Termini di accertamento dei redditi: quando il fisco decade
Cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, sette se la dichiarazione manca: come si conta la decadenza e che cosa la sposta
16/09/2026
16/09/2026
8 min lettura
In sintesi
Gli avvisi di accertamento sulle imposte sui redditi vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600). Se la dichiarazione è omessa o nulla il termine si sposta al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata (comma 2); per il recupero di aiuti di Stato e de minimis il cui importo emerge solo dalla dichiarazione arriva all'ottavo anno (comma 2-bis). Scaduta quella data la pretesa non è più azionabile. Su quel calendario agiscono poi due meccanismi di segno opposto: la proroga al centoventesimo giorno legata al contraddittorio preventivo e la riduzione di due anni riservata a chi documenta le operazioni per via elettronica e traccia i pagamenti.
Da quale anno si conta il quinto
Il punto di partenza non è il periodo d'imposta ma l'anno in cui la dichiarazione entra nella disponibilità dell'amministrazione. Per il periodo 2024, dichiarato nel 2025, il quinto anno successivo al 2025 termina il 31 dicembre 2030: è quella la data entro cui l'avviso deve essere notificato, non emesso né protocollato. Confondere emissione e notifica è l'errore che porta a considerare tempestivo un atto che non lo è.
Quando la dichiarazione manca del tutto, o è nulla, il conto parte dall'anno in cui avrebbe dovuto essere presentata e si allunga di due anni. La ragione sta nella difficoltà di ricostruire una posizione senza il documento che la espone, la stessa che regge la misura più pesante prevista per l'omessa dichiarazione dall'art. 1 del D.Lgs. 471/1997.
| Situazione | Norma | Ultimo giorno utile per la notifica |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | art. 43, c. 1 | 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione |
| Dichiarazione omessa o nulla | art. 43, c. 2 | 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione dovuta |
| Recupero di aiuti di Stato e de minimis (DM 115/2017, art. 10) | art. 43, c. 2-bis | 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione |
| Accertamento integrativo su nuovi elementi | art. 43, c. 3 | entro i termini sopra, con i nuovi elementi indicati a pena di nullità |
| Componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale | art. 43, c. 1-bis | 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione in cui è stata dedotta la prima quota |
| Quote di ammortamento e spese relative a più esercizi | art. 43, c. 1-ter | stessa regola del c. 1-bis, per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto o del sostenimento della spesa |
Le ultime due righe sono nuove e non valgono ancora. I commi 1-bis e 1-ter sono stati inseriti dall'art. 22 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 e si applicano ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (art. 22, comma 3). Spostano il punto di partenza del quinquennio dalla dichiarazione in cui la quota è stata dedotta anno per anno a quella in cui la prima quota è stata dedotta, con le precisazioni che il comma 1-bis fa espressamente: le operazioni inesistenti restano fuori; una volta notificato l'avviso, per il periodo in corso alla notifica, per il precedente e per i successivi torna la regola del comma 1; restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi richiesti; resta ferma l'applicazione dell'art. 1, comma 640, lettera b), della L. 23 dicembre 2014 n. 190. Lo stesso art. 22, al comma 2, inserisce i due commi anche nell'art. 293 del testo unico, così che la regola non si perda nel passaggio del 2027.
L'accertamento integrativo del comma 3 non apre un termine nuovo: consente di notificare un secondo avviso in aumento dentro la scadenza già fissata dai commi precedenti, e soltanto in base a elementi conosciuti dopo il primo atto. Nel nuovo avviso quegli elementi, e gli atti o i fatti da cui sono emersi, vanno indicati in modo specifico a pena di nullità. Il termine dell'art. 43 governa l'atto impositivo dell'avviso di accertamento; le somme che escono dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione hanno scadenze proprie, descritte nella scheda sul controllo automatizzato.
Quando la scadenza si sposta, in avanti e indietro
Il termine dell'art. 43 non è più leggibile da solo. La generalità degli atti autonomamente impugnabili è oggi preceduta, a pena di annullabilità, da un contraddittorio preventivo: l'ufficio comunica lo schema di atto e assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni, e l'atto non viene adottato prima che quel termine sia scaduto (art. 6-bis, comma 3, L. 27 luglio 2000 n. 212). Se la scadenza del termine assegnato cade dopo la decadenza, oppure se fra le due date restano meno di centoventi giorni, la decadenza è posticipata al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del contraddittorio. Un avviso notificato nel gennaio dell'anno seguente a quello nominale può quindi essere ancora tempestivo. La proroga non opera per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, né per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione: sono le ipotesi che l'art. 6-bis, comma 2, tiene fuori dal contraddittorio.
Nella direzione opposta, il termine del comma 1 è ridotto di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati sopra i 500,00 € (art. 3, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127). Il beneficio è più stretto di come lo racconta la rubrica dell'articolo: «la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza», perché serve anche documentare le operazioni con fattura elettronica via Sistema di Interscambio o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri, e chi è esonerato da quelle forme di documentazione ne resta fuori, salvo che vi ricorra su base volontaria (risposta a interpello n. 438 del 29 agosto 2022). Restano fermi i requisiti del DM 4 agosto 2016: la riduzione non si applica a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dal soggetto passivo; l'esistenza dei presupposti va indicata nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi; tutti i pagamenti relativi a operazioni di ammontare complessivo superiore a 500,00 €, imposte e oneri compresi, vanno eseguiti con gli strumenti individuati dall'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.
