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BilancioUltimo aggiornamento: 06/08/2026

Fondi per rischi e oneri: stima e classificazione in bilancio

Miglior stima, intervallo di valori e attualizzazione dei fondi oneri, voci B1-B4 del passivo e classificazione per natura in conto economico

Ultimo aggiornamento

06/08/2026

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In sintesi

L'elenco dei criteri di valutazione dell'art. 2426 del codice civile non comprende i fondi del passivo: per misurarli manca una regola dedicata, e si ricade sui principi generali del bilancio. In concreto l'importo è la miglior stima dell'onere necessario a fronteggiare la passività alla data di chiusura, spese legali comprese quando sono determinabili senza arbitrio; se la misurazione produce un intervallo di valori anziché un numero, si iscrive il valore più attendibile all'interno di quell'intervallo. Solo i fondi per oneri, cioè quelli che coprono un'obbligazione già certa, possono essere espressi al valore attuale, e a tre condizioni congiunte.

La collocazione segue due schemi diversi: nel passivo i fondi occupano le quattro sottovoci della classe B dell'art. 2424 del codice civile, mentre nel conto economico l'accantonamento va nella voce che ne rispecchia la natura, e finisce in B.12 o B.13 solo quando quella correlazione non è possibile. Dai bilanci 2026 gli effetti dell'attualizzazione hanno una voce propria, la C.17-ter.

Quando si applica

Le regole di stima e di classificazione si applicano a ogni fondo del passivo, dal momento della prima iscrizione fino al rilascio:

  • alla prima rilevazione, quando la situazione supera il vaglio di probabilità e stimabilità descritto nella scheda su quando si accantona un fondo rischi;
  • a ogni chiusura successiva, perché la congruità dei fondi è una verifica ordinaria di fine esercizio;
  • quando cambiano le informazioni disponibili: l'aggiornamento della stima è fisiologico e non è la correzione di un errore, quindi i suoi effetti transitano dal conto economico dell'esercizio in cui la stima cambia;
  • quando fatti successivi alla chiusura, ma anteriori alla redazione, rivelano condizioni già esistenti al 31 dicembre: in quel caso il fondo va modificato.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o quello delle micro-imprese applicano le stesse regole di misurazione, ma espongono i fondi in modo aggregato e con un'informativa ridotta.

Come si applica nella pratica

La miglior stima non è il caso peggiore. L'ammontare si commisura ai costi che la società prevede di dover sostenere alla data di bilancio, tenendo conto di tutti gli elementi già noti e determinabili: preventivi, tariffe legali, serie storiche di casi analoghi, pareri di tecnici e consulenti. Quando la misurazione non arriva a un valore puntuale ma delimita un intervallo, il fondo accoglie il valore più attendibile compreso tra il minimo e il massimo. Se esiste una copertura assicurativa e l'indennizzo, in caso di soccombenza, è ragionevolmente certo, la stima ne tiene conto: il fondo misura l'onere che resta effettivamente a carico della società.

Il fattore temporale è una facoltà, e solo per i fondi oneri. Un fondo può essere espresso al valore attuale quando ricorrono insieme tre circostanze: si tratta di un fondo per oneri, cioè l'obbligazione è certa perché nasce da un contratto o da una legge; l'esborso e la sua data sono stimabili in modo ragionevolmente attendibile; la scadenza è tanto lontana da rendere il valore attuale significativamente diverso dall'importo che sarà pagato. Manca anche una sola di queste condizioni, e il fondo resta al valore nominale. I fondi per rischi, per definizione incerti nell'esistenza, non si attualizzano.

Dove finisce l'accantonamento nel conto economico. Il criterio è la natura del costo, non una voce residuale di comodo.

