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BilancioUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Schemi di bilancio art. 2423-ter: ordine, voci, compensazioni

Quali voci si possono suddividere, raggruppare o aggiungere, quando il comparativo consente di omettere una voce e perché il netto a volte è obbligatorio

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425 del codice civile (art. 2423-ter, primo comma). L'ordine, quindi, non è disponibile: non si può presentare una sequenza diversa da quella degli schemi, perché è proprio la sequenza a rendere confrontabili i bilanci successivi della stessa società e i bilanci di società diverse (OIC 12, § 13).

Rigido l'ordine, il contenuto ha però quattro margini di movimento, e non valgono tutti per tutte le voci: la suddivisione e il raggruppamento (comma 2) e l'adattamento (comma 4) riguardano le sole voci precedute da numeri arabi, mentre l'aggiunta di voci nuove (comma 3) è un obbligo che può toccare anche le sottoclassi con numeri romani e le classi con lettere maiuscole (OIC 12, § 15).

Restano due regole trasversali. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, adattato se le voci non sono comparabili, con segnalazione e commento in nota integrativa (comma 5). E sono vietati i compensi di partite: nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, gli importi lordi oggetto di compensazione sono indicati in nota integrativa (comma 6).

Ordine rigido, contenuto flessibile: che cosa si può toccare

L'obbligo di iscrizione separata e nell'ordine riguarda in primo luogo le classi di voci contrassegnate dalle lettere maiuscole dell'alfabeto e le sottoclassi contrassegnate da numeri romani, e riguarda anche le voci contrassegnate da numeri arabi (OIC 12, § 13). Lo stesso paragrafo aggiunge un dettaglio che sfata un timore diffuso: nella redazione degli schemi «non è obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi)», perché quelle appostazioni formali il legislatore le ha inserite per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo; obbligatori restano la struttura complessiva degli schemi e il loro contenuto.

La suddivisione, invece, ha un perimetro più stretto: le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente (art. 2423-ter, comma 2). Sebbene la norma non lo preveda espressamente, l'OIC 12 estende la possibilità di suddividere anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell'alfabeto (§ 14).

Il raggruppamento è ammesso soltanto quando, a causa dell'importo, è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta di cui al secondo comma dell'art. 2423, oppure quando favorisce la chiarezza del bilancio; in questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento (art. 2423-ter, comma 2). Sono due condizioni alternative, non cumulative, e l'OIC 12 aggiunge un limite che la norma non scrive: il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe o sottoclasse, e dà luogo a una nuova voce la cui denominazione dovrebbe combinare quelle delle voci raggruppate (§ 14). Accorpare una voce dell'attivo circolante con una delle immobilizzazioni non è un raggruppamento ammesso, è un errore di schema. Un secondo limite, poi, l'OIC 12 non lo lascia alla lettura a contrario della norma: lo scrive. «Le voci precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate» (§ 14). Sul raggruppamento di classi e sottoclassi, quindi, il divieto è espresso; sulla suddivisione ulteriore e sull'adattamento, invece, l'esclusione delle classi e delle sottoclassi resta una lettura a contrario dei commi 2 e 4, che parlano delle sole voci precedute da numeri arabi. È una differenza che conta quando si deve motivare una scelta di schema: nel primo caso si cita un divieto, negli altri due si argomenta dal perimetro della norma.

