Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Modello F24: le cinque sezioni e il saldo della delega

Che cosa entra in una sola delega, come si compila la riga di ciascuna delle cinque sezioni e perché anche l'F24 a saldo zero va trasmesso

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il modello F24 è la delega di pagamento con cui si eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti maturati verso i medesimi soggetti (art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

La parola che pesa è «unitari»: una sola delega raccoglie debiti che appartengono a enti diversi e li estingue in un unico atto. Il modello si articola in cinque sezioni, una per famiglia di destinatario. Ogni riga porta un codice tributo o una causale contributo, un periodo di riferimento e un importo, scritto nella colonna degli importi a debito oppure in quella degli importi a credito compensati. La differenza fra i due totali è il saldo della delega: se resta positivo viene addebitato, se si azzera la delega va trasmessa ugualmente, perché è il modello a estinguere l'obbligazione.

Che cosa entra nella stessa delega

L'elenco dei crediti e dei debiti che rientrano nel versamento unitario è tassativo (art. 17, comma 2, del D.Lgs. 241/1997): ciò che non vi compare resta fuori dall'F24 e fuori dalla compensazione.

Lettera dell'art. 17, comma 2Che cosa comprende
a)Imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del DPR 29 settembre 1973, n. 602
b)IVA dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti dell'art. 74 dello stesso decreto
c)Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA
e) e f)Contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa presso gli enti previdenziali, comprese le quote associative, e quelli dovuti da datori di lavoro e committenti
g)Premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
h)Interessi dovuti in caso di pagamento rateale
h-sexies) e h-septies)Tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche

Una precisazione contenuta nella stessa norma pesa più dell'elenco: per le ritenute del secondo comma dell'art. 3 del DPR 602/1973 resta ferma la facoltà di versare presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, e in quel caso la compensazione non è ammessa. Chi sceglie il canale alternativo rinuncia al beneficio che giustifica il versamento unitario.

Versare insieme e compensare restano due operazioni distinte, che i testi generici tendono a trattare come sinonimi: la prima somma in un solo atto debiti di enti diversi, la seconda estingue un debito con un credito. Decorrenze, tetti e divieti riguardano soltanto la seconda, e sono raccolti nella scheda sulla compensazione dei crediti in F24.

Lo stesso perimetro è già riscritto nell'art. 3, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), che si applica dal 1° gennaio 2027 dopo il differimento disposto dall'art. 4, comma 4, del DL 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26. La versione del testo unico nomina espressamente l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, e per l'imposta sulle transazioni finanziarie rinvia al titolo V del testo unico dei tributi erariali minori.

Le cinque sezioni, riga per riga

Ogni codice tributo e ogni causale contributo appartiene a una sezione sola. Le risoluzioni con cui l'Agenzia delle entrate istituisce i codici indicano sempre, accanto al codice, la sezione di destinazione e i campi da valorizzare.

SezioneChe cosa vi confluisceCampi caratteristici
ErarioRitenute, IVA, IRES, IRPEF, imposte sostitutive, sanzioni e interessi erarialiCodice tributo, rateazione/regione/prov./mese rif., anno di riferimento, codice ufficio e codice atto
INPSContributi dei dipendenti, di artigiani e commercianti, della Gestione separata, enti bilaterali e fondi veicolati dall'IstitutoCausale contributo, codice sede, matricola INPS o codice filiale azienda, periodo da mm/aaaa a mm/aaaa
RegioniTributi di competenza regionaleCodice regione, codice tributo, anno di riferimento
IMU e altri tributi localiIMU, TARI, altri tributi comunali e sanzioni irrogate da organi del comuneCodice ente o codice comune (codice catastale), anno di riferimento, identificativo operazione
Altri enti previdenziali e assicurativiPremi INAIL e contributi ad altri enti, ciascuno con il proprio codiceCodice ente, codice sede, codice posizione, periodo di riferimento

La riga di versamento ha quattro elementi: l'identificativo della somma (il codice tributo per le sezioni fiscali, la causale contributo per quelle previdenziali), il periodo di riferimento nel formato previsto per quel tributo, e l'importo, che va nella colonna degli importi a debito versati oppure in quella degli importi a credito compensati. Il catalogo dei codici e la logica delle serie numeriche stanno nella scheda sui codici tributo F24.

Un'impresa individuale artigiana con due dipendenti prepara la delega in scadenza il 16 febbraio. Nella sezione Erario espone le ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni di gennaio con il codice tributo 1001, 1.840,00 €, e l'IVA della liquidazione di gennaio, 2.460,00 €. Nella sezione INPS espone i contributi dei dipendenti dello stesso mese, 3.100,00 €. Dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente le resta un credito annuale, che porta in compensazione per 1.370,00 € con il codice 6099.

SezioneCodice o causaleImporto
Erario1001, ritenute sui redditi di lavoro dipendente di gennaio1.840,00 €
Erario6001, IVA della liquidazione di gennaio2.460,00 €
INPSContributi dei dipendenti di gennaio3.100,00 €
Erario6099, credito IVA annuale portato in compensazione-1.370,00 €
Saldo della delega da addebitare6.030,00 €
Una delega di febbraio: ritenute, IVA, contributi e credito compensatoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 241/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il saldo di 6.030,00 € viene addebitato in un'unica operazione, ma le somme non restano insieme: la struttura di gestione dei versamenti unificati prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 241/1997 le ripartisce fra l'erario e l'INPS e ne cura le regolazioni contabili.

