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BilancioUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Ammortamento immobilizzazioni materiali: vita utile e quote

Quando parte l'ammortamento civilistico, come si stima la vita utile e quale valore residuo considerare (art. 2426 n. 2 c.c.), con i limiti fiscali

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

L'ammortamento è la ripartizione sistematica del costo di un cespite sugli esercizi in cui l'impresa se ne serve: il codice civile impone di ammortizzare in ogni esercizio il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, e chiede di motivare in nota integrativa ogni modifica dei criteri e dei coefficienti adottati (art. 2426, comma 1, n. 2, del codice civile). Non è una scelta discrezionale né dipende dall'andamento dell'anno: la quota matura anche in un esercizio in perdita e anche su un bene fermo, perché misura il consumo di utilità del cespite e non il suo rendimento.

Il principio contabile nazionale sulle immobilizzazioni materiali precisa i tre ingredienti del piano di ammortamento: quanto ammortizzare, per quanto tempo e con quale andamento delle quote.

Quando si applica

L'ammortamento comincia quando il bene è disponibile e pronto a essere impiegato, non quando viene pagato né quando arriva la fattura. Un impianto consegnato a novembre e collaudato a febbraio inizia ad ammortizzarsi a febbraio; fino ad allora resta fra le immobilizzazioni in corso, come spiegato nella scheda su classificazione e iscrizione dei cespiti.

Si ammortizzano tutti i cespiti la cui utilità si esaurisce, compresi quelli temporaneamente inutilizzati. Fanno eccezione quelli che non si consumano con l'uso: i terreni, anzitutto, e le collezioni d'arte. Quando il valore di un fabbricato ingloba anche quello dell'area su cui sorge, le due componenti vanno separate, se necessario con una stima, perché solo la parte edificata si ammortizza; i terreni tornano ammortizzabili nei casi in cui il loro impiego li esaurisce, come cave e siti destinati a discarica. Non si ammortizzano infine i beni riclassificati perché destinati alla vendita o non più utilizzabili.

Come si applica nella pratica

Valore da ammortizzare. È il costo del bene meno il valore residuo, cioè quanto si prevede di ricavarne al termine dell'utilizzo. La stima iniziale del valore residuo va rivista periodicamente; nella pratica delle PMI è spesso talmente modesta rispetto al costo che si preferisce ignorarla e ammortizzare l'intero valore. Attenzione però al caso opposto: se, aggiornando la stima, il valore residuo raggiunge o supera il valore netto contabile, l'ammortamento va interrotto.

Durata. Ciò che conta non è quanto il bene fisicamente durerà, ma per quanti anni sarà utile all'impresa: un periodo in genere più breve, da stimare guardando all'usura attesa, all'intensità di impiego, all'esperienza maturata su beni analoghi nel settore, alle indicazioni del costruttore, all'obsolescenza tecnologica, alle politiche di manutenzione, ai piani di sostituzione, ai vincoli legali o ambientali sull'uso. Se un cespite viene acquistato per potenziare un altro bene senza allungarne la durata, si ammortizza sul tempo residuo del bene principale.

Andamento delle quote. Le quote costanti sono il metodo preferibile: semplice, diffuso e favorevole alla comparabilità dei bilanci. Le quote decrescenti sono ammesse quando il bene rende di più nei primi anni. È utilizzabile anche il criterio per unità di prodotto, che rapporta la produzione dell'esercizio a quella complessivamente attesa dal bene. Sono invece vietate le quote crescenti, in contrasto con la prudenza, e ogni metodo che leghi l'ammortamento ai ricavi o al risultato dell'esercizio.

MetodoQuando si usaEffetto sulle quote
Quote costantiUtilità distribuita in modo uniforme; è il criterio preferibileQuota uguale ogni anno
Quote decrescentiBene sfruttato maggiormente nella prima parte della vita utileQuote alte all'inizio, calanti nel tempo
Unità di prodottoL'usura dipende dai volumi lavorati più che dal tempoQuota proporzionale alla produzione dell'esercizio
Quote crescentiNon ammesso
Quote legate a ricavi o utiliNon ammesso

Componenti con durata diversa. Se un cespite include parti destinate a durare meno del bene principale, come un ascensore in un immobile o un nastro in una linea produttiva, l'ammortamento di quelle parti va calcolato a sé, salvo che la separazione sia impraticabile o irrilevante. È un lavoro che ripaga al momento della sostituzione, perché consente di stornare con precisione il valore della componente uscente.

Revisione del piano. Il piano va riesaminato periodicamente. Se la durata utile residua cambia, non si rifà la storia: il valore netto contabile al momento della revisione si distribuisce sulla nuova vita residua. È un cambiamento di stima, con effetto sull'esercizio in corso e su quelli futuri.

La scrittura di fine anno accredita il fondo, che rettifica il cespite in bilancio senza toccarne il costo storico.

