Dichiarazione infedele art. 4 D.Lgs. 74/2000: quando è reato
Oltre 100.000 € di imposta evasa e il 10% degli imponibili si entra nel penale, ma valutazioni, competenza e inerenza restano fuori dal conteggio
16/09/2026
15/09/2026
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In sintesi
Dichiarare meno del vero diventa reato senza bisogno di alcun artificio, ma solo oltre due soglie che devono valere insieme: imposta evasa superiore a 100.000 € con riferimento a taluna delle singole imposte ed elementi attivi sottratti all'imposizione superiori al 10% di quelli dichiarati o comunque a 2.000.000 €. La fattispecie è quella dell'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, punita con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi, e riguarda chi, fuori dai casi degli articoli 2 e 3 e al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. Sono le soglie più alte fra i reati dichiarativi, e a esse si affiancano due filtri che tengono fuori dal penale gran parte degli errori di bilancio: le esclusioni del comma 1-bis e la tolleranza del 10% sulle valutazioni del comma 1-ter. Le misure vigenti risalgono al DL 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157.
Come si misurano le due soglie
La lettera a) del comma 1 si misura sull'imposta evasa, definita dall'art. 1, comma 1, lettera f), come differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione, al netto delle somme versate a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento della stessa imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. La stessa lettera precisa che non si considera imposta evasa quella teorica collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili. Il confronto con i 100.000 € si fa imposta per imposta: 90.000 € di IRES e 80.000 € di IVA nello stesso periodo lasciano il fatto fuori dall'art. 4, anche se la somma supera la soglia.
La lettera b) si misura invece sugli imponibili, e il denominatore è quello dichiarato, non quello reale: gli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, devono superare il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, oppure in ogni caso 2.000.000 €.
| Voce | Art. 2, fatture false | Art. 3, altri artifici | Art. 4, infedele | Art. 5, omessa |
|---|---|---|---|---|
| Soglia di imposta evasa | Nessuna | Oltre 30.000 € per singola imposta | Oltre 100.000 € per singola imposta | Oltre 50.000 € per singola imposta |
| Soglia sugli imponibili, da verificare insieme alla precedente | Nessuna | Oltre il 5% degli elementi attivi dichiarati o 1.500.000 € | Oltre il 10% degli elementi attivi dichiarati o 2.000.000 € | Nessuna |
| Pena detentiva | Da quattro a otto anni, ridotta da un anno e sei mesi a sei anni sotto 100.000 € di elementi passivi fittizi | Da tre a otto anni | Da due anni a quattro anni e sei mesi | Da due a cinque anni |
| Condotta richiesta oltre alla dichiarazione non veritiera | Uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | Operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti | Nessuna | La dichiarazione non viene presentata affatto |
Il confronto rende visibile la logica della scala: più la condotta è fraudolenta, più le soglie si abbassano fino a sparire. Per il reato di omesso versamento di IVA, che non riguarda il contenuto della dichiarazione ma il pagamento, la soglia è ancora diversa e vale 250.000 €.
Quello che i commi 1-bis e 1-ter lasciano fuori
Il comma 1-bis esclude dal conteggio quattro categorie di errori, tutti riferiti a componenti realmente esistenti: la non corretta classificazione; la valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza; la non inerenza e la non deducibilità di elementi passivi reali. È la disposizione che separa l'errore tecnico dall'infedeltà penalmente rilevante, e la condizione decisiva è la trasparenza del criterio: una valutazione discutibile ma dichiarata nel bilancio resta fuori, la stessa valutazione taciuta no.
Il comma 1-ter aggiunge una tolleranza quantitativa che opera fuori dai casi del comma 1-bis: non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette, e degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie delle lettere a) e b). L'effetto è duplice: quegli importi restano fuori dalla punibilità e, insieme, escono dal calcolo che decide se la soglia è stata superata.
Nessuno dei due commi tocca la sanzione amministrativa: la dichiarazione resta infedele ai fini dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, con sanzione del settanta per cento della maggiore imposta dovuta e un minimo di 150 €, nella misura in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il quadro amministrativo completo sta nella scheda sulle sanzioni per la dichiarazione dei redditi e IRAP.