VoceClassi con lettere maiuscole e sottoclassi con numeri romaniVoci precedute da numeri arabiBilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis)
Suddivisione ulterioreNon prevista: il comma 2 parla delle sole voci precedute da numeri arabi (lettura a contrario della norma)Ammessa senza eliminare la voce complessiva e il suo importo; l'OIC 12 la estende anche alle sotto-voci con lettere minuscole (§ 14)Si applica soltanto allo schema di conto economico in forma abbreviata (OIC 12, § 21)
RaggruppamentoVietato, e il divieto è espresso: «non possono essere raggruppate» (OIC 12, § 14)Solo se l'importo è irrilevante oppure se favorisce la chiarezza, con dettaglio in nota; e solo entro la stessa classe o sottoclasse (OIC 12, § 14)Nello stato patrimoniale abbreviato le voci sono solo quelle con lettere maiuscole e numeri romani (OIC 12, § 20)
Aggiunta di voci nuoveObbligatoria: l'obbligo non è limitato alle voci con numeri arabi (OIC 12, § 15)Obbligatoria quando il contenuto non è compreso in alcuna voce degli artt. 2424 e 2425 (comma 3)Si applica l'art. 2423-ter con le peculiarità dell'art. 2435-bis (OIC 12, § 19)
Adattamento alla natura dell'attivitàNon previsto: il comma 4 parla delle sole voci precedute da numeri arabi (lettura a contrario della norma)Obbligatorio quando lo esige la natura dell'attività esercitata (comma 4)Si applica soltanto allo schema di conto economico in forma abbreviata (OIC 12, § 21)
Indicazione di lettere e numeri nello schemaNon obbligatoria: sono appostazioni formali inserite per facilitare i richiami nel testo di legge (OIC 12, § 13)Non obbligatoria, per la stessa ragione (OIC 12, § 13)Non obbligatoria: l'art. 2423-ter si applica con le peculiarità dell'art. 2435-bis (OIC 12, § 19)
Comparativo dell'esercizio precedenteObbligatorio per ogni voce (comma 5)Obbligatorio per ogni voce (comma 5)Obbligatorio per ogni voce dello schema abbreviato (comma 5)
Che cosa si può fare su una voce, a seconda di come è contrassegnataFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2423-ter del codice civile e OIC 12, §§ 13-21Scarica i dati in CSV

Due obblighi chiudono il quadro. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 (comma 3): l'OIC 12 precisa che l'obbligo non è limitato al livello delle voci precedute da numeri arabi e che, data l'analiticità degli schemi e la presenza di voci di chiusura, la necessità di aggiungere voci si dovrebbe presentare di rado (§ 15). E le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata (comma 4), tipicamente per imprese appartenenti a particolari settori (OIC 12, § 16).

  • Domanda: Il contenuto da rappresentare è compreso in una delle voci previste dagli artt. 2424 e 2425?
    • no → Vanno aggiunte altre voci: è un obbligo, non una facoltà, e non è limitato alle voci con numeri arabi (comma 3)
    • sì → La natura dell'attività esercitata esige un adattamento della voce con numero arabo?
  • Domanda: La natura dell'attività esercitata esige un adattamento della voce con numero arabo?
    • sì → La voce preceduta da numero arabo deve essere adattata (comma 4)
    • no → Serve dare più dettaglio alla voce, o accorparla ad altre della stessa classe?
  • Domanda: Serve dare più dettaglio alla voce, o accorparla ad altre della stessa classe?
    • più dettaglio → Suddivisione ammessa, senza eliminare la voce complessiva e il suo importo (comma 2)
    • accorpare → Raggruppamento ammesso solo per importo irrilevante o per chiarezza; nel secondo caso la nota integrativa contiene distintamente le voci raggruppate (comma 2)
  • Esito: Vanno aggiunte altre voci: è un obbligo, non una facoltà, e non è limitato alle voci con numeri arabi (comma 3)
  • Esito: La voce preceduta da numero arabo deve essere adattata (comma 4)
  • Esito: Suddivisione ammessa, senza eliminare la voce complessiva e il suo importo (comma 2)
  • Esito: Raggruppamento ammesso solo per importo irrilevante o per chiarezza; nel secondo caso la nota integrativa contiene distintamente le voci raggruppate (comma 2)
Come intervenire su una voce di bilancio senza uscire dallo schemaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2423-ter, commi 2, 3 e 4, del codice civile

Il comparativo dell'esercizio precedente, e la voce che si può omettere

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa (art. 2423-ter, comma 5).