ContoDareAvere
Ammortamento immobilizzazioni materiali (B10b)7.500,00 €
Fondo ammortamento impianti e macchinario7.500,00 €

Il binario fiscale. Le quote sono deducibili dall'esercizio in cui il bene entra in funzione (art. 102, comma 1, del TUIR) e nel limite dei coefficienti fissati con decreto ministeriale per categorie omogenee di beni in base al normale periodo di deperimento nei vari settori produttivi, ridotti alla metà nel primo esercizio (art. 102, comma 2). I coefficienti applicabili sono consultabili nello strumento dedicato ai coefficienti di ammortamento. I beni di costo unitario non superiore a 516,46 € possono essere dedotti per intero nell'anno di acquisto (art. 102, comma 5). Per le imprese che svolgono attività regolate nei settori del gas e dell'energia elettrica valgono le regole speciali dell'art. 102-bis del TUIR, che ancorano la deduzione alle vite utili tariffarie ridotte del 20%.

Quando la vita utile civilistica non coincide con il coefficiente fiscale nasce il doppio binario: la differenza si gestisce con una variazione in dichiarazione e, se temporanea, con la rilevazione della fiscalità differita.

Esempi pratici

Esempio 1 — Tipografia che ammortizza una macchina da stampa da 60.000 €

La vita utile stimata è di otto anni e il valore residuo è trascurabile: la quota civilistica a quote costanti è 7.500 € l'anno. Ipotizzando che la tabella ministeriale preveda per quella categoria un coefficiente del 10%, la deduzione fiscale massima è di 6.000 € l'anno, dimezzata a 3.000 € nel primo esercizio. Ogni anno la società opera una variazione in aumento di 1.500 € e rileva imposte anticipate, che si riverseranno negli esercizi in cui il bene sarà civilisticamente esaurito ma fiscalmente ancora deducibile.

Esempio 2 — Società immobiliare con capannone acquistato a 400.000 € comprensivi di area

La perizia attribuisce 100.000 € al terreno e 300.000 € al fabbricato. L'ammortamento riguarda solo i 300.000 €: su una vita utile di trent'anni la quota è di 10.000 € l'anno. Ammortizzare l'intero prezzo produrrebbe una quota di 13.333,33 € l'anno, con una sopravvalutazione del costo di periodo e un fondo che erode un valore, quello dell'area, destinato a non consumarsi.

Esempio 3 — Muletto con vita utile rivista da 8 a 10 anni

Un carrello elevatore costato 32.000 € è stato ammortizzato per quattro anni a quote costanti su otto anni: il fondo è di 16.000 € e il valore netto contabile di 16.000 €. Una manutenzione accurata e un utilizzo inferiore al previsto portano a stimare altri sei anni di impiego, anziché quattro. Dall'esercizio in corso la quota diventa 2.666,67 € l'anno (16.000 € su sei anni). Gli esercizi già chiusi non si rettificano; la revisione della stima e la sua motivazione vanno indicate in nota integrativa.

ContoDareAvere
Ammortamento immobilizzazioni materiali (B10b)2.666,67 €
Fondo ammortamento altri beni2.666,67 €

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: far partire l'ammortamento dalla data della fattura. Si evita ancorando l'avvio del piano alla data in cui il cespite diventa effettivamente utilizzabile, provata dal collaudo, dal verbale di consegna o dalla messa in servizio.
  • Errore: sospendere l'ammortamento perché il bene è fermo o perché l'esercizio chiude in perdita. Si evita ricordando che la quota misura il consumo di utilità nel tempo e va calcolata anche sui cespiti temporaneamente inutilizzati.
  • Errore: usare i coefficienti ministeriali come se fossero la vita utile civilistica. Si evita stimando la durata economica del bene per il bilancio e trattando il coefficiente fiscale come un semplice limite di deducibilità, con la conseguente gestione del doppio binario.
  • Errore: applicare la metà della quota nel primo anno senza verificarne l'effetto. Si evita controllando che la semplificazione non si discosti in modo significativo dal calcolo per mesi di effettivo utilizzo: se il divario è rilevante, la scorciatoia non regge sul piano civilistico.
  • Errore: ricalcolare a ritroso gli ammortamenti quando cambia la vita utile. Si evita distribuendo il valore netto contabile attuale sulla nuova durata residua, perché si tratta di un cambiamento di stima e non della correzione di un errore.
  • Errore: continuare ad ammortizzare un bene il cui valore di realizzo ha ormai raggiunto il valore netto contabile. Si evita rivedendo periodicamente il valore residuo e interrompendo il piano quando la stima aggiornata lo impone.

Riferimenti normativi

  • Art. 2426, comma 1, n. 2, del codice civile — obbligo di ammortamento sistematico e motivazione delle modifiche di criteri e coefficienti.
  • Art. 2425, comma 1, del codice civile — voce B10b del conto economico per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
  • Art. 2427, comma 1, del codice civile — informativa in nota integrativa sui criteri di ammortamento e sui movimenti dei cespiti.
  • Art. 102, commi 1, 2 e 5, del TUIR — decorrenza della deduzione, coefficienti ministeriali con riduzione alla metà nel primo esercizio, deduzione integrale dei beni fino a 516,46 €.
  • Art. 102-bis del TUIR — ammortamento dei beni strumentali delle attività regolate nei settori del gas e dell'energia elettrica.
  • Principio contabile nazionale OIC 16 — Immobilizzazioni materiali.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.

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