Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Accertamento con adesione: il conto, le rate e cosa si deduce

Sanzioni a un terzo del minimo con due esclusioni, il perfezionamento col pagamento, sedici rate sopra 50.000 euro e il costo di decadere dal piano

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

Tempo di lettura

9 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Quando il contraddittorio si chiude con un accordo, l'accertamento con adesione produce tre effetti che l'art. 2 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 fissa insieme: le sanzioni per le violazioni sui tributi definiti si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (comma 5), l'atto definito non è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile dall'ufficio (comma 3), e la definizione si perfeziona soltanto con il pagamento (art. 9).

Il resto è aritmetica e calendario, ed è dove si concentrano gli errori: la firma non chiude niente finché non arriva il versamento, la rateazione ha una soglia che cambia il piano, decadere dal piano costa una sanzione nuova, e di tutto quello che si versa una sola voce è deducibile dal reddito.

Il conto della definizione, e le sanzioni che restano fuori dallo sconto

La riduzione a un terzo del minimo riguarda le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta e quelle relative al contenuto delle dichiarazioni dello stesso periodo. L'art. 2, comma 5, ne esclude però due famiglie, e sono proprio quelle che il contribuente si aspetta di veder scendere:

  • le sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 60, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;
  • le sanzioni per mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Lo stesso comma aggiunge un beneficio spesso ignorato: sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni né interessi. Per le altre imposte indirette la riduzione a un terzo del minimo opera per ciascun tributo definito (art. 3, comma 3).

Un caso. Il contraddittorio si chiude su maggiori imponibili IRES per 250.000 €.

VoceImportoMisura applicata
Maggiore IRES definita in adesione60.000,00 €24% su 250.000 € di maggiori imponibili
Sanzione piena per dichiarazione infedele42.000,00 €70% della maggiore imposta
Sanzione ridotta per effetto della definizione14.000,00 €un terzo del minimo (art. 2, comma 5)
Totale dovuto per la definizione, oltre interessi74.000,00 €
Adesione su 250.000 euro di maggiori imponibili IRES: il conto della definizioneFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997, art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 e art. 77 TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Poiché le somme dovute superano 50.000 €, il piano può arrivare a sedici rate trimestrali di pari importo da 4.625 € ciascuna (art. 8, comma 2): la prima entro venti giorni dalla redazione dell'atto, le successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, con interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata — quindi da una data fissa, indipendente dal giorno in cui la prima rata è stata effettivamente pagata. Sulla misura di quegli interessi il testo vigente dell'art. 8, comma 2, tace: la locuzione «al saggio legale» che vi compariva fino alla riscrittura operata dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 non c'è più. Il vuoto è colmato dalla prassi: l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 (§ 2.1, nota 3), afferma che «in assenza di espressa previsione normativa, il tasso di interesse da applicare è quello legale (art. 1284 c.c.)». È un tasso diverso da quello che vale per la dilazione delle somme dovute in base alle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, dove si applica invece la misura dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2009: due binari da non confondere quando si prepara il piano di cassa. Sedici trimestri significano quattro anni di piano, e vale la pena confrontare quel costo finanziario con il vantaggio di cassa prima di scegliere la dilazione più lunga.

Attenzione a un'esclusione secca: per le somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero di crediti indebitamente compensati non è possibile avvalersi né della rateazione né della compensazione dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (art. 8, comma 2-bis). In quel caso il versamento è in unica soluzione e con provvista propria.

Il perfezionamento è il pagamento, non la firma

L'atto di accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare e sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato; indica, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda e la liquidazione delle somme dovute, anche in forma rateale (art. 7, comma 1). Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale nelle forme dell'art. 63 del D.P.R. 600/1973 (art. 7, comma 1-bis).

