Ravvedimento operoso: quale frazione spetta e fino a quando
Quattro frazioni le decide il calendario e tre gli atti già ricevuti; dal 1° settembre 2024 la sanzione unica entra nel ravvedimento, ma non sui versamenti
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Il ravvedimento operoso riduce la sanzione a una frazione del minimo edittale, e la frazione dipende da quando si regolarizza. L'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 elenca otto lettere: quattro guardano il tempo trascorso dalla violazione (un decimo entro trenta giorni dal mancato pagamento, un nono entro novanta giorni, un ottavo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, un settimo oltre quel termine), tre guardano invece gli atti già ricevuti (un sesto, un quinto, un quarto), e la lettera c) riguarda la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento contestuale del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori al tasso legale, che maturano giorno per giorno (art. 13, comma 2). Per il 2026 il saggio legale è dell'1,60 per cento in ragione d'anno (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025). Restano fuori dal ravvedimento le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni: in quel caso la riduzione è esclusa in ogni caso (comma 2-ter).
Due avvertenze pesano più delle percentuali. La prima: le misure attuali valgono solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e alle precedenti si applicano quelle di prima. La seconda: dal 2024 la sanzione unica del cumulo giuridico può entrare nel ravvedimento, ma non per le violazioni sugli obblighi di pagamento, che restano escluse.
Il calendario decide quattro frazioni, gli atti ricevuti le altre tre
Le prime quattro lettere si leggono con un calendario in mano e non pongono altre condizioni oltre alla regola generale del comma 1, cioè che la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate quella preclusione non opera, e il limite diventa la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (art. 13, comma 1-ter); la stessa attenuazione vale per i tributi doganali e le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dove il limite è la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.
Le tre lettere aggiunte nel 2024 funzionano in modo diverso: non contano i giorni, contano gli atti arrivati, e ciascuna vive a condizione che non si sia già imboccata una strada alternativa di definizione.
| Voce | Quando si applica | Che cosa non dev'essere ancora accaduto |
|---|---|---|
| Un sesto del minimo (lettera b-ter) | Dopo la comunicazione dello schema di atto dell'art. 6-bis, c. 3, L. 212/2000 non preceduto da un verbale di constatazione | Nessuna istanza di accertamento con adesione presentata ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, primo periodo, D.Lgs. 218/1997 |
| Un quinto del minimo (lettera b-quater) | Dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929 n. 4 | Nessuna comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, e comunque prima dello schema di atto |
| Un quarto del minimo (lettera b-quinquies) | Dopo lo schema di atto relativo a una violazione già constatata ai sensi dell'art. 24 della L. n. 4 del 1929 | Nessuna istanza di accertamento con adesione presentata ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, primo periodo, D.Lgs. 218/1997 |
Chi sta decidendo ha quindi due domande da porsi in ordine: che cosa è già arrivato, e solo dopo quanto tempo è passato.
- Domanda: È già arrivato un verbale di constatazione o uno schema di atto?
- sì → Frazioni legate agli atti: un sesto, un quinto o un quarto del minimo
- no → Sono trascorsi più di novanta giorni dalla violazione?
- Domanda: Sono trascorsi più di novanta giorni dalla violazione?
- sì → Un ottavo entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, un settimo dopo
- no → Un decimo entro trenta giorni dal mancato pagamento, un nono entro novanta giorni
- Esito: Frazioni legate agli atti: un sesto, un quinto o un quarto del minimo
- Esito: Un decimo entro trenta giorni dal mancato pagamento, un nono entro novanta giorni
- Esito: Un ottavo entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, un settimo dopo
Il pagamento non chiude la partita sul piano del controllo: la regolarizzazione non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di accertamento (art. 13, comma 1-quater). Quando la liquidazione spetta all'ufficio, il ravvedimento si perfeziona invece con il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione (comma 3).
Un chiarimento che vale la pena conoscere riguarda i casi peggiori. Con la circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha affrontato la ravvedibilità delle violazioni derivanti da condotte fraudolente, ricostruendo il rapporto fra il ravvedimento e la causa di non punibilità dei reati tributari: il tema è trattato in Reati tributari e pagamento del debito.
Le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 seguono altre misure
Il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 ha riscritto insieme la sanzione e la sua riduzione, e ha fissato una data di applicazione che non coincide con quella di entrata in vigore: le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5, comma 1). Due omessi versamenti identici, uno di agosto e uno di settembre 2024, si ravvedono quindi con misure diverse.
