Omessa dichiarazione art. 5 D.Lgs. 74/2000: reato e soglia
L'art. 5 D.Lgs. 74/2000 punisce con reclusione da 2 a 5 anni l'omessa dichiarazione oltre soglia di imposta evasa di euro 50.000, anche del sostituto
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 punisce con la reclusione da due a cinque anni chi, essendovi obbligato e al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a euro 50.000,00 per singola imposta (comma 1). La stessa pena si applica al sostituto d'imposta che omette la dichiarazione, quando le ritenute non versate superano euro 50.000,00 (comma 1-bis). Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza (comma 2). L'accertamento del reato compete al giudice penale; la sanzione amministrativa per omessa dichiarazione resta autonoma.
Quando si applica
Il reato è di natura omissiva propria e si configura al ricorrere di:
- Obbligo dichiarativo: il soggetto è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, IVA o di sostituto d'imposta. Per le società il fine di evasione si riferisce all'ente per conto del quale agisce il rappresentante (art. 1, comma 1, lett. e).
- Omissione: la dichiarazione non viene presentata. Non equivalgono a omissione la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza, quella non sottoscritta o quella non redatta sul modello prescritto (comma 2): in questi casi si applica la sanzione amministrativa per dichiarazione tardiva, non il reato.
- Soglia di imposta evasa: superiore a euro 50.000,00, calcolata sull'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione (art. 1, comma 1, lett. f).
Il comma 1-bis estende la fattispecie al sostituto d'imposta: l'omessa presentazione del Modello 770 è reato quando l'ammontare delle ritenute non versate supera euro 50.000,00.
Come si applica nella pratica
| Fattispecie | Soglia | Pena | Comma fonte |
|---|---|---|---|
| Omessa dichiarazione redditi o IVA | imposta evasa superiore a euro 50.000,00 | reclusione da 2 a 5 anni | art. 5, comma 1 |
| Omessa dichiarazione di sostituto d'imposta | ritenute non versate superiori a euro 50.000,00 | reclusione da 2 a 5 anni | art. 5, comma 1-bis |
| Dichiarazione presentata entro 90 giorni | — | non si considera omessa | art. 5, comma 2 |
La finestra dei novanta giorni è dirimente: la presentazione tardiva entro tale termine evita la rilevanza penale (resta dovuta la sanzione amministrativa ridotta per ritardo). Oltre i novanta giorni la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti penali. Per l'individuazione dei soggetti obbligati e dei termini ordinari si rinvia alla dichiarazione dei redditi dei soggetti passivi.
Esempi pratici
Esempio 1 — Omessa dichiarazione dei redditi oltre soglia
Un imprenditore individuale non presenta la dichiarazione dei redditi; l'imposta dovuta accertata è 70.000,00 €, superiore a 50.000,00 €. Trascorsi i 90 giorni, la dichiarazione è omessa e si configura il reato: reclusione da 2 a 5 anni.
Esempio 2 — Regolarizzazione entro 90 giorni
Una S.r.l. dimentica la dichiarazione IVA, con imposta evasa di 120.000,00 €, ma la presenta al 70° giorno dalla scadenza. La dichiarazione non si considera omessa (comma 2): nessun reato, sanzione amministrativa per tardività.
Esempio 3 — Sostituto d'imposta
Uno studio professionale non presenta il Modello 770; le ritenute operate e certificate ma non riversate ammontano a 60.000,00 €, oltre la soglia di 50.000,00 €. Si applica l'art. 5, comma 1-bis: reclusione da 2 a 5 anni.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere irrilevante la finestra dei 90 giorni. La presentazione entro novanta giorni dalla scadenza esclude la rilevanza penale, anche se l'imposta evasa supera la soglia.
- Errore tipico: trascurare la posizione del sostituto d'imposta. L'omessa presentazione del 770 è reato autonomo se le ritenute non versate superano euro 50.000,00 (comma 1-bis).
- Errore tipico: calcolare l'imposta evasa al lordo degli acconti. La soglia si verifica sull'imposta effettivamente dovuta, al netto di acconti, ritenute e versamenti già effettuati (art. 1, comma 1, lett. f).
- Errore tipico: equiparare dichiarazione "infedele" e "omessa". Se la dichiarazione è presentata ma incompleta si valuta l'art. 4; l'art. 5 riguarda la totale mancata presentazione.
- Errore tipico: ignorare la non punibilità. La presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di quella successiva, con integrale pagamento prima della conoscenza di verifiche, esclude la punibilità (art. 13, comma 2).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 5, comma 1 — Omessa dichiarazione (reclusione da 2 a 5 anni); soglia imposta evasa superiore a euro 50.000,00.
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 5, comma 1-bis — Omessa dichiarazione di sostituto d'imposta; soglia ritenute non versate euro 50.000,00.
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 5, comma 2 — Dichiarazione presentata entro 90 giorni non considerata omessa.
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 1, comma 1, lett. f) — Nozione di imposta evasa.
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 13, comma 2 — Causa di non punibilità per estinzione del debito.
Risorse correlate
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione dei redditi dei soggetti passivi (art. 1 DPR 600/1973)
- Sanzioni per dichiarazione IVA (art. 5 D.Lgs. 471/1997)
- Causa di non punibilità per pagamento del debito (art. 13 D.Lgs. 74/2000)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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