Struttura degli schemi di bilancio art. 2423-ter c.c.
L'art. 2423-ter del codice civile fissa l'ordine e la rigidità delle voci di stato patrimoniale e conto economico e il divieto di compensi di partite
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 2423-ter del codice civile fissa le regole di struttura dello stato patrimoniale e del conto economico. Le voci previste dagli artt. 2424 e 2425 devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise (senza eliminare la voce complessiva) e possono essere raggruppate solo se irrilevanti o per favorire la chiarezza, con dettaglio in nota integrativa. Devono essere aggiunte voci nuove quando il contenuto non rientra in alcuna di quelle previste e adattate le voci con numeri arabi quando lo esige la natura dell'attività. Per ogni voce va indicato l'importo dell'esercizio precedente (comparativi), con adattamento e segnalazione in nota in caso di non comparabilità. È vietato il compenso di partite: salvo i casi ammessi dalla legge, attività e passività, costi e ricavi non si compensano tra loro.
Quando si applica
L'art. 2423-ter si applica alla redazione del bilancio d'esercizio di tutte le società di capitali, per:
- garantire la separazione e l'ordine delle voci negli schemi;
- gestire la suddivisione, il raggruppamento e l'aggiunta di voci;
- assicurare la comparabilità con l'esercizio precedente;
- rispettare il divieto di compensi di partite.
Come si applica nella pratica
Rigidità e flessibilità degli schemi
Gli schemi degli artt. 2424 e 2425 sono rigidi nell'ordine ma ammettono margini di adattamento:
- le voci con numeri arabi possono essere suddivise (mantenendo la voce complessiva) o raggruppate se di importo irrilevante o per chiarezza, con dettaglio in nota integrativa;
- vanno aggiunte voci nuove se il contenuto non è compreso in quelle previste;
- vanno adattate le voci con numeri arabi quando lo richiede la natura dell'attività.
I comparativi
Per ogni voce di stato patrimoniale e conto economico va indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente vanno adattate; la non comparabilità, l'adattamento o la sua impossibilità vanno segnalati e commentati in nota integrativa.
Il divieto di compensi di partite
È vietato compensare partite di segno opposto (attività con passività, costi con ricavi). Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, in nota integrativa vanno indicati gli importi lordi oggetto di compensazione: prevale il principio di rappresentazione chiara e analitica (art. 2423).
Esempi pratici
Esempio 1 — Suddivisione di una voce
Una società vuole evidenziare separatamente due tipologie di ricavi all'interno della voce A.1 del conto economico. Può suddividere la voce con numero arabo, mantenendo la voce complessiva e il relativo importo (art. 2423-ter).
Esempio 2 — Raggruppamento per irrilevanza
Alcune voci con numeri arabi hanno importi trascurabili. La società le raggruppa per favorire la chiarezza, indicando distintamente in nota integrativa le voci oggetto di raggruppamento.
Esempio 3 — Divieto di compenso di partite
L'impresa ha un credito verso un cliente e un debito verso lo stesso soggetto. In bilancio i due saldi vanno esposti separatamente (credito tra le attività, debito tra le passività): la compensazione è vietata, salvo i casi ammessi dalla legge con indicazione degli importi lordi in nota.
Errori comuni e come evitarli
- Modificare l'ordine delle voci: l'ordine degli artt. 2424 e 2425 è vincolante; sono ammessi solo suddivisione, raggruppamento e adattamento delle voci con numeri arabi.
- Compensare crediti e debiti o costi e ricavi: il compenso di partite è vietato, salvo i casi di legge con indicazione degli importi lordi in nota.
- Omettere i comparativi: per ogni voce va indicato l'importo dell'esercizio precedente, adattato se necessario.
- Raggruppare voci rilevanti: il raggruppamento è ammesso solo per importi irrilevanti o per chiarezza, con dettaglio in nota.
- Non commentare la non comparabilità: ogni adattamento dei comparativi va segnalato e commentato in nota integrativa.
Riferimenti normativi
- Art. 2423-ter del codice civile — struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; suddivisione, raggruppamento, comparativi, divieto di compensi di partite
- Art. 2423 del codice civile — clausola generale di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta
- Art. 2424 del codice civile — schema dello stato patrimoniale
- Art. 2425 del codice civile — schema del conto economico
Risorse correlate
- Bilancio d'esercizio civilistico art. 2423 c.c.: la clausola generale di chiarezza cui si collega la struttura degli schemi.
- Stato patrimoniale: struttura e contenuto art. 2424 c.c.: lo schema delle voci patrimoniali da iscrivere nell'ordine.
- Conto economico: struttura e contenuto art. 2425 c.c.: lo schema delle voci economiche.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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