Compensazione in F24: da quando, quanto e quando è vietata
Le decorrenze dei crediti, il tetto annuo di 2 milioni, il visto oltre 5.000 euro e il blocco che scatta con 50.000 euro di ruoli scaduti dal 2026
16/09/2026
16/09/2026
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In sintesi
La compensazione in F24 estingue un debito tributario o contributivo con un credito vantato verso un ente diverso da quello creditore, e va effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È la forma operativa del principio per cui l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (art. 8, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212).
La facoltà non è però incondizionata, e le condizioni sono di tre specie diverse: una decorrenza, che dice da quando un credito diventa spendibile; un tetto, che dice quanto se ne può usare in un anno solare; un divieto, che sospende la facoltà quando la posizione debitoria supera certe soglie. Ogni divieto è costruito come deroga espressa allo Statuto del contribuente ed è presidiato da controlli che possono portare alla sospensione o allo scarto della delega.
Da quando un credito diventa spendibile
La compensazione verticale avviene all'interno dello stesso tributo, un credito IVA che riduce un debito IVA, ed è sempre consentita. Quella orizzontale mette in relazione tributi ed enti diversi: è la compensazione resa possibile dal versamento unitario, ed è su di essa che si concentrano limiti e divieti. La struttura della delega in cui entrambe vengono esposte è descritta nella scheda sul modello F24.
Per i crediti d'imposta la regola generale sta nel comma 1 dell'art. 17: la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale, dei crediti per imposte sui redditi e addizionali, per imposte sostitutive e per IRAP, quando supera 5.000,00 € annui, decorre dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La stessa soglia di 5.000,00 € fa scattare l'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione da cui il credito emerge, per le imposte sui redditi e le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive e l'IRAP (art. 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147). Sono due obblighi distinti che condividono la cifra, non la stessa regola scritta due volte: il primo sposta la data, il secondo aggiunge un adempimento in dichiarazione.
L'estensione alle imposte sui redditi e all'IRAP dell'obbligo di presentare prima la dichiarazione è opera dell'art. 3 del DL 26 ottobre 2019, n. 124. Nella risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 che ne ha dato i primi chiarimenti l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per verificare il superamento del limite di 5.000,00 € annui, si considerano soltanto le compensazioni che devono necessariamente essere esposte nel modello F24, e che restano fuori dal conteggio i debiti estinti con crediti pregressi della medesima imposta.
Per i crediti contributivi le decorrenze sono diverse e dipendono dalla categoria di iscritto o di datore.
| Credito | Utilizzabile in compensazione | Fonte |
|---|---|---|
| Contributi INPS di datori di lavoro non agricoli | Dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi, o dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione tardiva, o dalla notifica delle note di rettifica passive | art. 17, c. 1-bis, lett. a) |
| Contributi INPS di datori che versano la contribuzione agricola unificata | Dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge | art. 17, c. 1-bis, lett. b) |
| Contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata | Dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge | art. 17, c. 1-bis, lett. c) |
| Premi e accessori INAIL, di qualsiasi importo | A condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto | art. 17, c. 1-ter |
Restano escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata, e la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato resta impregiudicata in ogni caso. Il testo unico in materia di versamenti e di riscossione riunisce le due regole sulla soglia in un solo articolo e vi comprende espressamente anche il credito IVA annuale o infrannuale (art. 5, comma 8, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33).
Il tetto annuo è 2 milioni, non un miliardo di lire
Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili in un anno solare è di 2 milioni di euro dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 72, della L. 30 dicembre 2021, n. 234). La cifra non si legge nel corpo dell'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che è la norma che fissa il tetto: quel testo porta ancora «lire 1 miliardo» e la facoltà ministeriale di elevare il limite fino a 700.000 euro, e la misura vigente sta soltanto nelle note di aggiornamento. Chi copia la cifra dal corpo dell'articolo sbaglia di un ordine di grandezza.
L'Agenzia delle entrate ha commentato l'innalzamento nella circolare n. 9 del 1° aprile 2022, ricordando che il limite era già stato portato in via temporanea a 2 milioni di euro per il solo 2021. Superato il tetto la delega non viene eseguita: se il credito utilizzato in compensazione risulta superiore al limite massimo, il modello F24 è scartato (art. 17, comma 2-ter, del D.Lgs. 241/1997). Dal 1° gennaio 2027 lo stesso tetto si legge nell'art. 3, comma 10, del testo unico dei versamenti, dove la cifra è scritta in euro nel corpo dell'articolo.
