Modello F24: sezioni, compilazione e versamento unitario
Il modello F24 attua il versamento unitario dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997: le cinque sezioni, la riga di versamento, il saldo e l'F24 a saldo zero
05/08/2026
7 min lettura
In sintesi
Il modello F24 è la delega di pagamento con cui i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti (art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
"Unitario" è la parola chiave: una sola delega raccoglie debiti che appartengono a enti diversi — Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, regioni, comuni — e li salda in un unico atto, compensando i crediti maturati verso i medesimi soggetti. Il modello è diviso in cinque sezioni, una per famiglia di destinatario; ogni riga porta un codice tributo o una causale contributo, un periodo di riferimento e un importo, esposto nella colonna degli importi a debito o in quella degli importi a credito compensati. La differenza fra i due totali è il saldo: se è positivo si versa, se è pari a zero la delega va comunque presentata, e l'omissione è sanzionata (art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997).
Quando si applica
Il perimetro del versamento unitario è fissato dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 241/1997, che elenca i crediti e i debiti che vi rientrano. Non è un elenco esemplificativo: ciò che non è compreso resta fuori dall'F24 e dalla compensazione.
| Voce (art. 17, comma 2) | Contenuto |
|---|---|
| lett. a) | Imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del DPR 602/1973 |
| lett. b) | IVA dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del DPR 633/1972 e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74 |
| lett. c) | Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA |
| lett. e) | Contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative |
| lett. f) | Contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro e committenti di collaborazioni coordinate e continuative |
| lett. g) | Premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965) |
| lett. h) | Interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20 |
| lett. h-sexies) e h-septies) | Tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche |
L'elenco comprende inoltre altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i ministri competenti (lett. h-ter) e alcune fattispecie storiche o settoriali. Una precisazione operativa conta più delle altre: per le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 3 del DPR 602/1973 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ma in tal caso — dice la norma — non è ammessa la compensazione. Chi sceglie il canale alternativo rinuncia al beneficio che giustifica il versamento unitario.
Come si applica nella pratica
Le cinque sezioni. Il modello si articola in sezione "Erario", sezione "INPS", sezione "Regioni", sezione "IMU e altri tributi locali" e sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi". Ogni codice tributo o causale contributo appartiene a una sola sezione: le risoluzioni con cui l'Agenzia delle entrate istituisce i codici indicano sempre, oltre al codice, la sezione di destinazione e i campi da valorizzare. Un codice esposto nella sezione sbagliata produce un versamento formalmente eseguito ma imputato all'ente sbagliato.
| Sezione | Che cosa vi confluisce | Campi caratteristici |
|---|---|---|
| Erario | Ritenute, IVA, IRES, IRPEF, imposte sostitutive, sanzioni e interessi erariali | Codice tributo, rateazione/Regione/Prov./mese rif., anno di riferimento, codice ufficio e codice atto |
| INPS | Contributi dei dipendenti, artigiani e commercianti, Gestione separata, enti bilaterali e fondi sanitari veicolati dall'Istituto | Causale contributo, codice sede, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa |
| Regioni | Tributi di competenza regionale, con il codice della regione | Codice regione, codice tributo, anno di riferimento |
| IMU e altri tributi locali | IMU, TARI e altri tributi comunali, sanzioni irrogate da organi del comune | Codice ente/codice comune (codice catastale), anno di riferimento, identificativo operazione |
| Altri enti previdenziali e assicurativi | Premi INAIL e contributi ad altri enti, ciascuno con il proprio codice ente | Codice ente, codice sede, codice posizione, periodo di riferimento |
La riga di versamento. Ogni riga si compone di quattro elementi: l'identificativo della somma (il codice tributo per le sezioni fiscali, la causale contributo per quelle previdenziali), il periodo di riferimento — l'anno d'imposta nel formato AAAA per i tributi annuali, l'intervallo "da mm/aaaa a mm/aaaa" per i contributi, il mese o il trimestre per i versamenti periodici — e infine l'importo, che va scritto nella colonna "importi a debito versati" oppure in quella "importi a credito compensati". Il codice giusto si individua nel catalogo dei codici tributo F24; la logica delle serie numeriche è spiegata nella scheda Codici tributo F24: come si leggono e come trovarli.
Il saldo. Sommati tutti i debiti e tutti i crediti esposti, la differenza costituisce il saldo finale della delega. Se è positivo, l'importo viene addebitato; se i crediti compensati eguagliano i debiti, il saldo è pari a zero e si parla di F24 a saldo zero. Anche in questo caso la delega non è un adempimento formale: senza la sua presentazione la compensazione non si perfeziona, perché è il modello — non l'indicazione dei crediti in dichiarazione — a estinguere l'obbligazione.
I canali di trasmissione. Dal 1° luglio 2024 ogni delega che contenga una compensazione — anche parziale, anche con saldo positivo, e quindi a maggior ragione l'F24 a saldo zero — si presenta esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (art. 11, comma 2, lettera a, del D.L. 66/2014, come sostituita dall'art. 1, comma 95, della L. 213/2023; la lettera b, che ammetteva gli intermediari della riscossione convenzionati per le deleghe a saldo positivo, è stata contestualmente abrogata). Le somme incassate vengono poi ripartite fra gli enti destinatari dalla struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'art. 22 del D.Lgs. 241/1997, che ne cura le regolazioni contabili.