Ricavi omessi per 600.000 €: il conto, e il concordato che salta
Una S.r.l. dichiara elementi attivi per 2.000.000 € e omette ricavi per 600.000 €, senza artifici e senza documenti falsi: le fatture semplicemente non vengono emesse e i corrispettivi non vengono annotati.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Maggiore IRES sui ricavi omessi (24% di 600.000,00 €) | 144.000,00 € |
| IVA evasa sui ricavi omessi (22% di 600.000,00 €) | 132.000,00 € |
| Sanzione per dichiarazione dei redditi infedele, 70% (art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/1997) | 100.800,00 € |
| Sanzione per dichiarazione IVA infedele, 70% (art. 5 c. 4 D.Lgs. 471/1997) | 92.400,00 € |
| Imposte e sanzioni dovute, esclusi gli interessi | 469.200,00 € |
Entrambe le soglie sono superate. L'imposta evasa è 144.000 € di IRES e 132.000 € di IVA, ciascuna sopra i 100.000 € della lettera a); gli elementi attivi sottratti sono 600.000 €, pari al 30% dei 2.000.000 € dichiarati, quindi sopra il 10% della lettera b). Il reato è integrato e la pena va da due anni a quattro anni e sei mesi.
C'è una conseguenza ulteriore che riguarda chi ha aderito al concordato preventivo biennale. Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha illustrato le cause di decadenza dell'art. 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, precisando che fra le violazioni «di non lieve entità» rientrano le violazioni constatate che integrano le fattispecie del D.Lgs. 74/2000 relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi, e il reddito concordato viene sostituito da quello effettivo: la contestazione penale si somma così al recupero integrale dell'imposta che il concordato aveva cristallizzato.
Dal 1° gennaio 2027 l'art. 4 è abrogato e la fattispecie confluisce nell'art. 76 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato come allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 e differito nella decorrenza dal DL 31 dicembre 2025 n. 200.
La causa di non punibilità dell'art. 13, comma 2 resta praticabile, ma a una condizione stringente: il ravvedimento operoso deve intervenire prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Le domande di chi ci arriva
Se ho sbagliato a classificare un costo che esiste davvero ma l'ho indicato in bilancio, rischio comunque?
No. Il comma 1-bis esclude espressamente la non corretta classificazione e la valutazione di elementi oggettivamente esistenti, quando i criteri concretamente applicati sono stati indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Resta la sanzione amministrativa per dichiarazione infedele, non il reato.
C'è una soglia di tolleranza per le valutazioni errate nella dichiarazione?
Sì, il 10%. Il comma 1-ter stabilisce che le valutazioni le quali, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette non danno luogo a fatti punibili, e quegli importi escono anche dal calcolo delle soglie del comma 1. Il meccanismo è descritto nella sezione sui commi 1-bis e 1-ter.
A quanto deve ammontare l'imposta evasa perché scatti il reato di dichiarazione infedele?
Oltre 100.000 € per singola imposta, e insieme gli elementi attivi sottratti devono superare il 10% di quelli dichiarati o comunque 2.000.000 €. Le due condizioni valgono congiuntamente: superarne una sola non basta, e il confronto sull'imposta si fa separatamente per IRES, IRAP e IVA.
Violare i criteri di competenza per un costo reale è reato?
No. Il comma 1-bis cita espressamente la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza fra le ipotesi che non rilevano ai fini del comma 1, sempre che il componente sia oggettivamente esistente. Il recupero a tassazione nell'esercizio corretto e la relativa sanzione amministrativa restano dovuti.
Una contestazione penale fa decadere dal concordato preventivo biennale?
Sì, se la violazione è constatata e riguarda i periodi d'imposta concordati. La circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 include fra le violazioni di non lieve entità dell'art. 22 del D.Lgs. 13/2024 quelle che integrano le fattispecie del D.Lgs. 74/2000, con decadenza per entrambi i periodi.
Riferimenti normativi
- Art. 4, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (dichiarazione infedele)
- Art. 1, c. 1, lett. f), D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (nozione di imposta evasa)
- Art. 13, c. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (causa di non punibilità per estinzione del debito tributario)
- Art. 1, c. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (sanzione amministrativa per dichiarazione infedele)
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 17 settembre 2024 (concordato preventivo biennale, cause di decadenza)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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