Omesso versamento: 25 per cento, e come cala con il ravvedimento
Come si calcola la sanzione sul versamento tardivo, quanto costa rimediare al settimo, venticinquesimo e ottantesimo giorno, e cosa cambia sui crediti
05/09/2026
8 min lettura
In sintesi
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87): sulle violazioni anteriori restano applicabili le misure previgenti, e la differenza si sente ancora oggi su ogni regolarizzazione tardiva di annualità vecchie.
Quel 25 per cento non è però l'unico numero: la stessa norma lo dimezza per i ritardi non superiori a novanta giorni e lo frantuma in quindicesimi giornalieri per i ritardi non superiori a quindici giorni. Sopra questa scala se ne innesta una seconda, quella del ravvedimento operoso dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che riduce ulteriormente la sanzione già ridotta. Il risultato è che lo stesso versamento saltato può costare meno di un centesimo di quello che costerebbe fermandosi al primo numero.
Il perimetro dell'articolo è più largo di quanto suggerisce il titolo: comprende la liquidazione della maggior imposta a seguito dei controlli automatizzati e formali (comma 2), ogni mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione fuori dai casi di iscrizione a ruolo (comma 3) e — con percentuali completamente diverse — l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.
Dal primo giorno al novantunesimo: tre aliquote per la stessa violazione
- Dal 1° al 15° giorno di ritardo: Un quindicesimo per ciascun giorno della sanzione già ridotta alla metà, cioè lo 0,8333 per cento al giorno — Art. 13, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. n. 471 del 1997, che fa espressamente salva l'applicazione del ravvedimento operoso
- Dal 16° al 90° giorno: Sanzione ridotta alla metà: 12,5 per cento dell'importo non versato — Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 471 del 1997
- Dal 91° giorno: Sanzione piena: 25 per cento di ogni importo non versato — Art. 13, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 471 del 1997, nel testo applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024
- Alla comunicazione di irregolarità: Il ravvedimento su quelle somme non è più possibile, ma il pagamento entro sessanta giorni riduce la sanzione a un terzo o a due terzi — Art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. n. 472 del 1997; art. 2, comma 2 (controllo automatizzato) e art. 3, comma 1 (controllo formale), D.Lgs. n. 462 del 1997
- Decorsi i sessanta giorni: Le somme sono iscritte a ruolo e riscosse con la cartella di pagamento — Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1997 per gli esiti del controllo automatizzato
La struttura del comma 1 è a tre gradini, e i gradini si leggono dal basso. La sanzione piena è il 25 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione già dimezzata è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, e lo stesso periodo fa espressamente salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997: le due riduzioni si combinano, non si escludono.
Su questo poggia la seconda scala, quella del ravvedimento: un decimo del minimo se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione, un nono se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni, un ottavo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, un settimo oltre quel termine. Il pagamento della sanzione ridotta va eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo e al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997): un ravvedimento senza interessi non è perfezionato.
Il conto su un'IVA da 8.000 €: sette, venticinque e ottanta giorni
| Momento del pagamento e percentuale applicata | Sanzione su 8.000 € non versati |
|---|---|
| Settimo giorno: 12,5% per sette quindicesimi (5,8333%), ridotto a un decimo | 46,67 € |
| Venticinquesimo giorno: 12,5% ridotto a un decimo (1,25%) | 100,00 € |
| Ottantesimo giorno: 12,5% ridotto a un nono (1,3889%) | 111,11 € |
| Entro il termine della dichiarazione dell'anno: 25% ridotto a un ottavo (3,125%) | 250,00 € |
| Nessun ravvedimento, oltre il novantesimo giorno: sanzione piena del 25% | 2.000,00 € |
Su un'IVA mensile di 8.000 € non versata alla scadenza, la sanzione piena sarebbe di 2.000 €. Rimediando al settimo giorno la sanzione dovuta è di 46,67 €: il 12,5 per cento moltiplicato per sette quindicesimi dà il 5,8333 per cento, che il ravvedimento entro trenta giorni riduce a un decimo. Al venticinquesimo giorno si esce dalla finestra giornaliera e la base torna al 12,5 per cento pieno, ridotto a un decimo: 100,00 €. All'ottantesimo giorno la base è ancora il 12,5 per cento, ma la frazione del ravvedimento passa a un nono: 111,11 €.
Il salto vero arriva dopo. Superati i novanta giorni la base non è più dimezzata, e il ravvedimento entro il termine della dichiarazione costa un ottavo del 25 per cento, cioè 250,00 €: due volte e mezzo quello che sarebbe costato all'ottantesimo giorno. Chi rinvia la regolarizzazione «tanto ormai è tardi» sta in realtà attraversando la soglia più cara dell'intera scala, e la attraversa in un giorno solo.