Saldo a zero e canale telematico

Quando i crediti compensati eguagliano i debiti il saldo è pari a zero, e la delega va trasmessa lo stesso: senza il modello la compensazione non si perfeziona e i debiti restano formalmente aperti. L'omessa presentazione del modello contenente i dati della compensazione costa 100,00 €, ridotti a 50,00 € se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Una delega compilata senza gli elementi che identificano chi versa o che imputano la somma è invece una violazione autonoma, punita da 100,00 € a 500,00 € (art. 15, comma 1, dello stesso decreto). Il ritardo nel versamento segue la sanzione del 25 per cento dell'art. 13, comma 1, con le riduzioni previste per i primi novanta giorni: il conto completo è nella scheda sulle sanzioni per omesso versamento.

Il canale di trasmissione dipende da due condizioni, e dal 1° luglio 2024 la prima non ammette eccezioni. Ogni delega che contenga una compensazione, anche parziale e anche con saldo positivo, si presenta esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (art. 11, comma 2, lettera a), del DL 24 aprile 2014, n. 66, come sostituita dall'art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, che ha contestualmente abrogato la lettera b)). Nella circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia ha precisato che l'obbligo vale «per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024» e che, per coerenza con la ratio della disposizione, si estende anche alla compensazione verticale, quella che avviene all'interno dello stesso tributo.

La seconda condizione riguarda il soggetto: i titolari di partita IVA usano modalità di pagamento telematiche, direttamente o tramite intermediari, dal 1° ottobre 2006 (art. 37, comma 49, del DL 4 luglio 2006, n. 223). Resta il modello cartaceo allo sportello per chi non è titolare di partita IVA e presenta una delega di soli debiti.

  • Domanda: Nella delega compare un importo nella colonna degli importi a credito compensati?
    • sì, anche parziale → Soltanto i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dal 1° luglio 2024, anche se il saldo resta positivo
    • no, soltanto debiti → Chi esegue il versamento è titolare di partita IVA?
  • Domanda: Chi esegue il versamento è titolare di partita IVA?
    • sì → Modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari, compresi i servizi degli intermediari della riscossione convenzionati
    • no → Anche il modello cartaceo presso banca, ufficio postale o agente della riscossione
  • Esito: Soltanto i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dal 1° luglio 2024, anche se il saldo resta positivo
  • Esito: Modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari, compresi i servizi degli intermediari della riscossione convenzionati
  • Esito: Anche il modello cartaceo presso banca, ufficio postale o agente della riscossione
Con quale canale si trasmette la delega F24Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 11, comma 2, del DL 66/2014 e art. 37, comma 49, del DL 223/2006

Le domande di chi ci arriva

Posso usare il modello di versamento unitario per pagare sia le tasse che i contributi INPS?

Sì, ed è la ragione per cui il versamento si chiama unitario: l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 mette nella stessa delega imposte, contributi INPS e somme dovute a regioni ed enti previdenziali. Ogni voce va nella sezione del proprio ente, con il codice tributo o la causale contributo previsti per quell'ente.

Se il saldo della delega è pari a zero va comunque presentata?

Sì. Senza la trasmissione del modello la compensazione non si perfeziona e i debiti risultano non estinti. L'omissione costa 100,00 €, ridotti a 50,00 € se il ritardo resta entro cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997), e l'F24 a saldo zero viaggia solo sui servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

C'è un limite di importo per compensare i crediti IVA o delle imposte sui redditi?

Ce n'è più d'uno: un tetto annuo complessivo di 2 milioni di euro, una decorrenza legata alla presentazione della dichiarazione per i crediti oltre 5.000,00 € annui e un divieto che scatta in presenza di carichi scaduti affidati all'agente della riscossione. Le tre regole hanno presupposti diversi e sono trattate una per una nella scheda sulla compensazione.

Che cosa succede se un codice tributo finisce nella sezione sbagliata?

Il denaro esce dal conto ma viene imputato all'ente indicato dalla sezione, non a quello che vanta il credito: il debito originario resta aperto e matura sanzione e interessi. La sezione di destinazione è indicata nella risoluzione che istituisce il codice, insieme ai campi da valorizzare.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1 — versamenti unitari di imposte, contributi INPS e altre somme, con eventuale compensazione dei crediti
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2 — elenco tassativo dei crediti e dei debiti che rientrano nel versamento unitario
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 3, comma 1 — ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, richiamate dalla lettera a) dell'elenco
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 15, comma 1 — sanzione da 100,00 € a 500,00 € per i documenti di versamento privi degli elementi identificativi
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 15, comma 2-bis — sanzione di 100,00 € per l'omessa presentazione del modello con i dati della compensazione
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 — sanzione per omesso o tardivo versamento e relative riduzioni
  • L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 95 — canale telematico dell'Agenzia delle entrate per le deleghe con compensazione e abrogazione della lettera b)
  • DL 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49 — modalità di pagamento telematiche per i titolari di partita IVA dal 1° ottobre 2006
  • D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 3, comma 5 (testo unico allegato) — perimetro del versamento unitario applicabile dal 1° gennaio 2027
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 — obbligo dei servizi telematici dell'Agenzia per le deleghe con compensazione dal 1° luglio 2024

Le regole di compilazione dei singoli campi, dalla sezione di destinazione al formato del periodo di riferimento, non stanno nella norma ma nelle risoluzioni che istituiscono i codici tributo e le causali contributo: vanno lette caso per caso.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Adempimenti

Vedi tutte le 207 schede su Adempimenti