Notifica degli atti tributari: PEC, messo, irreperibilità
Dove deve arrivare l'atto e da quando decorrono i termini: casella PEC satura, deposito su InfoCamere, affissione all'albo e l'ottavo giorno dell'irreperibilità
06/09/2026
06/09/2026
10 min lettura
In sintesi
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente segue le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le modifiche elencate dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600: notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, consegna nel domicilio fiscale del destinatario salvo il caso delle mani proprie, facoltà di eleggere domicilio, regola dell'ottavo giorno dall'affissione quando nel comune non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Su quell'impianto si è innestato l'art. 60-ter, che consente all'ufficio di inviare direttamente atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni al domicilio digitale del destinatario, anche in deroga all'art. 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità previste dalle singole leggi d'imposta non compatibili. Per imprese individuali, società e professionisti il domicilio digitale è quello risultante da INI-PEC, e vale anche quando per lo stesso soggetto esiste un indirizzo diverso in INAD.
Due date, e non una, contano per ogni atto: la notificazione si perfeziona per l'ufficio con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna (art. 60-ter, comma 4). Sull'invio postale vale la regola gemella dell'art. 60: la notificazione si considera fatta alla data della spedizione, ma i termini che iniziano dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Prima il domicilio digitale, poi il messo: l'ordine non lo sceglie l'ufficio
L'art. 60-ter, comma 1, non descrive un'alternativa libera ma quattro destinatari con il proprio indirizzo di riferimento: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi all'indirizzo risultante da IPA; le imprese individuali o societarie e i professionisti all'indirizzo risultante da INI-PEC; le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato al domicilio digitale professionale risultante da INAD o, in mancanza, all'unico indirizzo lì presente; chi ha eletto un domicilio digitale speciale, a quel domicilio. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione di quegli indirizzi (comma 2).
| Voce | Domicilio digitale (art. 60-ter) | Messo o servizio postale nel domicilio fiscale (art. 60) | Irreperibilità nel comune (art. 60, lettera e) |
|---|---|---|---|
| A chi si applica | Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi da IPA, imprese e professionisti da INI-PEC, persone fisiche ed enti privati da INAD, chi ha eletto il domicilio digitale speciale | Destinatari privi di un domicilio digitale utilizzabile, nel proprio domicilio fiscale, salvo il caso della consegna in mani proprie | Destinatario che nel comune in cui deve eseguirsi la notificazione non ha abitazione, ufficio o azienda |
| Chi esegue la notificazione | Direttamente l'ufficio competente, con le modalità del regolamento di cui al DPR 11 febbraio 2005 n. 68 | Messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio, oppure il servizio postale | Il messo, con affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune |
| Quando si perfeziona per il destinatario | Alla data di avvenuta consegna risultante dalla ricevuta del gestore del destinatario | Alla data in cui l'atto è ricevuto: la spedizione fissa la data della notificazione, la ricezione fa decorrere i termini | Nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere |
| Che cosa accade se la notificazione fallisce | Secondo tentativo dopo almeno sette giorni; poi deposito su InfoCamere per INI-PEC, o rinvio alle forme dell'art. 60 per gli altri | Si applicano le forme del codice di procedura civile come modificate dall'art. 60, escluso l'art. 149-bis | La notificazione è già disciplinata come esito dell'irreperibilità nel comune |
Il domicilio digitale speciale è la leva che il contribuente ha in mano: i soggetti dell'art. 6-quater del codice dell'amministrazione digitale possono eleggerlo per ricevere sia le notificazioni sia le comunicazioni per cui la legge non prescrive la notificazione, comunicandolo con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 5). È la scelta che evita di scoprire un atto in una casella che nessuno apre.
PEC satura o non valida: sette giorni, secondo tentativo e due esiti diversi
Qui la disciplina è minuziosa, e conoscerla serve soprattutto a sapere da quale giorno decorrono i termini.
- Primo invio: L'ufficio invia l'atto al domicilio digitale del destinatario — modalità del regolamento di cui al DPR 11 febbraio 2005 n. 68, anche in deroga all'art. 149-bis del codice di procedura civile
- Casella satura: L'ufficio attende almeno sette giorni prima del secondo tentativo — il secondo tentativo di consegna si effettua decorsi almeno sette giorni dal primo invio
- Secondo tentativo fallito: Per imprese e professionisti iscritti a INI-PEC: deposito telematico su InfoCamere — per gli altri destinatari si torna invece alle forme ordinarie dell'art. 60 e del codice di procedura civile
- Entro il secondo giorno dal deposito: Pubblicazione dell'avviso sul sito, per quindici giorni — l'ufficio dà notizia dell'avvenuta notificazione con lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico
- Quindicesimo giorno dalla pubblicazione: La notificazione si perfeziona per il destinatario — da quel giorno decorrono i termini che dipendono dalla notificazione, anche se nessuno ha aperto la casella
Se il domicilio digitale risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche il secondo tentativo fallisce, oppure se l'indirizzo non risulta valido o attivo, la strada si biforca (art. 60-ter, comma 3). Per pubbliche amministrazioni, persone fisiche e titolari di domicilio digitale speciale si torna alle ordinarie modalità di notificazione, comprese quelle dell'art. 60 e del codice di procedura civile da esso non modificate, escluso l'art. 149-bis. Per imprese e professionisti iscritti a INI-PEC no: la notificazione si esegue mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito di InfoCamere e pubblicazione del relativo avviso sullo stesso sito entro il secondo giorno successivo al deposito, per quindici giorni, e l'ufficio dà notizia dell'avvenuta notificazione con lettera raccomandata, senza altri adempimenti a proprio carico.