La soglia dei ruoli: 50.000 euro, e come ci è tornata
Il divieto più pesante nasce dalla posizione debitoria. In deroga all'art. 8, comma 1, della L. 212/2000, chi ha iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000,00 €, con termini di pagamento scaduti e senza provvedimenti di sospensione, perde la facoltà di avvalersi della compensazione (art. 37, comma 49-quinquies, del DL 4 luglio 2006, n. 223). Restano fuori dal divieto i soli crediti delle lettere e), f) e g) dell'art. 17, comma 2, cioè i contributi previdenziali e i premi INAIL, e il divieto non opera sulle somme comprese in piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La cifra non è sempre stata questa, e in diciotto mesi ha fatto un percorso completo.
- 1° luglio 2024: Nasce il divieto di compensare oltre 100.000 euro di carichi scaduti — introdotto dall'art. 1, comma 94, lettera b), della L. 30 dicembre 2023, n. 213
- 1° luglio 2024: Il comma viene subito riscritto: stessa soglia, esclusione dei crediti contributivi, salvezza delle rateazioni — art. 4, commi 2 e 3, del DL 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67
- 1° gennaio 2026: La soglia scende da 100.000 a 50.000 euro — art. 1, comma 116, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica anche l'art. 5, comma 7, del testo unico dei versamenti
Tre osservazioni servono a usare bene la soglia. La soglia guarda i carichi scaduti, non il patrimonio né il fatturato. Opera come limite assoluto: chi dispone di crediti superiori all'ammontare dei carichi non compensa nulla finché non rientra. E convive con un secondo divieto, più basso nell'importo e più ristretto nell'effetto, che l'art. 31, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78 detta per i debiti iscritti a ruolo oltre 1.500,00 € e che il testo unico dei versamenti riproduce nell'art. 6, comma 1.
| Voce | Art. 31, comma 1, DL 78/2010 | Art. 37, comma 49-quinquies, DL 223/2006 |
|---|---|---|
| Soglia dei debiti scaduti | Oltre 1.500,00 € | Oltre 50.000,00 € |
| Crediti colpiti | Soltanto i crediti relativi a imposte erariali, fino a concorrenza del debito | Tutti i crediti, esclusi contributi previdenziali e premi INAIL |
| Estensione del divieto | Parziale: la parte eccedente resta compensabile | Totale: nessun credito inibito può essere usato |
| Conseguenza dell'inosservanza | Sanzione del 50 per cento dei debiti iscritti a ruolo, entro il limite dell'importo indebitamente compensato | Scarto della delega e versamenti considerati non effettuati |
| Dove si legge dal 1° gennaio 2027 | Art. 6, comma 1, del testo unico dei versamenti | Art. 5, comma 7, del testo unico dei versamenti |
Un'impresa individuale ha carichi affidati e scaduti per 62.000,00 €, senza sospensioni né rateazioni in corso, e un credito IRES di 18.000,00 € che vorrebbe portare in compensazione. Il credito resta inutilizzabile per intero, benché sia molto inferiore ai carichi: la soglia non funziona per differenza. Per riaprire la facoltà di compensare occorre riportare i carichi entro il limite, oppure ottenerne la sospensione o una rateazione ancora efficace.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Carichi affidati e scaduti alla data della delega | 62.000,00 € |
| Pagamento necessario per rientrare nella soglia | -12.000,00 € |
| Credito IRES inutilizzabile finché il divieto opera | 18.000,00 € |
| Carichi residui, entro la soglia di 50.000 euro | 50.000,00 € |
Il credito verso l'INPS di 4.500,00 € maturato nello stesso periodo resta invece compensabile, perché rientra fra le lettere che il divieto esclude.
Quando la delega è sospesa, e quando è scartata
Prima ancora dei divieti opera un controllo preventivo. L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni l'esecuzione delle deleghe che contengono compensazioni con profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, del DL 223/2006). Se il controllo conferma il corretto utilizzo del credito, o se i trenta giorni passano senza esito, la delega è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano effettuati alla data originaria; in caso contrario la delega non è eseguita e si considerano non effettuati. Lo scarto retroagisce quindi sulla data del pagamento: alla scadenza risulta un omesso versamento, e la comunicazione arriva settimane dopo. Trasmettere qualche giorno prima della scadenza lascia il margine per correggere.
Quando i crediti risultano non utilizzabili, l'Agenzia comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega a chi l'ha trasmessa, e il contribuente ha trenta giorni dal ricevimento per fornire chiarimenti su elementi non considerati o valutati erroneamente (art. 37, comma 49-quater). La cartella di pagamento va poi notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.
Lo scarto immediato colpisce tre situazioni diverse: il superamento del tetto annuo (art. 17, comma 2-ter), la compensazione tentata dopo la notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA (comma 2-quater) e quella dei crediti IVA tentata da chi è stato escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (comma 2-quinquies). Nelle due ipotesi legate alla partita IVA lo scarto viene comunicato con apposita ricevuta sui servizi telematici dell'Agenzia (comma 2-sexies). I presupposti dei due provvedimenti stanno nell'art. 35 del DPR 633/1972, trattato nella scheda su apertura, variazione e cessazione della partita IVA.