Agli importi della tabella vanno sempre aggiunti gli interessi legali, che il modello F24 richiede separatamente. Sulla meccanica del versamento e dei codici tributo si veda la scheda sul ravvedimento operoso.
Non spettante o inesistente: perché il credito compensato cambia tutto
Quando il versamento non è saltato ma è stato «coperto» con un credito, la sanzione non è più quella sul versamento: dipende da come si qualifica il credito, e la forbice è enorme.
- Credito non spettante — sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione (art. 13, comma 4-bis). La stessa misura si applica quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse entro i termini del comma 4-ter.
- Credito inesistente — sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato (art. 13, comma 5), aumentata dalla metà al doppio nell'ipotesi qualificata del comma 5-bis.
- Adempimento strumentale sanato in tempo — sanzione di 250 €, a due condizioni che devono ricorrere entrambe: gli adempimenti non devono essere previsti a pena di decadenza, e la violazione dev'essere rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno di commissione, o entro un anno se dichiarazione non c'è (art. 13, comma 4-ter).
La qualificazione non è discrezionale: il comma 4 rinvia alle definizioni di credito inesistente e non spettante dell'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cioè alle stesse definizioni che valgono in sede penale.
Come funzioni in concreto lo mostra un caso deciso dall'Agenzia delle entrate nel 2026. Una società aveva compensato le prime quote dei crediti d'imposta Transizione 4.0 senza aver trasmesso la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 e con la comunicazione di completamento compilata in modo errato. L'Agenzia ha qualificato quelle comunicazioni come adempimento amministrativo strumentale, non previsto a pena di decadenza: il credito esiste, ma senza le comunicazioni non è fruibile in compensazione. Conseguenza pratica: finché il termine del comma 4-ter è aperto la regolarizzazione costa 250 €, ma decorso quel termine la compensazione già eseguita diventa utilizzo di credito non spettante, con la sanzione del 25 per cento e il riversamento del credito tramite modello F24 (risposta a interpello n. 40/2026). La differenza fra i due esiti è solo la data in cui ci si accorge dell'errore.
Dopo la comunicazione di irregolarità la sanzione cala, ma il ravvedimento si chiude
La sanzione del comma 1 si applica anche alle somme che risultano dovute in sede di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 13, comma 2). Da quel momento il quadro si capovolge: si perde la leva del ravvedimento e si guadagna una riduzione di legge.
Si perde il ravvedimento perché, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la preclusione ordinaria non opera salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter e 54-bis (art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472 del 1997). Ricevuta la comunicazione, su quelle somme non ci si ravvede più.
Si guadagna una riduzione perché il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione riduce la sanzione a un terzo per gli esiti del controllo automatizzato (art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462) e a due terzi per quelli del controllo formale (art. 3, comma 1, dello stesso decreto). Non è la stessa cosa: sullo stesso importo non versato il controllo formale costa il doppio del controllo automatizzato.
Due precisazioni chiudono il perimetro. La prima: fuori dai casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del comma 1 si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto (comma 3), quindi anche là dove non esiste una dichiarazione da cui far discendere il versamento. La seconda: le sanzioni dell'articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente (comma 7) — l'errore di destinatario, se il pagamento è puntuale, non è un omesso versamento.
Resta fuori da questa scheda il piano penale: l'omesso versamento dell'IVA oltre la soglia di punibilità è un reato autonomo, trattato nella scheda sull'articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000, e le condizioni per non essere puniti pagando sono quelle della scheda sulla causa di non punibilità.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 — sanzione del 25 per cento, riduzione alla metà entro novanta giorni, riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno entro quindici giorni
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2 — applicazione della stessa sanzione agli esiti dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 3 — mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione fuori dai casi di iscrizione a ruolo
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, commi 4, 4-bis e 4-ter — crediti non spettanti al 25 per cento, sanzione di 250 € per gli adempimenti strumentali rimossi in tempo
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, commi 5 e 5-bis — credito inesistente al 70 per cento, aumentato dalla metà al doppio nell'ipotesi qualificata
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 7 — sanzioni non applicabili se il versamento è tempestivo ma diretto a ufficio o concessionario incompetente
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 5, comma 1 — le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, commi 1, 1-ter e 2 — frazioni del ravvedimento, preclusione alla notifica delle comunicazioni di irregolarità, interessi al tasso legale giorno per giorno
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1 — riduzione a un terzo e a due terzi per il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 40/2026 — comunicazioni Transizione 4.0 come adempimento strumentale: 250 € se rimosso nei termini, credito non spettante al 25 per cento dopo
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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