Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio: Assemblea che approva il bilancio, o decisione dei soci nella S.r.l. — fino a centottanta giorni se lo statuto lo prevede e ricorrono le condizioni dell'art. 2364, comma 2, con segnalazione delle ragioni nella relazione dell'art. 2428
- Entro trenta giorni dall'approvazione: Deposito al registro delle imprese della copia del bilancio, delle relazioni degli artt. 2428 e 2429 e del verbale — art. 2435, comma 1; per la S.r.l. i trenta giorni decorrono dalla decisione dei soci, art. 2478-bis, comma 2
- Entro trenta giorni dall'approvazione: Deposito dell'elenco dei soci, per le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati — art. 2435, comma 2; riferito alla data di approvazione, con le annotazioni del libro dei soci dall'approvazione precedente
Una società con esercizio coincidente con l'anno solare che fissa l'assemblea di approvazione del bilancio 2025 al 29 aprile 2026 deve comunicare bilancio e relazione al collegio sindacale e al revisore entro il 30 marzo 2026, e tenere il fascicolo depositato in sede dal 14 aprile fino all'approvazione. Il 29 aprile rientra nei centoventi giorni dalla chiusura, che scadono il 30 aprile 2026. Approvato il bilancio il 29 aprile, il deposito al registro delle imprese va eseguito entro il 29 maggio 2026.
Un dettaglio che sfugge sul deposito in sede: l'art. 2429, comma 3, non chiede solo il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ma anche «le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate». Per le controllate incluse nel consolidamento il comma 4 consente di sostituire le copie integrali con lo stesso prospetto riepilogativo. Il fascicolo, insomma, non finisce con il bilancio della società.
La finestra fra il progetto e l'assemblea: maggior termine e fatti sopravvenuti
Il maggior termine di centottanta giorni non è una proroga che si chiede: è una previsione statutaria condizionata. L'art. 2364, comma 2, la consente «nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società», e aggiunge un obbligo di trasparenza che spesso si dimentica: «in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione». Servono quindi tre elementi insieme — la clausola statutaria, una delle due condizioni sostanziali, la motivazione scritta — e il richiamo dell'art. 2478-bis, comma 1, li estende alla S.r.l. Va segnalato un punto che il codice non risolve: una società esonerata dalla relazione sulla gestione perché ha inserito in nota integrativa le informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428 (art. 2435-bis, comma 7) non trova nel testo l'indicazione di dove collocare quella segnalazione.
La stessa finestra pone una questione contabile. La data che conta per i fatti intervenuti dopo la chiusura non è quella dell'assemblea ma quella «di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori» (OIC 29, § 62). Se però fra quella data e l'approvazione si verificano eventi «tali da avere un effetto rilevante sul bilancio», lo stesso paragrafo impone agli amministratori di modificare il progetto «nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio»: si riparte, cioè, dalla comunicazione all'organo di controllo e dal deposito in sede, non si emenda il documento in assemblea. Più lungo è il termine che ci si è dati, più questa eventualità diventa concreta. Sui fatti che non modificano i valori resta comunque l'informativa dell'art. 2427, comma 1, n. 22-quater, sulla natura e sull'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura (OIC 29, § 64).
Che cosa si deposita, e quanto costa depositarlo tardi
L'art. 2435, comma 1, individua il contenuto del deposito: una copia del bilancio «corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza». Il comma 2 aggiunge, per le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati, il deposito dell'elenco dei soci riferito alla data di approvazione, con il numero delle azioni possedute e i soggetti titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni, corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio precedente. È un adempimento scritto in termini di azioni, e l'art. 2478-bis, comma 2, richiama l'art. 2435 per il deposito della «copia del bilancio approvato», non per l'elenco del comma 2.
Sul ritardo il codice è più preciso di quanto si creda, e la norma non sta fra gli articoli sul bilancio: è l'art. 2630, che punisce chi «essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese».
| Ipotesi | Minimo edittale | Massimo edittale | Pagamento in misura ridotta, per amministratore |
|---|---|---|---|
| Bilancio non depositato, o depositato oltre trenta giorni dalla scadenza: cornice del comma 1 aumentata di un terzo dal comma 2 | 137,33 € | 1.376,00 € | 274,66 € |
| Bilancio depositato nei trenta giorni successivi alla scadenza: la cornice del comma 2 è ridotta a un terzo dal comma 1 | 45,78 € | 458,67 € | 91,56 € |
| Per confronto, deposito diverso dal bilancio (per esempio l'elenco dei soci) oltre trenta giorni: solo la cornice base del comma 1 | 103,00 € | 1.032,00 € | non pubblicato nel prospetto camerale consultato |
| Per confronto, deposito diverso dal bilancio nei trenta giorni successivi: cornice base ridotta a un terzo | 34,33 € | 344,00 € | non pubblicato nel prospetto camerale consultato |
La sanzione va da 103,00 € a 1.032,00 € e colpisce ciascun soggetto tenuto all'adempimento, non la società in quanto tale. I due commi si applicano in sequenza, e l'ordine è quello che le camere di commercio seguono nei propri prospetti sanzioni: prima il comma 2 eleva di un terzo la cornice edittale quando l'omissione riguarda il deposito dei bilanci, portandola da 137,33 € a 1.376,00 €; poi, su quella cornice già aumentata, il comma 1 opera la riduzione a un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza, e la forbice scende a 45,78 € – 458,67 €. Su quella base si calcola il pagamento in misura ridotta dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 — il doppio del minimo edittale quando è più favorevole della terza parte del massimo: 91,56 € per ciascun amministratore se il bilancio è depositato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, 274,66 € se il deposito avviene oltre quel termine o non avviene affatto. Sono gli importi che le camere di commercio pubblicano (Camera di commercio delle Marche, «Deposito del bilancio e della situazione patrimoniale — Sanzioni», consultata il 5 settembre 2026). La forbice ridotta a 34,33 € – 344,00 € non riguarda invece il bilancio: vale per gli altri depositi tardivi, come l'elenco dei soci, dove l'aumento del comma 2 non si applica. Il contenuto e i termini della relazione dei sindaci che accompagna il fascicolo sono nella scheda sull'art. 2429 c.c.; la disciplina della distribuzione degli utili, che l'assemblea delibera nella stessa seduta, in quella sull'art. 2478-bis c.c.