Sul credito usato senza averne diritto la sanzione dipende dalla qualificazione: 25 per cento del credito compensato se il credito è non spettante (art. 13, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), 70 per cento se è inesistente (comma 5), aumentata dalla metà al doppio quando l'inesistenza è oggetto di rappresentazioni fraudolente (comma 5-bis). La distinzione fra le due qualificazioni è sviluppata nella scheda sulle sanzioni per omesso versamento.
Le domande di chi ci arriva
Da quale importo di ruolo scatta il divieto di compensazione dei crediti fiscali?
Da 50.000,00 € di carichi complessivi affidati e scaduti, senza provvedimenti di sospensione, dal 1° gennaio 2026 (art. 37, comma 49-quinquies, del DL 223/2006, come modificato dall'art. 1, comma 116, della L. 199/2025). Fino al 31 dicembre 2025 la soglia era di 100.000,00 €: una delega respinta oggi sarebbe passata l'anno prima.
Le rateazioni non decadute fanno scattare il blocco della compensazione?
No. La norma esclude espressamente dal divieto le somme comprese in piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Restano rilevanti i carichi scaduti fuori dal piano, e la decadenza dalla rateazione li riporta dentro il conteggio della soglia.
Da quando si possono compensare i crediti che superano i 5.000 euro?
Dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997). La soglia si misura per anno di riferimento del credito e per tipo di imposta, tenendo conto di quanto già utilizzato nelle deleghe precedenti.
L'Agenzia delle entrate avvisa se il modello F24 in compensazione viene scartato?
Sì. Lo scarto per violazione dei divieti legati alla partita IVA viene comunicato con apposita ricevuta sui servizi telematici (art. 17, comma 2-sexies). Per le deleghe sospese a controllo la mancata esecuzione è comunicata telematicamente a chi ha trasmesso il modello, con trenta giorni di tempo per replicare.
Con cartelle sopra i 50.000 euro restano compensabili i crediti verso l'INPS?
Sì: il divieto non tocca i crediti per contributi previdenziali e per premi INAIL, che l'art. 37, comma 49-quinquies, esclude richiamando le lettere e), f) e g) dell'art. 17, comma 2. Tutti gli altri crediti, erariali e agevolativi, restano inutilizzabili finché i carichi non rientrano nella soglia.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1 — compensazione nel versamento unitario, termine finale e crediti oltre 5.000,00 € annui utilizzabili dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1-bis — decorrenze per la compensazione dei crediti contributivi verso l'INPS
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1-ter — registrazione negli archivi dell'INAIL come condizione per compensare premi e accessori
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2-ter — scarto del modello F24 per superamento del limite massimo dei crediti compensabili
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2-quater — esclusione dalla compensazione dopo la notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2-quinquies — esclusione dalla compensazione dei crediti IVA per chi è escluso dalla banca dati degli operatori intracomunitari
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2-sexies — scarto della delega e comunicazione con ricevuta telematica
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 — l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione
- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1 — limite massimo annuo dei crediti e dei contributi compensabili, oggi 2 milioni di euro
- L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 574 — visto di conformità sulla dichiarazione per le compensazioni oltre 5.000,00 € annui
- DL 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49-ter — sospensione fino a trenta giorni delle deleghe con compensazioni a rischio
- DL 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49-quater — comunicazione della mancata esecuzione e termine di notifica della cartella
- DL 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49-quinquies — esclusione dalla compensazione oltre 50.000,00 € di carichi scaduti
- DL 29 marzo 2024, n. 39, art. 4, comma 2 — sostituzione del comma 49-quinquies con decorrenza dal 1° luglio 2024
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 116 — riduzione della soglia da 100.000 a 50.000 euro dal 1° gennaio 2026
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 4-bis — sanzione del 25 per cento per l'utilizzo di un credito non spettante
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 5 — sanzione del 70 per cento per l'utilizzo di un credito inesistente
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 5-bis — aumento dalla metà al doppio quando il credito inesistente è oggetto di rappresentazioni fraudolente
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 5, comma 7 (testo unico allegato) — esclusione dalla compensazione per carichi scaduti, applicabile dal 1° gennaio 2027
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 6, comma 1 (testo unico allegato) — preclusione alla compensazione in presenza di debiti a ruolo oltre 1.500,00 €
- Agenzia delle entrate, circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 — modifiche alle procedure di compensazione introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal DL 39/2024
- Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 1° aprile 2022 — innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo compensabile
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 — modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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