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AdempimentiUltimo aggiornamento: 18/10/2026Verificato su Normattiva il 19/10/2026

Controllo automatizzato e avviso bonario: i sessanta giorni

Che cosa il controllo automatizzato corregge da solo, quanto tempo resta per pagare con la sanzione a un terzo e con quali codici F24 si versa solo una quota

Ultimo aggiornamento

18/10/2026

Verificato su Normattiva

19/10/2026

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In sintesi

Chi riceve una comunicazione di irregolarità ha sessanta giorni dal ricevimento per fornire chiarimenti oppure per pagare, e pagando in quella finestra la sanzione scende a un terzo. Il termine era di trenta giorni fino alle comunicazioni elaborate entro il 2024: lo ha portato a sessanta l'art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, con effetto sulle comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025. A monte c'è la liquidazione automatizzata dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600: sui dati della dichiarazione e dell'anagrafe tributaria l'amministrazione corregge errori materiali e di calcolo, riduce detrazioni, deduzioni e crediti esposti oltre il dovuto e verifica la tempestività dei versamenti. Non è un accertamento e non contesta evasione: è un riscontro cartolare, e la comunicazione che ne esce serve a regolarizzare prima che le somme finiscano a ruolo. Chi paga tutto usa il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione. Chi paga solo una quota delle somme richieste ha, per un elenco chiuso di tributi, codici tributo propri, istituiti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026: tre per tributo, distinti per imposta, interessi e sanzioni, con il codice atto e l'anno di riferimento letti sulla comunicazione.

Che cosa la procedura corregge da sola

La liquidazione si chiude entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo (art. 36-bis, comma 1) e lavora soltanto su due basi: i dati desumibili dalla dichiarazione presentata e quelli già in possesso dell'anagrafe tributaria (comma 2). Da qui discende il perimetro, che è tassativo.

Lett.Attività consentita dall'art. 36-bis, c. 2
a)Correggere errori materiali e di calcolo su imponibili, imposte, contributi e premi
b)Correggere errori materiali nel riporto delle eccedenze risultanti dalle dichiarazioni precedenti
c)Ridurre le detrazioni d'imposta indicate oltre la misura di legge o non spettanti
d)Ridurre le deduzioni dal reddito esposte oltre la misura di legge
e)Ridurre i crediti d'imposta esposti oltre la misura di legge o non spettanti
f)Controllare rispondenza e tempestività dei versamenti in acconto, a saldo e delle ritenute operate come sostituto

Fuori da quell'elenco la procedura non arriva: valutare la spettanza di un onere sulla base di ricevute e certificazioni appartiene al controllo formale dell'art. 36-ter, mentre la rettifica del reddito con motivazione e prova sta nell'avviso di accertamento, con i termini di decadenza propri. Per l'IVA il controllo parallelo è quello dell'art. 54-bis del DPR 633/1972, trattato nella scheda sulla liquidazione automatizzata IVA.

Due regole del medesimo articolo hanno effetti che durano oltre l'anno controllato. I dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta (comma 4), quindi diventano il punto di partenza delle dichiarazioni successive. E quando le perdite sono state scomputate dai maggiori imponibili, l'amministrazione riduce l'importo delle perdite riportabili nell'ultima dichiarazione presentata, o nelle dichiarazioni successive a quella rettificata (comma 3-bis): un errore lasciato correre si propaga negli anni seguenti senza altri atti. In presenza di pericolo per la riscossione, infine, il controllo sulla tempestività dei versamenti può partire anche prima che la dichiarazione annuale sia presentata (comma 2-bis).

I sessanta giorni che prima erano trenta

Quando dal controllo emerge un risultato diverso da quello dichiarato, l'esito è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta, e chi rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente «può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione» (art. 36-bis, comma 3). Nello stesso termine, e senza che si tratti di due finestre distinte, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita se le somme sono pagate con modello F24: in quel caso «l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo» (art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462).

Il passaggio da trenta a sessanta giorni è recente e ha una data precisa. L'art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha sostituito le parole «trenta giorni» con «sessanta giorni» negli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del D.Lgs. 462/1997, nel termine per la prima rata dell'art. 3-bis, comma 2, dello stesso decreto e negli artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del DPR 600/1973; le modifiche si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025. Una comunicazione elaborata prima di quella data resta quindi governata dal termine breve.

La sanzione su cui si applica la riduzione è quella per ritardato od omesso versamento, pari al 25 per cento dell'importo non versato, che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 estende espressamente alle liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter. Ridotta a un terzo, vale l'8,33 per cento dell'importo non versato. Il perimetro delle riduzioni si legge insieme alla scheda sulle sanzioni per omesso versamento.