Sul versamento la differenza è di cinque punti: la sanzione base era del 30 per cento dell'importo non versato, ridotta alla metà per i ritardi non superiori a novanta giorni; oggi è del 25 per cento, ridotta alla metà entro novanta giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro i primi quindici (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471). Su 12.000 € di imposta, la sanzione piena passa da 3.600,00 € a 3.000,00 €.
Cambia anche il significato delle singole lettere, e questo è il punto in cui si sbaglia più spesso. Nel testo previgente la lettera b-bis) valeva un settimo per la regolarizzazione entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello della violazione, e la lettera b-ter) un sesto oltre due anni: erano due scadenze di calendario. Nel testo vigente la lettera b-bis) copre tutto ciò che sta oltre il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, e le lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies) sono le tre frazioni legate agli atti. Chi applica a una violazione del 2023 la tabella di oggi sbaglia la frazione, non solo la percentuale.
Il conto in F24: sanzione, interessi legali e gli undici giorni che costano 208 euro
Una società non versa alla scadenza del 16 marzo 2026 l'IVA periodica di febbraio, pari a 12.000,00 €, e se ne accorge il 24 giugno 2026, al centesimo giorno di ritardo. Superati i novanta giorni la sanzione base resta il 25 per cento, cioè 3.000,00 €, e la frazione applicabile è un ottavo perché la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026.
| Voce | Importo |
|---|---|
| IVA periodica di febbraio 2026 non versata alla scadenza del 16 marzo 2026 | 12.000,00 € |
| Sanzione ridotta a un ottavo del 25 per cento (regolarizzazione al centesimo giorno) | 375,00 € |
| Interessi legali all'1,60 per cento annuo per 100 giorni di ritardo | 52,60 € |
| Totale versato con il modello F24 il 24 giugno 2026 | 12.427,60 € |
Undici giorni prima il conto sarebbe stato un altro. All'ottantanovesimo giorno la sanzione base si dimezza al 12,5 per cento, cioè 1.500,00 €, e la frazione scende a un nono: 166,67 € di sanzione e 46,82 € di interessi. La differenza fra le due date vale 208,33 € di sola sanzione, ed è tutta nel superamento della soglia dei novanta giorni, non nei giorni in sé.
Quando il minimo è già stato ridotto da un'altra norma
La frazione del ravvedimento si applica al minimo edittale, e quel minimo può essere già stato abbassato da una norma diversa. Nella risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate lo spiega per la trasmissione telematica tardiva delle dichiarazioni da parte dell'intermediario: la sanzione dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, che va da 516,46 € a 5.164,57 €, si riduce alla metà ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 se la dichiarazione è trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni, e la sanzione base così individuata «può poi, ulteriormente, essere ridotta ai sensi dell'articolo 13». Il minimo su cui applicare la frazione diventa quindi 258,23 €, non 516,46 €: chi parte dal minimo edittale nudo versa il doppio del dovuto.
Nel modello F24 le tre somme viaggiano su righe distinte: il tributo con il proprio codice, la sanzione con i codici della serie 8900 e gli interessi con il codice dedicato al tributo ravveduto. La mappa dei codici e la loro compilazione sono in Codici tributo 8901-8911.
Sanzione unica sì, ma non sugli omessi versamenti: il perimetro del cumulo
Fino alla riforma la sanzione unica del concorso e della continuazione non trovava spazio nel ravvedimento. Oggi il rapporto fra i due istituti è scritto: se la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la percentuale di riduzione si determina in relazione alla prima violazione, e la sanzione unica su cui applicarla può essere calcolata anche con le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate (art. 13, comma 2-bis).
Il perimetro però è stretto, e le due regole non si escludono: chi resta fuori dall'esclusione arriva comunque alla riduzione, ma il conteggio si fa a compartimenti.
- Domanda: La violazione riguarda un obbligo di pagamento o una compensazione indebita?
- sì → Niente sanzione unica: ogni violazione conserva la propria sanzione e la propria frazione
- no → Le violazioni riguardano più tributi o più periodi d'imposta?
- Domanda: Le violazioni riguardano più tributi o più periodi d'imposta?