La conseguenza pratica è netta: per una società con la casella piena, la notificazione si perfeziona nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, anche se nessuno ha aperto nulla. Una casella PEC scaduta o esaurita non ferma un accertamento, lo rende soltanto invisibile a chi lo riceve.
Due date per lo stesso atto: per l'ufficio e per chi riceve
La distinzione del comma 4 non è formale. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza la notificazione si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui il gestore gli trasmette la ricevuta di accettazione con l'attestazione temporale; per il destinatario si perfeziona alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta trasmessa all'ufficio dal gestore del destinatario, oppure, nel caso del deposito su InfoCamere, nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso.
Un atto spedito il 31 dicembre e consegnato il 3 gennaio è quindi tempestivo per l'ufficio e produttivo di termini per il contribuente solo dal 3 gennaio.
- 31 dicembre 2026: Ricevuta di accettazione: la notificazione si perfeziona per l'ufficio — è la data che conta ai soli fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'amministrazione
- 3 gennaio 2027: Ricevuta di avvenuta consegna: la notificazione si perfeziona per il destinatario — da qui decorrono i termini del contribuente, compreso quello per il ricorso e per l'acquiescenza
- 4 marzo 2027: Sessantesimo giorno: scadenza per il ricorso e per la riduzione delle sanzioni a un terzo — contando invece dalla ricevuta di accettazione la scadenza cadrebbe il 1° marzo, tre giorni prima
Che quella differenza pesi in euro lo mostra un conto semplice. Un avviso di accertamento irroga 9.000,00 € di sanzione; rinunciando a impugnarlo e pagando entro il termine per il ricorso la sanzione si riduce a un terzo, cioè a 3.000,00 €, con un risparmio di 6.000,00 € (art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218). Quel risparmio dipende per intero da un termine che decorre dalla data di consegna, non da quella di accettazione: contando i giorni dalla ricevuta di accettazione la scadenza cadrebbe il 1° marzo invece che il 4, e chi paga il 3 marzo si vede rifiutata la riduzione pur essendo nei termini. Il perimetro degli atti impugnabili e la meccanica dei termini processuali sono in Ricorso tributario.
Sui termini che l'amministrazione deve rispettare, la Corte di cassazione ha precisato con la pronuncia n. 17668 del 2025 che il differimento previsto dall'art. 157, comma 1, del DL n. 34 del 2020 per gli atti impositivi con decadenza fra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, spostati al periodo fra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, non si cumula con l'ulteriore proroga di ottantacinque giorni dell'art. 67 del DL n. 18 del 2020, che vi resta assorbita.
Irreperibilità e domicilio eletto: l'ottavo giorno e il trentesimo
Quando nel comune in cui deve eseguirsi la notificazione il contribuente non ha abitazione, ufficio o azienda, l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune, e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (art. 60, primo comma, lettera e). Per la cartella di pagamento la regola è diversa e più severa: nei casi dell'art. 140 del codice di procedura civile la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello dell'affissione (art. 26 del DPR n. 602 del 1973).
L'elezione di domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale si comunica all'ufficio competente con raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione (lettera d). Lo stesso termine di trenta giorni vale per le variazioni di indirizzo, che decorrono dalla variazione anagrafica o, per le persone giuridiche, dalla ricezione della dichiarazione: era di sessanta giorni fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 2003, che ne ha dichiarato l'illegittimità.
Ai contribuenti non residenti la notificazione è validamente effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza estera risultante dall'AIRE o alla sede legale estera risultante dal registro delle imprese; l'esito negativo riporta alla lettera e). Le disposizioni degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano (lettera f), con il limite fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366 del 2007 per il cittadino italiano con residenza estera conoscibile dall'AIRE. Per gli atti provenienti da un altro Stato membro, o da notificare in un altro Stato membro, opera invece l'assistenza reciproca dell'art. 60-bis.