A decidere non è l'istanza di riesame in sé, ma il giorno in cui viene presentata. L'Agenzia delle entrate ha descritto le due ipotesi nella risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, riferita al canale telematico CIVIS e scritta quando il termine era ancora di trenta giorni: il meccanismo è rimasto quello. Istanza presentata entro il termine e accolta parzialmente: l'ufficio ridetermina la pretesa e, dal ricevimento della comunicazione definitiva, «decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento», quindi la riduzione a un terzo spetta sul debito residuo. Istanza presentata entro il termine e respinta: la riduzione spetta solo se il pagamento è avvenuto entro il termine calcolato dalla prima comunicazione. Istanza presentata oltre il termine: se la richiesta è accolta per intero la comunicazione è annullata; se è accolta in parte o respinta, il contribuente «non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena». Fa fede la data della ricevuta telematica rilasciata dal sistema.

Il 2027 sposta la disciplina di sede senza cambiarla. L'art. 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, riproduce l'art. 36-bis quasi parola per parola, sessanta giorni compresi, e si applica dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 resta vigente l'art. 36-bis del DPR 600/1973.

Pagare subito o in venti rate: il conto su 2.500 €

Una S.r.l. commette un errore di calcolo nella determinazione del saldo IRES e versa 2.500,00 € in meno del dovuto. Il controllo automatizzato lo intercetta e la comunicazione di irregolarità, ricevuta l'08/10/2026, espone la maggiore imposta più la sanzione per omesso versamento, pari al 25 per cento. Pagando entro sessanta giorni dal ricevimento, la sanzione scende a un terzo.

VoceImporto
Maggiore IRES liquidata dal controllo automatizzato2.500,00 €
Sanzione piena per omesso versamento, 25 per cento625,00 €
Sanzione ridotta a un terzo pagando entro sessanta giorni208,33 €
Somma dovuta con il pagamento nei sessanta giorni2.708,33 €
Comunicazione di irregolarità da 2.500 €: quanto costa pagare nei sessanta giorniFonte: Elaborazione SamBooks su art. 13, c. 1 e 2, D.Lgs. 471/1997 e art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La tabella si ferma a imposta e sanzione. Alle somme iscrivibili a ruolo l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 462/1997 aggiunge anche gli interessi, che il comma 2 conteggia fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione: l'esempio li esclude perché il loro ammontare dipende dalla data di elaborazione e dal tasso applicabile al periodo, e va letto sulla comunicazione ricevuta.

In pratica la S.r.l. che accetta la liquidazione versa 2.708,33 € più gli interessi indicati, entro il 07/12/2026, con il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, che riporta già l'importo complessivamente richiesto. L'IRES non compare fra i tributi della risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026: i codici nuovi descritti più avanti riguardano soltanto chi versa una quota di quei tributi.

Chi non versa in un'unica soluzione può dilazionare: le somme dovute si versano in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la prima entro gli stessi sessanta giorni, con interessi sulle rate successive calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, e ogni rata scade l'ultimo giorno del trimestre (art. 3-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 462/1997). Sui 2.708,33 € dell'esempio, venti rate valgono 135,42 € ciascuna oltre agli interessi. L'inadempimento nei pagamenti rateali è governato dall'art. 15-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 602, che perdona lo scarto minimo entro le soglie del lieve inadempimento.

  • Domanda: I dati esposti nella comunicazione corrispondono alla situazione reale?
    • no, ci sono dati non considerati o valutati erroneamente → Chiarimenti entro sessanta giorni e istanza di riesame in autotutela: se accolti, la pretesa viene rideterminata o la comunicazione annullata
    • sì, la liquidazione è corretta → L'importo si può versare in un'unica soluzione entro sessanta giorni?
    • in parte: una quota è dovuta, il resto no → Pagamento della quota riconosciuta entro sessanta giorni, con i codici della risoluzione n. 35/E se il tributo è fra quelli elencati, e chiarimenti sul resto
  • Domanda: L'importo si può versare in un'unica soluzione entro sessanta giorni?
    • sì → Pagamento entro sessanta giorni: sanzione ridotta a un terzo e nessuna iscrizione a ruolo
    • no → Rateazione fino a venti rate trimestrali, prima rata entro sessanta giorni (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997)
  • Esito: Pagamento entro sessanta giorni: sanzione ridotta a un terzo e nessuna iscrizione a ruolo
  • Esito: Rateazione fino a venti rate trimestrali, prima rata entro sessanta giorni (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997)
  • Esito: Chiarimenti entro sessanta giorni e istanza di riesame in autotutela: se accolti, la pretesa viene rideterminata o la comunicazione annullata
  • Esito: Pagamento della quota riconosciuta entro sessanta giorni, con i codici della risoluzione n. 35/E se il tributo è fra quelli elencati, e chiarimenti sul resto
Comunicazione di irregolarità: chiarire, pagare o rateizzareFonte: Elaborazione SamBooks su art. 36-bis c. 3 DPR 600/1973, artt. 2 e 3-bis D.Lgs. 462/1997 e risoluzione AdE n. 35/E del 1° ottobre 2026

Lasciata scadere la finestra senza pagamento e senza chiarimenti, le somme sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo con la sanzione piena (art. 2, comma 1, D.Lgs. 462/1997): sull'esempio significa 625,00 € di sanzione invece di 208,33 €.