- 2025: Presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2024 — è da questo anno che si conta il termine del comma 1, non dal periodo d'imposta
- 31 dicembre 2028: Decadenza ridotta di due anni, se ricorrono tutte le condizioni della tracciabilità — art. 3, c. 1, D.Lgs. 127/2015: servono insieme la documentazione delle operazioni con fattura elettronica via SdI o corrispettivi telematici, i pagamenti sopra 500,00 € con gli strumenti dell'art. 3 del DM 4 agosto 2016 e l'indicazione dei presupposti nella dichiarazione annuale; la riduzione vale solo su redditi d'impresa o di lavoro autonomo
- Entro il 2030: Schema di atto comunicato al contribuente, con almeno sessanta giorni per le controdeduzioni — art. 6-bis, c. 3, L. 212/2000; l'atto non è adottato prima della scadenza del termine
- 31 dicembre 2030: Decadenza ordinaria del quinto anno per la dichiarazione presentata — art. 43, c. 1, DPR 600/1973
- 120° giorno dopo la scadenza del contraddittorio: Decadenza posticipata quando fra le due date restano meno di centoventi giorni — art. 6-bis, c. 3, ultimo periodo, L. 212/2000; nessuna proroga per gli atti esclusi dal comma 2
- 31 dicembre 2032: Decadenza del settimo anno, se la dichiarazione per il 2024 fosse stata omessa — art. 43, c. 2, DPR 600/1973, contato dall'anno di presentazione dovuta
Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina si legge all'art. 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato come allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141 e applicabile da quella data per espressa previsione dell'art. 368 del medesimo testo unico. Quell'articolo raccoglie in un'unica sede il termine per le imposte sui redditi dell'art. 43, quello per l'IVA dell'art. 57 DPR 633/1972 e la riduzione per i pagamenti tracciabili dell'art. 3 D.Lgs. 127/2015, che oggi stanno in tre norme distinte.
Quanto vale una data: il conto su un accertamento IRES
Una S.r.l. presenta nel 2025 la dichiarazione per il periodo 2024. Nel 2030 l'ufficio contesta 75.000,00 € di maggior reddito d'impresa, da cui una maggiore IRES di 18.000,00 € e una sanzione per dichiarazione infedele pari al 70 per cento della maggiore imposta, cioè 12.600,00 €: in tutto 30.600,00 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Maggior reddito d'impresa accertato per il periodo 2024 | 75.000,00 € |
| Maggiore IRES, 24 per cento del maggior reddito | 18.000,00 € |
| Sanzione per dichiarazione infedele, 70 per cento della maggiore imposta | 12.600,00 € |
| Somma pretesa con l'avviso di accertamento | 30.600,00 € |
Notificato entro il 31 dicembre 2030, quell'avviso regge per intero. Notificato dopo, senza che un contraddittorio ne abbia prorogato il termine, decade insieme all'imposta e alla sanzione che porta con sé. Se poi la società avesse soddisfatto tutte le condizioni elencate sopra, il termine sarebbe spirato già il 31 dicembre 2028 e nel 2030 su quel periodo non ci sarebbe più nulla da contestare. La stessa pretesa vale quindi 30.600,00 € oppure zero a seconda di una data e di condizioni che con il merito della contestazione non hanno nulla a che vedere.
Le domande di chi ci arriva
Dopo quanti anni dalla presentazione della dichiarazione decade il potere di accertamento del fisco?
Cinque: l'avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43, comma 1, DPR 600/1973). Il conto parte dall'anno di presentazione, non dal periodo d'imposta, e il giorno che conta è quello della notifica. Il dettaglio sta nella sezione «Da quale anno si conta il quinto».
Entro quando può arrivare un accertamento se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata?
Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 43, comma 2). Lo stesso termine vale per la dichiarazione nulla. Per il periodo 2024, con presentazione dovuta nel 2025, la scadenza cade il 31 dicembre 2032.
Entro quando può essere notificato un accertamento che recupera aiuti di Stato o de minimis?
Entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, quando si tratta di aiuti il cui importo non è determinabile nel provvedimento di concessione ma emerge solo dalla dichiarazione fiscale (art. 43, comma 2-bis, che rinvia all'art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115).
L'ufficio può notificare un secondo avviso di accertamento dopo il primo?
Sì, ma soltanto entro i termini ordinari e in base a elementi conosciuti dopo il primo atto (art. 43, comma 3). I nuovi elementi e gli atti o fatti da cui sono emersi vanno indicati nell'avviso in modo specifico, a pena di nullità: un integrativo che rivaluta materiale già in possesso dell'ufficio non risponde a quel requisito.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 43, c. 1 — termine ordinario del quinto anno per la dichiarazione presentata.
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 43, c. 2 — termine del settimo anno per la dichiarazione omessa o nulla.
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 43, c. 2-bis — termine dell'ottavo anno per il recupero di aiuti di Stato e de minimis.
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 43, c. 3 — accertamento integrativo o modificativo in aumento su nuovi elementi.
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 39 — determinazione del reddito in base alle scritture contabili.
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis — liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni.
- L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 6-bis, c. 3 — schema di atto, sessanta giorni e proroga al centoventesimo giorno.
- D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, art. 1 — coordinamento dell'accertamento con il contraddittorio preventivo.
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 3, c. 1 — riduzione di due anni per chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti.
- D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, art. 22 — commi 1-bis e 1-ter dell'art. 43 e decorrenza dal periodo in corso al 31 dicembre 2027.
- DM 4 agosto 2016 — requisiti ulteriori per la riduzione dei termini di decadenza.
- D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, art. 293 (testo unico allegato) — termine per gli accertamenti, dal 1° gennaio 2027.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 438 del 29 agosto 2022 — riduzione dei termini di decadenza e pagamenti tracciabili.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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