Sanzioni dichiarazione IVA: omessa al 120%, infedele al 70%
Le misure vigenti dal 1° settembre 2024, la base su cui si calcola l'omessa e le due leve che spostano la sanzione dell'infedele in su e in giù
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA paga il 120% del tributo dovuto, con un minimo di 250,00 €; se però la dichiarazione arriva comunque entro i termini di accertamento e prima che il contribuente sappia di un controllo, la misura scende al 75% (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471). Chi presenta una dichiarazione da cui risulta un'imposta inferiore al dovuto o un credito superiore allo spettante paga il 70% della differenza, con un minimo di 150,00 €; chi chiede a rimborso un'eccedenza senza i presupposti dell'articolo 30 del DPR 633/1972 paga il 25% del credito rimborsato. Sono le misure riscritte dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, che si applicano «alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024» per espressa previsione del suo articolo 5.
Prima della misura viene una domanda: la dichiarazione c'è o non c'è
L'articolo 5 non contiene un'unica sanzione con varianti, ma fattispecie autonome che si escludono a vicenda. La prima cosa da stabilire riguarda l'esistenza della dichiarazione, non l'entità dell'errore: entro novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione tardiva resta valida e la violazione è di ritardo, oltre quel termine la dichiarazione si considera omessa e la violazione cambia natura.
- Domanda: La dichiarazione annuale IVA è stata presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine?
- sì, la dichiarazione è tardiva ma valida → Dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore al dovuto o un credito superiore allo spettante?
- no, oltre i novanta giorni la dichiarazione è omessa → Per il periodo non dichiarato risulta un'imposta dovuta?
- Domanda: Dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore al dovuto o un credito superiore allo spettante?
- sì → Comma 4: 70% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 €
- no → Nessuna sanzione dell'art. 5: restano quelle degli altri articoli, a partire dall'art. 13 sugli omessi versamenti
- Domanda: Per il periodo non dichiarato risulta un'imposta dovuta?
- sì, per il periodo è dovuta imposta → La dichiarazione è comunque arrivata entro i termini di accertamento dell'art. 57 DPR 633/1972 e prima di accessi, ispezioni o verifiche?
- no, solo operazioni senza debito d'imposta → Comma 3: da 250 € a 2.000 €, ridotti a un intervallo fra 150 € e 1.000 € se la dichiarazione arriva entro i termini dell'art. 57 e prima dei controlli
- Domanda: La dichiarazione è comunque arrivata entro i termini di accertamento dell'art. 57 DPR 633/1972 e prima di accessi, ispezioni o verifiche?
- sì, presentata spontaneamente e in tempo → Comma 1-bis: la sanzione dell'art. 13, c. 1, aumentata al triplo, cioè il 75% dell'imposta dovuta; se non sono dovute imposte, il minimo di 250 €
- no, oppure mai presentata → Comma 1: 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 €
- Esito: Comma 1: 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 €
- Esito: Comma 1-bis: la sanzione dell'art. 13, c. 1, aumentata al triplo, cioè il 75% dell'imposta dovuta; se non sono dovute imposte, il minimo di 250 €
- Esito: Comma 3: da 250 € a 2.000 €, ridotti a un intervallo fra 150 € e 1.000 € se la dichiarazione arriva entro i termini dell'art. 57 e prima dei controlli
- Esito: Comma 4: 70% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 €
- Esito: Nessuna sanzione dell'art. 5: restano quelle degli altri articoli, a partire dall'art. 13 sugli omessi versamenti
Il percorso spiega perché due contribuenti che hanno commesso lo stesso errore materiale possono ricevere sanzioni distanti fra loro di due ordini di grandezza: chi ha presentato paga sulla differenza, chi non ha presentato paga su tutta l'imposta del periodo.
Un chiarimento dell'Agenzia delle entrate su questo confine va letto con la sua data davanti. Nella risposta a interpello n. 450 del 2023 si afferma che «la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente» regolarizzate. Il parere ragiona sul testo allora vigente, quello che puniva l'omessa dichiarazione con una forbice dal 120% al 240% e l'omesso versamento con il 30%. La qualificazione della dichiarazione come omessa resta valida; la conseguenza sanzionatoria, invece, è oggi governata dal comma 1-bis introdotto dal D.Lgs. 87/2024, che a quella stessa dichiarazione riserva una misura propria.
