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BilancioUltimo aggiornamento: 06/08/2026

Crediti in bilancio: attivo circolante o immobilizzazioni

Il criterio della destinazione fra voce B.III.2 e voce C.II, le caselle dei crediti tributari e delle imposte anticipate e il divieto di compensazione

Ultimo aggiornamento

06/08/2026

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In sintesi

Un credito non finisce fra le immobilizzazioni perché scade fra più di un anno, né nell'attivo circolante perché scade prima. Il criterio è la destinazione: nella voce B.III.2 dello stato patrimoniale vanno i crediti di origine finanziaria destinati a restare durevolmente in azienda, nella voce C.II quelli che nascono dalla gestione corrente, a cominciare dai crediti verso clienti. Un credito commerciale incassabile fra tre anni resta in C.II, un finanziamento a una controllata rimborsabile fra otto mesi resta in B.III.2.

La scadenza torna come informazione aggiuntiva, non come criterio: l'art. 2424, comma 1, del codice civile chiede di indicare separatamente gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i crediti dell'attivo circolante e quelli esigibili entro l'esercizio successivo per i crediti immobilizzati. I crediti verso l'erario hanno due caselle distinte in C.II: la 5-bis accoglie i crediti tributari veri e propri — credito IVA, acconti e ritenute eccedenti l'imposta dovuta — mentre la 5-ter è riservata alle imposte anticipate, che non sono somme da riscuotere ma minori imposte future. Crediti e debiti verso l'erario non si compensano in bilancio: lo vieta l'art. 2423-ter, comma 6.

Quando si applica

  • Ogni società che redige il bilancio secondo il codice civile, in forma ordinaria, abbreviata o di micro-impresa: la classificazione degli attivi è un obbligo di struttura, non un criterio di valutazione.
  • Crediti di natura finanziaria durevoli — finanziamenti a controllate, collegate, controllanti, a imprese sottoposte al controllo delle controllanti o a terzi: voce B.III.2, lettere da a) a d-bis).
  • Crediti originati dalla gestione corrente — verso clienti e verso le stesse categorie di imprese del gruppo quando la natura è commerciale: voce C.II, numeri da 1 a 5.
  • Crediti verso l'erario e verso altri enti impositori: voce C.II.5-bis. Le imposte anticipate hanno la voce C.II.5-ter e non seguono il regime dei crediti.
  • Bilancio abbreviato e micro-imprese: lo stato patrimoniale espone solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani, quindi il dettaglio numerico sparisce, ma resta l'obbligo di indicare separatamente in C.II i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo (art. 2435-bis, comma 2).

Come si applica nella pratica

Attivo circolante o immobilizzazioni. La domanda da porsi non è "quando incasso" ma "che ruolo ha questo credito nella gestione". I crediti che nascono dallo scambio di beni e servizi restano nell'attivo circolante anche quando la scadenza viene spostata oltre l'anno, in origine o successivamente. I crediti che nascono da un impiego di risorse finanziarie destinato a durare vanno fra le immobilizzazioni. La classificazione entro o oltre l'esercizio si fa poi guardando alla scadenza contrattuale o legale, corretta però da tre elementi concreti: gli eventi già verificatisi alla data di bilancio che il contratto collega a una modifica della scadenza, quanto il debitore sia realmente in grado di pagare alla data pattuita e il tempo entro il quale il creditore stima realistico di riuscire a incassare.