1Giorno della sottoscrizioneRedazione e firma dell'atto diadesione in duplice esemplareLa firma da sola non produce ancoraeffetti: l'avviso eventualmente notificatoresta efficace (artt. 7, comma 1, e 6,comma 4)2Entro venti giorni dalla redazionedell'attoVersamento dell'intero importo o dellaprima rata: qui la definizione siperfezionaArtt. 8, comma 1, e 9; da questo momentol'atto definito non è più impugnabile némodificabile dall'ufficio3Entro dieci giorni dal versamentoTrasmissione della quietanzaall'ufficio, che rilascia copiadell'attoArt. 8, comma 3: l'ufficio verifical'avvenuto pagamento prima del rilascio4Ultimo giorno di ciascun trimestresuccessivoScadenza delle rate successive allaprima, di pari importoGli interessi sono calcolati dal giornosuccessivo al termine di versamento dellaprima rata (art. 8, comma 2)5Entro il termine di pagamento della ratasuccessivaUltima finestra per sanare una ratanon versata senza perdere il pianoOltre quel termine scatta la decadenza dalbeneficio della rateazione (art. 15-ter,comma 2, D.P.R. 602/1973)6Dopo la decadenzaIscrizione a ruolo dei residui, conuna sanzione ulteriore sul residuo atitolo di impostaSanzione dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997aumentata della metà, cioè il 37,5 percento del residuo dovuto a titolo diimposta
  1. Giorno della sottoscrizione: Redazione e firma dell'atto di adesione in duplice esemplare — La firma da sola non produce ancora effetti: l'avviso eventualmente notificato resta efficace (artt. 7, comma 1, e 6, comma 4)
  2. Entro venti giorni dalla redazione dell'atto: Versamento dell'intero importo o della prima rata: qui la definizione si perfeziona — Artt. 8, comma 1, e 9; da questo momento l'atto definito non è più impugnabile né modificabile dall'ufficio
  3. Entro dieci giorni dal versamento: Trasmissione della quietanza all'ufficio, che rilascia copia dell'atto — Art. 8, comma 3: l'ufficio verifica l'avvenuto pagamento prima del rilascio
  4. Ultimo giorno di ciascun trimestre successivo: Scadenza delle rate successive alla prima, di pari importo — Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (art. 8, comma 2)
  5. Entro il termine di pagamento della rata successiva: Ultima finestra per sanare una rata non versata senza perdere il piano — Oltre quel termine scatta la decadenza dal beneficio della rateazione (art. 15-ter, comma 2, D.P.R. 602/1973)
  6. Dopo la decadenza: Iscrizione a ruolo dei residui, con una sanzione ulteriore sul residuo a titolo di imposta — Sanzione dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà, cioè il 37,5 per cento del residuo dovuto a titolo di imposta
Dalla firma dell'atto di adesione alla decadenza dal piano di rateFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 7, 8 e 9 D.Lgs. 218/1997 e art. 15-ter D.P.R. 602/1973Scarica i dati in CSV

Fra la firma e il perfezionamento c'è una finestra in cui l'accordo non produce ancora effetti: è il versamento a perfezionare la definizione (art. 9), e solo al perfezionamento l'avviso eventualmente notificato perde efficacia (art. 6, comma 4). Chi firma e non paga si ritrova con l'atto originario pienamente efficace e il termine di impugnazione ormai consumato.

Sul fronte opposto, la definizione non chiude ogni possibilità per l'ufficio. L'art. 2, comma 4, fa salva l'ulteriore azione accertatrice entro i termini dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 in quattro casi: sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito superiore al cinquanta per cento del reddito definito — e comunque non inferiore a una soglia che il testo esprime ancora in lire, centocinquanta milioni —, definizione riguardante accertamenti parziali, definizione di redditi da partecipazione in società o associazioni dell'art. 5 del TUIR o in aziende coniugali, azione accertatrice esercitata nei confronti di quelle stesse società o associazioni.

Il comma 3 contiene anche una previsione di esclusione della punibilità riferita a fattispecie di un decreto-legge del 1982: è una disposizione che va letta insieme al quadro penale-tributario vigente, e la valutazione di quali effetti produca oggi spetta al difensore penale, non alla lettura isolata dell'articolo.

Decadere dalle rate costa una sanzione nuova, aumentata della metà

L'art. 8, comma 4, rinvia all'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e il rinvio ha un contenuto preciso: il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (art. 15-ter, comma 2).