Riferimenti normativi
- Art. 2364, comma 2, Codice Civile — convocazione dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, maggior termine statutario fino a centottanta giorni per le società tenute al consolidato o per particolari esigenze di struttura e oggetto, con segnalazione delle ragioni nella relazione dell'art. 2428.
- Art. 2429, commi 1, 3 e 4, Codice Civile — comunicazione del bilancio con la relazione al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima dell'assemblea; deposito in sede nei quindici giorni precedenti, con i bilanci delle controllate e il prospetto dei dati essenziali delle collegate; sostituzione delle copie integrali per le controllate consolidate.
- Art. 2435, commi 1 e 2, Codice Civile — deposito al registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione, contenuto del fascicolo, deposito dell'elenco dei soci per le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati.
- Art. 2478-bis, commi 1 e 2, Codice Civile — presentazione del bilancio ai soci della S.r.l. entro centoventi giorni dalla chiusura, maggior termine alle condizioni dell'art. 2364, comma 2, deposito entro trenta giorni dalla decisione dei soci.
- Art. 2435-bis, comma 7, Codice Civile — esonero dalla relazione sulla gestione per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
- Art. 2428, commi 1 e 3, Codice Civile — contenuto della relazione sulla gestione, sede della segnalazione delle ragioni della dilazione.
- Art. 2427, comma 1, numero 22-quater, Codice Civile — informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
- Art. 2630, commi 1 e 2, Codice Civile — sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 € a 1.032,00 € per l'omessa esecuzione di depositi al registro delle imprese nei termini, riduzione a un terzo entro trenta giorni dalla scadenza, aumento di un terzo per l'omesso deposito dei bilanci.
- OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio», §§ 11, 62 e 64 — perimetro temporale dei fatti successivi, obbligo di modificare il progetto di bilancio quando un evento rilevante cade fra formazione e approvazione, informativa in nota integrativa.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
Risorse correlate
Bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.)
Il test dei limiti su due esercizi, gli esoneri che si ottengono davvero fra rendiconto, nota e relazione, e i soggetti che restano fuori dal regime
Leggi la schedaBilancio e distribuzione degli utili nella S.r.l. (art. 2478-bis c.c.)
Riserva legale, perdite da coprire e capitale intaccato: che cosa può deliberare davvero la decisione dei soci che approva il bilancio annuale
Leggi la schedaBilancio d'esercizio civilistico (schema CEE): struttura e principi di redazione
Schema CEE artt. 2424-2425 c.c.: clausola generale, principi 2423-bis e soglie del bilancio abbreviato 2435-bis (attivo 5.500.000 euro)
Leggi la schedaAree di crisi industriale: incentivi della legge 181/1989 (Invitalia)
Regime di aiuto MIMIT ex L. 181/1989 per imprese che investono nelle aree di crisi industriale: Accordi di Programma, Avvisi pubblici e gestione Invitalia
Leggi la schedaAltre schede su Bilancio
- Acconti sui dividendi infrannuali: art. 2433-bis c.c.Solo per SPA con revisione legale e clausola statutaria: presupposti, tetto massimo su utili e riserve disponibili, divieto in presenza di perdite.
- Cancellazione del credito dal bilancio: cessione pro-soluto, pro-solvendo e factoringQuando la cessione porta il credito fuori dal bilancio e quando resta iscritto: il criterio del trasferimento dei rischi, le scritture e la perdita deducibile
- Classificazione dei crediti in bilancio e crediti verso l'erarioIl criterio della destinazione fra voce B.III.2 e voce C.II, le caselle dei crediti tributari e delle imposte anticipate e il divieto di compensazione
- Classificazione dei debiti in bilancio e debiti verso fornitoriCome si legge la voce D dello stato patrimoniale, quando nasce il debito verso il fornitore e come si trattano resi, sconti, abbuoni e premi
- Come si stima un fondo per rischi e oneri e come si classifica in bilancioMiglior stima, intervallo di valori e attualizzazione dei fondi oneri, voci B1-B4 del passivo e classificazione per natura in conto economico
- Contenuto dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)Perché l'attivo si classifica per destinazione e il passivo per natura della fonte, quali voci chiedono due numeri e come si legge il patrimonio netto