VoceCosa accoglie
B.III.2 a) b) c) d)Crediti finanziari verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti
B.III.2 d-bis)Crediti finanziari verso altri soggetti
C.II.1Crediti verso clienti per cessioni di beni e prestazioni di servizi
C.II.2, 3, 4, 5Crediti commerciali verso le società del gruppo
C.II.5-bisCrediti tributari: credito IVA, ritenute subite e acconti eccedenti, altri crediti verso enti impositori
C.II.5-terImposte anticipate
C.II.5-quaterCrediti verso altri: dipendenti, istituti previdenziali, soci per operazioni diverse dai conferimenti

Il conto economico che ne discende. La collocazione nello stato patrimoniale determina anche dove finiscono i movimenti del credito. Le svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante vanno nella voce B.10.d, quelle dei crediti immobilizzati nella voce D.19.b; gli storni di svalutazioni non più giustificate vanno rispettivamente in A.5 e in D.18.b. Le perdite realizzate — per riconoscimento giudiziale inferiore, transazione o prescrizione — si classificano in B.14 per la parte eccedente il credito già svalutato, e in C.17 se il credito era immobilizzato. Gli interessi e gli altri proventi maturati stanno in C.16.a se il credito è immobilizzato, in C.16.d se è nell'attivo circolante.

Crediti verso l'erario. Il credito IVA annuale va in C.II.5-bis sia che venga chiesto a rimborso sia che venga destinato alla compensazione: cambia il tempo e il modo dell'utilizzo, non la natura. Vi confluiscono anche le ritenute d'acconto subite e gli acconti d'imposta versati in eccesso rispetto al dovuto, dopo il giroconto di fine esercizio. Non vi rientrano invece i crediti d'imposta agevolativi utilizzabili solo in compensazione, che seguono la disciplina propria dell'agevolazione, né le imposte anticipate.

Il divieto di compensazione. L'art. 2423-ter, comma 6, vieta i compensi di partite: un credito IVA di 18.000 € e un debito per ritenute di 5.000 € restano due importi distinti nei due lati dello stato patrimoniale. La compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto — per esempio la compensazione legale dell'art. 1243, comma 1, del codice civile fra due debiti liquidi ed esigibili — e in quei casi la nota integrativa deve indicare gli importi lordi compensati. La compensazione fiscale nel modello F24, trattata nella scheda sulla compensazione dei crediti in F24, è un fatto successivo che non autorizza a esporre in bilancio il saldo netto.

Nota integrativa. Oltre ai criteri di valutazione (art. 2427, comma 1, n. 1) e ai movimenti dei crediti immobilizzati (n. 2), vanno indicati l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni con la ripartizione per aree geografiche (n. 6) e i crediti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine (n. 6-ter). Se un elemento ricade sotto più voci dello schema — il caso tipico è il credito commerciale verso la controllante — l'appartenenza va annotata quando serve alla comprensione del bilancio (art. 2424, comma 2). Nel bilancio abbreviato l'art. 2435-bis, comma 5, riduce l'informativa: quella del n. 6 resta dovuta per i soli debiti e senza ripartizione geografica.

Esempi pratici

Esempio 1 — Acconti IRES superiori all'imposta dovuta

Una SRL ha versato 24.000,00 € di acconti IRES, rilevati in un conto transitorio fra i crediti tributari. A fine esercizio l'IRES di competenza risulta pari a 19.600,00 €. Il giroconto fa emergere un credito residuo di 4.400,00 €, che resta in C.II.5-bis.

ContoDareAvere
Debiti tributari — IRES (D.12)19.600,00 €
Crediti tributari — IRES a rimborso (C.II.5-bis)4.400,00 €
Crediti tributari — acconti IRES versati (C.II.5-bis)24.000,00 €

Se la società ha anche un debito per ritenute su redditi di lavoro autonomo di 1.850,00 €, quel debito resta esposto in D.12: il credito di 4.400,00 € non lo assorbe.

Esempio 2 — Imposte anticipate da fondo svalutazione tassato

La stessa società accantona 30.000,00 € al fondo svalutazione crediti su un monte crediti commerciali di 2.400.000,00 €. L'art. 106, comma 1, del TUIR ammette in deduzione lo 0,50% del valore nominale, cioè 12.000,00 €: la variazione in aumento è di 18.000,00 €. Con aliquota IRES del 24% le imposte anticipate valgono 4.320,00 €.

