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BilancioUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Svalutazione immobilizzazioni materiali e ripristino di valore

Perdite durevoli di valore sui cespiti e obbligo di ripristino quando i motivi vengono meno (art. 2426 n. 3 c.c.), con l'indeducibilità fiscale

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

Un cespite che alla chiusura dell'esercizio vale stabilmente meno di quanto risulta in bilancio deve essere iscritto a quel minore valore, e la rettifica non può essere mantenuta negli esercizi successivi se le ragioni che l'hanno causata sono venute meno (art. 2426, comma 1, n. 3, del codice civile). Sono due obblighi, non due facoltà: la svalutazione si impone quando la perdita è durevole, il ripristino si impone quando la causa si è dissolta. La verifica discende direttamente dal principio di prudenza, che impone di tener conto delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura (art. 2423-bis, comma 1, del codice civile).

Il principio contabile nazionale sulle immobilizzazioni materiali chiede di controllare a ogni data di bilancio se esistono segnali di perdita durevole e, in caso affermativo, di stimare quanto il bene è ancora in grado di rendere, rinviando all'apposito principio sulle perdite durevoli di valore per le modalità di calcolo.

Quando si applica

Il controllo non è un adempimento annuale a tappeto su ogni cespite: si attiva quando emergono indicatori di perdita. Sono segnali tipici il calo strutturale della domanda del prodotto realizzato con quel bene, l'obsolescenza tecnologica improvvisa, il danneggiamento, la chiusura o il ridimensionamento di un sito produttivo, un valore di mercato del bene sceso in modo marcato e non transitorio, decisioni aziendali che ne riducono l'impiego, vincoli normativi sopravvenuti che ne limitano l'uso.

Il metro di confronto è il valore recuperabile, cioè il maggiore fra due grandezze: quanto il bene può ancora produrre restando in azienda e quanto se ne ricaverebbe vendendolo, al netto dei costi di dismissione. Se il valore netto contabile supera stabilmente il valore recuperabile, l'eccedenza va rilevata come perdita.

Va tenuta distinta la fattispecie dei beni destinati alla vendita o non più utilizzabili, che escono dalle immobilizzazioni e seguono la disciplina illustrata nella scheda su dismissioni, plusvalenze e minusvalenze.

Come si applica nella pratica

La perdita si rileva fra i costi della produzione, nella voce B10c "altre svalutazioni delle immobilizzazioni" prevista dall'art. 2425 del codice civile. In contabilità si può accreditare un fondo svalutazione dedicato, così da conservare l'evidenza del costo storico e del fondo ammortamento.

ContoDareAvere
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (B10c)90.000,00 €
Fondo svalutazione fabbricati90.000,00 €

Dopo la svalutazione il piano di ammortamento non prosegue come prima: le quote future si calcolano sul nuovo valore netto contabile, distribuito sulla vita utile residua. È un passaggio che si dimentica facilmente e che, se trascurato, produce ammortamenti eccedenti e un valore contabile azzerato in anticipo.

Il ripristino. Quando la causa della svalutazione viene meno, il valore va riportato a quello che il bene avrebbe avuto se la rettifica non fosse mai stata rilevata, quindi al netto degli ammortamenti che nel frattempo sarebbero maturati sul costo originario: il criterio del costo ammortizzato resta il tetto invalicabile. Il recupero è un componente positivo dell'esercizio; poiché lo schema di conto economico non prevede un rigo dedicato ai ripristini, trova collocazione fra gli altri ricavi e proventi della voce A5.

ContoDareAvere
Fondo svalutazione fabbricati40.000,00 €
Ripristino di valore di immobilizzazioni materiali (A5)40.000,00 €

Le rivalutazioni. Il movimento inverso, l'aumento del valore iscritto, non è nella disponibilità dell'impresa: è ammesso solo quando una legge lo prevede o lo consente. Non esistono rivalutazioni volontarie o discrezionali, e l'aumento di valore prodotto dall'inflazione non è di per sé una ragione sufficiente né un caso eccezionale che giustifichi una deroga. Anche quando la legge la consente, la rivalutazione non può superare il valore recuperabile del bene, non allunga la vita utile e non modifica il piano di ammortamento in corso, mentre l'effetto netto non transita dal conto economico e va accreditato a una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto, salvo che la legge disponga diversamente. Se negli esercizi successivi il valore rivalutato eccede quello recuperabile, si torna alla svalutazione con imputazione a conto economico.

ContoDareAvere
Fabbricati120.000,00 €
Riserva di rivalutazione (A.III)120.000,00 €

L'informativa. La nota integrativa deve indicare misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento esplicito al contributo dei beni alla futura produzione di risultati economici, alla loro durata utile prevista e, se rilevante, al valore di mercato, segnalando le differenze rispetto alle svalutazioni degli esercizi precedenti e il loro effetto sul risultato (art. 2427, comma 1, n. 3-bis, del codice civile). Chi rivaluta indica inoltre criterio adottato, legge che lo consente, importo al lordo e al netto degli ammortamenti ed effetto sul patrimonio netto.