Tipo di accantonamentoVoce di conto economicoVoce di stato patrimoniale
Trattamento di quiescenza e obblighi simili a dipendentiB.9.d) trattamento di quiescenza e similiB.1
Indennità di fine rapporto diverse dal lavoro subordinato (agenti, collaboratori)B.7 per serviziB.1
Imposte probabili da accertamenti o contenziosi, imposte differiteVoce coerente con il tributo, secondo l'OIC 25B.2
Accantonamento correlabile a una specifica classe di costo B, C o DQuella voce, per naturaB.4
Accantonamento non correlabile ad alcuna voce per naturaB.12 accantonamenti per rischi o B.13 altri accantonamentiB.4
Effetti dell'attualizzazione: trascorrere del tempo e revisione del tassoC.17-ter effetti di attualizzazione dei fondi oneriB.4

La voce C.17-ter non compare nell'elenco dell'art. 2425 del codice civile: è una voce aggiunta ai sensi dell'art. 2423-ter, comma 3, che impone di introdurre voci nuove quando il loro contenuto non rientra negli schemi. L'indicazione è stata introdotta dall'emendamento all'OIC 31 dell'8 dicembre 2025 e si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con facoltà di applicazione anticipata a quelli iniziati dal 1° gennaio 2025. Prima di allora l'effetto del trascorrere del tempo transitava comunque dal conto economico, ma senza una voce dedicata.

Il caso particolare dello smantellamento. Quando l'obbligazione di smantellare un impianto e ripristinare il sito nasce insieme al bene, il fondo non si contrappone a un costo ma al valore del cespite, che viene iscritto comprensivo dell'onere futuro attualizzato e ammortizzato su quel valore. Se il bene su cui grava l'obbligo non è iscritto in bilancio, come per un impianto in concessione o in affitto, la contropartita è un'immobilizzazione immateriale, ammortizzata sul minore fra la vita utile del bene e la durata residua del rapporto.

Nel bilancio abbreviato e nelle micro-imprese lo stato patrimoniale comprende solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani (art. 2435-bis, comma 2): i fondi compaiono quindi in un'unica riga B, senza distinzione fra le quattro sottovoci, e il conto economico può raggruppare le voci B.9(c), B.9(d) e B.9(e) (comma 3). L'informativa di nota integrativa richiesta dal comma 5 non comprende né il numero 4 né il numero 7 dell'art. 2427, comma 1: cadono quindi il prospetto di movimentazione dei fondi e la composizione della voce «altri fondi», mentre resta dovuto il numero 9 sulle passività potenziali non iscritte.

In forma ordinaria la nota integrativa espone i criteri di valutazione (n. 1), la formazione e le utilizzazioni dei fondi (n. 4), la composizione della voce «altri fondi» (n. 7) e l'importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (n. 9): sono i quattro punti dell'art. 2427, comma 1, su cui si concentra il contenuto della nota integrativa in materia di fondi.

Esempi pratici

Esempio 1 — Intervallo di valori, spese legali e copertura assicurativa

Una società è convenuta in una causa per responsabilità civile. Il legale colloca il risarcimento probabile fra 80.000 € e 140.000 €, indicando in 110.000 € il valore più attendibile, e stima in 12.000 € le spese legali fino alla definizione del giudizio. La polizza in essere copre il rischio fino a 70.000 €, e la compagnia ha già confermato l'operatività della garanzia: l'indennizzo è ragionevolmente certo. La stima del fondo tiene conto della copertura, quindi l'onere che resta a carico della società è di 110.000 € - 70.000 € = 40.000 €, cui si aggiungono le spese legali non indennizzabili: il fondo è di 52.000 €. Se la compagnia avesse contestato la copertura, l'indennizzo non sarebbe ragionevolmente certo e il fondo tornerebbe a 122.000 €.

Esempio 2 — Fondo oneri attualizzato e voce C.17-ter

Una società ha l'obbligo di bonificare un'area al termine della concessione, fra otto anni, con un esborso stimato in 200.000 €. L'obbligazione è certa, l'importo e la data sono stimabili, la scadenza è lontana: ricorrono le tre condizioni per considerare il fattore temporale. Applicando un tasso del 3%, coerente con il rendimento medio dei titoli di Stato di durata analoga, il fattore di attualizzazione è 1,03 elevato alla ottava, pari a 1,266770; il valore attuale è 200.000 € / 1,266770 = 157.881,85 €.

ContoDareAvere
Altri accantonamenti (B.13)157.881,85 €
Fondo per rischi e oneri (B.4)157.881,85 €

Nell'esercizio successivo, in assenza di variazioni della stima e del tasso, il fondo si adegua per il solo trascorrere del tempo: 157.881,85 € x 3% = 4.736,46 €, che porta il fondo a 162.618,30 €.