La base dell'omessa non è l'IVA dell'anno: cosa si sottrae prima del 120 per cento
Il secondo periodo del comma 1 è la parte della norma che si legge di meno e che vale di più. Per determinare l'imposta dovuta «sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite».
Una S.r.l. non presenta la dichiarazione dell'anno. Nel periodo ha registrato 62.000,00 € di IVA sulle operazioni attive, ha eseguito regolarmente le liquidazioni periodiche portando in detrazione 18.000,00 € di imposta sugli acquisti, ha versato 22.000,00 € e riporta un credito dell'anno precedente di 2.000,00 € per il quale non ha chiesto il rimborso.
| Voce | Importo |
|---|---|
| IVA sulle operazioni attive del periodo non dichiarato | 62.000,00 € |
| Imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite | -18.000,00 € |
| Versamenti effettuati relativi al periodo | -22.000,00 € |
| Credito dell'anno precedente non chiesto a rimborso | -2.000,00 € |
| Sanzione del 120% applicata all'imposta dovuta | 24.000,00 € |
| Imposta dovuta, base di calcolo della sanzione | 20.000,00 € |
La differenza fra le due letture è concreta. Applicando il 120% ai 62.000,00 € di imposta sulle operazioni attive si arriverebbe a 74.400,00 €; applicandolo ai 20.000,00 € che la norma indica come imposta dovuta si arriva a 24.000,00 €, con uno scarto di 50.400,00 €. Restano dovute, a parte, le sanzioni sui versamenti eventualmente omessi e sulle altre violazioni, perché nel ravvedimento non opera il cumulo giuridico dell'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e «ciascuna violazione commessa va singolarmente ravveduta».
Quando nel periodo il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta imposta, l'omessa dichiarazione esce dalla misura proporzionale ed entra in quella fissa: da 250,00 € a 2.000,00 €, che scendono a un intervallo fra 150,00 € e 1.000,00 € se la dichiarazione arriva oltre i novanta giorni ma entro i termini dell'articolo 57 del DPR 633/1972 e prima di accessi, ispezioni o verifiche.
Oltre i novanta giorni, ma prima del controllo: il 75 per cento del comma 1-bis
Fra la dichiarazione tardiva valida e l'omessa pura la riforma del 2024 ha inserito un gradino intermedio, che chi si ferma alla lettura del comma 1 salta. Il comma 1-bis dispone che, quando la dichiarazione omessa «è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo».
La sanzione dell'articolo 13, comma 1, vale il 25% dell'importo non versato: aumentata al triplo arriva al 75%. Sui 20.000,00 € di imposta dovuta dell'esempio della sezione precedente la scelta fra i due regimi pesa 9.000,00 €, perché la dichiarazione che non arriva mai, o che arriva dopo un controllo, costa 24.000,00 €, mentre quella presentata spontaneamente entro i termini di accertamento costa 15.000,00 €. Quando per il periodo non sono dovute imposte, il comma 1-bis rimanda al minimo del comma 1, quindi 250,00 €.
Le due condizioni operano insieme e nessuna delle due torna disponibile una volta persa: superare i termini dell'articolo 57 chiude la porta, e la chiude allo stesso modo un accesso, un'ispezione o una verifica di cui si sia avuta formale conoscenza. È la ragione pratica per cui, davanti a una dichiarazione mai trasmessa, il tempo che passa non è neutro. Il calendario che porta a quel confine, dal 1° febbraio al 29 luglio, lo ricostruisce la dichiarazione IVA annuale.
Il 75% non è una sanzione ravveduta: è la misura che l'ufficio applica alla dichiarazione ultratardiva quando ricorrono le due condizioni del comma 1-bis, e il ravvedimento operoso non la riduce ulteriormente. L'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 abbatte la sanzione dell'omessa presentazione solo «se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni», e il comma 2-ter dello stesso articolo — aggiunto dal D.Lgs. 87/2024 nello stesso intervento che ha scritto il comma 1-bis — chiude la porta in modo esplicito: «la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni». Presentare spontaneamente la dichiarazione oltre i novanta giorni fa quindi scendere la sanzione dal 120% al 75%, ma non apre nessuna riduzione a un settimo o a un sesto: a essere ravvedibile resta l'omesso versamento dell'imposta, che è una violazione distinta.