Il trattamento fiscale. Le minusvalenze sui beni d'impresa sono deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento (art. 101, comma 1, del TUIR): una svalutazione, che realizzo non è, resta indeducibile e genera una variazione in aumento in dichiarazione, con rilevazione di imposte anticipate se la differenza è temporanea. L'ammortamento fiscale continua a essere calcolato sul costo fiscalmente riconosciuto, assunto al lordo delle quote già dedotte (artt. 102, comma 2, e 110, comma 1, del TUIR), e non sul valore contabile ridotto. Il successivo ripristino, per simmetria, non concorre a formare il reddito: la variazione in aumento operata a suo tempo si riassorbe con una variazione in diminuzione. Anche le rivalutazioni sono fiscalmente neutre, perché il costo dei beni rivalutati non comprende le plusvalenze iscritte, salvo quelle che per espressa disposizione di legge non concorrono al reddito.

Esempi pratici

Esempio 1 — Capannone con valore netto contabile di 300.000 € dopo la chiusura del reparto

L'impresa dismette la lavorazione ospitata nell'immobile e non prevede di riutilizzarlo per altre produzioni. Una perizia stima in 210.000 € il ricavato ottenibile dalla vendita al netto dei costi di cessione, superiore all'utilità residua che il bene può ancora generare in azienda. Il valore recuperabile è quindi 210.000 € e la svalutazione da rilevare è di 90.000 €, imputata alla voce B10c. In dichiarazione la società opera una variazione in aumento di pari importo e rileva imposte anticipate.

Esempio 2 — Linea produttiva da 40.000 € resa obsoleta da un cambio di prodotto

Il valore d'uso della linea, calcolato sui flussi attesi dall'impiego residuo, è di 15.000 €; il prezzo di vendita al netto dei costi di smontaggio e trasporto è di 22.000 €. Il valore recuperabile è il maggiore fra i due, cioè 22.000 €: la svalutazione è di 18.000 €. Dall'esercizio successivo la quota di ammortamento si calcola su 22.000 € ripartiti sui tre anni di vita utile residua, quindi 7.333,33 € l'anno anziché i 10.000 € del piano originario.

Esempio 3 — Ritorno delle commesse e ripristino parziale di una svalutazione

Due anni dopo la svalutazione del capannone, l'acquisizione di una nuova commessa riporta l'immobile in produzione e ne fa risalire il valore recuperabile a 260.000 €. Il ripristino è obbligatorio, ma limitato: il valore contabile non può superare quello che l'immobile avrebbe avuto senza la svalutazione, decurtato degli ammortamenti maturati nel frattempo. Se tale importo teorico è 250.000 € e il valore attuale è 210.000 € ridotto dei due anni di ammortamento, il ripristino si ferma alla differenza fra i due valori e va motivato in nota integrativa.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: svalutare per una flessione temporanea dei risultati. Si evita verificando la durevolezza della perdita: una contrazione di mercato passeggera o un fermo di pochi mesi non giustificano la rettifica, che presuppone una riduzione stabile della capacità del bene di generare valore.
  • Errore: considerare il ripristino una facoltà. Si evita monitorando ogni anno le svalutazioni pregresse, perché la legge vieta di mantenere il minor valore quando i motivi della rettifica sono venuti meno.
  • Errore: lasciare invariato il piano di ammortamento dopo la svalutazione. Si evita ricalcolando le quote sul nuovo valore netto contabile e sulla vita utile residua già dall'esercizio successivo.
  • Errore: rivalutare un immobile perché il mercato è cresciuto. Si evita ricordando che la rivalutazione è ammessa solo in presenza di una legge che la preveda o la consenta, e che l'aumento di valore da inflazione non basta.
  • Errore: dedurre la svalutazione in dichiarazione. Si evita trattando la rettifica come indeducibile fino al realizzo e gestendone gli effetti con la fiscalità differita, evitando così una ripresa in sede di controllo.
  • Errore: liquidare l'informativa con una riga generica. Si evita descrivendo in nota integrativa misura, motivazioni e metodo di stima del valore recuperabile, come richiesto espressamente dal codice civile.

Riferimenti normativi

  • Art. 2426, comma 1, n. 3, del codice civile — iscrizione al minor valore in caso di perdita durevole e divieto di mantenere la rettifica quando ne sono venuti meno i motivi.
  • Art. 2423-bis, comma 1, del codice civile — prudenza e rilevanza delle perdite di competenza dell'esercizio.
  • Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci B10c per le svalutazioni delle immobilizzazioni e A5 per i componenti positivi.
  • Art. 2427, comma 1, del codice civile — informativa su misura e motivazioni delle riduzioni di valore.
  • Art. 101, comma 1, del TUIR — deducibilità delle minusvalenze solo se realizzate.
  • Art. 110, comma 1, del TUIR — costo fiscalmente riconosciuto al lordo degli ammortamenti dedotti e irrilevanza delle plusvalenze iscritte.
  • Principio contabile nazionale OIC 16 — Immobilizzazioni materiali.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.

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