ContoDareAvere
Effetti di attualizzazione dei fondi oneri (C.17-ter)4.736,46 €
Fondo per rischi e oneri (B.4)4.736,46 €

Proseguendo così, alla scadenza il fondo raggiunge i 200.000 € che verranno effettivamente pagati.

Esempio 3 — Tre fondi diversi in un bilancio in forma abbreviata

Una S.r.l. che redige il bilancio in forma abbreviata chiude l'esercizio con tre fondi: 18.000 € per l'indennità di fine rapporto degli agenti, 59.000 € per una causa in corso e 40.000 € per la manutenzione ciclica di un impianto. Nel conto economico i tre accantonamenti restano distinti e seguono la propria natura: 18.000 € in B.7 fra i costi per servizi, 59.000 € in B.12 fra gli accantonamenti per rischi, 40.000 € in B.13 fra gli altri accantonamenti. Nello stato patrimoniale abbreviato, invece, confluiscono in un'unica riga B «Fondi per rischi e oneri» pari a 117.000 €, senza evidenza delle sottovoci. In nota integrativa la società indica i criteri di valutazione adottati e le passività potenziali non iscritte, ma non è tenuta né al prospetto di movimentazione dei fondi né alla composizione della voce «altri fondi».

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: usare la voce B.12 come contenitore di tutti gli accantonamenti. Si evita partendo dalla natura del costo: l'accantonamento per l'indennità degli agenti sta in B.7, quello per la quiescenza dei dipendenti in B.9.d), e le voci B.12 e B.13 restano per ciò che non è correlabile ad alcuna classe.
  • Errore: attualizzare un fondo rischi perché la causa durerà anni. Si evita verificando le tre condizioni: il fattore temporale è ammesso solo sui fondi oneri, cioè su obbligazioni già certe nell'esistenza, non su una passività la cui stessa esistenza dipende dall'esito del giudizio.
  • Errore: iscrivere il valore massimo dell'intervallo per non sottostimare. Si evita scegliendo il valore più attendibile all'interno dell'intervallo e documentando il criterio: la prudenza non autorizza a costruire riserve occulte.
  • Errore: trattare l'aggiornamento della stima come una correzione di errore, con effetto sul patrimonio netto iniziale. Si evita ricordando che il riesame periodico dei fondi produce cambiamenti di stima, i cui effetti restano nel conto economico dell'esercizio in cui la nuova informazione emerge.
  • Errore: dimenticare la nota integrativa perché il bilancio è abbreviato. Si evita leggendo il rinvio dell'art. 2435-bis, comma 5: cadono la movimentazione dei fondi e la composizione degli «altri fondi», ma non l'informativa sulle passività potenziali del numero 9.
  • Errore: dedurre l'accantonamento perché è stato correttamente stanziato in bilancio. Si evita verificando la tipizzazione fiscale: fuori dai casi espressamente previsti l'accantonamento è indeducibile e genera una differenza temporanea da gestire secondo le regole delle imposte differite e anticipate.

Riferimenti normativi

  • Art. 2426, comma 1, del codice civile — l'elenco dei criteri di valutazione non comprende i fondi del passivo.
  • Art. 2424, comma 1, del codice civile — classe B del passivo articolata in quattro sottovoci: quiescenza e obblighi simili, imposte anche differite, strumenti finanziari derivati passivi, altri.
  • Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci B.7, B.9.d), B.12 e B.13 del conto economico.
  • Art. 2423-ter, comma 3, del codice civile — obbligo di aggiungere voci non comprese negli schemi degli artt. 2424 e 2425, base della voce C.17-ter.
  • Art. 2427, comma 1, nn. 1, 4, 7 e 9, del codice civile — informativa di nota integrativa su criteri, movimentazione dei fondi, composizione degli «altri fondi» e passività potenziali.
  • Art. 2435-bis, commi 2, 3 e 5, del codice civile — esposizione aggregata nello stato patrimoniale abbreviato, raggruppamento delle voci B.9 e perimetro ridotto della nota integrativa.
  • Art. 2435-ter, comma 2, del codice civile — schemi e criteri di valutazione delle micro-imprese determinati per rinvio all'art. 2435-bis.
  • Principio contabile nazionale OIC 31 — Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, come modificato dall'emendamento dell'8 dicembre 2025.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-06.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 06/08/2026.

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