Dal 1° gennaio 2027 gli articoli 60, 60-bis e 60-ter sono abrogati
I testi unici in arrivo sono due, e vanno letti insieme. Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 sposta dal 1° gennaio 2027 la notificazione della cartella nell'art. 102 e le comunicazioni al domicilio digitale dell'agente della riscossione nell'art. 103, e del DPR n. 600 del 1973 abroga soltanto gli articoli da 23 a 30 e l'art. 64 (art. 241, comma 1, lettera b): entrambi quegli articoli continuano infatti a rinviare all'art. 60-ter.
Alla stessa data, però, gli artt. 60, 60-bis e 60-ter sono abrogati dal D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, il testo unico in materia di adempimenti e di accertamento: la lettura del testo coordinato su Normattiva a vigenza 1° giugno 2027 restituisce per tutti e tre la formula «ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141», e le finestre di vigenza degli articoli si chiudono al 31 dicembre 2026. I rinvii degli artt. 102 e 103 del testo unico della riscossione andranno quindi letti secondo le corrispondenze del testo unico dell'accertamento. Il D.Lgs. n. 141 del 2026 non è fra le fonti collegate a questa scheda: gli estremi sono riportati in prosa, e la disciplina descritta sopra è quella in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Le domande di chi ci arriva
Se la mia PEC è piena, l'atto si considera notificato lo stesso?
Sì. L'ufficio effettua un secondo tentativo dopo almeno sette giorni; se fallisce anche quello, per le imprese e i professionisti iscritti a INI-PEC l'atto viene depositato nell'area riservata di InfoCamere e la notificazione si perfeziona nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso.
Da quale data decorrono i sessanta giorni se l'atto arriva via PEC?
Dalla data di avvenuta consegna risultante dalla ricevuta trasmessa dal gestore del destinatario. La ricevuta di accettazione perfeziona la notificazione per l'ufficio, ai soli fini di prescrizione e decadenza: usarla per contare i termini del contribuente sposta la scadenza indietro di giorni.
Posso indicare un indirizzo PEC diverso da quello dell'impresa per ricevere gli atti?
Sì, eleggendo il domicilio digitale speciale dell'art. 60-ter, comma 5, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Da quel momento l'ufficio invia lì sia gli atti da notificare sia le comunicazioni per cui la notificazione non è prescritta.
La notifica per irreperibilità vale dal giorno dell'affissione?
No: per gli atti dell'art. 60 la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune. Per la cartella di pagamento, invece, l'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 la fissa al giorno successivo all'affissione.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, primo comma, lettere a), b), b-bis), c), d), e), e-bis) e f) — rinvio agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, messi comunali e messi speciali, busta sigillata per il consegnatario diverso dal destinatario, notifica nel domicilio fiscale, elezione di domicilio, ottavo giorno dall'affissione, indirizzo estero comunicato, disapplicazione degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile
- Art. 60, commi successivi — effetto dal trentesimo giorno per elezione di domicilio e variazioni di indirizzo; notificazione ai non residenti all'indirizzo AIRE o alla sede legale estera; notificazione a mezzo posta considerata fatta alla data di spedizione, con i termini che decorrono dalla ricezione; Corte costituzionale, sentenze n. 360 del 2003 e n. 366 del 2007
- Art. 60-bis del DPR n. 600 del 1973 — assistenza reciproca fra Stati membri per la notificazione di atti e decisioni, ai sensi della direttiva 2011/16/UE
- Art. 60-ter, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del DPR n. 600 del 1973 — invio diretto al domicilio digitale risultante da IPA, INI-PEC o INAD; consultazione telematica degli indirizzi; casella satura con secondo tentativo dopo sette giorni e deposito su InfoCamere per quindici giorni; perfezionamento distinto per notificante e destinatario; domicilio digitale speciale; aggiornamento e trasferimento degli elenchi
- Art. 26 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 — notificazione della cartella di pagamento, anche ai domicili digitali dell'art. 60-ter, e regola del giorno successivo all'affissione nei casi dell'art. 140 del codice di procedura civile
- Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 — sanzioni ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare e paga entro il termine per la proposizione del ricorso
- D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, art. 102, comma 2, art. 103, comma 1, e art. 241, comma 1, lettera b) — dal 1° gennaio 2027 la notificazione della cartella e le comunicazioni al domicilio digitale rinviano all'art. 60-ter del DPR n. 600 del 1973, di cui il testo unico abroga soltanto gli articoli da 23 a 30 e l'art. 64
- Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 17668 del 2025 — il differimento dell'art. 157, comma 1, del DL n. 34 del 2020 per gli atti impositivi non si cumula con la proroga di ottantacinque giorni dell'art. 67 del DL n. 18 del 2020
- D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, testo unico in materia di adempimenti e di accertamento — abroga gli artt. 60, 60-bis e 60-ter del DPR n. 600 del 1973 dal 1° gennaio 2027; atto non fra le fonti collegate a questa scheda, estremi letti sul testo coordinato di Normattiva il 6 settembre 2026, alla vigenza del 1° giugno 2027
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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