Un'avvertenza sul calendario, per chi scrive procedure destinate a durare. Sia l'art. 5 sia l'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 hanno la finestra di vigenza chiusa al 31 dicembre 2026: alla vigenza del 1° gennaio 2027 Normattiva restituisce per entrambi la formula «ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200», cioè il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le misure descritte qui restano quelle applicabili alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2026; dal 2027 gli stessi importi vanno cercati nelle disposizioni corrispondenti del testo unico.
Infedele: quando il 70 per cento scende a un terzo e quando raddoppia
Sulla dichiarazione presentata la sanzione base è il 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150,00 €. Attorno a questa misura ci sono due leve che tirano in direzioni opposte, e la prima viene applicata di rado perché richiede un confronto con l'imposta dichiarata, non con l'errore in valore assoluto.
| Voce | Infedele ordinaria (c. 4) | Sotto la soglia di rilevanza (c. 4-ter) | Documentazione falsa o frode (c. 4-bis) |
|---|---|---|---|
| Misura della sanzione | 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, minimo 150 € | La stessa sanzione ridotta di un terzo, cioè il 46,67% della maggiore imposta | La stessa sanzione aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140% |
| Presupposto | Dalla dichiarazione risulta un'imposta inferiore al dovuto o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante | La maggiore imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque inferiore a 30.000 € | La violazione è realizzata con fatture o documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici, raggiri o condotte simulatorie |
| Su una maggiore imposta di 9.000 € | 6.300,00 € | 4.200,00 €, se l'imposta dichiarata supera 300.000 € | da 9.450,00 € a 12.600,00 € |
La soglia di rilevanza del comma 4-ter chiede due condizioni insieme: la maggiore imposta accertata deve essere inferiore al 3% dell'imposta dichiarata e comunque inferiore a 30.000,00 €. Su un'imposta dichiarata di 400.000,00 €, una maggiore imposta di 9.000,00 € pesa il 2,25% e rientra in entrambe le condizioni: la sanzione scende da 6.300,00 € a 4.200,00 €. Sulla stessa maggiore imposta, se l'imposta dichiarata fosse stata 200.000,00 €, il rapporto salirebbe al 4,50% e la riduzione non spetterebbe.
L'aggravante del comma 4-bis va nella direzione opposta e ha un limite soggettivo preciso: nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti si applica solo se è provata la compartecipazione alla frode.
Il rimborso senza presupposti, e la sanzione del versamento che scompare
Chiedere a rimborso l'eccedenza detraibile fuori dai casi dell'articolo 30 del DPR 633/1972 costituisce una violazione a sé, punita con il 25% del credito rimborsato. La dichiarazione può essere corretta nei numeri e sbagliata soltanto nella richiesta, e la sanzione colpisce il credito effettivamente rimborsato, mentre quello semplicemente chiesto e non erogato resta fuori. Restano ferme la restituzione della somma e gli interessi.
Il rapporto con la sanzione sugli omessi versamenti è stato descritto dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 450 del 2023. Il documento distingue due situazioni: se il versamento del debito d'imposta è avvenuto entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, «la sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 può dirsi quindi assorbita da quella del precedente articolo 5»; se quel termine è scaduto, «anche ove sia riscontrato il versamento del debito d'imposta da parte del contribuente, deve applicarsi la sanzione proporzionale di cui all'articolo 5, comma 1». Letta insieme al comma 1-bis, la conclusione operativa è che pagare l'imposta senza dichiarare non evita la sanzione dichiarativa, e che la sua misura dipende da quando la dichiarazione arriva.
Il comma 6 chiude l'articolo con le violazioni anagrafiche: chi non presenta la dichiarazione di inizio o di variazione attività, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi di esercizio, paga da 500,00 € a 2.000,00 €. La riduzione a un quinto del minimo, quindi 100,00 €, ha un presupposto stretto: la norma la concede a chi «provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio», quindi a chi ha dichiarato in modo inesatto, non a chi non ha dichiarato affatto. Gli adempimenti che quella sanzione presidia li descrive la partita IVA.
Le domande di chi ci arriva
Cosa rischio se mi dimentico di presentare la dichiarazione IVA annuale?