Da questa regola discende una conseguenza operativa che la norma non esplicita e che l'OIC 12 rende esplicita: le voci possono non essere indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente (§ 17). Le due condizioni valgono insieme: una voce azzerata quest'anno ma valorizzata l'anno scorso resta in schema, perché è proprio il confronto a doverla mostrare. Per gli approfondimenti sul comma 5 lo stesso OIC 12 rinvia all'OIC 29 in tema di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata applicano l'art. 2423-ter tenendo conto delle peculiarità dell'art. 2435-bis (OIC 12, § 19). Nello schema di stato patrimoniale in forma abbreviata le voci sono soltanto quelle precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto e da numeri romani (§ 20), e proprio per questo le disposizioni su suddivisioni, raggruppamenti e adattamento delle voci precedute da numeri arabi si applicano soltanto allo schema di conto economico in forma abbreviata (§ 21). È una precisazione che evita l'errore opposto a quello più comune: cercare margini di manovra dove, nello stato patrimoniale abbreviato, le voci con numeri arabi nemmeno compaiono.

Il divieto di compensi di partite, e i casi in cui il netto è obbligatorio

Sono vietati i compensi di partite; nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione (art. 2423-ter, comma 6). Il divieto si applica alle voci che devono figurare distintamente negli schemi, e l'OIC 12 lo estende anche ai casi in cui la compensazione è prevista dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC (§ 18).

C'è però un rovescio che viene spesso letto come un'eccezione e non lo è: il divieto non si applica alle voci per le quali le norme di legge richiedono un'esposizione al valore netto — le immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento, o l'indicazione di ricavi, proventi, costi e oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi (OIC 12, § 18). Lì il netto non è una compensazione consentita: è la forma di esposizione richiesta. La compensazione vera è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali, per esempio la compensazione legale dell'art. 1243, primo comma, del codice civile.

Il caso: lo stesso soggetto è cliente e fornitore

Una S.r.l. ha nei confronti di Beta S.r.l. un credito per forniture di 18.500,00 € e un debito per acquisti di 6.200,00 €, senza che ricorra alcuna ipotesi legale o contrattuale di compensazione. I due saldi vanno esposti separatamente: il credito fra le attività, il debito fra le passività.

Voce di bilancioImporto da esporre
Crediti verso Beta S.r.l. per forniture, iscritti fra le attività18.500,00 €
Debiti verso Beta S.r.l. per acquisti, iscritti fra le passività6.200,00 €
Saldo netto che la compensazione mostrerebbe al posto delle due voci12.300,00 €
Somma degli importi lordi esposti separatamente24.700,00 €
Cliente e fornitore nello stesso soggetto: gli importi lordi da esporreFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2423-ter, comma 6, del codice civile e OIC 12, § 18Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Esporre il solo saldo netto di 12.300,00 € non farebbe sparire un rischio né cambierebbe il risultato d'esercizio, ma ridurrebbe di 6.200,00 € sia il totale dell'attivo sia il totale del passivo, alterando ogni indice costruito su quei totali e nascondendo al lettore l'esposizione lorda verso la controparte. È esattamente ciò che il comma 6 vieta, ed è anche il motivo per cui, quando la compensazione è ammessa, la nota integrativa deve comunque riportare gli importi lordi.

Il divieto va letto insieme alla clausola generale: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423, secondo comma). Resta ferma la regola di irrilevanza dell'art. 2423, quarto comma, che consente di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, con illustrazione in nota integrativa dei criteri adottati. Sugli schemi di dettaglio si vedano le schede su stato patrimoniale e conto economico, e sulla clausola generale la scheda sul bilancio d'esercizio civilistico.

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423-ter, commi 1-6 — Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico: ordine, suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento, comparativi, divieto di compensi di partite.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423, commi 2 e 4 — Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta; irrilevanza degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), artt. 2424 e 2425 — Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), artt. 2435-bis e 2435-ter — Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 1243, primo comma — Compensazione legale, fra i casi in cui la compensazione è ammessa.
  • OIC 12 — Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, §§ 13-21: ordine di presentazione, estensione della suddivisione alle sotto-voci con lettere minuscole, limite del raggruppamento alla stessa classe, obbligo di aggiunta oltre le voci con numeri arabi, voci a zero omettibili, perimetro del divieto di compensazione, regole del bilancio in forma abbreviata.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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