Pagare solo una quota: trentanove codici nuovi e come si scrivono nell'F24

I codici istituiti dalla risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026 non servono a chi paga tutto. Sono utilizzabili, dice la risoluzione, quando il destinatario della comunicazione non intende versare l'importo complessivamente richiesto, riportato nel modello F24 precompilato allegato, «ma ne intenda versare solo una quota»: per esempio chi riconosce una parte della pretesa e sul resto fornisce chiarimenti. Il pagamento parziale ha una base nella legge, perché l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 esclude l'iscrizione a ruolo «in tutto o in parte» quando le somme sono pagate nei sessanta giorni.

I codici valgono soltanto per i tributi della tabella seguente, si usano con il modello F24 o con il modello F24 enti pubblici (F24 EP) secondo l'indicazione della risoluzione e sono tre per ogni tributo: uno per l'imposta, uno per gli interessi e uno per le sanzioni. Nell'ultima colonna c'è il codice già istituito per il versamento spontaneo dello stesso tributo, che la risoluzione riporta per «agevolare i contribuenti a individuare l'esatta codifica».

TributoModelloImpostaInteressiSanzioniCodice del versamento spontaneo
Imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri, sostituto d'imposta (art. 1, c. 354, L. 207/2024)F24994I995I996I1069
La stessa imposta, dovuta in Sicilia e versata fuori regioneF24997I998I999I1608
La stessa imposta, dovuta in Sardegna e versata fuori regioneF24900L901L902L1924
La stessa imposta, dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regioneF24903L904L905L1925
La stessa imposta, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione del versamentoF24906L907L908L1309
Credito d'imposta per l'eccedenza non detraibile degli investimenti in start-up e PMI innovative (art. 2 L. 162/2024)F24909L910L911L7076
Imposta minima integrativa (artt. 13, 14 e 15 D.Lgs. 209/2023)F24912L913L914L2730
Imposta minima suppletiva (artt. 19, 20 e 21 D.Lgs. 209/2023)F24915L916L917L2731
Imposta minima nazionale (art. 18 D.Lgs. 209/2023)F24918L919L920L2732
Contributo straordinario sulla riserva (art. 1, c. 69, L. 199/2025)F24921L922L923L2718
Imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri, sostituto d'imposta (art. 1, c. 354, L. 207/2024)F24 EP924L925L926L176E
La stessa imposta, dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regioneF24 EP927L928L929L177E
Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, versata in Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regioneF24 EP930L931L932L178E

Per i tributi che nella tabella non compaiono, a cominciare dall'IRES del caso precedente, la risoluzione n. 35/E non dispone nulla.

La compilazione cambia secondo il modello. Nell'F24 ordinario i codici si espongono nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza degli importi indicati nella colonna «importi a debito versati», e nei campi dedicati si riportano il codice atto e l'anno di riferimento nel formato AAAA, entrambi reperibili nella comunicazione. Nell'F24 EP i codici stanno sempre nella colonna degli importi a debito versati, il campo «sezione» si valorizza con «Erario» (valore F), e il codice atto e l'anno di riferimento vanno rispettivamente nei campi «codice atto» e «riferimento B». Nessuno dei due dati si ricostruisce da sé: si copiano dalla comunicazione. La struttura generale della delega è descritta nella scheda sul modello F24.

Un sostituto d'imposta che versa con l'F24 ordinario riceve l'08/10/2026 una comunicazione che, per l'anno di riferimento 2025, liquida 4.200,00 € di imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri non versata. Ne riconosce 3.000,00 €; per i restanti 1.200,00 € ritiene che l'ufficio non abbia considerato un versamento e presenta chiarimenti. Sulla quota riconosciuta la sanzione del 25 per cento vale 750,00 €, ridotta a un terzo 250,00 €; gli interessi, conteggiati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione, si ipotizzano in 38,40 €. La delega porta tre righe nella sezione «Erario», con il codice atto e l'anno di riferimento 2025 della comunicazione nei campi dedicati, e va presentata entro il 07/12/2026.

