Avviso accertamento art. 42 DPR 600/1973: motivazione e nullità
Contenuto, motivazione e sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 DPR 600/1973: cause di nullità, allegazione atti e computo delle perdite
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina contenuto, motivazione e sottoscrizione dell'avviso di accertamento: gli accertamenti in rettifica e d'ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato. L'avviso deve indicare imponibili accertati, aliquote applicate e imposte liquidate, ed essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni o la motivazione richieste, o se manca l'allegazione dell'atto richiamato non conosciuto dal contribuente.
Quando si applica
L'art. 42 si applica a tutti gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi, sia in rettifica della dichiarazione presentata sia d'ufficio in caso di omessa dichiarazione. È la norma di chiusura del procedimento di accertamento: l'atto raccoglie e formalizza gli esiti dell'istruttoria condotta con i poteri dell'art. 32 e con le metodologie degli articoli 38 e 39. L'avviso deve contenere, a pena di nullità:
- l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati;
- le aliquote applicate e le imposte liquidate, al lordo e al netto di detrazioni, ritenute d'acconto e crediti d'imposta;
- la motivazione sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche, con riferimento alle disposizioni applicate e con specifica indicazione dei fatti che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici;
- la sottoscrizione del capo ufficio o del delegato.
Come si applica nella pratica
La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi. Se rinvia a un altro atto non conosciuto né ricevuto, lo stesso deve essere allegato, salvo che l'avviso ne riproduca il contenuto essenziale.
| Elemento dell'avviso | Conseguenza se manca | Fonte |
|---|---|---|
| Sottoscrizione capo ufficio/delegato | Nullità | art. 42 c. 1 e 3 |
| Indicazione imponibili e imposte | Nullità | art. 42 c. 1 e 3 |
| Motivazione (fatto + diritto) | Nullità | art. 42 c. 1 e 3 |
| Allegazione atto richiamato non noto | Nullità | art. 42 c. 3 |
L'art. 42 prevede inoltre il computo delle perdite in diminuzione dei maggiori imponibili: sono dapprima computate le perdite del periodo oggetto di accertamento fino a concorrenza; sui maggiori imponibili residui, il contribuente può chiedere il computo delle perdite pregresse non utilizzate, presentando apposita istanza all'ufficio entro il termine di proposizione del ricorso. In tal caso il termine di impugnazione è sospeso per sessanta giorni e l'ufficio comunica l'esito del ricalcolo entro sessanta giorni dall'istanza.
L'obbligo di motivazione dell'art. 42 si integra con il principio generale di motivazione degli atti tributari dell'art. 7 dello Statuto e va letto insieme alle garanzie del contraddittorio. La notificazione dell'avviso avviene secondo le regole dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973.
Esempi pratici
Esempio 1 — Avviso non sottoscritto da funzionario competente
Una S.r.l. riceve un avviso che accerta 95.000,00 € di maggiori ricavi, sottoscritto da impiegato privo di delega valida. La carenza di sottoscrizione del capo ufficio o di un delegato della carriera direttiva determina la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 42, c. 3.
Esempio 2 — Motivazione per relationem senza allegato
L'ufficio motiva l'accertamento rinviando a un processo verbale della Guardia di finanza mai consegnato al contribuente, senza riprodurne il contenuto essenziale. L'omessa allegazione rende l'avviso nullo, perché viola l'obbligo dell'art. 42, c. 2 e 3.
Esempio 3 — Computo delle perdite pregresse
A fronte di maggiori imponibili per 60.000,00 €, una società dispone di perdite pregresse non utilizzate per 50.000,00 €. Presenta istanza entro il termine di ricorso: l'ufficio computa le perdite, ricalcola la maggiore imposta sui 10.000,00 € residui e comunica l'esito entro sessanta giorni; il termine di impugnazione resta sospeso per sessanta giorni.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere "sanabile" un avviso privo di motivazione. La carenza di motivazione è causa di nullità: va eccepita in ricorso.
- Errore tipico: non verificare la legittimazione del sottoscrittore. L'avviso firmato da soggetto non delegato è nullo: chiedere sempre la prova della delega in giudizio.
- Errore tipico: trascurare l'istanza di computo delle perdite pregresse. Va presentata entro il termine di ricorso, altrimenti le perdite non sono scomputate.
- Errore tipico: confondere nullità formali e vizi di merito. La nullità dell'art. 42 attiene alla struttura dell'atto, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa.
- Errore tipico: ignorare la sospensione di sessanta giorni del termine di impugnazione conseguente all'istanza sulle perdite, rischiando di calcolare male la scadenza del ricorso.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42 — Avviso di accertamento: contenuto, motivazione, sottoscrizione, nullità, computo delle perdite.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60 — Notificazione dell'avviso di accertamento.
- Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7 — Motivazione degli atti tributari.
Risorse correlate
- Motivazione degli atti tributari (art. 7 L. 212/2000)
- Notificazione degli atti tributari (art. 60 DPR 600/1973)
- Poteri istruttori degli uffici (art. 32 DPR 600/1973)
- Termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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