Il 120% del tributo dovuto per il periodo, con un minimo di 250,00 € (art. 5, comma 1). La misura però scende al 75% se la dichiarazione arriva comunque entro i termini di accertamento dell'articolo 57 del DPR 633/1972 e prima di accessi, ispezioni o verifiche: in quel caso il comma 1-bis applica la sanzione dell'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo.
Se presento la dichiarazione IVA con un anno di ritardo, prima di qualunque controllo, quanto pago?
Il 75% dell'imposta dovuta, cioè la sanzione dell'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (art. 5, comma 1-bis). Servono entrambe le condizioni: restare entro i termini di accertamento dell'articolo 57 del DPR 633/1972 e precedere accessi, ispezioni o verifiche. Su 20.000,00 € di imposta dovuta significa 15.000,00 € invece di 24.000,00 €.
Come viene calcolata la sanzione se non ho presentato la dichiarazione IVA?
Sull'imposta dovuta, non sull'IVA delle vendite. Dal tributo del periodo si sottraggono i versamenti effettuati, il credito dell'anno precedente non chiesto a rimborso e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite (art. 5, comma 1, secondo periodo). Il conto completo su un caso reale è nella seconda sezione.
La sanzione per infedele dichiarazione IVA si riduce di un terzo se l'errore è inferiore a 30 mila euro?
Solo se ricorre anche la seconda condizione. La riduzione di un terzo prevista dal comma 4-ter richiede che la maggiore imposta accertata sia inferiore a 30.000,00 € e, insieme, inferiore al 3% dell'imposta dichiarata. Un errore da 9.000,00 € su un'imposta dichiarata di 200.000,00 € resta fuori, perché pesa il 4,50%.
Cosa rischio se non presento la dichiarazione di inizio attività IVA?
Da 500,00 € a 2.000,00 € (art. 5, comma 6). La riduzione a un quinto del minimo, cioè 100,00 €, non copre questo caso: la norma la riserva a chi regolarizza «la dichiarazione presentata» entro trenta giorni dall'invito dell'ufficio. Per l'omissione totale la strada resta il ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 1: omessa dichiarazione IVA al 120% del tributo dovuto, minimo 250,00 €, e regole di determinazione della base
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 1-bis: dichiarazione omessa presentata oltre novanta giorni ma entro i termini dell'art. 57 DPR 633/1972 e prima dei controlli, sanzione dell'art. 13, c. 1, aumentata al triplo, cioè il 75%
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 3: omessa in assenza di debito d'imposta, da 250,00 € a 2.000,00 €, ridotti a un intervallo fra 150,00 € e 1.000,00 € alle stesse condizioni del c. 1-bis
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 4: dichiarazione infedele al 70%, minimo 150,00 €
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 4-bis: aumento dalla metà al doppio per documentazione falsa, operazioni inesistenti e condotte fraudolente
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 4-ter: riduzione di un terzo sotto il 3% dell'imposta dichiarata e sotto 30.000,00 €
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 5: rimborso senza presupposti, 25% del credito rimborsato
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, c. 6: inizio o variazione attività omessa o inesatta, da 500,00 € a 2.000,00 €, ridotti a un quinto del minimo solo per la regolarizzazione di una dichiarazione presentata
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, c. 1: sanzione del 25% sugli importi non versati, richiamata dai commi 1-bis e 4.1 dell'art. 5
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 12: cumulo giuridico, non applicabile in sede di ravvedimento
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13, c. 1, lett. c): ravvedimento dell'omessa dichiarazione solo se presentata con ritardo non superiore a novanta giorni
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13, c. 2-ter: riduzione della sanzione esclusa in ogni caso quando il ritardo supera i novanta giorni
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 30: presupposti del rimborso dell'eccedenza detraibile
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35: dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 57: termini per l'accertamento dell'IVA, richiamati dal c. 1-bis
- D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025 n. 200: testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, che dal 1° gennaio 2027 abroga gli artt. 5 del D.Lgs. 471/1997 e 13 del D.Lgs. 472/1997; atto non fra le fonti collegate a questa scheda, estremi letti sul testo coordinato di Normattiva il 6 settembre 2026 alla vigenza del 1° gennaio 2027
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 450 del 2023: qualificazione della dichiarazione oltre novanta giorni, divieto di cumulo giuridico nel ravvedimento e rapporto fra le sanzioni degli artt. 5 e 13, su un testo anteriore alla riforma del 2024
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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