Codice tributoVoceAnno di riferimentoImporti a debito versati
994IImposta sostitutiva riconosciuta20253.000,00 €
995IInteressi (importo ipotizzato)202538,40 €
996ISanzione ridotta a un terzo (25 per cento di 3.000 €, diviso tre)2025250,00 €
Totale della delega3.288,40 €
Quota riconosciuta di 3.000 €: le tre righe della sezione Erario con i codici nuoviFonte: Elaborazione SamBooks su risoluzione AdE n. 35/E del 1° ottobre 2026, art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997; interessi ipotizzatiScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Sui 1.200,00 € contestati l'esito dipende dall'ufficio. Se accoglie i chiarimenti per intero, ridetermina la pretesa senza quella somma. Se li accoglie in parte, dal ricevimento della comunicazione definitiva decorrono di nuovo i sessanta giorni per pagare il residuo con la sanzione ridotta. Se li respinge, la riduzione spetta soltanto a chi ha pagato entro i sessanta giorni dalla prima comunicazione: chi ha aspettato la risposta senza versare paga sui 1.200,00 € la sanzione piena di 300,00 € invece di 100,00 €.

La quota pagata dopo la comunicazione ha per questi tributi codici propri, distinti da quelli del versamento spontaneo: nella tabella della risoluzione a ogni terna di codici nuovi corrisponde un solo codice spontaneo, mentre i codici nuovi tengono separati imposta, interessi e sanzioni. La risoluzione non dice come andassero versate, prima del 1° ottobre 2026, le quote parziali di questi tributi.

Le domande di chi ci arriva

Ci sono sessanta giorni per rispondere quando dal controllo automatico emergono errori nella dichiarazione?

Sì, sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, sia per fornire chiarimenti sia per pagare con la sanzione ridotta a un terzo (art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973 e art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997). Erano trenta fino alle comunicazioni elaborate entro il 2024. Il dettaglio è nella sezione sui sessanta giorni.

Se verso solo una parte delle somme richieste, quali codici tributo devo usare?

Per i tributi elencati nella risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026 (imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri, imposte minime del D.Lgs. 209/2023, contributo straordinario sulla riserva, credito per gli investimenti in start-up e PMI innovative) si usano i codici nuovi, dal 994I al 999I e dal 900L al 932L. Chi paga l'intero usa l'F24 precompilato allegato alla comunicazione. La tabella completa è nella sezione sul pagamento di una quota.

Nell'F24 della quota, imposta, interessi e sanzioni vanno su righe diverse?

Sì: ogni tributo ha tre codici, uno per l'imposta, uno per gli interessi e uno per le sanzioni (per gli straordinari degli infermieri 994I, 995I e 996I). Nei campi dedicati si riportano il codice atto e l'anno di riferimento nel formato AAAA indicati nella comunicazione; nell'F24 ordinario la sezione è «Erario», nell'F24 EP la sezione è F e l'anno va nel campo «riferimento B».

La procedura automatizzata può ridurre da sola le detrazioni indicate in dichiarazione?

Sì: la riduzione delle detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella di legge, o non spettanti sulla base dei dati dichiarati, è una delle attività elencate dall'art. 36-bis, comma 2, lettera c). Lo stesso vale per deduzioni e crediti d'imposta esposti oltre la misura dovuta.

Che fine fanno le perdite riportabili quando l'ufficio rettifica l'imponibile?

Vengono ridotte d'ufficio. Dopo lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili, l'amministrazione riduce l'importo riportabile nell'ultima dichiarazione presentata o nelle dichiarazioni successive a quella oggetto di rettifica (art. 36-bis, comma 3-bis): l'effetto si trascina sugli anni seguenti.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis, c. 1 e 2 — liquidazione automatizzata e attività consentite.
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis, c. 2-bis — controllo anticipato in caso di pericolo per la riscossione.
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis, c. 3 — comunicazione dell'esito e sessanta giorni per i chiarimenti.
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis, c. 3-bis e 4 — riduzione delle perdite riportabili e valore dei dati liquidati.
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-ter — controllo formale delle dichiarazioni.
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 42 — avviso di accertamento.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, art. 2, c. 1 — iscrizione a ruolo a titolo definitivo di imposte, interessi e sanzioni.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, art. 2, c. 2 — pagamento entro sessanta giorni, sanzioni ridotte a un terzo e computo degli interessi.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, art. 3-bis, c. 1 e 2 — venti rate trimestrali, prima rata e decorrenza degli interessi.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, c. 1 e 2 — sanzione del 25 per cento, applicabile alle somme liquidate ex art. 36-bis.
  • D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, art. 3 — da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
  • D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, art. 243 (testo unico allegato) — liquidazione in base alle dichiarazioni, dal 1° gennaio 2027.
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021 — riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità tramite CIVIS.
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026 — codici tributo F24 e F24 EP per versare una quota delle somme richieste con le comunicazioni dell'art. 36-bis.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 18 ottobre 2026.

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