- sì → Una sanzione unica per ciascun tributo e per ciascun periodo, ognuna ridotta in base alla prima violazione
- no → Una sola sanzione unica, ridotta in base alla prima violazione
- Esito: Niente sanzione unica: ogni violazione conserva la propria sanzione e la propria frazione
- Esito: Una sanzione unica per ciascun tributo e per ciascun periodo, ognuna ridotta in base alla prima violazione
- Esito: Una sola sanzione unica, ridotta in base alla prima violazione
Restano infatti escluse dal cumulo le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni, sia nel concorso formale sia nella progressione (art. 12, commi 1 e 2): una serie di versamenti IVA saltati resta una somma di violazioni autonome, ciascuna con la propria sanzione e la propria frazione. In caso di ravvedimento, inoltre, le regole sulla sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo, in deroga agli aumenti dei commi 3 e 5 dello stesso art. 12 (comma 8). E la constatazione della violazione interrompe concorso e continuazione (comma 6): dopo un verbale, ciò che è stato constatato non entra più in progressione con il resto.
Le domande di chi ci arriva
Quanto costa ravvedere un versamento dimenticato di 12.000 euro dopo tre mesi?
Al centesimo giorno di ritardo la sanzione base è il 25 per cento, ridotta a un ottavo: 375,00 € di sanzione più 52,60 € di interessi legali, oltre all'imposta. Entro il novantesimo giorno sarebbe stata 166,67 €, perché la base si dimezza e la frazione scende a un nono.
Posso ancora ravvedermi se ho ricevuto una comunicazione di irregolarità?
Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la preclusione generale non opera, ma la notifica delle comunicazioni con le somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale è un limite espresso (art. 13, comma 1-ter). Ricevuta quella comunicazione, la strada del ravvedimento su quelle somme è chiusa.
Quale tasso di interesse si usa nel ravvedimento?
Il saggio legale dell'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno (art. 13, comma 2): per il 2026 è l'1,60 per cento in ragione d'anno. Se il ritardo attraversa il 1° gennaio il calcolo si spezza in due tronconi, ciascuno al tasso del proprio anno solare.
Posso ravvedere insieme più violazioni con una sanzione unica?
Solo fuori dagli obblighi di pagamento e dalle indebite compensazioni, che l'art. 12 esclude dal cumulo. Dove il cumulo opera, la riduzione si calcola sulla prima violazione e la sanzione unica si determina separatamente per ogni tributo, periodo d'imposta e istituto deflativo.
Il ravvedimento vale anche per le violazioni di due anni fa?
Sì, purché non sia scaduto il termine di accertamento e non siano arrivati gli atti che lo precludono, ma alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 si applicano le misure previgenti: sanzione base del 30 per cento sui versamenti e lettere dell'art. 13 con presupposti diversi da quelli di oggi.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13, comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies) e c) — frazioni del minimo dal decimo al quarto, con i rispettivi presupposti di tempo o di atto ricevuto
- Art. 13, commi 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter e 3 — attenuazione della preclusione per i tributi dell'Agenzia delle entrate e per dogane e accise; il pagamento non impedisce i controlli; pagamento contestuale di tributo, sanzione e interessi al tasso legale giorno per giorno; riduzione determinata sulla prima violazione quando la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12; esclusione oltre i novanta giorni di ritardo nella dichiarazione; sessanta giorni dall'avviso di liquidazione
- Art. 12, commi 1, 2, 6 e 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997 — concorso e continuazione con esclusione degli obblighi di pagamento e delle indebite compensazioni; interruzione con la constatazione; nel ravvedimento la sanzione unica si applica separatamente per tributo, periodo d'imposta e istituto deflativo
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 1 — sanzione del 25 per cento dell'importo non versato, ridotta alla metà entro novanta giorni di ritardo e a un quindicesimo per ciascun giorno entro quindici giorni. Nel testo in vigore fino al 28 giugno 2024 la misura era del trenta per cento
- D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, art. 5, comma 1 — le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2025 (in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025) — saggio degli interessi legali fissato all'1,60 per cento in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2026
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 12 maggio 2022 — chiarimenti sul ravvedimento in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente, con la ricostruzione dell'ampliamento operato dalla legge di stabilità 2015 e del limite invalicabile della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 82 del 24 dicembre 2020 — il minimo su cui si applica la frazione può essere già ridotto dall'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997; nella regolarizzazione di una dichiarazione infedele le compensazioni successive assumono legittimità e non va ravveduta anche la sanzione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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