Esempi pratici
Esempio 1 — Srl con quattro dipendenti: ritenute e IVA di gennaio nella stessa delega
La società versa entro il 16 febbraio le ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni di gennaio, 4.200,00 €, con il codice tributo 1001 e periodo di riferimento 01/2026, e l'IVA della liquidazione di gennaio, 3.150,00 €. Entrambe le righe stanno nella sezione Erario, entrambe nella colonna degli importi a debito: il saldo della delega è 7.350,00 €, addebitato in un'unica operazione.
Esempio 2 — Impresa individuale: IMU di giugno e contributi artigiani nella stessa delega
L'acconto IMU sul capannone, 1.480,00 €, va nella sezione "IMU e altri tributi locali" con il codice tributo 3918, il codice catastale del comune nel campo codice ente/codice comune e l'anno di riferimento; la rata dei contributi artigiani, 1.010,00 €, va nella sezione INPS con la causale, il codice sede e il periodo di riferimento indicati dall'Istituto. Due sezioni, due enti destinatari, un solo pagamento di 2.490,00 €.
Esempio 3 — Ditta con credito IVA annuale che azzera i debiti del mese
Dalla dichiarazione IVA emerge un credito di 9.000,00 €, già utilizzabile. A febbraio i debiti della delega ammontano a 3.800,00 € fra ritenute e contributi. Esponendo 3.800,00 € nella colonna degli importi a credito compensati, il saldo scende a zero: nulla viene addebitato, ma l'F24 va trasmesso comunque, e solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Ometterlo costa 100 € e lascia i debiti formalmente non estinti.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: non presentare l'F24 quando il saldo è zero, ritenendolo inutile perché non c'è nulla da pagare. L'omessa presentazione del modello contenente i dati della compensazione è punita con 100 €, ridotti a 50 € se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997): si evita trattando la delega a saldo zero come un versamento a tutti gli effetti, con la stessa scadenza.
- Errore: indicare il codice nella sezione sbagliata, per esempio un codice regionale fra quelli erariali. Il denaro esce ma finisce all'ente sbagliato: si evita verificando sempre, nella risoluzione istitutiva del codice, quale sezione e quali campi vanno valorizzati.
- Errore: sbagliare il periodo di riferimento, scrivendo l'anno del pagamento invece dell'anno d'imposta. La somma resta imputata a un'annualità che non ha debiti aperti: si evita ricordando che l'anno di riferimento è quello a cui la somma si riferisce, non quello in cui si versa.
- Errore: trasmettere una delega con compensazione tramite l'home banking di una banca convenzionata. Dal 1° luglio 2024 i versamenti unitari con compensazione si eseguono esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate: si evita usando quel canale ogni volta che compare un importo nella colonna dei crediti.
- Errore: compilare la delega con dati incompleti, che non consentono di identificare chi versa o di imputare la somma. È una violazione autonoma, sanzionata da 100 € a 500 € (art. 15, comma 1, del D.Lgs. 471/1997): si evita controllando codice fiscale, dati anagrafici e campi identificativi prima dell'invio.
- Errore: considerare irrilevante un ritardo di pochi giorni. L'omesso versamento è punito con il 25% dell'importo non versato, ridotto alla metà entro novanta giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro quindici giorni (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997): si evita intervenendo subito con il ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1 — versamenti unitari di imposte, contributi INPS e altre somme a favore di Stato, regioni ed enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2 — elenco dei crediti e dei debiti oggetto di versamento unitario e compensazione
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 3 — ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, richiamate dalla lettera a) dell'elenco
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 27 — liquidazioni e versamenti periodici IVA, richiamati dalla lettera b) dell'elenco
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 15, comma 2-bis — sanzione di 100 € per l'omessa presentazione del modello contenente i dati della compensazione, ridotta a 50 € entro cinque giorni lavorativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 15, comma 1 — sanzione da 100 € a 500 € per i documenti di versamento privi degli elementi identificativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 — sanzione per omesso o tardivo versamento e relative riduzioni
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 11, comma 2 — canali telematici obbligatori per i versamenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, nella formulazione vigente dal 1° luglio 2024
- L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 95 — sostituzione della lettera a) dell'art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014 e abrogazione della lettera b)
Le regole di compilazione dei singoli campi — sezione di destinazione, codice sede, codice ente, formato del periodo di riferimento — non stanno nella norma ma nelle risoluzioni con cui l'Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo e le causali contributo: vanno lette caso per caso.
Risorse correlate
- Codici tributo F24: come si leggono e come trovarli: la logica delle serie numeriche e il catalogo dei codici attivi.
- Compensazione dei crediti in F24: limiti, blocchi e controlli: il versante operativo della colonna dei crediti, con i vincoli e i casi di scarto.
- Ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs. 472/1997: come sanare un versamento omesso o tardivo.
- Cassetto fiscale: cosa contiene e come si consulta: dove verificare le deleghe trasmesse e le ricevute.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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