Sanzioni dichiarazione IVA e rimborsi art. 5 D.Lgs. 471/97
Art. 5 D.Lgs. 471/1997: omessa dichiarazione IVA al 120%, infedele al 70% dal 1/9/2024, rimborso indebito al 25%, sanzioni fisse su inizio e variazione attività
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni della dichiarazione annuale IVA e dei rimborsi: l'omessa presentazione è punita con il 120% del tributo dovuto (minimo 250 €), la dichiarazione infedele con il 70% della maggior imposta o della maggiore eccedenza utilizzata (minimo 150 €), il rimborso chiesto senza i presupposti con il 25% del credito rimborsato. Le misure sono quelle riscritte dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Sono previste sanzioni fisse per le dichiarazioni di inizio o variazione attività.
Quando si applica
L'art. 5 colpisce le violazioni della dichiarazione IVA da parte dei soggetti passivi d'imposta:
- omessa dichiarazione annuale IVA (comma 1), con sanzione proporzionale al tributo che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione, al netto dei versamenti effettuati e delle imposte detraibili da liquidazioni regolari;
- dichiarazione infedele (comma 4), quando dalla dichiarazione risulta un'imposta inferiore al dovuto o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore allo spettante;
- rimborso indebito (comma 5), per chi chiede a rimborso l'eccedenza in assenza dei presupposti dell'art. 30 del D.P.R. 633/1972;
- violazioni anagrafiche (comma 6), relative alle dichiarazioni di inizio o variazione di attività ex art. 35 del D.P.R. 633/1972.
Per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni senza debito d'imposta, l'omessa dichiarazione è punita in misura fissa (comma 3).
Come si applica nella pratica
Le misure edittali vigenti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono le seguenti.
| Violazione | Misura | Minimo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omessa dichiarazione IVA (imposta dovuta) | 120% del tributo dovuto | 250 € | art. 5 c. 1 |
| Dichiarazione tardiva oltre 90 giorni | sanzione versamento aumentata al triplo | — | art. 5 c. 1-bis |
| Omessa, soggetto senza debito d'imposta | da 250 € a 2.000 € | — | art. 5 c. 3 |
| Dichiarazione infedele | 70% della maggior imposta o del maggior credito | 150 € | art. 5 c. 4 |
| Infedele con fatture false / frode | aumento da metà al doppio | — | art. 5 c. 4-bis |
| Infedele entro soglia di rilevanza | riduzione di un terzo | — | art. 5 c. 4-ter |
| Rimborso indebito (senza presupposti art. 30) | 25% del credito rimborsato | — | art. 5 c. 5 |
| Inizio/variazione attività omessa o inesatta | da 500 € a 2.000 € | — | art. 5 c. 6 |
La dichiarazione tardiva oltre novanta giorni ma entro i termini di accertamento IVA, prima di controlli formalizzati, è punita con la sanzione del versamento (art. 13) aumentata al triplo (comma 1-bis). La riduzione di un terzo del comma 4-ter opera quando la maggiore imposta o la minore eccedenza accertata è inferiore al 3% dell'imposta o dell'eccedenza dichiarata e comunque inferiore a 30.000 €.
L'aggravante del comma 4-bis (utilizzo di fatture o documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici) comporta l'aumento da metà al doppio; per il cessionario o committente che usa fatture soggettivamente inesistenti l'aggravante richiede la prova della compartecipazione alla frode. La sanzione del comma 6 sulle violazioni anagrafiche è ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dall'invito dell'ufficio.
Esempi pratici
Esempio 1 — Dichiarazione IVA omessa
Una S.r.l. omette la dichiarazione annuale IVA da cui risulterebbe un'imposta dovuta, al netto dei versamenti, di 20.000 €. La sanzione è il 120% di 20.000 €, pari a 24.000,00 € (comma 1), oltre interessi e sanzione sull'eventuale versamento omesso.
Esempio 2 — Dichiarazione IVA infedele
Un'impresa dichiara un'eccedenza detraibile superiore allo spettante, con una maggior imposta accertata di 9.000 €. La sanzione base è il 70% di 9.000 € = 6.300,00 € (comma 4). Lo scostamento supera il 3% e i 30.000 €, quindi non spetta la riduzione del comma 4-ter; in assenza di frode non si applica l'aggravante del comma 4-bis.
Esempio 3 — Rimborso IVA chiesto senza presupposti
Un contribuente chiede a rimborso un'eccedenza di 12.000 € senza che ricorrano i presupposti dell'art. 30 del D.P.R. 633/1972. La sanzione è il 25% del credito rimborsato, pari a 3.000,00 € (comma 5), fermo restando il recupero della somma indebitamente rimborsata.
Errori comuni e come evitarli
- Calcolare l'omessa sul lordo: la sanzione del comma 1 si commisura all'imposta dovuta al netto dei versamenti effettuati, del credito dell'anno precedente non chiesto a rimborso e delle imposte detraibili da liquidazioni regolari.
- Confondere infedele e rimborso indebito: la richiesta di rimborso senza presupposti è punita autonomamente al 25% (comma 5), distinta dalla dichiarazione infedele al 70% (comma 4).
- Trascurare le sanzioni anagrafiche: l'omessa o inesatta dichiarazione di inizio o variazione attività è sanzionata da 500 € a 2.000 € (comma 6), con riduzione a un quinto del minimo se si regolarizza entro trenta giorni dall'invito.
- Applicare le aliquote ante-riforma: fino al 31 agosto 2024 l'infedele andava dal 90% al 180%; dal 1° settembre 2024 vale il 70% del D.Lgs. 87/2024.
- Ignorare la soglia di rilevanza: scostamenti inferiori al 3% e a 30.000 € beneficiano della riduzione di un terzo (comma 4-ter).
- Non valutare il ravvedimento: la regolarizzazione spontanea con ravvedimento operoso riduce sensibilmente la sanzione, soprattutto se tempestiva.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 1 — omessa dichiarazione IVA: 120% del tributo dovuto, minimo 250 €.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 1-bis — dichiarazione tardiva oltre 90 giorni: sanzione del versamento aumentata al triplo.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 3 — omessa senza debito d'imposta: da 250 € a 2.000 €.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 4 — dichiarazione infedele: 70% della maggior imposta o del maggior credito, minimo 150 €.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 4-bis — aggravante per fatture false e frode: aumento da metà al doppio.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 5 — rimborso indebito: 25% del credito rimborsato.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 6 — inizio/variazione attività omessa o inesatta: da 500 € a 2.000 €.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 30 e 35 — presupposti del rimborso e dichiarazioni anagrafiche.
- D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — riscrittura delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Risorse correlate
- Rimborso dell'eccedenza IVA annuale (art. 30 D.P.R. 633/1972)
- Apertura, variazione e cessazione partita IVA (art. 35 D.P.R. 633/1972)
- Ravvedimento operoso e versamento con F24 (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
- Sanzioni per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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