ContoDareAvere
Imposte anticipate (C.II.5-ter)4.320,00 €
Imposte sul reddito dell'esercizio — anticipate (voce 20)4.320,00 €

L'importo va in C.II.5-ter e non fra i crediti tributari: non è una somma che l'erario deve restituire, ma un minor carico fiscale atteso, iscrivibile solo se ragionevolmente certo. Il tema è sviluppato nella scheda sulle imposte differite e anticipate.

Esempio 3 — Voce C.II in un bilancio abbreviato

Una società che redige il bilancio in forma abbreviata ha crediti verso clienti per 210.000,00 €, crediti tributari per 9.400,00 €, risconti attivi per 3.100,00 € e crediti verso soci per versamenti ancora dovuti per 5.000,00 €. Avvalendosi dell'art. 2435-bis, comma 2, comprende nella voce C.II anche le voci A e D dell'attivo: la voce espone 227.500,00 €.

Di questi, 18.000,00 € sono esigibili oltre l'esercizio successivo e vanno indicati separatamente: è l'unico dettaglio che la norma continua a pretendere all'interno della voce, anche quando tutto il resto è aggregato.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: spostare un credito commerciale fra le immobilizzazioni perché la dilazione supera i dodici mesi. Si evita applicando il criterio della destinazione: l'origine commerciale resta tale, e la scadenza lunga si segnala con l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
  • Errore: esporre in bilancio il saldo netto fra crediti e debiti tributari. Si evita ricordando il divieto di compensi di partite dell'art. 2423-ter, comma 6: la compensazione in F24 è un evento successivo, non una regola di esposizione.
  • Errore: iscrivere le imposte anticipate fra i crediti tributari. Si evita usando la voce C.II.5-ter, distinta per legge dalla 5-bis, e verificando il presupposto della ragionevole certezza del recupero.
  • Errore: dimenticare l'indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo sui crediti immobilizzati. Si evita ricordando che l'art. 2424, comma 1, chiede l'indicazione speculare: oltre l'anno per i crediti dell'attivo circolante, entro l'anno per quelli immobilizzati.
  • Errore: classificare in C.II.5-bis i crediti d'imposta agevolativi. Si evita distinguendo i crediti verso l'erario per imposte già assolte in eccesso dai crediti d'imposta concessi come incentivo, che seguono la disciplina della singola agevolazione.
  • Errore: guardare solo alla scadenza scritta nel contratto per la ripartizione entro e oltre l'esercizio. Si evita tenendo conto anche degli eventi contrattuali già verificatisi alla data di bilancio e di quanto il debitore sia effettivamente in grado di pagare alla scadenza.

Riferimenti normativi

  • Art. 2424, commi 1 e 2, del codice civile — schema dello stato patrimoniale, voci B.III.2 e C.II, indicazione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo e appartenenza a più voci.
  • Art. 2425, comma 1, del codice civile — voci A.5, B.10.d, B.14, C.16, C.17, D.18.b e D.19.b del conto economico movimentate dai crediti.
  • Art. 2423-ter, comma 6, del codice civile — divieto di compensi di partite e indicazione degli importi lordi in nota integrativa.
  • Art. 1243, comma 1, del codice civile — presupposti della compensazione legale fra debiti liquidi ed esigibili.
  • Art. 2427, comma 1, del codice civile — informativa di nota integrativa sui crediti, in particolare numeri 1, 2, 6 e 6-ter.
  • Art. 2435-bis, commi 2 e 5, del codice civile — schema dello stato patrimoniale abbreviato e informativa ridotta di nota integrativa.
  • Art. 2435-ter, comma 2, del codice civile — rinvio agli schemi del bilancio abbreviato per le micro-imprese.
  • Art. 106, comma 1, del TUIR — limite dello 0,50% alla deduzione delle svalutazioni dei crediti commerciali.
  • Principio contabile nazionale OIC 15 — Crediti.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-06.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 06/08/2026.

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