La sanzione dell'art. 13, comma 1, è pari al 25 per cento dell'importo non versato: aumentata della metà diventa il 37,5 per cento. Se al momento della decadenza il residuo dovuto a titolo di imposta è di 30.000 €, alla ripresa dei ruoli si aggiungono 11.250 € di sanzione che prima non c'erano. È il motivo per cui un piano lungo scelto per prudenza può rivelarsi la scelta più cara: ogni rata è una scadenza che, saltata, non si limita a far perdere la dilazione.

La decadenza non scatta nei casi di lieve inadempimento previsti dall'art. 15-ter, comma 3 — insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque a 10.000 €, oppure tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni — e il comma 4 estende quella tolleranza anche al versamento in unica soluzione o della prima rata dovuto ai sensi dell'art. 8, comma 1, cioè proprio al pagamento che perfeziona la definizione. Il meccanismo, le sue tre finestre e il conto della carenza sono trattati nella scheda Lieve inadempimento: quando il ritardo non fa decadere dal piano.

Imposte e sanzioni no, gli interessi sì: cosa si deduce dal reddito

Il conto della definizione non ha un unico trattamento fiscale, e questa è la domanda che arriva al commercialista quando la scrittura contabile va chiusa.

Le imposte sui redditi non sono ammesse in deduzione (art. 99, comma 1, TUIR): la maggiore IRES definita in adesione va ripresa a tassazione. Per le sanzioni la questione si risolve sul terreno dell'inerenza, ed è trattata nella scheda Sanzioni, multe e ammende: indeducibilità dal reddito.

Gli interessi seguono invece una strada propria. Con la risposta a interpello n. 172 del 2024 l'Agenzia delle entrate ha confermato, richiamando la propria risposta n. 541 del 2022, che gli interessi passivi versati per il ritardato versamento delle imposte sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione «non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione» e rientrano nella categoria degli interessi passivi: la loro deducibilità si determina applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, «indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili». In concreto, in una definizione rateizzata la componente interessi va tenuta distinta in contabilità dalle altre due, perché è l'unica che entra nel calcolo ordinario degli interessi passivi deducibili.

Le somme si versano con il modello F24, come versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e con le modalità del suo art. 19, fatte salve le ipotesi in cui per la tipologia di tributo siano previste altre modalità di pagamento (art. 15-bis). Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza, e l'ufficio, verificato il pagamento, gli rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione (art. 8, comma 3).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 2, commi 3, 4 e 5 — inimpugnabilità e immodificabilità dell'atto definito, casi di ulteriore azione accertatrice, sanzioni a un terzo del minimo con le due esclusioni e assenza di sanzioni e interessi sui contributi previdenziali.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, § 2.1 — sulle rate successive alla prima si applica, in assenza di previsione normativa espressa, il tasso legale dell'art. 1284 del codice civile.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 3, comma 3 — sanzioni a un terzo del minimo per ciascun tributo definito nelle altre imposte indirette.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 7, commi 1 e 1-bis — atto in duplice esemplare, contenuto e liquidazione delle somme, rappresentanza con procura speciale.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 8, commi 1, 2, 2-bis, 3 e 4 — versamento entro venti giorni, otto o sedici rate trimestrali sopra 50.000 €, esclusione di rateazione e compensazione per gli atti di recupero, quietanza entro dieci giorni, rinvio all'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 9 — la definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo o della prima rata.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 15-bis — pagamento mediante versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 15-ter, commi 2, 3 e 4 — decadenza dalla rateazione, sanzione dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà sul residuo a titolo di imposta, ipotesi di lieve inadempimento.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 1 — sanzione del 25 per cento di ogni importo non versato alle prescritte scadenze.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, comma 2 — sanzione del 70 per cento della maggiore imposta dovuta per dichiarazione infedele.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 77, comma 1 e art. 99, comma 1 — aliquota IRES del 24 per cento e indeducibilità delle imposte sui redditi.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 172 del 2024 — gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione rientrano nella categoria degli interessi passivi e la loro deducibilità si determina secondo le modalità di calcolo dettate dal TUIR.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026. Aggiornata al 5 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Adempimenti

Vedi tutte le 207 schede su Adempimenti